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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/05/2024, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile All'udienza del 16 maggio 2024, innanzi al giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice unico, assistita dall'addetto all'Ufficio del Processo, dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1703/2018 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sant'Agata Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Miracola, che la rappresenta e difende, attrice opponente, contro
(C.F. e P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e, per essa, quale procuratrice, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gulino ed elettivamente domiciliata in Piraino, via Nazionale, n. 15, presso lo studio dell'avv.
Carlo Merlo, convenuta,
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice, CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio del Torchio, Salvatore Mercurio e
Giovando Elisabetta ed elettivamente domiciliata in Milano, Largo Arturo
Toscanini n. 1, presso lo studio degli stessi avv.ti, interveniente, avente ad oggetto: opposizione a precetto – contratto di mutuo;
sono comparsi l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Massimo Miracola e l'avv. Davide Monastra in sostituzione dell'avv. Elisabetta Giovando. I procuratori, su invito del giudice, precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni articolate in atti di causa ed in particolare alle comparse conclusionali depositate da ultimo. L'avv. Monastra contesta la richiesta di compensazione formulata dall'opponente sia perché chiesta per la prima volta con la memoria di replica sia perché la è solo cessionaria e non può essere destinataria della domanda di ripetizione per indebito. L'avv. Araca contesta e si riporta a quanto già dedotto. All'esito della discussione, il giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 1 ottobre 2018, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole dalla CP_1
nella qualità di cessionaria del , e, per essa, quale
[...] Controparte_5 procuratrice, dalla con il quale le era Controparte_2 stato intimato il pagamento della somma di euro 71.966,92 per il mancato pagamento delle rate del contratto di mutuo stipulato dalla con il Pt_1
in data 1 luglio 2009. Controparte_5
L'attrice ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme sulla trasparenza in materia bancaria, in quanto il
[...]
aveva riportato l'indicatore sintetico del costo del 6,69%, che CP_5 rappresentava, peraltro, il tasso soglia al momento in cui era stato stipulato il contratto di finanziamento, anziché quello effettivo del 7,55%. Ha eccepito, altresì, la violazione della norma antiusura proprio in quanto il tasso effettivo globale di finanziamento era pari al 7,55%, senza tenere conto del tasso di mora. Inoltre, ha eccepito l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi maturati e l'illegittimità del precetto per carenza di certezza del credito, in virtù di quanto applicato illegittimamente dalla a ultimo, ha eccepito la nullità del contratto CP_6 di mutuo per violazione dell'art. 38 d.lgs. n. 385/93, in quanto l'importo mutuato era superiore rispetto al limite di finanziabilità, essendo stata concessa ipoteca su di un bene immobile del valore di euro 50.000,00 a fronte di una somma mutuata pari ad euro 70.000,00. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e l'esecuzione promossa dalla creditrice procedente. Nel merito, ha chiesto di ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e del contratto di mutuo;
ritenere e dichiarare l'insussistenza di alcun diritto della Banca opposta di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente, ovvero l'illegittimità del diritto di credito fatto valere e l'erroneità delle somme precettate;
ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo in forza del quale era stata minacciata l'esecuzione, nonché dell'ipoteca iscritta sul bene di proprietà dell'opponente, ovvero dichiararne la sua estinzione;
ritenere e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo ed il grave inadempimento della opposta, e per l'effetto condannare CP_6
l'opposta al ripristino del piano di ammortamento del mutuo, nella sola linea capitale, a decorrere dalla rata, non ancora scaduta del 30 settembre
2018, sino alla naturale scadenza del contratto di mutuo. Da ultimo, ha chiesto di condannare la società al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti e subendi dall'opponente, quantificati nella somma di euro 50.000,00, ovvero nella diversa minore misura che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 19 dicembre 2018, si è costituita in giudizio la deducendo, preliminarmente, la Controparte_1 non applicazione nel caso di specie delle Istruzioni emanate dalla
[...]
il 29 luglio 2009 relative all' in quanto il contratto di mutuo Org_1 Org_2 era stato concluso prima dell'adozione di tali istruzioni. Ha dedotto, altresì, la non usurarietà del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio pattuito, la legittimità della capitalizzazione applicata e ha contestato la conseguente eccezione di indeterminatezza del credito formulata da controparte. Quanto all'asserita violazione dell'art. 38 d.lgs. 385/93, ne ha dedotto l'infondatezza, evidenziando che non era stato provato il valore del bene immobile ipotecato e che, in ogni caso, il superamento del limite di finanziabilità non avrebbe avuto quale conseguenza la nullità del contratto di mutuo stipulato.
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché dell'opposizione proposta da;
in via subordinata, ha chiesto di ritenere e dichiarare la Parte_1 conversione del contratto di mutuo fondiario in un contratto di mutuo ipotecario ordinario ai sensi dell'art. 1424 c.c., con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 7 febbraio 2019, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Con comparsa di risposta depositata in data 16 ottobre 2020, si è costituita in giudizio la in qualità di cessionaria del credito Controparte_3 vantato dalla chiedendo l'accoglimento delle domande Controparte_1 spiegate dalla cedente. Espletata la CTU contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la discussione.
In via preliminare, va chiarito quanto segue. Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione. Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “in caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti;
l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio” (Cass., n. 18483/2006). Pertanto, nella specie, sebbene il credito risulti ceduto, nelle more del giudizio, ad la causa deve intendersi proseguita tra le parti Controparte_3 originarie (attrice e ), atteso che non vi è stata manifestazione della CP_1 volontà di tutte le parti in causa di estromettere la società convenuta,
né quest'ultima ha consentito ad una condanna diretta Controparte_1 del debitore in favore della cessionaria . CP_3
Peraltro, occorre precisare che l'attrice non ha, tempestivamente, contestato l'originaria titolarità del credito in capo a Controparte_1 nell'atto di opposizione né negli atti immediatamente successivi alla costituzione della convenuta. Sicché, ogni questione in ordine all'esistenza della cessione in favore della convenuta opposta va considerata non tempestivamente contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. sul punto, Cass.,
n. 17944/2023, in motiv.). La contestazione avvenuta, per la prima volta, solo nelle note dell'8 febbraio 2021 va considerata, infatti, tardiva e, pertanto, inefficace ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. La contestazione della legittimazione, operata dall'attrice e che va riqualificata come eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto in capo alla , cessionaria nelle more del giudizio, va, invece, ritenuta CP_3 infondata alla luce dei dati presuntivi che seguono. È stato prodotto l'avviso di cessione integrale pubblicato sulla G.U.. Inoltre, la convenuta costituita e parte del giudizio non Controparte_1 ha, successivamente, alla comparsa di intervento della , mai CP_3 contestato la sopravvenuta titolarità della propria cessionaria, la conclusione del contratto di cessione e l'inclusione del credito nello stesso, né ha svolto ulteriori difese, con ciò dovendosi presumere, atteso che la prova della cessione può essere fornita anche per presunzioni, che il credito oggetto della presente controversia sia stato effettivamente ceduto dalla , originaria convenuta, alla terza intervenuta. CP_1
In altri termini, il comportamento processuale della - originaria CP_1 parte del processo e rispetto alla quale la contestazione del difetto di titolarità, si ripete, è avvenuta tardivamente – è equiparabile alla lettera con la quale la cedente conferma l'intervenuta cessione (Cass., 16 aprile 2021 n. 10200). L'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla convenuta e alla terza intervenuta va, dunque, rigettata.
Venendo al merito della controversia, va, innanzitutto, analizzata l'eccezione di usurarietà del tasso di interessi corrispettivi applicato dalla CP_6
L'eccezione è fondata. Per la verifica della legittimità degli interessi applicati al rapporto bancario tra l'attrice e l'Istituto bancario opposto, è stata disposta ed espletata CTU contabile.
Il consulente nominato dal Giudice, con condivisibile metodo immune da vizi logici e giuridici, ha concluso rilevando quanto segue: “Utilizzando la formula per il calcolo del TEG, indicata nel paragrafo dedicato alle modalità di svolgimento del mandato, tenendo conto di tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, e tra questi anche l'assicurazione, nonché degli interessi di preammortamento pattuiti all'art. 4 lettera c) del contratto di mutuo, si ottiene un TEG del 7,03 % (sette/03) (Tab. B), che risulta superiore al tasso soglia previsto per la Categoria “Mutui ipotecari a tasso fisso” vigente al momento della pattuizione (III° trim.
2009), che è pari al 6,69% (G.U. n.149 del 30.06.2009), e risulta superiore anche all'ISC pubblicizzato in contratto (6,69%) [...] Dopo quanto accertato nel rispetto delle indicazioni esposte nel quesito peritale, avendo il tasso di interesse effettivo pattuito nel contratto di mutuo per cui è causa superato il tasso soglia all'epoca vigente [...] in risposta all'ultima parte del quesito si può affermare che la mutuataria non dovrà corrispondere alla banca mutuante gli interessi corrispettivi come risultanti nel piano di ammortamento ricalcolato (cfr. Tab. A: € 38.949,61), mentre dovrà corrispondere la differenza tra il finanziamento erogato, pari a € 70.000,00 (sorte capitale), al netto delle le somme già corrisposte nel corso del rapporto” (pp. 9 ss. relazione CTU, depositata in data 13 novembre 2021).
Alla luce delle risultanze della CTU, risulta accertata l'usurarietà del tasso di interessi corrispettivi applicato dalla Banca opposta, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2 c.c..
Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario.
Pertanto, nulla è dovuto dalla alla opposta a titolo di Pt_1 CP_6 interessi corrispettivi.
Quanto agli interessi moratori, invece, non appare condivisibile - né rientra tra i compiti allo stesso assegnati - la conclusione alla quale è giunto il CTU secondo cui tali interessi rimarrebbero coinvolti dalla nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi pattuiti (p. 12 relazione
CTU).
È ormai pacifico nella giurisprudenza, tanto di legittimità, quanto di merito, che la disciplina antiusura trovi applicazione anche con riferimento agli interessi moratori.
La sanzione dell'art. 1815 c.c., comma 2, tuttavia, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano (cfr., Cass., n. 21470/17; Cass., 13 settembre 2019, n. 22890).
L'autonomia delle singole voci di interesse è confermata dall'ormai costante orientamento giurisprudenziale, avallato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass, civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597), secondo cui in caso di superamento del tasso soglia del tasso di interesse di mora, si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1 c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Si ritiene, pertanto, esclusa qualsiasi interferenza tra clausole, quali quelle di pattuizione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, che sono autonome tra loro, attesa la diversità ontologica e funzionale tra le due categorie di interessi, integranti i primi una remunerazione del capitale mutuato e gli altri un risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempimento. In particolare, in riferimento agli interessi di mora, inoltre, la Suprema Corte ha statuito che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (Tegm) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (Teg) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tegm così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'articolo 1815, comma 2, del codice civile, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'articolo 1224, comma 1, del codice civile. Deve ritenersi, pertanto, che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al Tsu individuato per gli interessi corrispettivi, bensì ad una soglia costituita dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'articolo
2, comma 1, della legge n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 della Legge n. 108 del 1996; con la precisazione che, in caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'articolo 1224, comma 1, del codice civile” (Cass., n. 15505/2022). In questo senso, per la verifica di usurarietà della relativa clausola può farsi riferimento alle risultanze della CTU, che si condividono, ancora una volta, per la metodologia adoperata, in quanto conforme alla citata pronuncia della Suprema Corte, non invece - come detto - per le conclusioni alle quali è giunto sul punto. In particolare, il CTU ha rilevato quanto segue: “utilizzando la rilevazione trimestrale della , incrementiamo il T.E.G.M. Org_1 rilevato nel 3 trimestre 2009 per la categoria mutui ipotecari a tasso fisso dal 1° luglio 2004 - pari a 4,46% - con la maggiorazione media degli interessi moratori di 2,1, e successivamente moltiplichiamo per il coefficiente in aumento del 50%, come previsto dal DM vigente, all'esito del calcolo avremo un tasso soglia di mora (T.S.M.) pari ad 9,84%” (p. 13 relazione CTU). Infatti, ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato tra le parti (all. 2 fascicolo di parte attrice), l'interesse di mora pattuito è pari al tasso di interesse corrispettivo pattuito (6,33%) maggiorato di due punti percentuali. Pertanto, a seconda che si volesse tenere conto dell'incidenza delle spese o meno, il tasso degli interessi di mora sarebbe pari a 9,03% ovvero a 8,33%. In entrambi i casi il risultato è, comunque, inferiore rispetto al 9,84% identificato dal c.t.u. quale tasso soglia di mora.
Da quanto detto, deriva che, a differenza del tasso di interesse corrispettivo, il tasso di interesse moratorio era stato legittimamente convenuto, con la conseguenza che l'attrice è tenuta a corrispondere all'Istituto bancario opposto, oltre alla quota capitale, anche gli interessi moratori.
In particolare, a parere di questo giudicante, il tasso di interessi moratori da applicare è quello dell'8,33% ovverosia quello indicato all'art. 5 del contratto di mutuo, tenuto conto del fatto che il tasso effettivamente applicato deve essere epurato da oneri, spese e assicurazioni e non può, pertanto, rappresentare il parametro di riferimento. Quanto alla decorrenza degli interessi moratori, si ritiene che tali interessi debbano essere calcolati dalla scadenza delle singole rate scadute e non pagate, epurate dagli interessi corrispettivi e, pertanto, tenuto conto della sola quota capitale di cui si componeva ciascuna rata, come da piano di ammortamento allegato in atti (p. 14 ss. contratto di mutuo, all. 2 fascicolo di parte attrice).
Riguardo alla quota capitale ancora da pagare, va detto che, pur non essendo state prodotte le copie delle quietanze di pagamento relative agli importi delle prime quarantanove rate che l'attrice ha dedotto di aver corrisposto alla Banca originaria creditrice, il pagamento non è stato contestato dall' opposto. La stessa ha ammesso CP_7 Controparte_1 nella comparsa di costituzione che “... la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del mutuo (comunicata alla mutuataria con raccomandata A.R. del 15/12/2016 - doc. 03) sono intervenute dopo il mancato pagamento di ben n. 40 rate dell'originario piano di ammortamento” (p. 8, comparsa di costituzione e risposta
[...]
, con ciò non sconfessando la circostanza dedotta dall'opponente CP_1 relativa al numero di rate già pagate.
Pertanto, tale circostanza può essere posta a fondamento della decisione ai sensi del già citato art. 115 c.p.c.. Alla luce di quanto fin qui esposto, tenuto conto dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, della legittimità del tasso di interesse moratorio e delle rate di mutuo già corrisposte da Parte_1
l'ammontare complessivo della quota capitale dovuta dall'attrice alla Banca opposta è pari ad euro 35.699,30 (p. 14 relazione CTU), alla quale vanno aggiunti gli interessi moratori calcolati dalla scadenza di ciascuna singola rata rimasta insoluta, sulla sola quota capitale. Accertata l'usurarietà del tasso di interessi corrispettivi applicato, deve ritenersi assorbita l'eccezione di nullità relativa del contratto di mutuo per violazione delle norme sulla trasparenza in materia bancaria per aver il riportato l'indicatore sintetico del costo del 6,69%, Controparte_5 anziché quello effettivo del 7,55%, atteso che gli interessi corrispettivi sono stati, in ogni caso, eliminati dal conteggio finale.
Qualora, invece, fosse intesa quale ipotesi di eccezione di nullità dell'intero contratto di mutuo, si precisa che l'eccezione sarebbe infondata. L'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG), è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento e racchiude, pertanto, contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (ivi comprese le spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.).
Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 4 marzo 2003, n. 10688, che, all'art. 9, comma 2, demandava alla di individuare quali fossero le operazioni e i servizi a Org_1 fronte dei quali il predetto indice “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente”, dovesse essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo. La medesima deliberazione stabiliva, all'art. 3, che le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli artt. da 4 a 9, si applicassero alle operazioni e ai servizi bancari indicati nell'allegato alla delibera, che fra gli altri elenca le “aperture di credito” e le “anticipazioni bancarie”. Il menzionato art. 9 prescrive l'allegazione al contratto di un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla e quindi si riferisce Org_1 all'indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla medesima. Org_1
Non può essere condiviso l'assunto dell'opponente secondo il quale, nella disciplina successiva al 2003 (rilevante per il contratto del 2009) la mancata indicazione del TAEG comportava la nullità del contratto di mutuo assistito da ipoteca. L'ISC/TAEG, infatti, è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr., Cass. civ., 9 dicembre 2021, n. 39169). Alla luce di quanto esposto, è da escludere che l'errata indicazione dell' comporti la nullità dell'intero contratto di mutuo. L'attrice ha eccepito l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi sul capitale scaduto. A tal riguardo, va precisato che l'eccezione volta ad accertare e dichiarare l'anatocismo così formulata dalla appare di per sé Pt_1 impropria. Presumibilmente, l'attrice ha inteso contestare, piuttosto, l'operatività del piano di ammortamento cd. alla francese, il quale prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo e, con un meccanismo inverso, cresce la quota capitale. In ogni caso, l'eccezione è infondata. Nel sistema di ammortamento “alla francese”, come condivisibilmente statuito da numerose pronunce di merito (ex multis, Trib. Trapani, 21 gennaio 2022, n. 82: Trib. Treviso, 12 gennaio 2015; Trib. Milano, 16 luglio 2015), e successivamente dalla Suprema Corte (Cass., n.
16221/2022; conf., Cass., n. 9237/2020), i diversi e decrescenti tassi d'interesse non sono calcolati né sull'intero capitale né, ed è ciò che rileva, sul tasso fisso annualmente determinato, ma soltanto sul capitale residuo, considerandosi, cioè, come già rimborsati ciascuno dei precedenti ratei unitamente ai relativi interessi ovvero, in altri termini, sul capitale come progressivamente ridottosi sino alla precedente scadenza e dal quale va detratta la rata successiva. Ne consegue che non v'è alcun interesse che sia calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente poiché tale meccanismo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Peraltro, nella specie, eliminando dalla rata gli interessi corrispettivi, ogni questione sulla capitalizzazione degli stessi viene superata.
Gli interessi convenzionali, pertanto, sono unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata.
Per quanto esposto, nella specie non è rinvenibile alcuna illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi sul capitale scaduto, la quale, peraltro, era esclusa dallo stesso contratto di mutuo stipulato dalle parti (art. 5, contratto di mutuo, all. 2 fascicolo di parte attrice). L'opponente ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 d.lgs n. 385/93, deducendo che non era stato rispettato il limite di finanziabilità. L'eccezione è infondata. Il confronto del limite di finanziabilità non va compiuto con riferimento al valore del bene pattuito negozialmente, ma con riguardo a quello venale
(Cass., n. 29745/2018). Nella specie, l'opponente ha eccepito il superamento con riguardo al valore pattizio concordato nel contratto di vendita del bene, pari ad euro
50.000,00, ma non anche con riferimento al valore venale dello stesso.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che «l'indicazione contrattuale del valore del bene non è sufficiente a
“garantire” l'effettivo rispetto del limite di finanziabilità posto dalla legge a livello di fattispecie concreta» perché «l'effettivo rispetto del limite di finanziabilità non è questione di dichiarazioni negoziali, più o meno espresse. È questione, per contro, di oggettivo riscontro fattuale» (Cass.,
n. 29745/2018). In ogni caso, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'art. 38 d.lgs. n. 385/93, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla
[...]
il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, Org_1 attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117, comma 8, del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere “conformativo” o “tipizzatorio” del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole;
ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario (in questi termini, Cass.,
n. 22446/2015; Cass., n. 26672/2013). Pertanto, l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 TUB formulata dall'attrice va rigettata. Non può essere accolta la domanda formulata dalla RR volta ad ottenere il ripristino del piano di ammortamento per avere la CP_6 illegittimamente risolto il contratto di mutuo. Va precisato che nessun abuso è attribuibile in capo all'Istituto bancario, in quanto nel momento in cui la aveva risolto il contratto, CP_6
l'usurarietà dei tassi applicati e, di conseguenza, la nullità - relativa – del contratto di mutuo non erano ancora state accertate. In ogni caso, è pacifico che l'attrice non ha proceduto con un pagamento rateale del solo capitale che, in ogni caso, andava restituito, maturando una mora per almeno 40 rate all'atto del precetto. Sicché, la decadenza dal beneficio del termine appare legittima, con conseguente diritto della convenuta a chiedere l'intero importo anche epurato dalla clausola di interessi corrispettivi accertata come invalida La circostanza che la Banca opposta non abbia agevolato il “ripristino” del contratto ovvero che l'abbia considerato risolto, non impediva certo all'attrice di far ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento per estinguere il proprio debito man mano maturato (in questi termini, Cass.,
n. 9000/2023, in motiv.).
Pertanto, la domanda di ripristino del piano di ammortamento originario formulata dall'attrice va rigettata. La domanda risarcitoria proposta dall'attrice va rigettata per assenza della prova del danno conseguenza effettivo patito diverso dalla mera applicazione di interessi usurari che sono stati eliminati e del nesso di causalità tra il danno genericamente allegato e il comportamento della
CP_6
Alla luce di quanto fin qui esposto, va confermata la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa nella misura di euro 35.699,30, oltre interessi convenzionali moratori calcolati dalla scadenza di ciascuna singola rata insoluta sulla sola quota capitale fino al soddisfo. Peraltro, occorre precisare che l'errore nella determinazione dell'importo precettato non travolge l'intero atto, ma determina esclusivamente l'inefficacia parziale dello stesso per la somma eccedente. Infatti, l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (Cass. civ., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938). Deve, dunque, accertarsi e dichiararsi che l'opposta ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in relazione all'atto di precetto, notificato in data 12 settembre 2018, per il minor importo di euro 35.699,30, oltre interessi convenzionali moratori calcolati dalla scadenza di ciascuna singola rata insoluta sulla sola quota capitale fino al soddisfo.
Attesa la riduzione dell'importo precettato e l'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate in ragione di metà
(sulla individuazione della parte soccombenza nelle opposizioni a precetto, v. Cass., sezioni unite, 31 ottobre 2022, n. 32061), con condanna della convenuta e della terza intervenuta al pagamento in favore dell'opponente della residua quota, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022 (in base al valore del decisum della causa compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, con istruttoria, parametri minimi attesa la parziale reciproca soccombenza). Vanno, parimenti, compensate per metà le spese di CTU, già liquidate separatamente, ponendo la residua quota in capo alla convenuta e alla terza intervenuta, in solido.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1703/2018 R.G., assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da;
Parte_1
- accerta e dichiara la nullità della clausola applicativa degli interessi corrispettivi e, per l'effetto accerta e dichiara che l'opposta ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in relazione all'atto di precetto, notificato in data 12 settembre 2018, per il minor importo di euro 35.699,30, oltre interessi di mora convenzionali e leciti dalla scadenza di ciascuna rata, sulla sola quota capitale, al soddisfo;
- rigetta ogni altra eccezione e domanda proposta dall'attrice come in parte motiva;
- compensa per metà le spese di lite, e condanna la convenuta e la terza intervenuta al pagamento in favore dell'attrice della residua quota che liquida in euro 97,50 per esborsi ed euro 1.904,50 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA ed
Iva come per legge se dovute. Compensa per metà le spese di c.t.u., liquidate separatamente, ponendo la residua quota a carico della convenuta e dell'interveniente.
Patti, 16 maggio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
Sezione Civile All'udienza del 16 maggio 2024, innanzi al giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice unico, assistita dall'addetto all'Ufficio del Processo, dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1703/2018 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sant'Agata Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Miracola, che la rappresenta e difende, attrice opponente, contro
(C.F. e P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e, per essa, quale procuratrice, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gulino ed elettivamente domiciliata in Piraino, via Nazionale, n. 15, presso lo studio dell'avv.
Carlo Merlo, convenuta,
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice, CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio del Torchio, Salvatore Mercurio e
Giovando Elisabetta ed elettivamente domiciliata in Milano, Largo Arturo
Toscanini n. 1, presso lo studio degli stessi avv.ti, interveniente, avente ad oggetto: opposizione a precetto – contratto di mutuo;
sono comparsi l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Massimo Miracola e l'avv. Davide Monastra in sostituzione dell'avv. Elisabetta Giovando. I procuratori, su invito del giudice, precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni articolate in atti di causa ed in particolare alle comparse conclusionali depositate da ultimo. L'avv. Monastra contesta la richiesta di compensazione formulata dall'opponente sia perché chiesta per la prima volta con la memoria di replica sia perché la è solo cessionaria e non può essere destinataria della domanda di ripetizione per indebito. L'avv. Araca contesta e si riporta a quanto già dedotto. All'esito della discussione, il giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 1 ottobre 2018, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole dalla CP_1
nella qualità di cessionaria del , e, per essa, quale
[...] Controparte_5 procuratrice, dalla con il quale le era Controparte_2 stato intimato il pagamento della somma di euro 71.966,92 per il mancato pagamento delle rate del contratto di mutuo stipulato dalla con il Pt_1
in data 1 luglio 2009. Controparte_5
L'attrice ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme sulla trasparenza in materia bancaria, in quanto il
[...]
aveva riportato l'indicatore sintetico del costo del 6,69%, che CP_5 rappresentava, peraltro, il tasso soglia al momento in cui era stato stipulato il contratto di finanziamento, anziché quello effettivo del 7,55%. Ha eccepito, altresì, la violazione della norma antiusura proprio in quanto il tasso effettivo globale di finanziamento era pari al 7,55%, senza tenere conto del tasso di mora. Inoltre, ha eccepito l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi maturati e l'illegittimità del precetto per carenza di certezza del credito, in virtù di quanto applicato illegittimamente dalla a ultimo, ha eccepito la nullità del contratto CP_6 di mutuo per violazione dell'art. 38 d.lgs. n. 385/93, in quanto l'importo mutuato era superiore rispetto al limite di finanziabilità, essendo stata concessa ipoteca su di un bene immobile del valore di euro 50.000,00 a fronte di una somma mutuata pari ad euro 70.000,00. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e l'esecuzione promossa dalla creditrice procedente. Nel merito, ha chiesto di ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e del contratto di mutuo;
ritenere e dichiarare l'insussistenza di alcun diritto della Banca opposta di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente, ovvero l'illegittimità del diritto di credito fatto valere e l'erroneità delle somme precettate;
ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo in forza del quale era stata minacciata l'esecuzione, nonché dell'ipoteca iscritta sul bene di proprietà dell'opponente, ovvero dichiararne la sua estinzione;
ritenere e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo ed il grave inadempimento della opposta, e per l'effetto condannare CP_6
l'opposta al ripristino del piano di ammortamento del mutuo, nella sola linea capitale, a decorrere dalla rata, non ancora scaduta del 30 settembre
2018, sino alla naturale scadenza del contratto di mutuo. Da ultimo, ha chiesto di condannare la società al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti e subendi dall'opponente, quantificati nella somma di euro 50.000,00, ovvero nella diversa minore misura che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 19 dicembre 2018, si è costituita in giudizio la deducendo, preliminarmente, la Controparte_1 non applicazione nel caso di specie delle Istruzioni emanate dalla
[...]
il 29 luglio 2009 relative all' in quanto il contratto di mutuo Org_1 Org_2 era stato concluso prima dell'adozione di tali istruzioni. Ha dedotto, altresì, la non usurarietà del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio pattuito, la legittimità della capitalizzazione applicata e ha contestato la conseguente eccezione di indeterminatezza del credito formulata da controparte. Quanto all'asserita violazione dell'art. 38 d.lgs. 385/93, ne ha dedotto l'infondatezza, evidenziando che non era stato provato il valore del bene immobile ipotecato e che, in ogni caso, il superamento del limite di finanziabilità non avrebbe avuto quale conseguenza la nullità del contratto di mutuo stipulato.
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché dell'opposizione proposta da;
in via subordinata, ha chiesto di ritenere e dichiarare la Parte_1 conversione del contratto di mutuo fondiario in un contratto di mutuo ipotecario ordinario ai sensi dell'art. 1424 c.c., con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 7 febbraio 2019, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Con comparsa di risposta depositata in data 16 ottobre 2020, si è costituita in giudizio la in qualità di cessionaria del credito Controparte_3 vantato dalla chiedendo l'accoglimento delle domande Controparte_1 spiegate dalla cedente. Espletata la CTU contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la discussione.
In via preliminare, va chiarito quanto segue. Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione. Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “in caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti;
l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio” (Cass., n. 18483/2006). Pertanto, nella specie, sebbene il credito risulti ceduto, nelle more del giudizio, ad la causa deve intendersi proseguita tra le parti Controparte_3 originarie (attrice e ), atteso che non vi è stata manifestazione della CP_1 volontà di tutte le parti in causa di estromettere la società convenuta,
né quest'ultima ha consentito ad una condanna diretta Controparte_1 del debitore in favore della cessionaria . CP_3
Peraltro, occorre precisare che l'attrice non ha, tempestivamente, contestato l'originaria titolarità del credito in capo a Controparte_1 nell'atto di opposizione né negli atti immediatamente successivi alla costituzione della convenuta. Sicché, ogni questione in ordine all'esistenza della cessione in favore della convenuta opposta va considerata non tempestivamente contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. sul punto, Cass.,
n. 17944/2023, in motiv.). La contestazione avvenuta, per la prima volta, solo nelle note dell'8 febbraio 2021 va considerata, infatti, tardiva e, pertanto, inefficace ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. La contestazione della legittimazione, operata dall'attrice e che va riqualificata come eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto in capo alla , cessionaria nelle more del giudizio, va, invece, ritenuta CP_3 infondata alla luce dei dati presuntivi che seguono. È stato prodotto l'avviso di cessione integrale pubblicato sulla G.U.. Inoltre, la convenuta costituita e parte del giudizio non Controparte_1 ha, successivamente, alla comparsa di intervento della , mai CP_3 contestato la sopravvenuta titolarità della propria cessionaria, la conclusione del contratto di cessione e l'inclusione del credito nello stesso, né ha svolto ulteriori difese, con ciò dovendosi presumere, atteso che la prova della cessione può essere fornita anche per presunzioni, che il credito oggetto della presente controversia sia stato effettivamente ceduto dalla , originaria convenuta, alla terza intervenuta. CP_1
In altri termini, il comportamento processuale della - originaria CP_1 parte del processo e rispetto alla quale la contestazione del difetto di titolarità, si ripete, è avvenuta tardivamente – è equiparabile alla lettera con la quale la cedente conferma l'intervenuta cessione (Cass., 16 aprile 2021 n. 10200). L'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla convenuta e alla terza intervenuta va, dunque, rigettata.
Venendo al merito della controversia, va, innanzitutto, analizzata l'eccezione di usurarietà del tasso di interessi corrispettivi applicato dalla CP_6
L'eccezione è fondata. Per la verifica della legittimità degli interessi applicati al rapporto bancario tra l'attrice e l'Istituto bancario opposto, è stata disposta ed espletata CTU contabile.
Il consulente nominato dal Giudice, con condivisibile metodo immune da vizi logici e giuridici, ha concluso rilevando quanto segue: “Utilizzando la formula per il calcolo del TEG, indicata nel paragrafo dedicato alle modalità di svolgimento del mandato, tenendo conto di tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, e tra questi anche l'assicurazione, nonché degli interessi di preammortamento pattuiti all'art. 4 lettera c) del contratto di mutuo, si ottiene un TEG del 7,03 % (sette/03) (Tab. B), che risulta superiore al tasso soglia previsto per la Categoria “Mutui ipotecari a tasso fisso” vigente al momento della pattuizione (III° trim.
2009), che è pari al 6,69% (G.U. n.149 del 30.06.2009), e risulta superiore anche all'ISC pubblicizzato in contratto (6,69%) [...] Dopo quanto accertato nel rispetto delle indicazioni esposte nel quesito peritale, avendo il tasso di interesse effettivo pattuito nel contratto di mutuo per cui è causa superato il tasso soglia all'epoca vigente [...] in risposta all'ultima parte del quesito si può affermare che la mutuataria non dovrà corrispondere alla banca mutuante gli interessi corrispettivi come risultanti nel piano di ammortamento ricalcolato (cfr. Tab. A: € 38.949,61), mentre dovrà corrispondere la differenza tra il finanziamento erogato, pari a € 70.000,00 (sorte capitale), al netto delle le somme già corrisposte nel corso del rapporto” (pp. 9 ss. relazione CTU, depositata in data 13 novembre 2021).
Alla luce delle risultanze della CTU, risulta accertata l'usurarietà del tasso di interessi corrispettivi applicato dalla Banca opposta, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2 c.c..
Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario.
Pertanto, nulla è dovuto dalla alla opposta a titolo di Pt_1 CP_6 interessi corrispettivi.
Quanto agli interessi moratori, invece, non appare condivisibile - né rientra tra i compiti allo stesso assegnati - la conclusione alla quale è giunto il CTU secondo cui tali interessi rimarrebbero coinvolti dalla nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi pattuiti (p. 12 relazione
CTU).
È ormai pacifico nella giurisprudenza, tanto di legittimità, quanto di merito, che la disciplina antiusura trovi applicazione anche con riferimento agli interessi moratori.
La sanzione dell'art. 1815 c.c., comma 2, tuttavia, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano (cfr., Cass., n. 21470/17; Cass., 13 settembre 2019, n. 22890).
L'autonomia delle singole voci di interesse è confermata dall'ormai costante orientamento giurisprudenziale, avallato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass, civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597), secondo cui in caso di superamento del tasso soglia del tasso di interesse di mora, si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1 c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Si ritiene, pertanto, esclusa qualsiasi interferenza tra clausole, quali quelle di pattuizione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, che sono autonome tra loro, attesa la diversità ontologica e funzionale tra le due categorie di interessi, integranti i primi una remunerazione del capitale mutuato e gli altri un risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempimento. In particolare, in riferimento agli interessi di mora, inoltre, la Suprema Corte ha statuito che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (Tegm) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (Teg) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tegm così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'articolo 1815, comma 2, del codice civile, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'articolo 1224, comma 1, del codice civile. Deve ritenersi, pertanto, che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al Tsu individuato per gli interessi corrispettivi, bensì ad una soglia costituita dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'articolo
2, comma 1, della legge n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 della Legge n. 108 del 1996; con la precisazione che, in caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'articolo 1224, comma 1, del codice civile” (Cass., n. 15505/2022). In questo senso, per la verifica di usurarietà della relativa clausola può farsi riferimento alle risultanze della CTU, che si condividono, ancora una volta, per la metodologia adoperata, in quanto conforme alla citata pronuncia della Suprema Corte, non invece - come detto - per le conclusioni alle quali è giunto sul punto. In particolare, il CTU ha rilevato quanto segue: “utilizzando la rilevazione trimestrale della , incrementiamo il T.E.G.M. Org_1 rilevato nel 3 trimestre 2009 per la categoria mutui ipotecari a tasso fisso dal 1° luglio 2004 - pari a 4,46% - con la maggiorazione media degli interessi moratori di 2,1, e successivamente moltiplichiamo per il coefficiente in aumento del 50%, come previsto dal DM vigente, all'esito del calcolo avremo un tasso soglia di mora (T.S.M.) pari ad 9,84%” (p. 13 relazione CTU). Infatti, ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato tra le parti (all. 2 fascicolo di parte attrice), l'interesse di mora pattuito è pari al tasso di interesse corrispettivo pattuito (6,33%) maggiorato di due punti percentuali. Pertanto, a seconda che si volesse tenere conto dell'incidenza delle spese o meno, il tasso degli interessi di mora sarebbe pari a 9,03% ovvero a 8,33%. In entrambi i casi il risultato è, comunque, inferiore rispetto al 9,84% identificato dal c.t.u. quale tasso soglia di mora.
