Articolo 742 del Codice di procedura penale
Articolo 717Articolo 742 bis
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
31 ottobre 2017
Art. 742.
Poteri del ((Ministro della giustizia)) e presupposti dell'esecuzione all'estero
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, ((il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede)) l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e' richiesta dallo stato estero ((, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato)) .
2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale puo' essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello stato estero e' idonea a favorire il suo reinserimento sociale.
3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale e' ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l'estradizione e' stata negata o non e' comunque possibile.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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