Articolo 43 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 42Articolo 44
Versione
4 aprile 1974
Art. 43.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in . . . . . . . . . . . . . . . . L. 544.591.853 dei quali furono pagati nel 1972 . . . . . . . . . . . L. 330.148.889 e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972 . . . . . . . L. 214.442.964
Entrata in vigore il 4 aprile 1974