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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO PROCEDIMENTO n. 2419/2024 R.G.
Il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott. Simona Capurso Giudice Relatore
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1995/2024 promosso da:
(partita iva: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Marroni del Foro Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Banchi di Sotto n. 81, giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
Controparte_1 in persona del Curatore dott.
[...] Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
All'esito dell'udienza del 18/2/2025
Ha emesso il seguente
DECRETO
1. Con ricorso del 16/10/2024, l' proponeva Controparte_3 opposizione, ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fallimentare avverso lo stato passivo del
Fallimento dichiarato esecutivo con decreto del Controparte_1
18/9/2024, e comunicato in data 27/9/2024.
Nello specifico parte opponente rappresentava i seguenti fatti:
1 - con istanza depositata in data 6 Maggio 2022, e notificata in pari data, depositava domanda tardiva n. cron. 460 di insinuazione al passivo del
[...] per complessivi € 111.329,32, di cui € Controparte_1
110.703,68 in via privilegiata ed € 625,64 in chirografo. Nella domanda chiedeva per i tributi principali la collocazione al settimo grado speciale mentre per le sanzioni la collocazione ante primo grado generale mobiliare ex artt. 16 del d. lgs.
n. 504/1995 (Testo Unico sulle Accise);
- nel progetto di stato passivo, trasmesso dal Curatore in data 27/8/2024, l'intero importo veniva ammesso in chirografo, non avendo il creditore istante indicato il bene su cui far valere il privilegio, da intendersi come privilegio speciale;
- l' presentava osservazioni con le quali evidenziava come per Parte_1 mero errore, per i tributi principali, era stato indicato il settimo grado, e conseguentemente chiedeva di modificare la domanda per i tributi principali dal settimo grado all'ante primo grado generale mobiliare, confermando quest'ultimo per le sanzioni, come era già stato chiesto nell'istanza;
- il Curatore modificava il progetto di stato passivo ammettendo tutti i tributi con privilegio generale mobiliare, collocandoli tuttavia al grado venti, cioè quello dei tributi locali anziché ante primo grado;
- lo stato passivo, come modificato, veniva approvato e dichiarato esecutivo dal giudice con provvedimento del 18/9/2024 e comunicato alle parti il 27/9/2024;
- l' aveva altresì avanzato istanza tardiva, indicata al n. 492 cronologico, in Pt_1 ordine alla quale chiedeva l'ammissione per € 59.172,27 in privilegio ed € 625,64 in chirografo, ma tale domanda non veniva inserita nello stato passivo.
Alla luce di tali fatti, l' ha rassegnato le seguenti Controparte_3 conclusioni “affinché venga ammesso il credito di cui all'istanza indicata al n. 460 del cronologico per complessivi € 111.329,32, di cui € 110.703,68 in via privilegiata ed €
625,64 in chirografo e venga altresì inserito nello stato passivo l'istanza tardiva indicata al
n. 492 cronologico in ordine alla quale veniva dichiarata l'ammissione per € 59.172,27 in privilegio ed € 625,64 in chirografo, tuttavia non inserita nello stato passivo. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore”.
Alla prima udienza fissata in data 12/12/2024, il Curatore, in proprio, depositava una relazione scritta, nella quale rappresentava che con riferimento alla domanda cronologica n. 460 la stessa era stata già ammessa con privilegio, come richiesto da nelle CP_4 conclusioni del ricorso in opposizione e che per quanto concerne la domanda cronologica n. 492 la stessa era stata regolarmente ammessa allo stato passivo, come si ricava dalla documentazione depositata nel fascicolo e che solo per un mero errore informatico,
2 dovuto al software di generazione del documento, lo stato passivo definitivo comunicato all' non conteneva anche la pagina relativa alla suddetta domanda. Pt_1
Alla luce delle deduzioni del Curatore, veniva fissata una nuova udienza al
18/2/2025, dinanzi al giudice relatore, alla quale prendevano parte l'opponente e il curatore personalmente. Parte opponente insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni domandando che il credito di cui alla domanda cronologica n. 460 venisse ammesso con privilegio ante primo grado. Il curatore, dal canto suo, rappresentava che per la domanda n. cron. 492 il problema è risolto, in quanto la domanda è stata regolarmente inserita nello stato passivo definitivo con privilegio ante primo grado, ma per un mero errore la comunicazione all' del documento non conteneva Parte_1 anche la tabella relativa a tale domanda, mentre il credito di cui alla domanda n. cron. 460 dell' andava ammesso in chirografo come era stato correttamente Parte_1 fatto nel progetto dello stato passivo, in quanto non corretto è stato il richiamo all'art. 16 del d. lgs. n. 504/95 in quanto la norma che rileva nel caso specifico è il primo comma e non il terzo comma come erroneamente richiamato dall e, dunque, lo Parte_1 stato passivo definitivo è errato nella parte in cui ha ammesso il credito con il privilegio e andrebbe modificato inserendolo come credito chirografario.
