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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/10/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 17.10.2025
PROCEDIMENTO NR. 502/2022
Parte_1
- PARTE APPELLANTE -
Controparte_1
- PARTE APPELLATA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA EX ART. 429 C.P.C.
All'udienza del 17.10.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 502/2022 e compaiono:
Per , l'Avv.RIGHETTI FRANCESCO Parte_1
Per , nessuno compare Controparte_1
Assistono all'udienza:
GO VV RA AT tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. BEATRICE TONINI.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita alla discussione orale.
Per : L'avv. RIGHETTI precisa le conclusioni come da ricorso e procede alla Parte_1 discussione orale.
Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo.
L'avv. Righetti si allontana dall'aula di udienza.
A questo punto il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
P a g . 1 | 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 502/2022
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, parte appellante assistita e difesa da avv.RIGHETTI FRANCESCO Parte_1 contro
, parte appellata – contumace- Controparte_1
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia al Tribunale adito, previa riproposizione ex art.345 cpc delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado nonché previa fissazione del decreto di comparizione delle parti, autorizzando se del caso la ricorrente alle notifiche di rito, in accoglimento dei motivi di appello contenuti nel presente atto ed in riforma totale della sentenza n°33/2022 emessa dall'ufficio del giudice di Pace di il 10.02.2022, CP_1 depositata il 16/02/2022, e non notificata che ha confermato il verbale n° 670760 del 24.08.2021, elevato e notificato in pari data dal Comando della Polizia Municipale di CP_1
Annullare e revocare il verbale n° 670760 del 24.08.2021, elevato e notificato in pari data dal Comando della Polizia Municipale di in quanto viziato da violazione di legge, eccesso di potere e manifesta CP_1 infondatezza in fatto e diritto e, comunque, non provato. Vinte le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello per la riforma della sentenza n. 33/2022, emessa il 10.02.2022 Parte_1 dal Giudice di Pace di CP_1
Rimaneva contumace il Controparte_1
P a g . 2 | 4 esponeva che la stessa aveva adito il giudice di pace per veder annullare il verbale n. 070760 del Pt_1 24.8.2021, elevato dalla Polizia Municipale di (violazione dell'art. 157 c. 7 e 8 codice della strada), CP_1 per aver ella cagionato il sinistro con lo scooter, condotto da che era venuto a collisione Controparte_2 con la portiera dell'auto dell'appellante, incautamente aperta.
deduceva in appello l'erronea qualificazione delle prove fotografiche, in quanto le stesse Pt_1 dimostravano come la portiera fosse aperta esclusivamente nell'area di sosta riservata ai veicoli, delimitata da striscia longitudinale continua e, quindi, inibita al transito. Pertanto, l'urto sarebbe stato da attribuire all'esclusiva responsabilità del conducente il ciclomotore. L'appellante lamentava, altresì, l'ingiustificata esclusione delle prove testimoniali richieste, nonché la violazione del principio di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, essendo onere dell'amministrazione provare la colpevolezza ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Deduceva, infine, che il gdp aveva errato nel considerare, in sede di verbalizzazione, il silenzio della come ammissione di responsabilità, anche in ragione del fatto che l'appellante era stata raggiunta Pt_1 dall'informazione di garanzia per indagini a suo carico in ordine al reato di cui all'art. 590 bis c.p., procedimento poi archiviato.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, previa riproposizione, per i motivi suesposti, delle istanze di prova orale non ammesse in primo grado.
All'udienza del 17.10.25 la parte ricorrente precisava le proprie conclusioni e procedeva alla discussione orale, rinunciando a presenziare alla lettura del dispositivo.
Tanto premesso, la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.
Le prove orali di cui è stata riproposta l'assunzione, infatti, hanno a oggetto fatti pacifici (la collocazione dell'auto e la caduta del motociclista – in proposito, la stessa appellante evidenzia come siano state prodotte anche dal in primo grado, foto pressoché identiche alle proprie- ), e, pertanto, di nessuna Controparte_1 utilità ai fini dell'istruttoria.
