TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4777 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 3405/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Carlo Giordano, elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Gramsci n. 21;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Eduardo Mollino, elettivamente domiciliato in Procida (NA), alla Via Bartolomeo Pagano n. 56;
[...]
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 424/2023 del Giudice di Pace di Procida, depositata il 31 agosto 2023
Conclusioni: all'udienza 19 marzo 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado spiegò opposizione Controparte_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 20210002060460678073909 del 1° dicembre 2021, per l'importo di € 85,62, emesso a suo carico dal R.T.I. Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014 e dovuta alla l'attore dichiarò di averne avuto Controparte_2 conoscenza solo a seguito della notifica del suddetto preavviso da parte della
Parte_1
Il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza territoriale, accolse la domanda proposta dall'istante ed annullò il preavviso di fermo amministrativo in oggetto per omessa dimostrazione della notifica degli atti presupposti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione a ruolo, dichiarando altresì la prescrizione della pretesa creditoria, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria. Inoltre, ha dedotto la nullità del pronunciamento gravato per travisamento del materiale istruttorio in ordine all'erronea esclusione della regolare notifica degli atti presupposti con conseguente erroneo rilievo della prescrizione, al contrario, non maturata. Su tali premesse ha concluso per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari, nonché, e in via subordinata, per il rigetto dell'opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito , il quale ha rilevato, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per un duplice ordine di profili: la nullità della costituzione del legale rappresentante di controparte per difetto di procura, atteso che la copia allegata nel presente giudizio risulta difforme da quella prodotta e depositata nel giudizio di primo grado;
l'esiguo valore del procedimento di primo grado, pari a € 85,62. Il contribuente ha altresì eccepito la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, nonché l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui al preavviso impugnato. Su tali premesse, ha concluso per il rigetto dell'appello spiegato, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di causa da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
La sebbene regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
- 2 - In sede di note di trattazione scritta, all'udienza del 22 maggio 2024, l'appellante ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, deducendo la regolare instaurazione del rapporto processuale ex ante attraverso la procedura di conferma di cui all'art. 182 c.p.c. e la tardività della doglianza, che doveva essere spiegata nel giudizio di prime cure. Ha altresì rilevato l'impugnabilità della sentenza in oggetto in quanto viziata da violazione delle norme sul procedimento ai sensi dell'art. 339, co. 2, c.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 40/2006.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della che, Controparte_2 sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
Sempre in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni formulate dalla parte appellata di inammissibilità del gravame.
Segnatamente, il contribuente ha sostenuto l'inammissibilità dell'atto di CP_1 appello e la conseguente nullità della costituzione in giudizio dell' CP_3
per difformità tra la procura alle liti depositata in primo grado e quella
[...] versata agli atti dell'impugnazione. Ha rilevato come entrambe le procure alle liti differissero, anche in relazione alla data del rilascio.
Tuttavia, la procura depositata nel presente grado del processo è certamente valida ed efficace, a prescindere dal rilievo che la stessa contempli l'attribuzione del potere anche per il grado precedente, che è stato a sua volta sorretto da una diversa procura alle liti.
Del pari, risulta manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 339, comma 3, c.p.c.
L'art. 339 cit., accanto alla regola generale della inappellabilità delle decisioni assunte a mente dell'art. 113 comma 2 c.p.c., detta tre eccezioni, ovvero l'ammissibilità dell'appello per violazione di norme sul procedimento, di norme comunitarie e costituzionali, dei principi regolatori della materia.
- 3 - A mezzo del gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha violato, tra gli altri, i principi processuali in tema di riparto di giurisdizione, ovvero disposizioni processuali senza dubbio annoverabili tra le
“violazioni di norme sul procedimento”, nonché tra i “principi regolatori della materia” processual-civilistica.
Peraltro, ancora di recente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, “in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass., 27/7/2015, n. 15678)” (Cass. civ., sent. n. 34432/2022).
Venendo pertanto all'esame delle censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone la delibazione della nullità della sentenza impugnata.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa del preavviso di fermo amministrativo n. 20210002060460678073909 del 1° dicembre 2021, per l'importo di € 85,62, emesso a carico di dal R.T.I. Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. Controparte_1 per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014 e dovuta alla L'attore in primo grado ha richiesto l'annullamento del Controparte_2 preavviso in oggetto, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva di cui all'atto impugnato.
Nel caso di specie, rileva l'articolo 23, comma 1 d.l. n. 504/1992, il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con d.P.R. n. 39/1953 e ss.mm.ii., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”. La stessa è da ritenersi, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale n. 288/2012, “tributo proprio derivato della Regione”.
Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Corti di
- 4 - Giustizia Tributaria. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
- 5 - Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui il contribuente ha dedotto in primo grado l'intervenuta prescrizione del credito, ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata, risultando pacifico che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non ha natura esecutiva. Difatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno affermato, circa la controversa natura del preavviso di fermo e del fermo amministrativo, che non si tratta di atti esecutivi, né prodromici all'esecuzione, ma di atti di natura cautelare e/o coercitiva. Il fermo “ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento” (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 15354/2015).