All'esito dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, il Collegio ritiene che l'opposizione sia infondata.
In via preliminare, va osservato come con riferimento al credito di cui alla domanda n. cron. 492, la controversia è risolta, avendo il curatore riferito, allegando apposita documentazione, che il suddetto credito è stato già ammesso al passivo con privilegio ante primo grado e che, per un mero errore del sistema informatico, lo stato passivo definitivo, come comunicato via PEC all' , non conteneva anche la Parte_1 tabella relativa a tale domanda. Sul punto, l'opponente nulla ha contestato. Pertanto, deve ritenersi che non sussista più un interesse ad ottenere una pronuncia in tal senso, essendo cessata la materia del contendere.
Con riguardo, invece, al motivo di opposizione concernente il credito di cui alla domanda n. cron. 460, va osservato che il credito in questione concerne i tributi per la fabbricazione di oli minerali e derivati, come si ricava dal codice tributo indicato nell'estratto del ruolo allegato alla domanda di insinuazione al passivo.
Tali tributi sono previsti e regolati dal d.lgs. 504/1995 (Testo Unico delle accise), il cui art. 16 prevede, al primo comma, che “Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi”. 3 Come si ricava dal tenore testuale della norma, tali crediti sono assistiti da un privilegio di natura speciale, in quanto esercitato solo su determinati beni, come individuati nella norma. A differenza del privilegio generale, che è del tutto svincolato da un rapporto con beni determinati (e che si riferisce a tutto il patrimonio mobiliare) il privilegio speciale si esplica in un ambito esattamente definito (vincola solo quel bene o quei beni su cui grava).
Il privilegio speciale può essere ammesso al passivo, dunque, solo qualora venga riconosciuta la sussistenza del rapporto di connessione tra il credito ed il bene che ne è gravato.
Al momento della presentazione dell'istanza per l'insinuazione al passivo è onere del creditore istante indicare il bene specifico su cui far valere il privilegio (come previsto dall'art. 96, terzo comma, n. 4, legge fallimentare).
Nella fattispecie in esame, l' , nella domanda di insinuazione al Parte_1 passivo ha chiesto l'ammissione del credito principale al grado 7 di cui all'art. 2778 c.c., che concerne i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758 c.c. (art. 2758, primo comma, c.c. “i crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito”). Nella domanda, l' ha, però, omesso di indicare il bene su cui far valere Pt_1 il privilegio, per cui correttamente il Curatore, nel progetto di stato passivo, aveva escluso il privilegio e ammesso tutto il credito in chirografo.
In conseguenza, poi, delle osservazioni al progetto presentate dall'odierna opponente, il
Curatore ha parzialmente modificato lo stato passivo, ritenendo di condividere le contestazioni mosse dall' e ammettendo l'intero credito in via privilegiata, Pt_1 collocandolo al grado 20 (forse erroneamente, considerato che il grado 20 concerne i tributi degli enti locali). All'udienza tenutasi in data 18/2/2025 nel presente giudizio, il
Curatore ha poi riferito che ci sarebbe stato un errore nella collocazione in privilegio del credito per cui è causa, dovendo lo stesso essere ammesso solo in via chirografaria in applicazione del primo comma dell'art. 16 del Testo Unico delle Accise, come era stato inizialmente ritenuto nella predisposizione del progetto di stato passivo.
Ciò posto, a prescindere da tali ultime considerazioni svolte dal Curatore, sulle quali questo Collegio non può intervenire, si ritiene che la domanda dell non possa Pt_1 essere accolta, tenuto conto che il credito di cui alla domanda n. cron. 460, afferente tributi indiretti (nella specie accise per la fabbricazione di oli minerali e derivati), non è assistito da privilegio generale mobiliare, ma da privilegio speciale ex art. 16, primo comma, d.lgs. 504/1995, e che pertanto lo stesso credito non possa essere collocato nello stato passivo con privilegio ante primo grado. L , infatti, nella domanda di Pt_1 insinuazione al passivo ha del tutto omesso di indicare il bene o i beni specifici su cui far 4 valere tale privilegio, in violazione di quanto disposto dall'art. 96, terzo comma, n. 4) legge fallimentare (come ripreso anche dalle linee guida pubblicate da questo Tribunale).
3. Circa il regolamento delle spese di lite nulla va disposto in quanto la Curatela opposta non si è costituita in giudizio con l'assistenza di un difensore.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda n. cron.
492,
- Rigetta per il resto l'opposizione in quanto infondata,
- Nulla sulle spese.
