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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro LO H. EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7915.2024 R.A.C.L., promossa da:
Angelino Parte_1
con il proc. avv. Vanzanelli dom.
CONTRO
CP_
Parte ricorrente ha adito, in data 1.7.24, questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto alla pensione ai superstiti, quale figlio maggiorenne inabile di con Parte_2 CP_ decorrenza gennaio 2018 con conseguente condanna di al pagamento della pensione de qua dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 3.1.18; il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di essere titolare di pensione di invalidità civile da gennaio 2011 e come il padre fosse titolare di pensioni di invalidità civile e Vos;
come convivesse con detto genitore ed a suo carico;
di avere invano richiesto in sede amministrativa detta prestazione.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita Verificata l'avvenuta comunicazione a parte ricorrente della fissazione dell'odierna udienza, la domanda deve essere dichiarata improcedibile [Cass.
4.2.15 n. 2005] in quanto non è stata offerta prova alcuna dell'avvenuta notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e pertanto di una valida instaurazione del contraddittorio.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara l'improcedibilità della domanda.
Spese irripetibili.
Lecce, 04/11/2025
LO EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro LO H. EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7915.2024 R.A.C.L., promossa da:
Angelino Parte_1
con il proc. avv. Vanzanelli dom.
CONTRO
CP_
Parte ricorrente ha adito, in data 1.7.24, questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto alla pensione ai superstiti, quale figlio maggiorenne inabile di con Parte_2 CP_ decorrenza gennaio 2018 con conseguente condanna di al pagamento della pensione de qua dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 3.1.18; il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di essere titolare di pensione di invalidità civile da gennaio 2011 e come il padre fosse titolare di pensioni di invalidità civile e Vos;
come convivesse con detto genitore ed a suo carico;
di avere invano richiesto in sede amministrativa detta prestazione.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita Verificata l'avvenuta comunicazione a parte ricorrente della fissazione dell'odierna udienza, la domanda deve essere dichiarata improcedibile [Cass.
4.2.15 n. 2005] in quanto non è stata offerta prova alcuna dell'avvenuta notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e pertanto di una valida instaurazione del contraddittorio.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara l'improcedibilità della domanda.
Spese irripetibili.
Lecce, 04/11/2025
LO EL