Peraltro, la doglianza dell'appellante è sostanzialmente tutta incentrata su una scorretta interpretazione da parte del giudicante della segnaletica orizzontale.
Deve darsi atto che, nella memoria di costituzione in primo grado del è evidenziata una Controparte_1
“contraddittorietà della segnaletica”. In proposito, tuttavia, è dirimente l'osservazione delle foto in atti: in particolare l'immagine di cui all'affogliato n. 12 di parte ricorrente ritrae l'auto della con la Pt_1 portiera aperta all'interno della linea longitudinale bianca che percorre tutta la pubblica via, proseguendo ben oltre il successivo attraversamento pedonale, vale a dire nel pieno della carreggiata (cioè della porzione di strada destinata al traffico dei veicoli ai sensi dell'art. 3 cds). Ciò è palese anche nella foto di cui all'affogliato n. 14.
Pertanto, a prescindere da ogni valutazione circa la “contraddittorietà” della segnaletica orizzontale, era evidente che la si trovasse in sosta in un luogo destinato al transito dei veicoli (si noti, altresì, Pt_1 come dalle foto prodotte dalla stessa si evinca la presenza di un discreto quantitativo di auto, spia Pt_1 di un certo traffico, in quel momento, nella zona, anche in corrispondenza della porzione di strada sul lato destro della linea longitudinale indicata dall'appellante come delimitante area di sosta), il che le imponeva le dovute cautele nell'apertura della portiera, al fine di assicurarsi di non costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
In ragione della contumacia dell'appellata, vittoriosa, non si provvede a liquidazione delle spese di lite.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE,
P a g . 3 | 4 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 33/2022 emessa il 10.02.2022 dal giudice di pace di così CP_1 CP_1 provvede:
RIGETTA l'appello;
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in data 17/10/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 4 | 4
VERBALE DI UDIENZA DEL 17.10.2025
PROCEDIMENTO NR. 502/2022
Parte_1
- PARTE APPELLANTE -
Controparte_1
- PARTE APPELLATA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA EX ART. 429 C.P.C.
All'udienza del 17.10.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 502/2022 e compaiono:
Per , l'Avv.RIGHETTI FRANCESCO Parte_1
Per , nessuno compare Controparte_1
Assistono all'udienza:
GO VV RA AT tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. BEATRICE TONINI.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita alla discussione orale.
Per : L'avv. RIGHETTI precisa le conclusioni come da ricorso e procede alla Parte_1 discussione orale.
Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo.
L'avv. Righetti si allontana dall'aula di udienza.
A questo punto il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
P a g . 1 | 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 502/2022
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, parte appellante assistita e difesa da avv.RIGHETTI FRANCESCO Parte_1 contro
, parte appellata – contumace- Controparte_1
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia al Tribunale adito, previa riproposizione ex art.345 cpc delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado nonché previa fissazione del decreto di comparizione delle parti, autorizzando se del caso la ricorrente alle notifiche di rito, in accoglimento dei motivi di appello contenuti nel presente atto ed in riforma totale della sentenza n°33/2022 emessa dall'ufficio del giudice di Pace di il 10.02.2022, CP_1 depositata il 16/02/2022, e non notificata che ha confermato il verbale n° 670760 del 24.08.2021, elevato e notificato in pari data dal Comando della Polizia Municipale di CP_1
Annullare e revocare il verbale n° 670760 del 24.08.2021, elevato e notificato in pari data dal Comando della Polizia Municipale di in quanto viziato da violazione di legge, eccesso di potere e manifesta CP_1 infondatezza in fatto e diritto e, comunque, non provato. Vinte le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello per la riforma della sentenza n. 33/2022, emessa il 10.02.2022 Parte_1 dal Giudice di Pace di CP_1
Rimaneva contumace il Controparte_1
P a g . 2 | 4 esponeva che la stessa aveva adito il giudice di pace per veder annullare il verbale n. 070760 del Pt_1 24.8.2021, elevato dalla Polizia Municipale di (violazione dell'art. 157 c. 7 e 8 codice della strada), CP_1 per aver ella cagionato il sinistro con lo scooter, condotto da che era venuto a collisione Controparte_2 con la portiera dell'auto dell'appellante, incautamente aperta.
