Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 25/06/2025, n. 12567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12567 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10974/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10974 del 2021, proposto da
-OMISSIS- & -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Federica Maria Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;
per l’annullamento
del provvedimento del GSE del 10/08/2021 -OMISSIS-a definizione del procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42, d. lgs. n. 28/2011 e d.m. 31.01.2014 relativo all’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- di potenza pari a 37,25 KWP sito nel Comune di-OMISSIS- in -OMISSIS-, con il quale il GSE ha dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti precedentemente riconosciuto comunicando, altresì, la risoluzione del contratto di convenzione e recupero degli incentivi percepiti dalla medesima società con comunicazione GSE/-OMISSIS- del 31.08.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- -OMISSIS-. ha agito in giudizio innanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento emesso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 10.8.2021, con il quale è stata dichiarata la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti precedentemente riconosciute in suo favore per un impianto fotovoltaico situato nel Comune di -OMISSIS-; ha impugnato, altresì, la comunicazione di risoluzione del contratto di convenzione e di recupero degli incentivi già percepiti, notificata con successiva nota del 31.8.2021.
1.1. In punto di fatto, la società ricorrente ha esposto, in sintesi, che:
- in data 20.6.2013, presentava al GSE richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. 5.7.2012 (c.d. “Quinto Conto Energia”) per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-, denominato -OMISSIS-, di potenza nominale pari a 37,25 kWp, ubicato nel Comune di -OMISSIS- ed entrato in esercizio il 27.3.2013;
- la richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante riguardava l’impianto realizzato su un edificio, con l’installazione dei moduli sulla copertura, con contestuale rimozione della precedente copertura in eternit;
- a tale comunicazione faceva seguito la sottoscrizione in data 20.9.2013 della convenzione n. -OMISSIS-, che riconosceva la tariffa incentivante nella misura di Euro/KWh 0,1770 relativamente alla tariffa omnicomprensiva e di Euro/KWh 0,0950 relativamente alla tariffa premio, ex art. 5, comma 1, del d.m. 5 luglio 2021;
- in data 13.4.2018 il GSE comunicava l’avvio del procedimento di verifica documentale ex art. 42 D. Lgs. n. 28/2011 e d.m. 31.1.2014, conseguente al provvedimento di sequestro del Nucleo speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, reso nell’ambito del procedimento penale-OMISSIS- e R.G. -OMISSIS-, incardinato presso il Tribunale di Ancona;
- in data 8.6.2018, l’esponente inoltrava all’Amministrazione una nota, chiedendo una proroga del termine per l’inoltro delle osservazioni al precitato avvio del procedimento, in quanto non in possesso della documentazione, stante l’avvenuto relativo sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, significando inoltre che il predetto provvedimento di sequestro era stato impugnato;
- il GSE disattendeva tale richiesta e, con il provvedimento in questa sede gravato, notificato telematicamente in data 10.8.2021, comunicava la conclusione del procedimento di verifica, contestando alla società la violazione dell’art. 42, comma 3, D. Lgs. n. 28/2011 per la non veridicità della documentazione presentata ai fini del riconoscimento degli incentivi, disponendo consequenzialmente la decadenza dalla tariffa incentivante.
- con successiva comunicazione del 31.8.2021, il GSE comunicava, altresì, la risoluzione del contratto di convenzione a far data dall’1.11.2021.
1.2. Avverso siffatte determinazioni la società ricorrente ha dedotto i seguenti ordini di censura: I. “Violazione di legge, falsa applicazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, art.21 del dm 05.05.2011, dm 31.01.2014 relativamente alla rilevanza della violazione. Con travisamento dei fatti e eccesso di potere in relazione agli artt. 1,3,4 d.lgs. 28/2011 e art. 12 comma 5 dm 05.05.2011 e art. 3 Cost.” ; II. “Violazione di legge, falsa applicazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, art.21 del dm 05.05.2011, dm 31.01.2014 relativamente alla rilevanza della violazione. Con travisamento dei fatti e eccesso di potere in relazione agli artt. 1,3,4 d.lgs. 28/2011 e art. 12 comma 5 dm 05.05.2011 e art. 3 Cost.” ; III. “Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 e dm in relazione alla rilevanza della violazione, alla decadenza dalla tariffazione incentivante in luogo della decurtazione, alla natura del potere di verifica del GSE e normativa applicabile – Eccesso di potere”.
