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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2022 / 1600
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1600 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 promossa da
, c.f. , con l'avv. FONTANA FRANCESCA e l'avv. Parte_1 C.F._1
ZAMAGNI GIULIANO
ATTORE
contro c.f. , con l'avv. VILLA FILOMENA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il divorzio Parte_1 da dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile né ad alcun Controparte_1 altro titolo e ottenere la revoca delle disposizioni economiche emesse in favore della moglie in sede di separazione.
1 A fondamento della domanda, esponeva che dall'unione erano nati due figli (16.9.1961) e Per_1
(26.12.1964), maggiorenni ed economicamente indipendenti e che la resistente gode di Per_2 adeguati redditi propri.
Si costituiva a quale aderiva alla domanda di divorzio ma chiedeva disporsi Controparte_1 un assegno a titolo di contributo al proprio mantenimento dell'importo di € 1.500,00;
In sede di udienza presidenziale del 20.09.2022, il presidente non adottava provvedimenti provvisori e urgenti, non ravvisandone i presupposti - ferma restando l'efficacia delle condizioni di separazione vigenti, come dettate dall'ordinanza presidenziale modificata dalla Corte D'Appello, nominava il G.I. e fissava l'udienza di comparizione e trattazione al 18.11.2022; la causa veniva rimessa in decisione limitatamente al vincolo.
Con sentenza parziale n. 1269/2022 depositata il 21/12/2022 veniva pronunziato il divorzio e con ordinanza del 20.12.2022 il Collegio rimetteva le parti davanti al G.I.
All'udienza del 07.02.2025 l'avv. FONTANA FRANCESCA dava atto del decesso del ricorrente mentre la resistente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio - domanda alla quale si associava l'avv. Fontana. Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione.
Ora, è ben vero che il decesso del coniuge non necessariamente determina la cessazione della materia del contendere, atteso che la controparte potrebbe far valere l'eventuale diritto all'assegno divorzile sino al decesso dell'onerato, in forza del principio di diritto recentemente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite secondo cui: “Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso” (cfr. Cass. S.U. n. 20494/2022); tuttavia, nella specie, la resistente non ha coltivato la domanda di assegno divorzile ed infine ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini,
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13.02.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1600 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 promossa da
, c.f. , con l'avv. FONTANA FRANCESCA e l'avv. Parte_1 C.F._1
ZAMAGNI GIULIANO
ATTORE
contro c.f. , con l'avv. VILLA FILOMENA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il divorzio Parte_1 da dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile né ad alcun Controparte_1 altro titolo e ottenere la revoca delle disposizioni economiche emesse in favore della moglie in sede di separazione.
1 A fondamento della domanda, esponeva che dall'unione erano nati due figli (16.9.1961) e Per_1
(26.12.1964), maggiorenni ed economicamente indipendenti e che la resistente gode di Per_2 adeguati redditi propri.
Si costituiva a quale aderiva alla domanda di divorzio ma chiedeva disporsi Controparte_1 un assegno a titolo di contributo al proprio mantenimento dell'importo di € 1.500,00;
In sede di udienza presidenziale del 20.09.2022, il presidente non adottava provvedimenti provvisori e urgenti, non ravvisandone i presupposti - ferma restando l'efficacia delle condizioni di separazione vigenti, come dettate dall'ordinanza presidenziale modificata dalla Corte D'Appello, nominava il G.I. e fissava l'udienza di comparizione e trattazione al 18.11.2022; la causa veniva rimessa in decisione limitatamente al vincolo.
Con sentenza parziale n. 1269/2022 depositata il 21/12/2022 veniva pronunziato il divorzio e con ordinanza del 20.12.2022 il Collegio rimetteva le parti davanti al G.I.
All'udienza del 07.02.2025 l'avv. FONTANA FRANCESCA dava atto del decesso del ricorrente mentre la resistente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio - domanda alla quale si associava l'avv. Fontana. Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione.
Ora, è ben vero che il decesso del coniuge non necessariamente determina la cessazione della materia del contendere, atteso che la controparte potrebbe far valere l'eventuale diritto all'assegno divorzile sino al decesso dell'onerato, in forza del principio di diritto recentemente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite secondo cui: “Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso” (cfr. Cass. S.U. n. 20494/2022); tuttavia, nella specie, la resistente non ha coltivato la domanda di assegno divorzile ed infine ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini,
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13.02.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
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