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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18023 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 19784 dell'anno 2023 vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma al P.le Flaminio n. 9, presso lo studio dell'Avv. Carmine
NI che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti attore
e
(p.iva ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Giorgio
Vasari 6, presso lo studio dell'Avv. Aurelio Salata che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
Oggetto: incarico avente ad oggetto lo studio di fattibilità per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020
Conclusioni
Con le note depositate in data 9 giugno 2025 l'attore ha così precisato le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle proprie CP_1 obbligazioni per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto condannarla: - al pagamento della somma di € € 1.293,46 quale restituzione del deposito cauzionale versato ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
- al risarcimento dei danni per i motivi dedotti in narrativa per €
24.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi
e rivalutazione.
…
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi
a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Con le note depositate in data 3 giugno 2025 la convenuta ha così precisato le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le causali indicate begli scritti di parte, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimenti di legge:
rigettare le domande tutte di controparte, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto e non provate;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi
a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
FATTO E DIRITTO
1. ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma la esponendo che: CP_1
- il sig. proprietario dell'immobile sito in Roma alla Pt_1
Via Silvio Serra 55 censito al catasto fabbricati di Roma al foglio
339, particella 5918, sub. 502, aveva stipulato in data 21.10.2021 con la società un contratto avente ad oggetto lavori CP_1
SuperBonus 110% affidando alla predetta società l'incarico di gestire e portare ad esecuzione le opere di realizzazione burocratiche fiscali e finanziarie per accedere alle agevolazioni fiscali di cui al decreto legge n. 34/2020;
- il committente, in virtù di tale contratto, aveva assunto l'obbligo di stipulare un contratto di affidamento lavori in regime di super bonus 110% con il Consorzio Coniri e/o con altra impresa segnalata dalla società convenuta;
- a fronte di tale incarico il sig. aveva versato, a Pt_1 titolo di cauzione, la somma di € 1.293,46 con bonifico del
25.10.2021;
- il contratto stipulato tra le parti prevedeva l'affidamento dell'incarico ad eseguire uno studio di fattibilità che comprendeva le seguenti fasi: 1) verifica dei requisiti di conformità urbanistico-edilizia; 2) diagnosi energetica del sistema edificio- impianto;
3) individuazione di massima delle opere atte a garantire il miglioramento energetico dell'edificio previsto dal superbonus;
- ai fini dello studio di fattibilità di cui sopra il sig. Pt_1 aveva presentato e fornito la documentazione necessaria;
- la non aveva adempiuto alle obbligazioni poste a CP_1 proprio carico non avendo proceduto nei termini di legge ad effettuare e/o a far effettuare i lavori col superbonus 110%;
- l'immobile del sig. era pienamente idoneo ad accedere Pt_1 al superbonus 110% e non vi era alcun legittimo ostacolo ad impedire l'applicazione di tale beneficio;
- la società convenuta aveva negato l'applicazione del superbonus perché, a suo dire, i rilievi fatti nell'immobile dell'attore, soltanto in data 10.1.2022, avrebbero evidenziato anomalie sui corpi riscaldanti, che il sig. , si era da subito reso disponibile Pt_1
a risolvere;
- in ogni caso i rilievi in questione eseguiti soltanto in data
10.1.2022 erano tardivi, atteso che per poter beneficiare del superbonus 110%, i lavori dovevano essere completati almeno per il
30% dei lavori totali entro il 30 settembre 2022;
- sempre a dire di il non avrebbe CP_1 CP_2 fornito alcuna risposta alla richiesta di accesso agli atti;
- dalla valutazione estimativa tecnico economica fatta da
[...]
in data 4.8.2021 non si evinceva nessuna delle problematiche CP_1 di cui sopra;
- solo in data 4.8.2022 la aveva proposto al sig. CP_1
la sottoscrizione di un contratto d'appalto con il Consorzio Pt_1
Coniri, che prevedeva non già l'applicazione del superbonus 110%, ma il pagamento di un corrispettivo di € 16.639,12, a fondo perduto,
e tale richiesta era stata giustificata con un presunto aumento dei prezzi e con uno sconto in fattura sul residuo importo dei lavori così come riportato nel predetto contratto all'art. 4;
- tale proposta era stata rifiutata dall'attore in quanto illegittima e contraria alle pattuizioni stipulate tra le parti;
- la non solo non aveva rispettato le tempistiche CP_1 previste dalla normativa in materia, ma si era trattenuta del tutto illegittimamente anche la somma versata per affidamento dell'incarico di € 1.293,46 rifiutandone il rimborso;
- durante il corso del 2023 il era passato dal 110% al Parte_2
90% con un danno pari al 20% da calcolare sull'importo dei lavori che nel contratto predisposto dalla convenuta era stato indicato in
€ 129.146,44.
Il sig. ha quindi chiesto di accertare l'inadempimento Pt_1 della e di condannare quest'ultima alla restituzione del CP_1 deposito cauzionale versato pari ad € 1.293,46 e al risarcimento dei danni quantificati in € 24.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione.
2. Con comparsa depositata in data 12 giugno 2023 si è costituita in giudizio la , la quale in via pregiudiziale ha eccepito CP_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Nel merito la convenuta ha negato qualsivoglia responsabilità a lei ascritta deducendo che:
- la aveva provveduto agli adempimenti conseguenti al CP_1 contratto di affidamento CTR 00555/H501/2021/A/1 del 21/10/2021;
- in particolare in data 04/08/2021 era stata emessa la valutazione estimativa N.005553 e il relativo quadro economico;
- in data 14.04.2022 era stata inoltrata la richiesta di accesso agli atti al Comune di competenza che non aveva dato risposta;
- in data 10.01.2022 era stato eseguito ad opera della CP_1 il rilievo con il laser scanner nell'immobile oggetto dell'intervento;
- il tecnico aveva eseguito una verifica preliminare sulle planimetrie catastali e all'esito del controllo era emerso che il piano secondo non poteva accedere al e che dovevano essere Parte_2 eliminati tutti i corpi riscaldanti;
- in data 14.02.2022 l'attore era stato informato via mail delle difformità;
- in data 15.02.2022 il Sig. aveva sottoscritto l'impegno Pt_1 all'eliminazione delle difformità;
- successivamente era stata predisposta la pratica per la progettazione ed erano stati redatti vari documenti;
- in data 29.07.22 era stata inviata dalla all'odierno CP_1 attore la raccomandata prot. 932 contenente il progetto ed il contratto d'appalto da sottoscrivere con Coniri;
- in data 4.08.2022 la suddetta raccomandata era stata consegnata a mano al Sig. , il quale aveva dunque preso visione del Pt_1 contratto d'appalto e della progettazione con la previsione di un extra accollo;
- esponendo le modifiche e le difficoltà che avevano investito il settore, la aveva informato il cliente dell'aumento dei CP_1 prezzi, precisando che per causali indipendenti dalla propria volontà, era stato richiesto un esborso che non era possibile inserire nei costi ammessi al Parte_2
- nonostante l'invito ad inoltrare tutta la documentazione compilata e firmata nel termine di dieci giorni, il signor Pt_1 non aveva mai provveduto a fornire alla società i documenti richiesti e necessari così come non aveva proceduto alla sottoscrizione del contratto d'appalto;
- se il cliente avesse firmato il contratto i lavori sarebbero iniziati e si sarebbe raggiunto nei tempi normativamente previsti il 30% dei lavori, necessario alla proroga della scadenza del superbonus.
La società convenuta in primo luogo ha negato l'obbligo di dover restituire il deposito cauzionale e a tal fine ha richiamato il punto
9 delle premesse del contratto laddove è testualmente previsto che
“… nel caso la fattibilità sia positiva e il Committente (per qualsiasi motivazione non dipendente dalla Società) non sottoscrive il successivo Contratto di Affidamento incarico, il suddetto committente si impegna fin da subito a versare a titolo di rimborso spese l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA di legge”.
La ha contestato anche la richiesta di risarcimento CP_1 danni affermando di aver puntualmente adempiuto agli obblighi scaturenti dal contratto di affidamento.
La società convenuta ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
3. All'esito della prima udienza tenutasi in data 12 ottobre 2023
è stato assegnato alle parti, ex art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, il termine per promuovere il procedimento di negoziazione assistita che si è poi concluso con esito negativo.
Con successiva ordinanza resa in data 17 gennaio 2024 in mancanza di richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza dell'11 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive note autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
4. Le domande formulate dall'attore sono infondate per le ragioni di seguito precisate.
Il legislatore, mediante il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto
Rilancio), convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020
n. 77, ha introdotto la possibilità di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, secondo la disciplina del c.d. recata nel decreto Rilancio, la quale prevede la Parte_2 detrazione dei costi nella misura del 110% in cinque anni. In particolare, l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 consente al committente di optare per il pagamento del prezzo d'appalto mediante cessione del credito fiscale, ovvero mediante sconto in fattura. A fronte di tali agevolazioni di carattere fiscale, sono previsti dalla normativa di riferimento una serie di requisiti tecnici per l'accesso al beneficio, quali a mero titolo esemplificativo l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico - atta a certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati - nonché la trasmissione telematica del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del sono individuati all'art. 119, commi da 1 a 8, del Parte_2
D.L. n. 34/2020, laddove l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è invece delineato nei successivi commi 9 e 10 del medesimo art. 119.
Nella prassi applicativa, gli appalti privati sorti in seguito alla introduzione del D.L. n. 34/2020 hanno spesso visto quali parti contraenti il committente, da un lato, e il c.d. General Contractor, dall'altro. La figura è stata mutuata, per denominazione, dal codice dei contratti pubblici ed individua la fattispecie contrattuale di appalto concluso non direttamente dal committente con l'azienda edile appaltatrice, bensì con un soggetto che - oltre all'esecuzione dei lavori - si obbliga altresì a compiere le attività accessorie di natura amministrativa, tecnica e contabile, necessarie perché il committente acceda alla cessione del credito fiscale o allo sconto in fattura.
I requisiti tecnici di accesso al beneficio hanno Parte_2 altresì indotto, nella prassi applicativa, ad elaborare – preliminarmente rispetto alla stipula del contratto di appalto – i c.d. "studi di fattibilità" preventiva: accertamenti di natura tecnica affidati a professionisti del settore e volti ad evidenziare il possesso o meno per il committente dei requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020.
Tanto premesso, la presente controversia si incardina sul contratto sottoscritto in data 21.10.2021, con cui il sig.
[...]
ha affidato alla l'incarico di gestire e portare Pt_1 CP_1 ad esecuzione le attività burocratiche, fiscali e finanziarie per accedere alle agevolazioni fiscali di cui al decreto legge n. 34/2020 al fine di procedere alla ristrutturazione dell'immobile sito in
Roma alla Via Silvio Serra n. 55.
Dal contratto prodotto in copia dall'attore (all. 2) risulta che quest'ultimo si è obbligato, all'esito del positivo espletamento dell'attività preparatoria, a stipulare un contratto di affidamento lavori in regime di superbonus 110% con il Consorzio Coniri e/o con altra impresa segnalata dalla società incaricata.
Per l'incarico conferito alla il sig. ha CP_1 Pt_1 versato a quest'ultima, a titolo di cauzione, la somma di € 1.293,46 secondo quanto previsto al punto 4.1 delle premesse del contratto.
Il pagamento è documentato dal bonifico datato 25.10.2021 (all. 3 del fascicolo di parte attrice). La società convenuta si è impegnata a restituire la suddetta cauzione successivamente all'avvenuto effettivo incasso del primo SAL. Al punto 8 delle premesse del contratto è tuttavia precisato che la restituzione non avverrà “nel caso si verifichino circostanze dipendenti dal committente che impediscono la realizzazione dei lavori e l'applicazione del D.Lgs
34 del 2020 in ogni sua forma”.
Ora il committente lamenta che la società convenuta non avrebbe adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico non procedendo nei termini di legge ad effettuare e/o a far effettuare i lavori col superbonus 110%. In particolare l'odierno attore sostiene che la dopo aver effettuato in data 4 agosto 2021 la CP_1 valutazione estimativa tecnico economica che non evidenziava alcuna problematica, soltanto in data 10 gennaio 2022 aveva con ritardo rilevato la presenza di anomalie nell'immobile ostative all'ottenimento del superbonus e in data 4.8.2022 aveva proposto la sottoscrizione di un contratto d'appalto con il Consorzio Coniri che, tuttavia, prevedeva a carico del sig. il pagamento di Pt_1 un corrispettivo di € 16.639,12 a fondo perduto, facendo così perdere al committente l'opportunità di accedere al superbonus 110% a causa del mutamento della normativa che nelle more era intervenuto.
L'assunto di parte attrice circa l'inadempimento della convenuta
è smentito dalla documentazione acquisita in atti, dalla quale emerge che la società incaricata ha diligentemente provveduto a tutti gli adempimenti previsti dal contratto in oggetto. Risulta, infatti, documentato che dopo la valutazione estimativa tecnico economica predisposta in data 4 agosto 2021 prima della stipulazione del contratto del 21 ottobre 2021 la ha poi provveduto ad CP_1 effettuare il rilievo con il laser scanner nell'immobile oggetto dell'intervento (all. 7 del fascicolo di parte convenuta) e le verifiche preliminari di congruità urbanistica ed edilizia, all'esito delle quali è emerso che il secondo piano dell'immobile non poteva accedere al e che dovevano essere eliminati Parte_2 tutti i corpi riscaldanti, come attestato in apposita relazione interna (all. 8 del fascicolo di parte convenuta). Le difformità riscontrate sono state immediatamente comunicate all'attore mediante email trasmessa in data 14.02.2022 (all. 9 del fascicolo di parte convenuta). La convenuta ha quindi predisposto la lettera di impegno all'eliminazione delle difformità e l'ha trasmessa con email del
15.02.2022 (all. 10 del fascicolo di parte convenuta) al sig.
che l'ha sottoscritta in pari data (all. 11 del fascicolo Pt_1 di parte convenuta). La società convenuta ha poi provveduto in data
14.04.2022 ad inoltrare la richiesta di accesso agli atti al Comune di Roma e, al contempo, ha predisposto i seguenti documenti: computo metrico (all. 12 del fascicolo di parte convenuta), elenco prezzi
(all. 13 del fascicolo di parte convenuta), massimali e oneri (all.
14 del fascicolo di parte convenuta), stima lavori (all. 15 del fascicolo di parte convenuta), verifica massimali (all. 17 del fascicolo di parte convenuta), piante particolari con prescrizioni di progetto (all. 18 del fascicolo di parte convenuta) e relazione tecnico descrittiva (all. 19 del fascicolo di parte convenuta). Tale documentazione è stata messa a disposizione dell'attore unitamente al contratto d'appalto predisposto per la sottoscrizione con il consorzio Coniri dapprima con lettera raccomandata spedita in data
29.07.2022 (all. 20) e poi con la lettera raccomandata consegnata a mani del sig. in data 4.08.2022 (all. 21). Pt_1
La convenuta ha quindi portato a compimento le attività a lei affidate di natura amministrativa, tecnica e contabile, necessarie perché il committente potesse accedere alle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020.
Non essendo stato pattuito un termine di adempimento per lo svolgimento di tale attività, né tanto meno un termine essenziale, nessun ritardo può essere imputato alla convenuta, la quale non può ritenersi responsabile per le sopravvenute modifiche della disciplina del Superbonus che hanno comportato una diminuzione dei vantaggi fiscali. Ciò anche in considerazione di quanto espressamente previsto all'art.
5.3 del contratto oggetto di causa, laddove il committente si è obbligato a “manlevare la società da qualsiasi responsabilità derivante dall'impossibilità di utilizzare parzialmente e/o totalmente qualsiasi beneficio fiscale determinato dal D.Lgs. 34/2020 oggetto del presente contratto, a causa di una mancata proroga di legge del termine attualmente previsto per poter usufruire dei relativi benefici fiscali”.
L'odierno attore, dunque, non può dolersi per la perdita parziale dei benefici fiscali originariamente previsti dal D.L. 34/2020 e per le condizioni economiche per lui deteriori stabilite nel contratto di appalto predisposto dalla convenuta.
Peraltro, il contratto d'appalto e la documentazione progettuale di supporto sono stati messi a disposizione del committente all'inizio del mese di agosto 2022 e, quindi, ancora in tempo utile per beneficiare della detrazione del 110 % nonostante le modifiche dell'art. 119 comma 8bis del D.L. n. 34/2000, introdotte dal D.L.
50/2022 convertito a sua volta dalla Legge n.91 del 15 luglio 2022
(“[…] Per gli interventi effettuati su unità immobiliari […], la detrazione del 110 % spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.”). Ed infatti se il cliente avesse sottoscritto il contratto i lavori sarebbero potuti iniziare sin dal mese di agosto
2022 e, di conseguenza, sarebbe stato possibile raggiungere entro il termine del 30 settembre 2022 la soglia del 30% delle opere necessaria alla proroga della scadenza del superbonus.
Una volta escluso l'inadempimento della società convenuta va respinta la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Quest'ultimo, non avendo sottoscritto il contratto di appalto e, quindi, essendosi volontariamente sottratto alla realizzazione dei lavori, non ha diritto neanche alla restituzione del deposito cauzionale, in forza della disposizione, sopra richiamata, prevista dal punto 8 delle premesse del contratto in esame (“la restituzione dei suddetti importi a cauzione versati non avverrà nel caso si verifichino circostanze dipendenti dal committente che impediscono la realizzazione dei lavori e l'applicazione del D.Lgs 34 del 2020 in ogni sua forma”).
In definitiva le domande proposte dall'attore vanno respinte.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014
(così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 con distrazione in favore del difensore di parte convenuta che ne ha fatto specifica richiesta dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 della ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, CP_1 così provvede:
- respinge le domande proposte dall'attore;
- condanna a rifondere alla le spese Parte_1 CP_1 processuali, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore della convenuta.
Roma, lì 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 19784 dell'anno 2023 vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma al P.le Flaminio n. 9, presso lo studio dell'Avv. Carmine
NI che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti attore
e
(p.iva ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Giorgio
Vasari 6, presso lo studio dell'Avv. Aurelio Salata che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
Oggetto: incarico avente ad oggetto lo studio di fattibilità per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020
Conclusioni
Con le note depositate in data 9 giugno 2025 l'attore ha così precisato le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle proprie CP_1 obbligazioni per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto condannarla: - al pagamento della somma di € € 1.293,46 quale restituzione del deposito cauzionale versato ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
- al risarcimento dei danni per i motivi dedotti in narrativa per €
24.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi
e rivalutazione.
…
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi
a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Con le note depositate in data 3 giugno 2025 la convenuta ha così precisato le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le causali indicate begli scritti di parte, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimenti di legge:
rigettare le domande tutte di controparte, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto e non provate;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi
a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
FATTO E DIRITTO
1. ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma la esponendo che: CP_1
- il sig. proprietario dell'immobile sito in Roma alla Pt_1
Via Silvio Serra 55 censito al catasto fabbricati di Roma al foglio
339, particella 5918, sub. 502, aveva stipulato in data 21.10.2021 con la società un contratto avente ad oggetto lavori CP_1
SuperBonus 110% affidando alla predetta società l'incarico di gestire e portare ad esecuzione le opere di realizzazione burocratiche fiscali e finanziarie per accedere alle agevolazioni fiscali di cui al decreto legge n. 34/2020;
- il committente, in virtù di tale contratto, aveva assunto l'obbligo di stipulare un contratto di affidamento lavori in regime di super bonus 110% con il Consorzio Coniri e/o con altra impresa segnalata dalla società convenuta;
- a fronte di tale incarico il sig. aveva versato, a Pt_1 titolo di cauzione, la somma di € 1.293,46 con bonifico del
25.10.2021;
- il contratto stipulato tra le parti prevedeva l'affidamento dell'incarico ad eseguire uno studio di fattibilità che comprendeva le seguenti fasi: 1) verifica dei requisiti di conformità urbanistico-edilizia; 2) diagnosi energetica del sistema edificio- impianto;
3) individuazione di massima delle opere atte a garantire il miglioramento energetico dell'edificio previsto dal superbonus;
- ai fini dello studio di fattibilità di cui sopra il sig. Pt_1 aveva presentato e fornito la documentazione necessaria;
- la non aveva adempiuto alle obbligazioni poste a CP_1 proprio carico non avendo proceduto nei termini di legge ad effettuare e/o a far effettuare i lavori col superbonus 110%;
- l'immobile del sig. era pienamente idoneo ad accedere Pt_1 al superbonus 110% e non vi era alcun legittimo ostacolo ad impedire l'applicazione di tale beneficio;
- la società convenuta aveva negato l'applicazione del superbonus perché, a suo dire, i rilievi fatti nell'immobile dell'attore, soltanto in data 10.1.2022, avrebbero evidenziato anomalie sui corpi riscaldanti, che il sig. , si era da subito reso disponibile Pt_1
a risolvere;
- in ogni caso i rilievi in questione eseguiti soltanto in data
10.1.2022 erano tardivi, atteso che per poter beneficiare del superbonus 110%, i lavori dovevano essere completati almeno per il
30% dei lavori totali entro il 30 settembre 2022;
- sempre a dire di il non avrebbe CP_1 CP_2 fornito alcuna risposta alla richiesta di accesso agli atti;
- dalla valutazione estimativa tecnico economica fatta da
[...]
in data 4.8.2021 non si evinceva nessuna delle problematiche CP_1 di cui sopra;
- solo in data 4.8.2022 la aveva proposto al sig. CP_1
la sottoscrizione di un contratto d'appalto con il Consorzio Pt_1
Coniri, che prevedeva non già l'applicazione del superbonus 110%, ma il pagamento di un corrispettivo di € 16.639,12, a fondo perduto,
e tale richiesta era stata giustificata con un presunto aumento dei prezzi e con uno sconto in fattura sul residuo importo dei lavori così come riportato nel predetto contratto all'art. 4;
- tale proposta era stata rifiutata dall'attore in quanto illegittima e contraria alle pattuizioni stipulate tra le parti;
- la non solo non aveva rispettato le tempistiche CP_1 previste dalla normativa in materia, ma si era trattenuta del tutto illegittimamente anche la somma versata per affidamento dell'incarico di € 1.293,46 rifiutandone il rimborso;
- durante il corso del 2023 il era passato dal 110% al Parte_2
90% con un danno pari al 20% da calcolare sull'importo dei lavori che nel contratto predisposto dalla convenuta era stato indicato in
€ 129.146,44.
Il sig. ha quindi chiesto di accertare l'inadempimento Pt_1 della e di condannare quest'ultima alla restituzione del CP_1 deposito cauzionale versato pari ad € 1.293,46 e al risarcimento dei danni quantificati in € 24.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione.
2. Con comparsa depositata in data 12 giugno 2023 si è costituita in giudizio la , la quale in via pregiudiziale ha eccepito CP_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Nel merito la convenuta ha negato qualsivoglia responsabilità a lei ascritta deducendo che:
- la aveva provveduto agli adempimenti conseguenti al CP_1 contratto di affidamento CTR 00555/H501/2021/A/1 del 21/10/2021;
- in particolare in data 04/08/2021 era stata emessa la valutazione estimativa N.005553 e il relativo quadro economico;
- in data 14.04.2022 era stata inoltrata la richiesta di accesso agli atti al Comune di competenza che non aveva dato risposta;
- in data 10.01.2022 era stato eseguito ad opera della CP_1 il rilievo con il laser scanner nell'immobile oggetto dell'intervento;
- il tecnico aveva eseguito una verifica preliminare sulle planimetrie catastali e all'esito del controllo era emerso che il piano secondo non poteva accedere al e che dovevano essere Parte_2 eliminati tutti i corpi riscaldanti;
- in data 14.02.2022 l'attore era stato informato via mail delle difformità;
- in data 15.02.2022 il Sig. aveva sottoscritto l'impegno Pt_1 all'eliminazione delle difformità;
- successivamente era stata predisposta la pratica per la progettazione ed erano stati redatti vari documenti;
- in data 29.07.22 era stata inviata dalla all'odierno CP_1 attore la raccomandata prot. 932 contenente il progetto ed il contratto d'appalto da sottoscrivere con Coniri;
- in data 4.08.2022 la suddetta raccomandata era stata consegnata a mano al Sig. , il quale aveva dunque preso visione del Pt_1 contratto d'appalto e della progettazione con la previsione di un extra accollo;
- esponendo le modifiche e le difficoltà che avevano investito il settore, la aveva informato il cliente dell'aumento dei CP_1 prezzi, precisando che per causali indipendenti dalla propria volontà, era stato richiesto un esborso che non era possibile inserire nei costi ammessi al Parte_2
- nonostante l'invito ad inoltrare tutta la documentazione compilata e firmata nel termine di dieci giorni, il signor Pt_1 non aveva mai provveduto a fornire alla società i documenti richiesti e necessari così come non aveva proceduto alla sottoscrizione del contratto d'appalto;
- se il cliente avesse firmato il contratto i lavori sarebbero iniziati e si sarebbe raggiunto nei tempi normativamente previsti il 30% dei lavori, necessario alla proroga della scadenza del superbonus.
La società convenuta in primo luogo ha negato l'obbligo di dover restituire il deposito cauzionale e a tal fine ha richiamato il punto
9 delle premesse del contratto laddove è testualmente previsto che
“… nel caso la fattibilità sia positiva e il Committente (per qualsiasi motivazione non dipendente dalla Società) non sottoscrive il successivo Contratto di Affidamento incarico, il suddetto committente si impegna fin da subito a versare a titolo di rimborso spese l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA di legge”.
La ha contestato anche la richiesta di risarcimento CP_1 danni affermando di aver puntualmente adempiuto agli obblighi scaturenti dal contratto di affidamento.
La società convenuta ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
3. All'esito della prima udienza tenutasi in data 12 ottobre 2023
è stato assegnato alle parti, ex art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, il termine per promuovere il procedimento di negoziazione assistita che si è poi concluso con esito negativo.
Con successiva ordinanza resa in data 17 gennaio 2024 in mancanza di richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza dell'11 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive note autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
4. Le domande formulate dall'attore sono infondate per le ragioni di seguito precisate.
Il legislatore, mediante il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto
Rilancio), convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020
n. 77, ha introdotto la possibilità di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, secondo la disciplina del c.d. recata nel decreto Rilancio, la quale prevede la Parte_2 detrazione dei costi nella misura del 110% in cinque anni. In particolare, l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 consente al committente di optare per il pagamento del prezzo d'appalto mediante cessione del credito fiscale, ovvero mediante sconto in fattura. A fronte di tali agevolazioni di carattere fiscale, sono previsti dalla normativa di riferimento una serie di requisiti tecnici per l'accesso al beneficio, quali a mero titolo esemplificativo l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico - atta a certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati - nonché la trasmissione telematica del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del sono individuati all'art. 119, commi da 1 a 8, del Parte_2
D.L. n. 34/2020, laddove l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è invece delineato nei successivi commi 9 e 10 del medesimo art. 119.
Nella prassi applicativa, gli appalti privati sorti in seguito alla introduzione del D.L. n. 34/2020 hanno spesso visto quali parti contraenti il committente, da un lato, e il c.d. General Contractor, dall'altro. La figura è stata mutuata, per denominazione, dal codice dei contratti pubblici ed individua la fattispecie contrattuale di appalto concluso non direttamente dal committente con l'azienda edile appaltatrice, bensì con un soggetto che - oltre all'esecuzione dei lavori - si obbliga altresì a compiere le attività accessorie di natura amministrativa, tecnica e contabile, necessarie perché il committente acceda alla cessione del credito fiscale o allo sconto in fattura.
I requisiti tecnici di accesso al beneficio hanno Parte_2 altresì indotto, nella prassi applicativa, ad elaborare – preliminarmente rispetto alla stipula del contratto di appalto – i c.d. "studi di fattibilità" preventiva: accertamenti di natura tecnica affidati a professionisti del settore e volti ad evidenziare il possesso o meno per il committente dei requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020.
Tanto premesso, la presente controversia si incardina sul contratto sottoscritto in data 21.10.2021, con cui il sig.
[...]
ha affidato alla l'incarico di gestire e portare Pt_1 CP_1 ad esecuzione le attività burocratiche, fiscali e finanziarie per accedere alle agevolazioni fiscali di cui al decreto legge n. 34/2020 al fine di procedere alla ristrutturazione dell'immobile sito in
Roma alla Via Silvio Serra n. 55.
Dal contratto prodotto in copia dall'attore (all. 2) risulta che quest'ultimo si è obbligato, all'esito del positivo espletamento dell'attività preparatoria, a stipulare un contratto di affidamento lavori in regime di superbonus 110% con il Consorzio Coniri e/o con altra impresa segnalata dalla società incaricata.
Per l'incarico conferito alla il sig. ha CP_1 Pt_1 versato a quest'ultima, a titolo di cauzione, la somma di € 1.293,46 secondo quanto previsto al punto 4.1 delle premesse del contratto.
Il pagamento è documentato dal bonifico datato 25.10.2021 (all. 3 del fascicolo di parte attrice). La società convenuta si è impegnata a restituire la suddetta cauzione successivamente all'avvenuto effettivo incasso del primo SAL. Al punto 8 delle premesse del contratto è tuttavia precisato che la restituzione non avverrà “nel caso si verifichino circostanze dipendenti dal committente che impediscono la realizzazione dei lavori e l'applicazione del D.Lgs
34 del 2020 in ogni sua forma”.
Ora il committente lamenta che la società convenuta non avrebbe adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico non procedendo nei termini di legge ad effettuare e/o a far effettuare i lavori col superbonus 110%. In particolare l'odierno attore sostiene che la dopo aver effettuato in data 4 agosto 2021 la CP_1 valutazione estimativa tecnico economica che non evidenziava alcuna problematica, soltanto in data 10 gennaio 2022 aveva con ritardo rilevato la presenza di anomalie nell'immobile ostative all'ottenimento del superbonus e in data 4.8.2022 aveva proposto la sottoscrizione di un contratto d'appalto con il Consorzio Coniri che, tuttavia, prevedeva a carico del sig. il pagamento di Pt_1 un corrispettivo di € 16.639,12 a fondo perduto, facendo così perdere al committente l'opportunità di accedere al superbonus 110% a causa del mutamento della normativa che nelle more era intervenuto.
L'assunto di parte attrice circa l'inadempimento della convenuta
è smentito dalla documentazione acquisita in atti, dalla quale emerge che la società incaricata ha diligentemente provveduto a tutti gli adempimenti previsti dal contratto in oggetto. Risulta, infatti, documentato che dopo la valutazione estimativa tecnico economica predisposta in data 4 agosto 2021 prima della stipulazione del contratto del 21 ottobre 2021 la ha poi provveduto ad CP_1 effettuare il rilievo con il laser scanner nell'immobile oggetto dell'intervento (all. 7 del fascicolo di parte convenuta) e le verifiche preliminari di congruità urbanistica ed edilizia, all'esito delle quali è emerso che il secondo piano dell'immobile non poteva accedere al e che dovevano essere eliminati Parte_2 tutti i corpi riscaldanti, come attestato in apposita relazione interna (all. 8 del fascicolo di parte convenuta). Le difformità riscontrate sono state immediatamente comunicate all'attore mediante email trasmessa in data 14.02.2022 (all. 9 del fascicolo di parte convenuta). La convenuta ha quindi predisposto la lettera di impegno all'eliminazione delle difformità e l'ha trasmessa con email del
15.02.2022 (all. 10 del fascicolo di parte convenuta) al sig.