Livorno, 14/03/2025
Il Presidente
Dott. Franco Pastorelli
5
Il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott. Simona Capurso Giudice Relatore
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1995/2024 promosso da:
(partita iva: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Marroni del Foro Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Banchi di Sotto n. 81, giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
Controparte_1 in persona del Curatore dott.
[...] Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
All'esito dell'udienza del 18/2/2025
Ha emesso il seguente
DECRETO
1. Con ricorso del 16/10/2024, l' proponeva Controparte_3 opposizione, ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fallimentare avverso lo stato passivo del
Fallimento dichiarato esecutivo con decreto del Controparte_1
18/9/2024, e comunicato in data 27/9/2024.
Nello specifico parte opponente rappresentava i seguenti fatti:
1 - con istanza depositata in data 6 Maggio 2022, e notificata in pari data, depositava domanda tardiva n. cron. 460 di insinuazione al passivo del
[...] per complessivi € 111.329,32, di cui € Controparte_1
110.703,68 in via privilegiata ed € 625,64 in chirografo. Nella domanda chiedeva per i tributi principali la collocazione al settimo grado speciale mentre per le sanzioni la collocazione ante primo grado generale mobiliare ex artt. 16 del d. lgs.
n. 504/1995 (Testo Unico sulle Accise);
- nel progetto di stato passivo, trasmesso dal Curatore in data 27/8/2024, l'intero importo veniva ammesso in chirografo, non avendo il creditore istante indicato il bene su cui far valere il privilegio, da intendersi come privilegio speciale;
- l' presentava osservazioni con le quali evidenziava come per Parte_1 mero errore, per i tributi principali, era stato indicato il settimo grado, e conseguentemente chiedeva di modificare la domanda per i tributi principali dal settimo grado all'ante primo grado generale mobiliare, confermando quest'ultimo per le sanzioni, come era già stato chiesto nell'istanza;
- il Curatore modificava il progetto di stato passivo ammettendo tutti i tributi con privilegio generale mobiliare, collocandoli tuttavia al grado venti, cioè quello dei tributi locali anziché ante primo grado;
- lo stato passivo, come modificato, veniva approvato e dichiarato esecutivo dal giudice con provvedimento del 18/9/2024 e comunicato alle parti il 27/9/2024;
- l' aveva altresì avanzato istanza tardiva, indicata al n. 492 cronologico, in Pt_1 ordine alla quale chiedeva l'ammissione per € 59.172,27 in privilegio ed € 625,64 in chirografo, ma tale domanda non veniva inserita nello stato passivo.
Alla luce di tali fatti, l' ha rassegnato le seguenti Controparte_3 conclusioni “affinché venga ammesso il credito di cui all'istanza indicata al n. 460 del cronologico per complessivi € 111.329,32, di cui € 110.703,68 in via privilegiata ed €
625,64 in chirografo e venga altresì inserito nello stato passivo l'istanza tardiva indicata al
n. 492 cronologico in ordine alla quale veniva dichiarata l'ammissione per € 59.172,27 in privilegio ed € 625,64 in chirografo, tuttavia non inserita nello stato passivo. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore”.
Alla prima udienza fissata in data 12/12/2024, il Curatore, in proprio, depositava una relazione scritta, nella quale rappresentava che con riferimento alla domanda cronologica n. 460 la stessa era stata già ammessa con privilegio, come richiesto da nelle CP_4 conclusioni del ricorso in opposizione e che per quanto concerne la domanda cronologica n. 492 la stessa era stata regolarmente ammessa allo stato passivo, come si ricava dalla documentazione depositata nel fascicolo e che solo per un mero errore informatico,
2 dovuto al software di generazione del documento, lo stato passivo definitivo comunicato all' non conteneva anche la pagina relativa alla suddetta domanda. Pt_1
Alla luce delle deduzioni del Curatore, veniva fissata una nuova udienza al
18/2/2025, dinanzi al giudice relatore, alla quale prendevano parte l'opponente e il curatore personalmente. Parte opponente insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni domandando che il credito di cui alla domanda cronologica n. 460 venisse ammesso con privilegio ante primo grado. Il curatore, dal canto suo, rappresentava che per la domanda n. cron. 492 il problema è risolto, in quanto la domanda è stata regolarmente inserita nello stato passivo definitivo con privilegio ante primo grado, ma per un mero errore la comunicazione all' del documento non conteneva Parte_1 anche la tabella relativa a tale domanda, mentre il credito di cui alla domanda n. cron. 460 dell' andava ammesso in chirografo come era stato correttamente Parte_1 fatto nel progetto dello stato passivo, in quanto non corretto è stato il richiamo all'art. 16 del d. lgs. n. 504/95 in quanto la norma che rileva nel caso specifico è il primo comma e non il terzo comma come erroneamente richiamato dall e, dunque, lo Parte_1 stato passivo definitivo è errato nella parte in cui ha ammesso il credito con il privilegio e andrebbe modificato inserendolo come credito chirografario.