1.3. La difesa attorea ha chiesto, pertanto, l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento impugnato, con ogni consequenziale statuizione o, in via subordinata, il ricalcolo del valore dell’incentivo ed il ripristino della convenzione in essere, con vittoria di spese e compensi professionali.
2. Si è costituito in giudizio il GSE, instando per il rigetto del ricorso e dell’annessa istanza cautelare, con vittoria di spese ed onorari di lite.
2.1. Con ordinanza n. 6664/2021 del 25.11.2021, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente.
2.2. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza di merito straordinario del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La società ricorrente lamenta, in prima battuta, che il GSE abbia proceduto per diversi suoi impianti, tra cui quello in questione, ad emettere i provvedimenti di decadenza dalle tariffe incentivanti, motivando mercé mera riproduzione delle argomentazioni del decreto di sequestro preventivo, senza un’analisi caso per caso e senza considerare che trattasi di misura cautelare penale a carattere provvisorio.
3.1. Viene inoltre eccepita la violazione del termine di diciotto mesi per la conclusione del procedimento di verifica, richiamando l’art. 21 nonies della legge n. 241/90, come modificato dal d.l. n. 101/2019, convertito dalla legge 128/2019, e sostenendo che - nel caso specifico - non sussistano dichiarazioni false o false attestazioni che giustificherebbero il superamento di tale termine.
3.2. La parte sostiene poi che, al momento della richiesta di incentivazione, l’impianto è stato correttamente installato sulla copertura di un “edificio” secondo le definizioni normative vigenti (in particolare, la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1820/1960 e il d.P.R. n. 412/93); la descrizione dell’impianto contenuta nel provvedimento impugnato non troverebbe riscontro nei documenti ufficiali depositati, come la Comunicazione di inizio attività (CIA), e peraltro il GSE avrebbe commesso un errore, confondendo i titoli edilizi e facendo riferimento a una SCIA (n. 1438/2012) non pertinente al procedimento de quo , mentre l’unica SCIA rilevante (n. 58/2016) riguarderebbe una sanatoria per la disposizione dei moduli fotovoltaici.
3.3. Le censure, così compendiate, sono infondate.
3.4. Osserva anzitutto il Collegio che il comma 2 bis dell’art. 21 nonies , come interpretato dal prevalente indirizzo giurisprudenziale ( ex multis , Cons. St., sez. IV, 8 novembre 2018 n. 6308; sez. V, 27 giugno 2018 n. 3940), consente all’amministrazione procedente di prescindere dal rispetto del termine di diciotto mesi nell’ipotesi di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false, richiedendosi solo per queste ultime (dichiarazioni sostitutive false) e non anche per le prime (false rappresentazioni dei fatti) il relativo accertamento con sentenza penale passata in giudicato.
3.5. Inoltre, come già affermato dalla giurisprudenza con riguardo alle questioni di diritto intertemporale sorte all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 21 nonies , come modificato dalla l. n. 124 del 2015, il termine di diciotto mesi ivi posto inizia a decorrere solo dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 (17 luglio 2020), non potendo applicarsi retroattivamente “nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della legge (…) , atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa. Si arriverebbe infatti all’irragionevole conseguenza per cui, con riguardo ai provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, l’annullamento d’ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso” (cfr. Cons. St., VI, 13 luglio 2017, n. 3462; in termini, tra le altre, Cons. St., V, 19 gennaio 2017, n. 250).
3.6. Avuto poi riguardo alla vicenda che ne occupa, il GSE ha legittimamente valutato i presupposti fattuali e gli interessi posti a base del provvedimento di decadenza che ne occupa, anche rispetto all’eventuale scelta della decurtazione degli incentivi in luogo della decadenza, tenendo in debita considerazione la gravità dei fatti contestati, peraltro accertati – nel corso del presente giudizio – con sentenza penale n. -OMISSIS-del Tribunale di Ancona, prodotta in atti (doc. 1 foliario del 19.3.2025), la quale ha dichiarato che l’amministratore della società ricorrente si è reso responsabile del reato di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” (art. 640 bis cod. pen.) e ha altresì accertato la responsabilità amministrativa della società stessa per il medesimo fatto di reato.
3.7. Tale accertamento penale corrobora inequivocabilmente le valutazioni del GSE, effettuate sulla base della documentazione acquisita e della normativa applicabile al caso di specie, che hanno evidenziato una palese difformità tra quanto dichiarato dalla ricorrente per l’ottenimento degli incentivi per un “impianto su edificio” con rimozione di amianto e la reale natura dell’impianto, invece autorizzato - dal punto di vista edilizio - come impianto su tettoia.
4. Con il secondo ordine di censure, la parte ricorrente assume che la decisione del GSE di imporre la decadenza totale si pone in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità previsti dall’art. 42 del D. Lgs. 28/2011, in quanto la normativa in subiecta materia , in particolare dopo le modifiche recate dalla legge n. 205/2017, privilegia la salvaguardia della produzione di energia rinnovabile, disponendo una decurtazione dell’incentivo, in luogo della decadenza.
4.1. Si contesta l’affermazione del GSE, secondo cui l’impianto non avrebbe ottenuto gli incentivi se la richiesta fosse stata presentata come “altri impianti” (art. 3, comma 2, del d.m. 5.7.2012).
4.2. Nella prospettazione difensiva attorea, anche se l’impianto fosse stato qualificato su “tettoia o pensilina” invece che su edificio, -OMISSIS- avrebbe comunque avuto diritto agli incentivi del c.d. “Quinto Conto Energia”; pertanto, la presunta violazione non sarebbe rilevante al punto tale da giustificare la decadenza totale, ma al massimo una decurtazione della tariffa.
4.3. Anche tali argomentazioni non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
4.4. Al riguardo, va preliminarmente osservato che il testo originario dell’art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2011 si componeva di un unico periodo, ove erano previste quali conseguenze delle violazioni rilevanti solo il rigetto e la decadenza dagli incentivi.
4.4.1. Con l’aggiunta del secondo periodo del comma 3 in argomento, la L. 205/2017 ha introdotto l’istituto della decurtazione, da applicarsi, quale deroga alla decadenza, nei margini di elasticità compresi tra il venti e l’ottanta per cento dell’incentivo in ragione dell’entità della violazione (art. 1, comma 960, lettera a ); le predette percentuali sono state ridotte, rispettivamente, al dieci e al cinquanta per cento dal successivo D.L. 101/2019, convertito con modificazioni dalla L. 128/2019 (art. 13- bis , comma 1, lettera b ).
4.4.2. La disciplina riguarda tutti gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili, comprendendo pertanto anche l’impianto de quo (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 10807/2021; n. 10129/2019); la ratio di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili sottesa all’istituto fa sì che il GSE debba procedere a verificarne l’applicabilità in alternativa alla decadenza, modulando la decurtazione sulla base dell’entità della violazione rilevata.
4.4.3. In particolare, il potere del GSE ha natura discrezionale tecnica e a fronte di esso la posizione del soggetto responsabile è di interesse legittimo: come chiarito dalla giurisprudenza, il soggetto responsabile non ha diritto al riconoscimento de plano della decurtazione da parte del Gestore ma ha diritto ad ottenere la valutazione della decurtazione quale alternativa alla decadenza, poiché l’unico obbligo previsto dalla disposizione in capo al GSE è quello di svolgere l’apprezzamento su tale alternativa, vagliando la rilevanza e la gravità delle violazioni.
4.4.4. La rilevanza delle violazioni non è di per sé ostativa alla decurtazione, salvo il caso in cui sia correlata all’ottenimento dell’incentivo (Cons. Stato, sez. II, n. 127/2023; sez. IV, n. 462/2022), ben potendo la decurtazione essere applicata nei casi di violazioni rilevanti non connotate da gravità “ secondo una valutazione effettuata dall’Amministrazione in base ai parametri normativi che sono in primo luogo legati alla presenza dei presupposti per accedere ai benefici e, comunque, anche derivabili dal d.m. 31 gennaio 2014 ” (Cons. Stato, sez. II, n. 127/2023).
4.5. Orbene, facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, osserva il Collegio che, nel caso in esame, il Gestore – prima di disporre la decadenza dagli incentivi – ha valutato l’applicabilità di detta “deroga”, legittimamente concludendo in senso negativo, poiché le violazioni rilevanti sono correlate all’ottenimento dell’incentivo e, quindi, di gravità tale da giustificare la decadenza integrale dalla tariffa in precedenza riconosciuta.
4.6. La correlazione delle violazioni rilevanti accertate con i requisiti essenziali ai fini dell’accesso agli incentivi si evince con chiarezza dalle motivazioni del provvedimento, attenendo alla (non) veridicità della documentazione presentata unitamente dell’istanza.
4.7. In tal senso, la produzione di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci ovvero l’accertata difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell’impianto non configura una violazione meramente formale, ma integra una violazione rilevante che osta all’erogazione degli incentivi in quanto impedisce all’amministrazione di riscontrare, in capo all’impianto, la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio (cfr. da ultimo Cons. St, Sez. II, sent. 17.07.2024, n. 6417; in termini, sent. 25.08.2023, n. 7974 e 11.04.2022, n. 2671 cit.; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 8838 del 2018; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 50 del 2017) – sicché non può rilevare, con finalità scusante, neppure l’ipotesi del cosiddetto “falso innocuo” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, Sent., 04/01/2023, n. 127).
5. Infine, con il terzo motivo di ricorso, -OMISSIS- – prendendo le mosse dal rilievo che la “tariffa omnicomprensiva” del c.d. “Quinto Conto Energia” include sia una componente incentivante, sia il corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete – deduce che il GSE, sospendendo l’intera tariffa, avrebbe trattenuto indebitamente anche la quota relativa alla vendita dell’energia, che non fa parte dell’incentivo e che dovrebbe essere restituita; lamenta conseguentemente che sia stato posto in essere un “indebito arricchimento” da parte del GSE, visto che le somme richieste erano già garantite dal sequestro penale e che l’ente aveva trattenuto l’intera tariffa dal 2018.
5.1. La doglianza è destituita di fondamento, giacché – come risulta ex actis dal testo della comunicazione di risoluzione del contratto intervenuto inter partes (v. doc. n. 15 produzione di parte resistente) – il GSE ha precisato alla ricorrente che, a seguito della disposta decadenza dal diritto agli incentivi, “per il periodo in cui l’impianto risulta ricompreso nel contratto di dispacciamento dello stesso, ossia dal 27/03/2013 al 31/10/2021, provvederà a remunerare l’energia elettrica immessa in rete al prezzo di mercato come previsto dalla Deliberazione ARERA 343/2012/R/efr, 404/2016/R/EFR e ss.mm.ii.” , soggiungendo che “relativamente alle eventuali mensilità già corrisposte, calcolate in base alla tariffa incentivante riconosciuta, il GSE provvederà tempestivamente ad effettuare i relativi conguagli ” .
6. In conclusione, per le ragioni suesposte il ricorso va respinto, in quanto infondato.
7. La regolazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, siccome liquidate in dispositivo a favore del procuratore della parte resistente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore del GSE, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.