che l'ha sottoscritta in pari data (all. 11 del fascicolo Pt_1 di parte convenuta). La società convenuta ha poi provveduto in data
14.04.2022 ad inoltrare la richiesta di accesso agli atti al Comune di Roma e, al contempo, ha predisposto i seguenti documenti: computo metrico (all. 12 del fascicolo di parte convenuta), elenco prezzi
(all. 13 del fascicolo di parte convenuta), massimali e oneri (all.
14 del fascicolo di parte convenuta), stima lavori (all. 15 del fascicolo di parte convenuta), verifica massimali (all. 17 del fascicolo di parte convenuta), piante particolari con prescrizioni di progetto (all. 18 del fascicolo di parte convenuta) e relazione tecnico descrittiva (all. 19 del fascicolo di parte convenuta). Tale documentazione è stata messa a disposizione dell'attore unitamente al contratto d'appalto predisposto per la sottoscrizione con il consorzio Coniri dapprima con lettera raccomandata spedita in data
29.07.2022 (all. 20) e poi con la lettera raccomandata consegnata a mani del sig. in data 4.08.2022 (all. 21). Pt_1
La convenuta ha quindi portato a compimento le attività a lei affidate di natura amministrativa, tecnica e contabile, necessarie perché il committente potesse accedere alle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020.
Non essendo stato pattuito un termine di adempimento per lo svolgimento di tale attività, né tanto meno un termine essenziale, nessun ritardo può essere imputato alla convenuta, la quale non può ritenersi responsabile per le sopravvenute modifiche della disciplina del Superbonus che hanno comportato una diminuzione dei vantaggi fiscali. Ciò anche in considerazione di quanto espressamente previsto all'art.
5.3 del contratto oggetto di causa, laddove il committente si è obbligato a “manlevare la società da qualsiasi responsabilità derivante dall'impossibilità di utilizzare parzialmente e/o totalmente qualsiasi beneficio fiscale determinato dal D.Lgs. 34/2020 oggetto del presente contratto, a causa di una mancata proroga di legge del termine attualmente previsto per poter usufruire dei relativi benefici fiscali”.
L'odierno attore, dunque, non può dolersi per la perdita parziale dei benefici fiscali originariamente previsti dal D.L. 34/2020 e per le condizioni economiche per lui deteriori stabilite nel contratto di appalto predisposto dalla convenuta.
Peraltro, il contratto d'appalto e la documentazione progettuale di supporto sono stati messi a disposizione del committente all'inizio del mese di agosto 2022 e, quindi, ancora in tempo utile per beneficiare della detrazione del 110 % nonostante le modifiche dell'art. 119 comma 8bis del D.L. n. 34/2000, introdotte dal D.L.
50/2022 convertito a sua volta dalla Legge n.91 del 15 luglio 2022
(“[…] Per gli interventi effettuati su unità immobiliari […], la detrazione del 110 % spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.”). Ed infatti se il cliente avesse sottoscritto il contratto i lavori sarebbero potuti iniziare sin dal mese di agosto
2022 e, di conseguenza, sarebbe stato possibile raggiungere entro il termine del 30 settembre 2022 la soglia del 30% delle opere necessaria alla proroga della scadenza del superbonus.
Una volta escluso l'inadempimento della società convenuta va respinta la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Quest'ultimo, non avendo sottoscritto il contratto di appalto e, quindi, essendosi volontariamente sottratto alla realizzazione dei lavori, non ha diritto neanche alla restituzione del deposito cauzionale, in forza della disposizione, sopra richiamata, prevista dal punto 8 delle premesse del contratto in esame (“la restituzione dei suddetti importi a cauzione versati non avverrà nel caso si verifichino circostanze dipendenti dal committente che impediscono la realizzazione dei lavori e l'applicazione del D.Lgs 34 del 2020 in ogni sua forma”).
In definitiva le domande proposte dall'attore vanno respinte.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014
(così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 con distrazione in favore del difensore di parte convenuta che ne ha fatto specifica richiesta dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 della ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, CP_1 così provvede:
- respinge le domande proposte dall'attore;
- condanna a rifondere alla le spese Parte_1 CP_1 processuali, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore della convenuta.
Roma, lì 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo