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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 760/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 04/06/2025 e promossa
da
, elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'Avv. Marcella Parte_1
Bellotti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Chiara Tacchi, che CP_1
la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre, nella residenza da quest'ultima scelta.
Disporre che le decisioni circa la crescita, la salute, l'educazione e l'istruzione saranno prese di comune accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse della figlia, con assunzione di eguali diritti e responsabilità da parte di entrambi i genitori, ciò nell'attuazione del programma educativo;
In considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici di stabilire il seguente regime di Per_1
frequentazione paterno: il padre potrà vedere e tenere con sé tutti i mercoledì della settimana Per_1 dalle ore 18:30 fino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo;
i fine settimana alternati, dalle ore 18:30 del venerdì fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina. Nel caso in cui Per_1
fosse ammalata, il genitore cui la figlia non è affidata in quel momento potrà comunque visitare la bambina presso l'abitazione dell'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo, ovvero cambiare concordemente i giorni di affidamento per il bene della minore, mantenendo comunque gli stessi tempi e modalità di visita. I genitori si impegnano a comunicare il luogo e l'indirizzo in cui risiedono anche temporaneamente con nonché i rispettivi recapiti telefonici. Ciascun genitore, inoltre, curerà – Per_1
durante i periodi di coabitazione – che la figlia abbia rapporti telefonici costanti con l'altro genitore ed
– eventualmente – anche con gli ascendenti ed i parenti dello stesso tra le ore 20:00 e le 21:00; per le vacanze natalizie, ad anni alterni, dall'ultimo giorno di scuola del mese di dicembre fino al 30/12 oppure dal 31/12 alla ripresa della scuola, fatto salvo diverso accordo intercorso tra i genitori;
per le vacanze pasquali, sempre salvo diverso accordo specifico tra i genitori e sempre con criterio di rotazione annuale, starà con la mamma dalla fine del periodo scolastico sino al giorno di Per_1
Pasqua e con il papà dal Lunedì dell'Angelo ad ore 10.00 sino al rientro a scuola;
per le vacanze estive
(periodo da fine scuola ad inizio lezioni nel successivo mese di settembre), trascorrerà con il Per_1 padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 marzo di ogni anno. In difetto di accordo, trascorrerà le prime due settimane di agosto con il padre e le Per_1 ultime due settimane di agosto con la madre, ad anni alterni. Per i restanti giorni si seguirà l'ordinaria organizzazione;
i ponti scolastici, sempre salvo diverso accordo specifico tra i genitori, saranno accorpati e goduti dal genitore il cui fine settimana è di spettanza;
le festività infrasettimanali saranno godute dal genitore il cui giorno è di spettanza, dalla mattina alle ore 10:00 fino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo. Resta inteso che, nei giorni e nelle settimane di vacanza con la figlia (o con la propria famiglia di origine), i genitori dovranno provvedere a far adempiere gli impegni scolastici della minore (compiti delle vacanze, recupero lezioni scolastiche perse, ovvero tutto quanto pagina 2 di 4 possa consentire alla figlia di rimettersi al pari dei compagni nei giorni di eventuale assenza dalle lezioni);
- Disporre a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento ordinario della figlia pari ad €
450,00, importo da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre già noto al ricorrente. Rivalutazione ISTAT annuale come per legge;
- Prevedere che gli importi relativi all'assegno unico vengano percepiti esclusivamente e per intero dalla madre collocataria prevalente;
- Assumere ogni altro provvedimento ritenuto indispensabile nell'interesse della minore e dei genitori;
- Spese di C.T.U. suddivise in pari quota tra le parti;
- Spese e compensi professionali di lite integralmente compensati;
Con riferimento alle statuizioni relative al regime delle spese straordinarie (modalità di anticipazione), le parti, riportandosi alle note depositate in data 30.05.2025, si rimettono concordemente alla decisione del Collegio.
pagina 3 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 adiva il Tribunale di Busto Arsizio per Parte_2 conseguire la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia Per_1
nata in data [...] dall'unione con . CP_1
In particolare, il ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con il collocamento materno della figlia, la regolamentazione dei suoi tempi di frequentazione di (atteso che al momento egli Per_1
lamentava di essere costretto a sottostare ai diktat della e la determinazione di un contributo CP_1 al mantenimento della minore di € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la resistente, associandosi alle avverse istanze in punto di affidamento e collocamento della figlia ma assumendo che il padre era solito frequentare esclusivamente presso Per_1
la nonna paterna quando quest'ultima risultava libera dagli impegni lavorativi;
la chiedeva, altresì, CP_1
la determinazione di un contributo al mantenimento della minore di € 450 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico, in quanto importo adeguato alla differenza reddituale tra i genitori.
Su impulso del Giudice Delegato le parti raggiugevano in corso di causa un accordo, in conseguenza del quale le parti rassegnavano le sopra riportate conclusioni congiunte, ad eccezione della questione relativa all'anticipazione delle spese straordinarie, per la quale esse dichiaravano di rimettersi alla decisione del Collegio.
Il Collegio ritiene che le loro istanze congiunte possano essere accolte, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti.
Per quanto concerne la questione relativa alle spese straordinarie, il Collegio ritiene equo stabilire che il padre versi alla madre l'ulteriore importo mensile di € 30 a titolo di quota di partecipazione alle stesse, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi entro il 31/05, 30/09 e 31/01 di ogni anno.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
DISPONE
l'affidamento condiviso di con il suo collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Dà atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Dispone sulle spese straordinarie come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 760/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 04/06/2025 e promossa
da
, elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'Avv. Marcella Parte_1
Bellotti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Chiara Tacchi, che CP_1
la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre, nella residenza da quest'ultima scelta.
Disporre che le decisioni circa la crescita, la salute, l'educazione e l'istruzione saranno prese di comune accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse della figlia, con assunzione di eguali diritti e responsabilità da parte di entrambi i genitori, ciò nell'attuazione del programma educativo;
In considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici di stabilire il seguente regime di Per_1
frequentazione paterno: il padre potrà vedere e tenere con sé tutti i mercoledì della settimana Per_1 dalle ore 18:30 fino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo;
i fine settimana alternati, dalle ore 18:30 del venerdì fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina. Nel caso in cui Per_1
fosse ammalata, il genitore cui la figlia non è affidata in quel momento potrà comunque visitare la bambina presso l'abitazione dell'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo, ovvero cambiare concordemente i giorni di affidamento per il bene della minore, mantenendo comunque gli stessi tempi e modalità di visita. I genitori si impegnano a comunicare il luogo e l'indirizzo in cui risiedono anche temporaneamente con nonché i rispettivi recapiti telefonici. Ciascun genitore, inoltre, curerà – Per_1
durante i periodi di coabitazione – che la figlia abbia rapporti telefonici costanti con l'altro genitore ed
– eventualmente – anche con gli ascendenti ed i parenti dello stesso tra le ore 20:00 e le 21:00; per le vacanze natalizie, ad anni alterni, dall'ultimo giorno di scuola del mese di dicembre fino al 30/12 oppure dal 31/12 alla ripresa della scuola, fatto salvo diverso accordo intercorso tra i genitori;
per le vacanze pasquali, sempre salvo diverso accordo specifico tra i genitori e sempre con criterio di rotazione annuale, starà con la mamma dalla fine del periodo scolastico sino al giorno di Per_1
Pasqua e con il papà dal Lunedì dell'Angelo ad ore 10.00 sino al rientro a scuola;
per le vacanze estive
(periodo da fine scuola ad inizio lezioni nel successivo mese di settembre), trascorrerà con il Per_1 padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 marzo di ogni anno. In difetto di accordo, trascorrerà le prime due settimane di agosto con il padre e le Per_1 ultime due settimane di agosto con la madre, ad anni alterni. Per i restanti giorni si seguirà l'ordinaria organizzazione;
i ponti scolastici, sempre salvo diverso accordo specifico tra i genitori, saranno accorpati e goduti dal genitore il cui fine settimana è di spettanza;
le festività infrasettimanali saranno godute dal genitore il cui giorno è di spettanza, dalla mattina alle ore 10:00 fino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo. Resta inteso che, nei giorni e nelle settimane di vacanza con la figlia (o con la propria famiglia di origine), i genitori dovranno provvedere a far adempiere gli impegni scolastici della minore (compiti delle vacanze, recupero lezioni scolastiche perse, ovvero tutto quanto pagina 2 di 4 possa consentire alla figlia di rimettersi al pari dei compagni nei giorni di eventuale assenza dalle lezioni);
- Disporre a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento ordinario della figlia pari ad €
450,00, importo da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre già noto al ricorrente. Rivalutazione ISTAT annuale come per legge;
- Prevedere che gli importi relativi all'assegno unico vengano percepiti esclusivamente e per intero dalla madre collocataria prevalente;
- Assumere ogni altro provvedimento ritenuto indispensabile nell'interesse della minore e dei genitori;
- Spese di C.T.U. suddivise in pari quota tra le parti;
- Spese e compensi professionali di lite integralmente compensati;
Con riferimento alle statuizioni relative al regime delle spese straordinarie (modalità di anticipazione), le parti, riportandosi alle note depositate in data 30.05.2025, si rimettono concordemente alla decisione del Collegio.
pagina 3 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 adiva il Tribunale di Busto Arsizio per Parte_2 conseguire la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia Per_1
nata in data [...] dall'unione con . CP_1
In particolare, il ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con il collocamento materno della figlia, la regolamentazione dei suoi tempi di frequentazione di (atteso che al momento egli Per_1
lamentava di essere costretto a sottostare ai diktat della e la determinazione di un contributo CP_1 al mantenimento della minore di € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la resistente, associandosi alle avverse istanze in punto di affidamento e collocamento della figlia ma assumendo che il padre era solito frequentare esclusivamente presso Per_1
la nonna paterna quando quest'ultima risultava libera dagli impegni lavorativi;
la chiedeva, altresì, CP_1
la determinazione di un contributo al mantenimento della minore di € 450 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico, in quanto importo adeguato alla differenza reddituale tra i genitori.
Su impulso del Giudice Delegato le parti raggiugevano in corso di causa un accordo, in conseguenza del quale le parti rassegnavano le sopra riportate conclusioni congiunte, ad eccezione della questione relativa all'anticipazione delle spese straordinarie, per la quale esse dichiaravano di rimettersi alla decisione del Collegio.
Il Collegio ritiene che le loro istanze congiunte possano essere accolte, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti.
Per quanto concerne la questione relativa alle spese straordinarie, il Collegio ritiene equo stabilire che il padre versi alla madre l'ulteriore importo mensile di € 30 a titolo di quota di partecipazione alle stesse, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi entro il 31/05, 30/09 e 31/01 di ogni anno.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
DISPONE
l'affidamento condiviso di con il suo collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Dà atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Dispone sulle spese straordinarie come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente Estensore
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