Articolo 11 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 marzo 1961
Art. 11. (Promessa solenne e giuramento)

L'operaio, all'atto dell'assunzione in prova, deve prestare, davanti al direttore dello stabilimento o al capo dell'ufficio, ovvero ad un loro delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:
"Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
All'atto della nomina in ruolo deve prestare giuramento, con le modalita' di cui al primo comma, secondo la formula seguente:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio a categoria superiore o ad altra Amministrazione, oppure in seguito a nomina in una delle carriere degli impiegati civili dello Stato.
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dalla nomina,.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961