Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 2394/2024 R.G.
premesso che, su richiesta delle parti, con ordinanza resa all'udienza del 23.1.2025 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 28.5.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
- (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
- (c.f.: ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Albora
- ricorrente -
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Pasquale Allocca, Marco Sica e Imperia Tagliaferro - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati l'1 ed il 4 febbraio 2024, riuniti in corso di causa, i ricorrenti, Contr premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, d'ora in poi (per brevità) , il dall'1.1.1980 al 30.4.2019 (con la qualifica di operaio e mansioni di operatore Pt_1 certificatore - parametro retributivo 180 del CCNL degli autoferrotranvieri) e lo dall'1.11.1981 al 31.12.2017 (con la qualifica di operaio e mansioni di capo Parte_2 operatore - parametro retributivo 188 del medesimo CCNL), lamentano che la retribuzione ricevuta per le giornate in cui hanno goduto delle ferie è stata inferiore a quanto spettante, Contr avendo l' illegittimamente escluso dalla relativa base di calcolo le indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, recepito nell'Accordo Aziendale del 19.2.2013. Contr Hanno pertanto convenuto in giudizio l' al fine di sentir:
1
Contr In entrambi i giudizi si è costituita tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ed eccependo in ogni caso la parziale prescrizione, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
***
Modificando il proprio orientamento pregresso e condividendosi ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto argomentato da Cassazione civile sez. lav. n. 25850/2024, in considerazione della pressoché totale sovrapponibilità e identità delle questioni da esaminare, la domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
I ricorrenti ritengono che gli emolumenti in esame, in quanto correlati allo status professionale degli stessi, sono da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciuti ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n. 88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che “…Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali… precisando che …Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”.
Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi aziendale finalizzata a limitare e/o scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore.
Ed invero, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, punto 50) ha precisato che “l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003 significa che per tutta la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria anche per tale periodo di riposo” (cfr. sentenza CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 punto 58).
2 L'obbligo di retribuire le ferie, pertanto, è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché 20 gennaio 2009 in C-350/06 punto 60).
Può quindi convenirsi sul principio che la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva,
... non può incidere sul diritto del lavoratore … di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro … (sicché … qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (Cfr. CGUE 15 settembre 2011- proc. C-155/10 - punti 23 e 24).
I giudici di legittimità, nella sentenza n. 13425/2019 hanno statuito la sussistenza di una
“nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, affermando quanto segue:
“10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_1
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C- 520/06, e altri, punto 58) Persona_2
…
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "…sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Per_3
e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28).
3 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C- 539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
… 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità"
(cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Orbene, dagli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte deriva che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso.
Non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo, infatti, costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Tanto premesso, da un lato deve essere pertanto valutata la sussistenza del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., Per_3
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del ricorrente e le mansioni allo stesso affidate in ossequio al contratto di lavoro e, dall'altro - interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione - deve verificarsi se la retribuzione corrisposta durante il periodo di ferie sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
4 È quindi indispensabile procedere alla corretta qualificazione delle indennità cd. perequative/compensative, esaminandone la genesi e le finalità.
In data 15.12.2011, nella sede della Giunta Regionale della Campania, al fine di far fronte alla crisi regionale del trasporto pubblico locale e per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale in esubero, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo di intesa per il piano operativo gestionale per l'equilibrio economico dei costi di produzione e dei ricavi avente ad oggetto, stabilendo tra l'altro: la cessazione dal 31.12.2011 dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del T.P.L. e le conseguenti disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale;
la garanzia delle condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento per il personale in forza alla data della stipula dell'accordo, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti;
l'erogazione dal 1.1.2012 di un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale ha determinato - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e / o alla presenza - in misura fissa ed equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore e valutato ai soli fini del computo del tfr (art. 3).
Come poi dedotto in ricorso, l'allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato
“Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuisce:
“a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'“Indennità compensativa”. L'indennità compensativa/perequativa:
• sarà determinata in cifra fissa;
• non è rivalutabile;
• è pensionabile;
• confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Orbene, ritiene il Tribunale che il riferimento contenuto nell'Accordo Regionale all'effettiva presenza in servizio non costituisce condizione dell'erogazione delle indennità in questione, atteso che la quantificazione dell'indennità non è effettuata con riferimento ai giorni di presenza, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
5 Pertanto, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurounitaria.
Quanto poi alla potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie derivante dall'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le stesse, si osserva che ciò che rileva è l'incidenza, in quanto tale, sulla retribuzione feriale.
La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si ridimensiona così l'argomento secondo cui solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della dissuasività dal godimento delle stesse.
Né può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, atteso che il lavoratore dipendente - il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, fa fronte ai bisogni propri e della propria famiglia con la retribuzione percepita mese per mese - ben può essere indotto a rinunciare alle ferie avuto riguardo all'importo che percepirà in quello specifico periodo (sul quale l'incidenza della differenza di retribuzione è maggiore), anziché tenuto conto dell'importo percepito annualmente sul quale l'incidenza percentuale di tale differenza è inferiore.
Appurata la sussistenza del diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione dovuta nei giorni di ferie anche delle indennità perequativa e compensativa, in primo luogo deve rilevarsi che è infondata l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo si osserva che, in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore dipendente privato successivamente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, alla cui tesi questo giudice intende aderire, mutando il precedente orientamento, in ragione della funzione nomofilattica che le è propria.
In particolare, nella sentenza 26246/2022 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso in esame, considerato che il credito vantato dai ricorrenti è relativo ad un periodo successivo al 18.7.2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012):
6 - la prescrizione è iniziata a decorrere solo al momento della cessazione dei rapporti di lavoro, avvenuta pacificamente il 30.4.2019 quanto al , ed il 31.12.2017 Pt_1 quanto allo;
Parte_2
- i ricorrenti hanno depositato unitamente ai ricorsi la missiva recapitata alla convenuta via pec in data 1.4.2020 con cui hanno interrotto la prescrizione:
- dall'1.4.2020 alla notifica del ricorso in esame sono decorsi meno di cinque anni.
Contr Priva di pregio, inoltre, è l'eccezione sollevata da in relazione all'inclusione nel credito vantato anche i quattro giorni di permesso riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse.
Ed invero, l'articolo 29 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità - TPL 28/11/2015, dopo aver previsto al comma 1 che “ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal c.c.n.l. …”, al successivo comma 2 dispone che in caso di mancata fruizione degli stessi nell'anno di riferimento “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.”
Ne consegue che, come ritenuto dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 3341/2023
(depositata unitamente ai ricorsi), il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per i giorni di permesso.
In merito al quantum, possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto correttamente elaborati e non specificamente contestati.
Per tali motivi la convenuta deve essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti le somme indicate nei rispettivi ricorsi, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in materia e della serialità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna l' a pagare le seguenti somme per le Controparte_1 causali di cui in parte motiva:
- € 4.054,05 in favore di Parte_1
- € 3.508,70 in favore di Parte_2 il tutto oltre interessi legali sulle singole poste del credito (come da conteggi attorei) annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo;
b) condanna l a pagare in favore dei ricorrenti i Controparte_1 compensi di lite, che liquida in € 1.315,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% ed € 49,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 28.5.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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