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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei magistrati: dott. Pasquale CRISTIANO presidente dott. Michele VIDETTA consigliere dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
- che con provvedimento depositato in data 22.09.2025, per le cause fissate all'udienza del giorno 14.10.2025 è stata disposta la trattazione mediante il deposito, con modalità telematica, di note iscritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo n.
149/2022;
- che il provvedimento depositato in data 22.09.2025 risulta ritualmente comunicato alle parti costituite;
- che con provvedimento dell'11.03.2025 è stato predisposto il rinvio all'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter co.4 c.p.c. preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente sentenza
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati: dott. Pasquale CRISTIANO presidente dott. Michele VIDETTA consigliere dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice
pagina 1 di 4 SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 515/24, e vertente tra:
n persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
CC IG IT e ZI MA AF
APPELLANTE
E
, , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e HDI ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del rappresentante legale;
CP_5
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
e nella loro qualità di madre e sorella di CP_1 CP_2 Parte_2
agivano nei confronti di , oggi , , di , di Parte_1 Controparte_6 CP_4
HDI Ass.ni SpA, e di , per sentir accogliere le proprie conclusioni: “ accertare e CP_5
dichiarare l'esclusiva e/o concorsuale e concorrente responsabilità dei sigg.ri e CP_4
nella causazione del sinistro mortale per cui è causa, verificatosi in San Pietro al CP_5
TA (SA) il 20.05.2013 e conseguentemente per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, jure proprio e jure ereditario, a favore delle istanti, nella loro qualità di eredi legittime di ed ammontanti in complessivi € 656.592,92, oltre rivalutazione Parte_2 monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'incidente e fino all'effettivo soddisfo o a quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua dal Giudicante”.
Con comparsa d'intervento ex art. 105 c.p.c., si costituiva in giudizio , padre Controparte_3
di il quale, facendo proprie le istanze avanzate da parte attrice, chiedeva la Parte_2
condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti danni vantati nella suddetta qualità, da determinarsi in corso di causa nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 2 di 4 Con sentenza n. 521/2024 pubblicata in data 25/07/2024 il Tribunale di Lagonegro definitivamente pronunciando così provvedeva:
“- accertata la responsabilità di nella misura del 50% per il sinistro mortale CP_4
oggetto del giudizio;
- condanna e in solido al pagamento in favore di CP_6 CP_4 CP_1
dell'importo 175.853,00 e in favore di dell'importo di euro 73.871,7 oltre CP_2 interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
- condanna e in solido al pagamento in favore di CP_6 CP_4 [...]
dell'importo di euro 138.840,5 oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte CP_3 motiva;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_6 CP_4 in favore di parte attrice e per essa dell'Erario attesa l'ammissione della stessa al gratuito patrocinio che liquida in € 11.977,00 per compenso professionale oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_6 CP_4
in favore di parte intervenuta che liquida in € 11.977,00 per compenso professionale ed euro
518,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- dichiara inammissibili le domande nei confronti di H.D.I. Assicurazioni s.p.a e compensa le spese di lite tra le parti;
- rigetta le domande nei confronti di e compensa le spese di lite tra le parti;
CP_5
- pone le spese delle CTU in via definitiva a carico di e in solido CP_6 CP_4
tra loro”. impugnava la predetta sentenza chiedendone la Parte_3
riforma integrale, o in subordine, la riforma parziale sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione degli articoli 145 e 148 del codice delle assicurazioni private e sulla conseguente improponibilità della domanda;
2) Violazione dell'art. 2697 c.c. per carenza di prova sulla legittimazione attiva ed in ogni caso sulla titolarità attiva del rapporto controverso in capo ai congiunti della vittima;
pagina 3 di 4 3) Violazione degli artt. 2697 c.c. e 2054 c.c. per essere l'evento imputabile alla responsabilità esclusiva o, in subordine, ampiamente prevalente della medesima vittima Parte_2
L'appellante chiedeva, inoltre, la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ex art. 283 c.pc e la rinnovazione della ctu
Nessuna delle parti appellate si costituiva in giudizio per resistere al gravame.