All'esito dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, il Collegio ritiene che l'opposizione sia infondata.
In via preliminare, va osservato come con riferimento al credito di cui alla domanda n. cron. 492, la controversia è risolta, avendo il curatore riferito, allegando apposita documentazione, che il suddetto credito è stato già ammesso al passivo con privilegio ante primo grado e che, per un mero errore del sistema informatico, lo stato passivo definitivo, come comunicato via PEC all' , non conteneva anche la Parte_1 tabella relativa a tale domanda. Sul punto, l'opponente nulla ha contestato. Pertanto, deve ritenersi che non sussista più un interesse ad ottenere una pronuncia in tal senso, essendo cessata la materia del contendere.
Con riguardo, invece, al motivo di opposizione concernente il credito di cui alla domanda n. cron. 460, va osservato che il credito in questione concerne i tributi per la fabbricazione di oli minerali e derivati, come si ricava dal codice tributo indicato nell'estratto del ruolo allegato alla domanda di insinuazione al passivo.
Tali tributi sono previsti e regolati dal d.lgs. 504/1995 (Testo Unico delle accise), il cui art. 16 prevede, al primo comma, che “Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi”. 3 Come si ricava dal tenore testuale della norma, tali crediti sono assistiti da un privilegio di natura speciale, in quanto esercitato solo su determinati beni, come individuati nella norma. A differenza del privilegio generale, che è del tutto svincolato da un rapporto con beni determinati (e che si riferisce a tutto il patrimonio mobiliare) il privilegio speciale si esplica in un ambito esattamente definito (vincola solo quel bene o quei beni su cui grava).
Il privilegio speciale può essere ammesso al passivo, dunque, solo qualora venga riconosciuta la sussistenza del rapporto di connessione tra il credito ed il bene che ne è gravato.
Al momento della presentazione dell'istanza per l'insinuazione al passivo è onere del creditore istante indicare il bene specifico su cui far valere il privilegio (come previsto dall'art. 96, terzo comma, n. 4, legge fallimentare).
Nella fattispecie in esame, l' , nella domanda di insinuazione al Parte_1 passivo ha chiesto l'ammissione del credito principale al grado 7 di cui all'art. 2778 c.c., che concerne i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758 c.c. (art. 2758, primo comma, c.c. “i crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito”). Nella domanda, l' ha, però, omesso di indicare il bene su cui far valere Pt_1 il privilegio, per cui correttamente il Curatore, nel progetto di stato passivo, aveva escluso il privilegio e ammesso tutto il credito in chirografo.
In conseguenza, poi, delle osservazioni al progetto presentate dall'odierna opponente, il
Curatore ha parzialmente modificato lo stato passivo, ritenendo di condividere le contestazioni mosse dall' e ammettendo l'intero credito in via privilegiata, Pt_1 collocandolo al grado 20 (forse erroneamente, considerato che il grado 20 concerne i tributi degli enti locali). All'udienza tenutasi in data 18/2/2025 nel presente giudizio, il
Curatore ha poi riferito che ci sarebbe stato un errore nella collocazione in privilegio del credito per cui è causa, dovendo lo stesso essere ammesso solo in via chirografaria in applicazione del primo comma dell'art. 16 del Testo Unico delle Accise, come era stato inizialmente ritenuto nella predisposizione del progetto di stato passivo.
Ciò posto, a prescindere da tali ultime considerazioni svolte dal Curatore, sulle quali questo Collegio non può intervenire, si ritiene che la domanda dell non possa Pt_1 essere accolta, tenuto conto che il credito di cui alla domanda n. cron. 460, afferente tributi indiretti (nella specie accise per la fabbricazione di oli minerali e derivati), non è assistito da privilegio generale mobiliare, ma da privilegio speciale ex art. 16, primo comma, d.lgs. 504/1995, e che pertanto lo stesso credito non possa essere collocato nello stato passivo con privilegio ante primo grado. L , infatti, nella domanda di Pt_1 insinuazione al passivo ha del tutto omesso di indicare il bene o i beni specifici su cui far 4 valere tale privilegio, in violazione di quanto disposto dall'art. 96, terzo comma, n. 4) legge fallimentare (come ripreso anche dalle linee guida pubblicate da questo Tribunale).
3. Circa il regolamento delle spese di lite nulla va disposto in quanto la Curatela opposta non si è costituita in giudizio con l'assistenza di un difensore.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda n. cron.
492,
- Rigetta per il resto l'opposizione in quanto infondata,
- Nulla sulle spese.
Livorno, 14/03/2025
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