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della e della Parte_2 Controparte_1 CP_2
iscritta al n. 3405/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia della Controparte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 14 maggio 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 3405/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Carlo Giordano, elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Gramsci n. 21;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Eduardo Mollino, elettivamente domiciliato in Procida (NA), alla Via Bartolomeo Pagano n. 56;
[...]
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 424/2023 del Giudice di Pace di Procida, depositata il 31 agosto 2023
Conclusioni: all'udienza 19 marzo 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado spiegò opposizione Controparte_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 20210002060460678073909 del 1° dicembre 2021, per l'importo di € 85,62, emesso a suo carico dal R.T.I. Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014 e dovuta alla l'attore dichiarò di averne avuto Controparte_2 conoscenza solo a seguito della notifica del suddetto preavviso da parte della
Parte_1
Il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza territoriale, accolse la domanda proposta dall'istante ed annullò il preavviso di fermo amministrativo in oggetto per omessa dimostrazione della notifica degli atti presupposti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione a ruolo, dichiarando altresì la prescrizione della pretesa creditoria, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria. Inoltre, ha dedotto la nullità del pronunciamento gravato per travisamento del materiale istruttorio in ordine all'erronea esclusione della regolare notifica degli atti presupposti con conseguente erroneo rilievo della prescrizione, al contrario, non maturata. Su tali premesse ha concluso per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari, nonché, e in via subordinata, per il rigetto dell'opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito , il quale ha rilevato, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per un duplice ordine di profili: la nullità della costituzione del legale rappresentante di controparte per difetto di procura, atteso che la copia allegata nel presente giudizio risulta difforme da quella prodotta e depositata nel giudizio di primo grado;
l'esiguo valore del procedimento di primo grado, pari a € 85,62. Il contribuente ha altresì eccepito la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, nonché l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui al preavviso impugnato. Su tali premesse, ha concluso per il rigetto dell'appello spiegato, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di causa da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
La sebbene regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
- 2 - In sede di note di trattazione scritta, all'udienza del 22 maggio 2024, l'appellante ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, deducendo la regolare instaurazione del rapporto processuale ex ante attraverso la procedura di conferma di cui all'art. 182 c.p.c. e la tardività della doglianza, che doveva essere spiegata nel giudizio di prime cure. Ha altresì rilevato l'impugnabilità della sentenza in oggetto in quanto viziata da violazione delle norme sul procedimento ai sensi dell'art. 339, co. 2, c.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 40/2006.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della che, Controparte_2 sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
Sempre in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni formulate dalla parte appellata di inammissibilità del gravame.
Segnatamente, il contribuente ha sostenuto l'inammissibilità dell'atto di CP_1 appello e la conseguente nullità della costituzione in giudizio dell' CP_3
per difformità tra la procura alle liti depositata in primo grado e quella
[...] versata agli atti dell'impugnazione. Ha rilevato come entrambe le procure alle liti differissero, anche in relazione alla data del rilascio.
Tuttavia, la procura depositata nel presente grado del processo è certamente valida ed efficace, a prescindere dal rilievo che la stessa contempli l'attribuzione del potere anche per il grado precedente, che è stato a sua volta sorretto da una diversa procura alle liti.
Del pari, risulta manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 339, comma 3, c.p.c.
L'art. 339 cit., accanto alla regola generale della inappellabilità delle decisioni assunte a mente dell'art. 113 comma 2 c.p.c., detta tre eccezioni, ovvero l'ammissibilità dell'appello per violazione di norme sul procedimento, di norme comunitarie e costituzionali, dei principi regolatori della materia.
- 3 - A mezzo del gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha violato, tra gli altri, i principi processuali in tema di riparto di giurisdizione, ovvero disposizioni processuali senza dubbio annoverabili tra le
“violazioni di norme sul procedimento”, nonché tra i “principi regolatori della materia” processual-civilistica.
Peraltro, ancora di recente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, “in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass., 27/7/2015, n. 15678)” (Cass. civ., sent. n. 34432/2022).
Venendo pertanto all'esame delle censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone la delibazione della nullità della sentenza impugnata.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa del preavviso di fermo amministrativo n. 20210002060460678073909 del 1° dicembre 2021, per l'importo di € 85,62, emesso a carico di dal R.T.I. Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. Controparte_1 per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014 e dovuta alla L'attore in primo grado ha richiesto l'annullamento del Controparte_2 preavviso in oggetto, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva di cui all'atto impugnato.
Nel caso di specie, rileva l'articolo 23, comma 1 d.l. n. 504/1992, il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con d.P.R. n. 39/1953 e ss.mm.ii., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”. La stessa è da ritenersi, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale n. 288/2012, “tributo proprio derivato della Regione”.
Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Corti di
- 4 - Giustizia Tributaria. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
- 5 - Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui il contribuente ha dedotto in primo grado l'intervenuta prescrizione del credito, ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata, risultando pacifico che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non ha natura esecutiva. Difatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno affermato, circa la controversa natura del preavviso di fermo e del fermo amministrativo, che non si tratta di atti esecutivi, né prodromici all'esecuzione, ma di atti di natura cautelare e/o coercitiva. Il fermo “ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento” (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 15354/2015).
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della e della Parte_2 Controparte_1 CP_2
iscritta al n. 3405/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia della Controparte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 14 maggio 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -