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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/07/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3061/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore n. 1714/2023
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Linda Giovanna Vacchiano, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Vincenzo Grimaldi, ed elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie e comparse in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte appellata conveniva, nel primo grado di giudizio, il per la condanna Parte_1
al risarcimento dei danni patiti in seguito ad un sinistro;
lamentava che il giorno 24.08.2018, alle ore
00:00 circa, l'autovettura di sua proprietà, Fiat 600 tg. DA306YM veniva coinvolta in un sinistro stradale avvenuto in Via Cicalesi, all'altezza del civico 142, in Nocera Inferiore (SA), a causa di una macchia d'olio presente.
Il impugnava la sentenza emessa dal Giudice di pace, che accoglieva la Parte_1
domanda, deducendo l'impossibilità di intervenire tempestivamente per eliminare il pericolo, e domandando una pronuncia di rigetto della domanda proposta da controparte.
Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
Ebbene, l'atto di appello indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata;
né sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., motivo formulato, peraltro, genericamente da parte appellata.
Nel merito, l'appello è fondato. In ossequio al principio della ragione più liquida (Cass., ord. n. 30745 del 2019), giova precisare che
- in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia - la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il “principio - ripetutamente enunciato da questa Corte che nega l'operatività dell'art. 2051 c.c. in relazione a quella tipologia di sinistri nei quali il fattore di pericolo, specie se originante (come nella specie) dalla condotta di terzi, abbia "esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (da ultimo, Cass.
Sez. 3, ord. 11 marzo 2021, n. 6826, Rv. 660907-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo
2020, n. 6651, Rv. 657165-01; Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno 2019, n. 16295, Rv. 654350-01; Cass.
Sez. 6-3, ord. 19 marzo 2018, n. 6703, Rv. 648489-01; Cass. Sez. 6- 3, ord. 27 marzo 2017, n. 7805,
Rv. 643822-01)” (Cass., n. 32964 del 2022; nello stesso senso Trib. Firenze, n. 1304 del 2023; Trib.
Venezia, n. 1682 del 2023, secondo il quale “ove l'Amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (o dalla stessa vittima), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 06/06/2008, n. 15042)”).
Nel caso di specie, parte appellante ha evidenziato che “l'Ente era nell'impossibilità di intervenire per il ripristino del manto stradale, caratterizzato peraltro da una chiara visibilità, in considerazione delle grandi dimensioni (l'intera carreggiata) della macchia ivi presente. Inoltre, si evidenzia ancora una volta l'impossibilità dell'Ente di intervenire per il ripristino prima dell'evento, in considerazione del fatto che, come si evince dal rapporto della P.L. prot. n. 42442 del 30.07.2019 la segnalazione della presenza della macchia d'olio è stata effettuata al Comando di P.L. in data 24.08.2018 alle ore
00,35, quindi in epoca successiva all'avverarsi del presunto sinistro (avvenuto alle 00:00 c.a.).
L'Ente – prima della segnalazione – era oggettivamente impossibilitato ad intervenire per la custodia del bene demaniale strada. Solo a seguito della segnalazione, l'Agente di P.L. dichiara nel rapporto di che trattasi che venivano avvisati il Geom. e gli operai e per il pronto Pt_2 CP_2 Pt_3 intervento” (pag. 6 atto di appello); deduzione confermata dal documento allegato alla produzione di primo grado di parte appellante.
Ne deriva che parte appellante – a fronte di una condotta di terzi fonte del pericolo, ed in assenza di provate segnalazioni precedenti l'avvenuto sinistro – non ha avuto alcuna concreta possibilità di intervenire prima del verificarsi del danno lamentato da parte appellata, essendo il pericolo stato segnalato solo dopo l'evento, sicchè non sussistono i presupposti per una condanna del né Pt_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c., né tantomeno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
In conclusione, la domanda originariamente proposta da parte appellata non può trovare accoglimento. Per quanto attiene alle spese di lite, a fronte della riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)” (si veda
Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata;
e l'esito complessivo della lite evidenzia la totale soccombenza dell'attore in primo grado in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, con assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1714/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda originariamente proposta da
[...]
nei confronti del Comune di;
Controparte_1 Parte_1
2. in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 633,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 894,60 per compenso, oltre € 174,00 euro per spese, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18 luglio 2025.
Il Giudice
(dr. Stefano Riccio)
Depositato telematicamente in data 18 luglio 2025.