deduceva in appello l'erronea qualificazione delle prove fotografiche, in quanto le stesse Pt_1 dimostravano come la portiera fosse aperta esclusivamente nell'area di sosta riservata ai veicoli, delimitata da striscia longitudinale continua e, quindi, inibita al transito. Pertanto, l'urto sarebbe stato da attribuire all'esclusiva responsabilità del conducente il ciclomotore. L'appellante lamentava, altresì, l'ingiustificata esclusione delle prove testimoniali richieste, nonché la violazione del principio di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, essendo onere dell'amministrazione provare la colpevolezza ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Deduceva, infine, che il gdp aveva errato nel considerare, in sede di verbalizzazione, il silenzio della come ammissione di responsabilità, anche in ragione del fatto che l'appellante era stata raggiunta Pt_1 dall'informazione di garanzia per indagini a suo carico in ordine al reato di cui all'art. 590 bis c.p., procedimento poi archiviato.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, previa riproposizione, per i motivi suesposti, delle istanze di prova orale non ammesse in primo grado.
All'udienza del 17.10.25 la parte ricorrente precisava le proprie conclusioni e procedeva alla discussione orale, rinunciando a presenziare alla lettura del dispositivo.
Tanto premesso, la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.
Le prove orali di cui è stata riproposta l'assunzione, infatti, hanno a oggetto fatti pacifici (la collocazione dell'auto e la caduta del motociclista – in proposito, la stessa appellante evidenzia come siano state prodotte anche dal in primo grado, foto pressoché identiche alle proprie- ), e, pertanto, di nessuna Controparte_1 utilità ai fini dell'istruttoria.
Peraltro, la doglianza dell'appellante è sostanzialmente tutta incentrata su una scorretta interpretazione da parte del giudicante della segnaletica orizzontale.
Deve darsi atto che, nella memoria di costituzione in primo grado del è evidenziata una Controparte_1
“contraddittorietà della segnaletica”. In proposito, tuttavia, è dirimente l'osservazione delle foto in atti: in particolare l'immagine di cui all'affogliato n. 12 di parte ricorrente ritrae l'auto della con la Pt_1 portiera aperta all'interno della linea longitudinale bianca che percorre tutta la pubblica via, proseguendo ben oltre il successivo attraversamento pedonale, vale a dire nel pieno della carreggiata (cioè della porzione di strada destinata al traffico dei veicoli ai sensi dell'art. 3 cds). Ciò è palese anche nella foto di cui all'affogliato n. 14.
Pertanto, a prescindere da ogni valutazione circa la “contraddittorietà” della segnaletica orizzontale, era evidente che la si trovasse in sosta in un luogo destinato al transito dei veicoli (si noti, altresì, Pt_1 come dalle foto prodotte dalla stessa si evinca la presenza di un discreto quantitativo di auto, spia Pt_1 di un certo traffico, in quel momento, nella zona, anche in corrispondenza della porzione di strada sul lato destro della linea longitudinale indicata dall'appellante come delimitante area di sosta), il che le imponeva le dovute cautele nell'apertura della portiera, al fine di assicurarsi di non costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
In ragione della contumacia dell'appellata, vittoriosa, non si provvede a liquidazione delle spese di lite.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE,
P a g . 3 | 4 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 33/2022 emessa il 10.02.2022 dal giudice di pace di così CP_1 CP_1 provvede:
RIGETTA l'appello;
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in data 17/10/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 4 | 4