Da quanto detto, deriva che, a differenza del tasso di interesse corrispettivo, il tasso di interesse moratorio era stato legittimamente convenuto, con la conseguenza che l'attrice è tenuta a corrispondere all'Istituto bancario opposto, oltre alla quota capitale, anche gli interessi moratori.
In particolare, a parere di questo giudicante, il tasso di interessi moratori da applicare è quello dell'8,33% ovverosia quello indicato all'art. 5 del contratto di mutuo, tenuto conto del fatto che il tasso effettivamente applicato deve essere epurato da oneri, spese e assicurazioni e non può, pertanto, rappresentare il parametro di riferimento. Quanto alla decorrenza degli interessi moratori, si ritiene che tali interessi debbano essere calcolati dalla scadenza delle singole rate scadute e non pagate, epurate dagli interessi corrispettivi e, pertanto, tenuto conto della sola quota capitale di cui si componeva ciascuna rata, come da piano di ammortamento allegato in atti (p. 14 ss. contratto di mutuo, all. 2 fascicolo di parte attrice).
Riguardo alla quota capitale ancora da pagare, va detto che, pur non essendo state prodotte le copie delle quietanze di pagamento relative agli importi delle prime quarantanove rate che l'attrice ha dedotto di aver corrisposto alla Banca originaria creditrice, il pagamento non è stato contestato dall' opposto. La stessa ha ammesso CP_7 Controparte_1 nella comparsa di costituzione che “... la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del mutuo (comunicata alla mutuataria con raccomandata A.R. del 15/12/2016 - doc. 03) sono intervenute dopo il mancato pagamento di ben n. 40 rate dell'originario piano di ammortamento” (p. 8, comparsa di costituzione e risposta
[...]
, con ciò non sconfessando la circostanza dedotta dall'opponente CP_1 relativa al numero di rate già pagate.
Pertanto, tale circostanza può essere posta a fondamento della decisione ai sensi del già citato art. 115 c.p.c.. Alla luce di quanto fin qui esposto, tenuto conto dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, della legittimità del tasso di interesse moratorio e delle rate di mutuo già corrisposte da Parte_1
l'ammontare complessivo della quota capitale dovuta dall'attrice alla Banca opposta è pari ad euro 35.699,30 (p. 14 relazione CTU), alla quale vanno aggiunti gli interessi moratori calcolati dalla scadenza di ciascuna singola rata rimasta insoluta, sulla sola quota capitale. Accertata l'usurarietà del tasso di interessi corrispettivi applicato, deve ritenersi assorbita l'eccezione di nullità relativa del contratto di mutuo per violazione delle norme sulla trasparenza in materia bancaria per aver il riportato l'indicatore sintetico del costo del 6,69%, Controparte_5 anziché quello effettivo del 7,55%, atteso che gli interessi corrispettivi sono stati, in ogni caso, eliminati dal conteggio finale.
Qualora, invece, fosse intesa quale ipotesi di eccezione di nullità dell'intero contratto di mutuo, si precisa che l'eccezione sarebbe infondata. L'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG), è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento e racchiude, pertanto, contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (ivi comprese le spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.).
Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 4 marzo 2003, n. 10688, che, all'art. 9, comma 2, demandava alla di individuare quali fossero le operazioni e i servizi a Org_1 fronte dei quali il predetto indice “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente”, dovesse essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo. La medesima deliberazione stabiliva, all'art. 3, che le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli artt. da 4 a 9, si applicassero alle operazioni e ai servizi bancari indicati nell'allegato alla delibera, che fra gli altri elenca le “aperture di credito” e le “anticipazioni bancarie”. Il menzionato art. 9 prescrive l'allegazione al contratto di un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla e quindi si riferisce Org_1 all'indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla medesima. Org_1
Non può essere condiviso l'assunto dell'opponente secondo il quale, nella disciplina successiva al 2003 (rilevante per il contratto del 2009) la mancata indicazione del TAEG comportava la nullità del contratto di mutuo assistito da ipoteca. L'ISC/TAEG, infatti, è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr., Cass. civ., 9 dicembre 2021, n. 39169). Alla luce di quanto esposto, è da escludere che l'errata indicazione dell' comporti la nullità dell'intero contratto di mutuo. L'attrice ha eccepito l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi sul capitale scaduto. A tal riguardo, va precisato che l'eccezione volta ad accertare e dichiarare l'anatocismo così formulata dalla appare di per sé Pt_1 impropria. Presumibilmente, l'attrice ha inteso contestare, piuttosto, l'operatività del piano di ammortamento cd. alla francese, il quale prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo e, con un meccanismo inverso, cresce la quota capitale. In ogni caso, l'eccezione è infondata. Nel sistema di ammortamento “alla francese”, come condivisibilmente statuito da numerose pronunce di merito (ex multis, Trib. Trapani, 21 gennaio 2022, n. 82: Trib. Treviso, 12 gennaio 2015; Trib. Milano, 16 luglio 2015), e successivamente dalla Suprema Corte (Cass., n.
16221/2022; conf., Cass., n. 9237/2020), i diversi e decrescenti tassi d'interesse non sono calcolati né sull'intero capitale né, ed è ciò che rileva, sul tasso fisso annualmente determinato, ma soltanto sul capitale residuo, considerandosi, cioè, come già rimborsati ciascuno dei precedenti ratei unitamente ai relativi interessi ovvero, in altri termini, sul capitale come progressivamente ridottosi sino alla precedente scadenza e dal quale va detratta la rata successiva. Ne consegue che non v'è alcun interesse che sia calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente poiché tale meccanismo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Peraltro, nella specie, eliminando dalla rata gli interessi corrispettivi, ogni questione sulla capitalizzazione degli stessi viene superata.
Gli interessi convenzionali, pertanto, sono unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata.
Per quanto esposto, nella specie non è rinvenibile alcuna illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi sul capitale scaduto, la quale, peraltro, era esclusa dallo stesso contratto di mutuo stipulato dalle parti (art. 5, contratto di mutuo, all. 2 fascicolo di parte attrice). L'opponente ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 d.lgs n. 385/93, deducendo che non era stato rispettato il limite di finanziabilità. L'eccezione è infondata. Il confronto del limite di finanziabilità non va compiuto con riferimento al valore del bene pattuito negozialmente, ma con riguardo a quello venale
(Cass., n. 29745/2018). Nella specie, l'opponente ha eccepito il superamento con riguardo al valore pattizio concordato nel contratto di vendita del bene, pari ad euro
50.000,00, ma non anche con riferimento al valore venale dello stesso.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che «l'indicazione contrattuale del valore del bene non è sufficiente a
“garantire” l'effettivo rispetto del limite di finanziabilità posto dalla legge a livello di fattispecie concreta» perché «l'effettivo rispetto del limite di finanziabilità non è questione di dichiarazioni negoziali, più o meno espresse. È questione, per contro, di oggettivo riscontro fattuale» (Cass.,
n. 29745/2018). In ogni caso, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'art. 38 d.lgs. n. 385/93, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla
[...]
il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, Org_1 attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117, comma 8, del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere “conformativo” o “tipizzatorio” del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole;
ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario (in questi termini, Cass.,
n. 22446/2015; Cass., n. 26672/2013). Pertanto, l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 TUB formulata dall'attrice va rigettata. Non può essere accolta la domanda formulata dalla RR volta ad ottenere il ripristino del piano di ammortamento per avere la CP_6 illegittimamente risolto il contratto di mutuo. Va precisato che nessun abuso è attribuibile in capo all'Istituto bancario, in quanto nel momento in cui la aveva risolto il contratto, CP_6
l'usurarietà dei tassi applicati e, di conseguenza, la nullità - relativa – del contratto di mutuo non erano ancora state accertate. In ogni caso, è pacifico che l'attrice non ha proceduto con un pagamento rateale del solo capitale che, in ogni caso, andava restituito, maturando una mora per almeno 40 rate all'atto del precetto. Sicché, la decadenza dal beneficio del termine appare legittima, con conseguente diritto della convenuta a chiedere l'intero importo anche epurato dalla clausola di interessi corrispettivi accertata come invalida La circostanza che la Banca opposta non abbia agevolato il “ripristino” del contratto ovvero che l'abbia considerato risolto, non impediva certo all'attrice di far ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento per estinguere il proprio debito man mano maturato (in questi termini, Cass.,
n. 9000/2023, in motiv.).
Pertanto, la domanda di ripristino del piano di ammortamento originario formulata dall'attrice va rigettata. La domanda risarcitoria proposta dall'attrice va rigettata per assenza della prova del danno conseguenza effettivo patito diverso dalla mera applicazione di interessi usurari che sono stati eliminati e del nesso di causalità tra il danno genericamente allegato e il comportamento della
CP_6
Alla luce di quanto fin qui esposto, va confermata la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa nella misura di euro 35.699,30, oltre interessi convenzionali moratori calcolati dalla scadenza di ciascuna singola rata insoluta sulla sola quota capitale fino al soddisfo. Peraltro, occorre precisare che l'errore nella determinazione dell'importo precettato non travolge l'intero atto, ma determina esclusivamente l'inefficacia parziale dello stesso per la somma eccedente. Infatti, l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (Cass. civ., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938). Deve, dunque, accertarsi e dichiararsi che l'opposta ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in relazione all'atto di precetto, notificato in data 12 settembre 2018, per il minor importo di euro 35.699,30, oltre interessi convenzionali moratori calcolati dalla scadenza di ciascuna singola rata insoluta sulla sola quota capitale fino al soddisfo.
Attesa la riduzione dell'importo precettato e l'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate in ragione di metà
(sulla individuazione della parte soccombenza nelle opposizioni a precetto, v. Cass., sezioni unite, 31 ottobre 2022, n. 32061), con condanna della convenuta e della terza intervenuta al pagamento in favore dell'opponente della residua quota, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022 (in base al valore del decisum della causa compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, con istruttoria, parametri minimi attesa la parziale reciproca soccombenza). Vanno, parimenti, compensate per metà le spese di CTU, già liquidate separatamente, ponendo la residua quota in capo alla convenuta e alla terza intervenuta, in solido.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1703/2018 R.G., assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da;
Parte_1
- accerta e dichiara la nullità della clausola applicativa degli interessi corrispettivi e, per l'effetto accerta e dichiara che l'opposta ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in relazione all'atto di precetto, notificato in data 12 settembre 2018, per il minor importo di euro 35.699,30, oltre interessi di mora convenzionali e leciti dalla scadenza di ciascuna rata, sulla sola quota capitale, al soddisfo;
- rigetta ogni altra eccezione e domanda proposta dall'attrice come in parte motiva;
- compensa per metà le spese di lite, e condanna la convenuta e la terza intervenuta al pagamento in favore dell'attrice della residua quota che liquida in euro 97,50 per esborsi ed euro 1.904,50 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA ed
Iva come per legge se dovute. Compensa per metà le spese di c.t.u., liquidate separatamente, ponendo la residua quota a carico della convenuta e dell'interveniente.
Patti, 16 maggio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)