CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di GI CA - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 481/2023 R.G.L. e vertente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Marconi n8, C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Ritorto;
C.F._1
-APPELLANTE-
Contro
(codice fiscale Controparte_1
) in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Rosa Lombardo;
- APPELLATA-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2023 proponeva ricorso per la Parte_1
revocazione della sentenza n°175/2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di GI
CA -sezione lavoro- il giorno 18.04.2023. Deduceva che con la predetta sentenza, con cui era stato rigettato l'appello dalla stesso proprosto, era l'effetto di un errore di fatto risultante in maniera assolutamente evidente ed immediatamente rilevabile dagli atti di causa perché nella motivazione della sentenza, emessa ex art 118 disp att. c.p.c. sulla base di un precedente conforme, era stata richiamata la determina n°522/2010 del 22 giugno 2010 che non era stata neanche allegata nel processo.
Eccepiva letteralmente che la motivazione della sentenza: pedissequa copia di quella che era stata emessa dalla medesima Corte di appello in relazione alla posizione del dr. ciò emerge anche da una superficiale lettura e semplice confronto delle Persona_1 due sentenze, senza tralasciare che i due dirigenti non reclamavano le stesse spettanze e, quindi, non sono le medesime questioni, forse solo apparentemente analoghe. La sentenza relativa al dr. è stata acquisita da questa difesa con apposita richiesta dopo la pubblicazione della Persona_1 sentenza del Dr. , oggetto del presente giudizio di revocazione, in quanto citata nella medesima Pt_1 dalla Corte in cui testualmente si legge: “ Questa Corte ha avuto modo di affrontare la medesima questione, con riferimento ad altri dirigenti medici che reclamavano le stesse spettanze, sicchè i precedenti vengono qui richiamati ex art. 118 disp.att. (sentenza n.199/2022 est Gullino)”. (cfr. sentenza d'appello n°175/2023- capoverso VIII). >> e che nella sentenza c'era scritto che
“Egli (leggasi dr. )si limitava ad affermare che tale voce retributiva era stata poi ripristinata con Pt_1 la determina n°522/2010 del 22 giugno 2010, alla quale l'Azienda però non aveva dato seguito” -SIC sentenza pag 2 IX capoverso. Mai il dr.LL ha affermato che la voce retributiva (leggasi posizione minima unificata)è stata sospesa e poi ripristinata con la determina 522/2010! Eppure la Corte ha fondato la sua decisione sulla supposizione di un fatto inesistente agli atti del giudizio e su cui non si è mai controvertito. Afferma la Corte : “Nessun atto gestionale che attribuisca emolumenti retributivi sarebbe idoneo a giustificare la prestazione, ove non conforme alla contrattazione collettiva di settore…..”. Tutto quanto dedotto chiedeva la revocazione della sentenza per <l'errore di fatto consistente nella divergente rappresentazione delle lamentele da parte del dr. : quella Pt_1 emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti di causa ( dove, ripetesi, manca la determina
n°522/2010) ed in cui mai si è affermato che la voce retributiva ( posizione minima unificata) era stata sospesa e poi ripristinata (?) con la citata determina>>.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare, la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione e della esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. con conseguente accoglimento della argomentazione difensiva avanzata. Si costituiva l' sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso e infondatezza delle avanzate richieste. Nella memoria di costituzione così deduceva <nella pronuncia oggetto di revocazione la incidenza del refuso è insignificante dal momento che il rigetto è conseguente ad una più articolata motivazione tanto in principio di diritto che di assolvimento dell'onere della prova gravante su chi agisce in giudizio.
La corte infatti motiva il rigetto sul fatto che il ricorrente non ha mai fornito la prova degli elementi costitutivi dell'azionato diritto. La Corte territoriale , a parte il refuso, ha dunque motivatamente
e correttamente rigettato la domanda formulata in violazione dei principi di diritto richiamati e comunque indimostrata tanto in relazione all'an che al quantum>> Concludeva per il rigetto del ricorso.
In corrispondenza al giorno 20 maggio 2025 è stato fissato, con decreto del Presidente di
Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, alla scadenza, la causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarata inammissibile.
Stabilisce, infatti, l'art. 395 n. 4 c.p.c. che la revocazione è possibile <se la sentenza è
l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare >>
Occorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.
L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr, ex plurimis, Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001).
La Cassazione ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000;
Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del
1016).
La sentenza ha, quindi, evidenziato che "in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (tra le ultime v.
Cass. n. 14656 del 2017)
La giurisprudenza di legittimità precisa che l'errore rilevante a fini revocatori deve essere obiettivamente ed immediatamente rilevabile nonché decisivo ( cfr. tra le altre Cass. sez.
III, 20 febbraio 2006, n. 3652). La falsa percezione della realtà, cioè, deve essere obiettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi.
L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ( testualmente Cass. Sez. Lav. 18 maggio 2006
n. 11657).
Orbene, nel caso di specie, l'appellante non ha neanche allegato sulla base di quali elementi il richiamo alla ”determina n522/2010”- non presente agli atti- abbia inciso in maniera determinate sul percorso motivazionale comportandone il rigetto. Inoltre secondo l'assunto dell'appellante, la sentenza è frutto di un errore di fatto perché motivata ex art 118 disp att c.p.c sulla base di un precedente conforme rispetto al quale la posizione del era divergente. Pt_1
L'appellante eccepisce di fatto il difetto di motivazione della sentenza ed in via generale il “totale travisamento dei fatti e dei presupposti”, circostanze che non possono essere eccepite con lo strumento azionato.
A parte la non condivisione della sentenza non è stata allegata l'incidenza -del richiamo alla delibera inesistente in atti- rispetto all'esito del giudizio.
Non si evince in che modo -il documento richiamato in sentenza- si pone in relazione di diretta causalità con le decisione resa;
atteso che la sua inesistenza non muterebbe il percorso motivazionale.
Dalla lettura della sentenza emerge che la causa sia stata rigetta per la mancanza di prova:
<Si ripete che il non ha mai spiegato sulla base di quale incarico fosse stato destinatario Pt_1
dell'indennità di posizione, mentre egli avrebbe dovuto allegare e dimostrare di essere stato responsabile di una unità annoverata come struttura semplice nell'atto aziendale vigente dal 2009 in poi (epoca cui si riferisce la pretesa del ricorrente). Detti elementi non sono state neanche allegati, prima ancora che provati. In sintesi non vi è prova che il fosse responsabile di una Pt_1 struttura semplice. Dalla documentazione depositata dallo stesso (cfr la delibera 573 del Pt_1
2014) si evince al contrario, che lo stesse non fosse dirigente di struttura semplice >>.
Conclusivamente, l'appellante non ha rappresentato l'incidenza del documento- non presente ed erroneamente richiamato- rispetto al percorso motivazionale che ha portato al rigetto del ricorso, limitandosi ad eccepire il totale travisamento dei fatti e la non condivisione del percorso argomentativo.
Quanto dedotto, < di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione>> (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013).
Pertanto, non ricorrono i presupposti per la impugnazione straordinaria azionata che deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di GI CA -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da nei confronti Parte_1 [...]
con riferimento alla sentenza n. Controparte_1
°175/2023, emessa dalla Corte di Appello di GI CA , attesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) -Dichiara inammissibile il ricorso;
2) -Condanna alla rifusione in favore dell' elle spese di Parte_1 CP_2 lite quantificate in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a. come per legge.
-Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
GI CA, 23/5/2025
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di GI CA - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 481/2023 R.G.L. e vertente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Marconi n8, C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Ritorto;
C.F._1
-APPELLANTE-
Contro
(codice fiscale Controparte_1
) in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Rosa Lombardo;
- APPELLATA-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2023 proponeva ricorso per la Parte_1
revocazione della sentenza n°175/2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di GI
CA -sezione lavoro- il giorno 18.04.2023. Deduceva che con la predetta sentenza, con cui era stato rigettato l'appello dalla stesso proprosto, era l'effetto di un errore di fatto risultante in maniera assolutamente evidente ed immediatamente rilevabile dagli atti di causa perché nella motivazione della sentenza, emessa ex art 118 disp att. c.p.c. sulla base di un precedente conforme, era stata richiamata la determina n°522/2010 del 22 giugno 2010 che non era stata neanche allegata nel processo.
Eccepiva letteralmente che la motivazione della sentenza: pedissequa copia di quella che era stata emessa dalla medesima Corte di appello in relazione alla posizione del dr. ciò emerge anche da una superficiale lettura e semplice confronto delle Persona_1 due sentenze, senza tralasciare che i due dirigenti non reclamavano le stesse spettanze e, quindi, non sono le medesime questioni, forse solo apparentemente analoghe. La sentenza relativa al dr. è stata acquisita da questa difesa con apposita richiesta dopo la pubblicazione della Persona_1 sentenza del Dr. , oggetto del presente giudizio di revocazione, in quanto citata nella medesima Pt_1 dalla Corte in cui testualmente si legge: “ Questa Corte ha avuto modo di affrontare la medesima questione, con riferimento ad altri dirigenti medici che reclamavano le stesse spettanze, sicchè i precedenti vengono qui richiamati ex art. 118 disp.att. (sentenza n.199/2022 est Gullino)”. (cfr. sentenza d'appello n°175/2023- capoverso VIII). >> e che nella sentenza c'era scritto che
“Egli (leggasi dr. )si limitava ad affermare che tale voce retributiva era stata poi ripristinata con Pt_1 la determina n°522/2010 del 22 giugno 2010, alla quale l'Azienda però non aveva dato seguito” -SIC sentenza pag 2 IX capoverso. Mai il dr.LL ha affermato che la voce retributiva (leggasi posizione minima unificata)è stata sospesa e poi ripristinata con la determina 522/2010! Eppure la Corte ha fondato la sua decisione sulla supposizione di un fatto inesistente agli atti del giudizio e su cui non si è mai controvertito. Afferma la Corte : “Nessun atto gestionale che attribuisca emolumenti retributivi sarebbe idoneo a giustificare la prestazione, ove non conforme alla contrattazione collettiva di settore…..”. Tutto quanto dedotto chiedeva la revocazione della sentenza per <l'errore di fatto consistente nella divergente rappresentazione delle lamentele da parte del dr. : quella Pt_1 emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti di causa ( dove, ripetesi, manca la determina
n°522/2010) ed in cui mai si è affermato che la voce retributiva ( posizione minima unificata) era stata sospesa e poi ripristinata (?) con la citata determina>>.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare, la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione e della esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. con conseguente accoglimento della argomentazione difensiva avanzata. Si costituiva l' sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso e infondatezza delle avanzate richieste. Nella memoria di costituzione così deduceva <nella pronuncia oggetto di revocazione la incidenza del refuso è insignificante dal momento che il rigetto è conseguente ad una più articolata motivazione tanto in principio di diritto che di assolvimento dell'onere della prova gravante su chi agisce in giudizio.
La corte infatti motiva il rigetto sul fatto che il ricorrente non ha mai fornito la prova degli elementi costitutivi dell'azionato diritto. La Corte territoriale , a parte il refuso, ha dunque motivatamente
e correttamente rigettato la domanda formulata in violazione dei principi di diritto richiamati e comunque indimostrata tanto in relazione all'an che al quantum>> Concludeva per il rigetto del ricorso.
In corrispondenza al giorno 20 maggio 2025 è stato fissato, con decreto del Presidente di
Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, alla scadenza, la causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarata inammissibile.
Stabilisce, infatti, l'art. 395 n. 4 c.p.c. che la revocazione è possibile <se la sentenza è
l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare >>
Occorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.
L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr, ex plurimis, Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001).
La Cassazione ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000;
Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del
1016).
La sentenza ha, quindi, evidenziato che "in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (tra le ultime v.
Cass. n. 14656 del 2017)
La giurisprudenza di legittimità precisa che l'errore rilevante a fini revocatori deve essere obiettivamente ed immediatamente rilevabile nonché decisivo ( cfr. tra le altre Cass. sez.
III, 20 febbraio 2006, n. 3652). La falsa percezione della realtà, cioè, deve essere obiettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi.
L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ( testualmente Cass. Sez. Lav. 18 maggio 2006
n. 11657).
Orbene, nel caso di specie, l'appellante non ha neanche allegato sulla base di quali elementi il richiamo alla ”determina n522/2010”- non presente agli atti- abbia inciso in maniera determinate sul percorso motivazionale comportandone il rigetto. Inoltre secondo l'assunto dell'appellante, la sentenza è frutto di un errore di fatto perché motivata ex art 118 disp att c.p.c sulla base di un precedente conforme rispetto al quale la posizione del era divergente. Pt_1
L'appellante eccepisce di fatto il difetto di motivazione della sentenza ed in via generale il “totale travisamento dei fatti e dei presupposti”, circostanze che non possono essere eccepite con lo strumento azionato.
A parte la non condivisione della sentenza non è stata allegata l'incidenza -del richiamo alla delibera inesistente in atti- rispetto all'esito del giudizio.
Non si evince in che modo -il documento richiamato in sentenza- si pone in relazione di diretta causalità con le decisione resa;
atteso che la sua inesistenza non muterebbe il percorso motivazionale.
Dalla lettura della sentenza emerge che la causa sia stata rigetta per la mancanza di prova:
<Si ripete che il non ha mai spiegato sulla base di quale incarico fosse stato destinatario Pt_1
dell'indennità di posizione, mentre egli avrebbe dovuto allegare e dimostrare di essere stato responsabile di una unità annoverata come struttura semplice nell'atto aziendale vigente dal 2009 in poi (epoca cui si riferisce la pretesa del ricorrente). Detti elementi non sono state neanche allegati, prima ancora che provati. In sintesi non vi è prova che il fosse responsabile di una Pt_1 struttura semplice. Dalla documentazione depositata dallo stesso (cfr la delibera 573 del Pt_1
2014) si evince al contrario, che lo stesse non fosse dirigente di struttura semplice >>.
Conclusivamente, l'appellante non ha rappresentato l'incidenza del documento- non presente ed erroneamente richiamato- rispetto al percorso motivazionale che ha portato al rigetto del ricorso, limitandosi ad eccepire il totale travisamento dei fatti e la non condivisione del percorso argomentativo.
Quanto dedotto, < di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione>> (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013).
Pertanto, non ricorrono i presupposti per la impugnazione straordinaria azionata che deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di GI CA -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da nei confronti Parte_1 [...]
con riferimento alla sentenza n. Controparte_1
°175/2023, emessa dalla Corte di Appello di GI CA , attesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) -Dichiara inammissibile il ricorso;
2) -Condanna alla rifusione in favore dell' elle spese di Parte_1 CP_2 lite quantificate in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a. come per legge.
-Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
GI CA, 23/5/2025
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)