Articolo 11 della Legge 3 aprile 1979, n. 122
Articolo 10Articolo 12
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3 maggio 1979
Art. 11. (Attivazione del corso di laurea in scienze agrarie)

Il corso di laurea in scienze agrarie di cui al numero 1) del precedente articolo 9 e' attivato a decorrere dall'anno accademico 1979-80, nell'ambito della facolta' di agraria, a condizione che siano coperti i posti relativi agli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario per il primo anno del corso di laurea medesimo.
Le attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate da un comitato ordinatore, costituito ai sensi del successivo articolo 26.
Entrata in vigore il 3 maggio 1979