Né all'udienza dell'11.03.2025, né all'udienza del 14.10.25, entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alcuna delle parti depositava note scritte, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza nonostante la regolare comunicazione del provvedimento di rinvio alle parti costituite.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 515/2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 15 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Gesummaria dott. Pasquale Cristiano
pagina 4 di 4
SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei magistrati: dott. Pasquale CRISTIANO presidente dott. Michele VIDETTA consigliere dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
- che con provvedimento depositato in data 22.09.2025, per le cause fissate all'udienza del giorno 14.10.2025 è stata disposta la trattazione mediante il deposito, con modalità telematica, di note iscritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo n.
149/2022;
- che il provvedimento depositato in data 22.09.2025 risulta ritualmente comunicato alle parti costituite;
- che con provvedimento dell'11.03.2025 è stato predisposto il rinvio all'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter co.4 c.p.c. preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente sentenza
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati: dott. Pasquale CRISTIANO presidente dott. Michele VIDETTA consigliere dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice
pagina 1 di 4 SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 515/24, e vertente tra:
n persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
CC IG IT e ZI MA AF
APPELLANTE
E
, , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e HDI ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del rappresentante legale;
CP_5
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
e nella loro qualità di madre e sorella di CP_1 CP_2 Parte_2
agivano nei confronti di , oggi , , di , di Parte_1 Controparte_6 CP_4
HDI Ass.ni SpA, e di , per sentir accogliere le proprie conclusioni: “ accertare e CP_5
dichiarare l'esclusiva e/o concorsuale e concorrente responsabilità dei sigg.ri e CP_4
nella causazione del sinistro mortale per cui è causa, verificatosi in San Pietro al CP_5
TA (SA) il 20.05.2013 e conseguentemente per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, jure proprio e jure ereditario, a favore delle istanti, nella loro qualità di eredi legittime di ed ammontanti in complessivi € 656.592,92, oltre rivalutazione Parte_2 monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'incidente e fino all'effettivo soddisfo o a quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua dal Giudicante”.
Con comparsa d'intervento ex art. 105 c.p.c., si costituiva in giudizio , padre Controparte_3
di il quale, facendo proprie le istanze avanzate da parte attrice, chiedeva la Parte_2
condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti danni vantati nella suddetta qualità, da determinarsi in corso di causa nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 2 di 4 Con sentenza n. 521/2024 pubblicata in data 25/07/2024 il Tribunale di Lagonegro definitivamente pronunciando così provvedeva:
“- accertata la responsabilità di nella misura del 50% per il sinistro mortale CP_4
oggetto del giudizio;
- condanna e in solido al pagamento in favore di CP_6 CP_4 CP_1
dell'importo 175.853,00 e in favore di dell'importo di euro 73.871,7 oltre CP_2 interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
- condanna e in solido al pagamento in favore di CP_6 CP_4 [...]
dell'importo di euro 138.840,5 oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte CP_3 motiva;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_6 CP_4 in favore di parte attrice e per essa dell'Erario attesa l'ammissione della stessa al gratuito patrocinio che liquida in € 11.977,00 per compenso professionale oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_6 CP_4
in favore di parte intervenuta che liquida in € 11.977,00 per compenso professionale ed euro
518,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- dichiara inammissibili le domande nei confronti di H.D.I. Assicurazioni s.p.a e compensa le spese di lite tra le parti;
- rigetta le domande nei confronti di e compensa le spese di lite tra le parti;
CP_5
- pone le spese delle CTU in via definitiva a carico di e in solido CP_6 CP_4
tra loro”. impugnava la predetta sentenza chiedendone la Parte_3
riforma integrale, o in subordine, la riforma parziale sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione degli articoli 145 e 148 del codice delle assicurazioni private e sulla conseguente improponibilità della domanda;
2) Violazione dell'art. 2697 c.c. per carenza di prova sulla legittimazione attiva ed in ogni caso sulla titolarità attiva del rapporto controverso in capo ai congiunti della vittima;
pagina 3 di 4 3) Violazione degli artt. 2697 c.c. e 2054 c.c. per essere l'evento imputabile alla responsabilità esclusiva o, in subordine, ampiamente prevalente della medesima vittima Parte_2
L'appellante chiedeva, inoltre, la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ex art. 283 c.pc e la rinnovazione della ctu
Nessuna delle parti appellate si costituiva in giudizio per resistere al gravame.
Né all'udienza dell'11.03.2025, né all'udienza del 14.10.25, entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alcuna delle parti depositava note scritte, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza nonostante la regolare comunicazione del provvedimento di rinvio alle parti costituite.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 515/2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 15 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Gesummaria dott. Pasquale Cristiano
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