Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 marzo 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1465/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., subentrata nei rapporti Parte_1
giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra cui Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Petrella presso il cui studio Controparte_2
elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Vittorio Emanuele II n. 53
Email_1
parte appellante
E
nata il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Pentri, nr. 15, codice fiscale , elettivamente domiciliata in (82016) C.F._1
Montesarchio (Bn) alla Via S. Rocco n. 38 presso lo Studio dell' Avv. Fabio Ferraro (codice fiscale.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti (indirizzo di posta C.F._2
elettronica certificata Email_2
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella CATALDI (C.F. ), del Foro di Torino, e in virtù C.F._3
di procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliata in NA , Via Alcide De Gasperi n.55, presso l' Ufficio Legale CP_ distrettuale della Sede di NA .( pec: avv. gov.it ) CP_4 Email_3 Email_4
parte appellata
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 20 giugno 2023 l' Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di
[...]
Avellino, in funzione di giudice del lavoro aveva accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 01720229000661113, relativa all'avviso di addebito n. 31720120001114160000 notificato il 26.11.2012, disponendone l'annullamento in ragione della prescrizione del credito ed aveva condannato l' appellante al pagamento delle spese processuali, compensando le spese Pt_1 tra l' e l'opponente. CP_4
Deduceva l'appellante l'errore del primo giudice nel dichiarare la prescrizione dei crediti senza tenere conto della sospensione, disposta ex lege, in ragione dell'emergenza sanitaria da
Covid 19.
Entrambe le parti appellate si costituivano in giudizio: mentre l' si associava alle difese CP_4 dell'appellante, eccepiva l'inammissibilità del gravame, proposto oltre il termine Controparte_3
perentorio fissato dagli artt. 325 e 326 cpc, tenuto conto della circostanza che essa appellata aveva provveduto in data 7 marzo 2023 alla rituale notifica della sentenza ai sensi degli artt. 285 e 170 cpc;
nel merito, resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con conseguente sostituzione dell'udienza del giorno 10 marzo 2025 mercè il deposito delle note scritte di trattazione.
Acquisite le note, assunta la riserva, all'esito della camera di consiglio la Corte ha deciso nei termini di seguito espressi
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è tardivo e conseguentemente inammissibile.
Rispetto alla fattispecie all'odierno vaglio - relativa ad un giudizio instaurato in epoca successiva al 4.7.2009, dunque soggetta alla disciplina introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n.69, per espresso dettato dell'art.58 co.1 dell'indicata normativa - il termine massimo fissato per proporre l'impugnazione è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
Tuttavia, l'inciso “indipendentemente dalla notificazione”, che introduce la surrichiamata regola stabilita all'art. 327 cpc, se correlato alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 325 e 326 cpc, lascia inequivocabilmente intendere che, qualora una parte notifichi la sentenza all'altra parte, quest'ultima ha l'onere di esperire il mezzo di impugnazione entro il più breve termine perentorio, che decorre dalla data di notifica della sentenza, e che per l'appello è pari a trenta giorni.
2 Precisa al riguardo l'art. 285 cpc che la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170. Quest'ultima disposizione, a sua volta, individua il destinatario della notificazione nel procuratore costituito della parte, alla quale sono destinati gli effetti della notifica stessa.
Con riferimento alla fattispecie in esame, la sentenza, risulta notificata, ad iniziativa dell'odierna appellata, il 7 marzo 2023 come ben si evince dal certificato di avvenuta consegna della notifica a mezzo pec allegata dalla parte appellata ed indirizzata all'avv. Alessandro Minucci all'indirizzo pec indicato nella memoria di costituzione.
Alla stregua di quanto innanzi, l'inutile decorso del termine di trenta giorni, calcolati a partire dalla data di perfezione della suddetta notifica, ha comportato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado e la conseguente inammissibilità del gravame, ad onta del fatto che il più lungo termine fissato dall'art. 327 cpc non ancora era decorso al 20.06.2023, data di deposito dell'atto di appello.
Né può dirsi che la costituzione della parte appellata abbia avuto alcun effetto sanante del vizio denunciato (cfr. Cass.11 aprile 2000 n.4601), posto che la sanzione dell'inammissibilità è correlata alla tutela di interessi di carattere generale, così che la tardività del gravame non è sanabile, ed è rilevabile d'ufficio (cfr.Cass.S.U. n.6983/2005;Cass.civ.nn.10038/2004 e
11227/2003). Inoltre, non vale ad impedire il decorso del termine breve di impugnazione la circostanza che in questo grado di giudizio l'appellante si sia costituita a mezzo di un nuovo procuratore, posto che dall'esame della documentazione acquisita agli atti, non emergono chiari elementi di segno contrario che l'appellante aveva l'onere di offrire, la notifica della sentenza sembra essere stata eseguita in maniera del tutto conforme alle prescrizioni di legge.
Alla luce dei suesposti argomenti, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra l'appellante e Controparte_3
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante e l' , attesa la comunanza della posizione CP_4
difensiva si ritengono sussistenti adeguati motivi di compensazione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre IVA e CPA Controparte_3 come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione;
3)compensa tra l'appellante e l' le spese del grado;
4) - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini CP_4
delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello CP_4
previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
3 .
NA, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 10 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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