Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 00407/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01437/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2022, proposto da
SA AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-Sede di Ragusa, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio ex art 6 bis Dlgs 387/87 e ss mm e ii nonché per l'accertamento del diritto alla rideterminazione della indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall'art 4 del Decreto legislativo n. 157/1997, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, compresa la nota prot n. 969575DD/4-3-1 PND del 13/07/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con il grado di Brigadiere Capo, ha chiesto l’accertamento del suo diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre rivalutazione e interessi.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) l’Amministrazione di appartenenza del ricorrente non ha certificato all’istituto previdenziale alcuna maggiorazione dell’ultimo stipendio con attribuzione di ulteriori scatti economici, per cui l’INPS non poteva corrispondere una buonuscita di importo maggiore rispetto a quanto liquidato; b) non tutti gli emolumenti che presentano natura retributiva possono essere valutati nella determinazione dell’indennità di buonuscita, ma solo quelli che siano espressamente contemplati dalla legge; c) l’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1987 ha dettato una disciplina uniforme per il personale delle Forze Armate, di Polizia e per il Corpo dei Vigili del Fuoco, prevedendo una maggiorazione della base pensionabile ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 503/1992, subordinata al pagamento della residua contribuzione previdenziale; d) per l’indennità di buonuscita occorre, invece, fare riferimento alle singole disposizioni di legge richiamate dal menzionato art. 4; e) il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 riguarda esclusivamente il personale della Polizia di Stato, mentre per il personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza trova applicazione l’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987, convertito in legge n. 468/1987, successivamente sostituito dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990; f) la norma indicata non contempla l’ipotesi di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie e al riguardo deve specificarsi che il citato art. 1, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 397/1987 è stato sostituito dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, il quale però è stato abrogato dall’art. 2268, comma 872, del decreto legislativo n. 66/2010, per cui l’art. 1, comma 15-bis, è ora applicabile nella sua formulazione originaria, mentre l’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, è attualmente vigente nel testo introdotto da tale ultima norma; g) ne consegue che l’espressione “continua ad applicarsi” di cui all’art. 1911, terzo comma, del decreto legislativo n. 66/2010 deriva verosimilmente da un difetto di coordinamento normativo, poiché l’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 non è mai stato applicabile al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare; h) tale interpretazione è confermata dalla circostanza che l’art. 11 della legge n. 231/1990 e l’art. 21 della legge n. 232/1990 sono sostanzialmente coeve, dovendo quindi escludersi che il menzionato art. 21 possa avere abrogato l’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987, mentre il successivo intervento abrogativo di cui all’art. 2268, comma 872, del decreto legislativo n. 66/2010 si riferisce al nuovo testo dell’art. 1, comma 15-bis, introdotto dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990; i) occorre, inoltre, tener conto della sopravvenuta disciplina di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, le cui previsioni ostano comunque all’accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti, considerato che tale norma richiama espressamente l’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987; l) deve, poi, aggiungersi che, ad ogni buon conto, il menzionato art. 6-bis dispone che la domanda di collocamento in quiescenza debba essere inoltrata entro il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le anzianità.
Nella memoria depositata in segreteria il 27/11/2022 il difensore dell’INPS ha chiesto altresì un rinvio della decisione in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, prevista per il mese di dicembre, sulla questione di cui si tratta.
Nella udienza pubblica dell’8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, quanto all’istanza di rinvio, rileva quanto segue: a) l’art. 73, primo comma-bis, c.p.a. stabilisce espressamente che il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali; b) evidentemente, non può reputarsi tale la circostanza che altro giudice - sebbene in sede appello - sia in futuro chiamato a pronunciarsi su questione analoga od identica; c) al riguardo, può persino aggiungersi che una pronuncia del giudice amministrativo di secondo grado, come sarà indicato nel seguito è già disponibile su controversia di contenuto sostanzialmente non dissimile.
Ne consegue che l’istanza di rinvio non può trovare accoglimento.
Tanto premesso, la Sezione osserva preliminarmente che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, nei cui confronti va, quindi, instaurata la controversia (in particolare, cfr., da ultimo, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 25 novembre 2020, n. 401/2020).
Ciò precisato, a giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le articolate ed esaustive ragioni contenute nella recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 770/2022 in data 28 giugno 2022, che in questa sede devono intendersi richiamate e alle quali si rinvia per esigenze di brevità.
Occorre anche precisare che la questione in esame ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti (cfr., ad esempio, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 17 dicembre 2021, n. 384/2921; contra T.A.R. Trento, 1 luglio 2021, n. 114/2021), anche nell’ambito di questa stessa Sezione (cfr. T.A.R. IA, IIII, n. 2962/2021 in data 7 ottobre 2021; contra T.A.R. IA, III, n. 3842/2091 in data 20 dicembre 2021).
Può essere opportuno aggiungere che il Tribunale ha già accolto altri ricorsi di analogo contenuto, osservando al riguardo che, per quanto attiene alla spettanza o non spettanza al ricorrente del beneficio di cui si tratta, occorre risolvere la questione relativa alla intervenuta o non intervenuta abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 397/1987.
L’originaria disposizione contenuta in tale previsione normativa è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 e, a giudizio del Collegio, la successiva abrogazione del menzionato art. 11 per effetto dell’art. 2268, comma 872, del decreto legislativo numero 66/2010 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, nella sua formulazione iniziale.
La disposizione iniziale contenuta in tale norma - cioè il suo contenuto precettivo o, in altri termini, la specifica statuizione dettata dal legislatore - è, infatti, venuta meno a seguito dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, il quale ha quindi abrogato la previsione iniziale sostituendola con una nuova disciplina.
La successiva abrogazione della nuova disciplina non può interpretarsi nel senso che il legislatore abbia voluto reintrodurre la disciplina iniziale e tutti i richiami normativi all’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 397/1987 devono, quindi, intendersi effettuati alla disciplina di cui all’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché la formale intestazione della norma resti quella originaria - cioè: art. 1, comma 15-bis (ma nel testo contemplato dall’articolo 11) - e, pertanto, i richiami normativi siano stati effettuati con riferimento all’art. 1, comma 15-bis, e non con riferimento all’art. 11, primo comma.
Ciò spiega l’espressione utilizzata dal legislatore, il quale, avendo abrogato l’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 - cioè l’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987 nella sua formulazione sopravvenuta a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 - ha affermato (art. 1911, terzo comma, del decreto legislativo n. 66/2010) che “continua ad applicarsi l’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987”.
Identiche considerazioni valgono, evidentemente, per quanto attiene allo specifico riferimento compiuto dall’ente previdenziale all’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1987, poiché il richiamo ivi contenuto all’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987 si riferisce ad una disposizione abrogata e che, pertanto, risulta ormai “tamquam non esset”.
Con riferimento, infine, alla questione relativa alla data entro la quale deve essere presentata la domanda per conseguire il beneficio di cui al menzionato art. 6-bis, la Sezione deve richiamare la decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1231/2019) con cui si è escluso che il termine in questione presenti natura decadenziale.
La pronuncia indicata si riferisce ad un caso specifico che riguardava un funzionario della carriera prefettizia, ma, per le considerazioni che sono state esposte, le affermazioni ivi contenute valgono anche nel caso in esame, in ragione dell’applicabilità del menzionato art. 6-bis in favore dell’odierno ricorrente.
In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve disporsi che l’istituto previdenziale corrisponda all’interessato quanto dovuto in applicazione del menzionato art. 6-bis, oltre rivalutazione ed interessi, secondo quanto previsto dall’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali cui si è fatto riferimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO