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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/10/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore
^^^^^^^ in esito all'udienza ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. svoltasi in data 14 ottobre 2025 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assunta la causa in decisione con il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 468/2024 R. G., vertente tra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Gandolfo Parte_1
MA LL ed NA AN (con PEC indicate), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Messina, via Carlo Citarella is. 78, per procura in calce all'atto di appello, redatta su foglio separato,
APPELLANTE contro
. 78 di MESSINA, in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1 dr.ssa , c.f. e P.IVA: , elettivamente domiciliato in Messina, via Enzo CP_2 P.IVA_1
Geraci n. 23, is.78, presso e nello studio legale rappresentato e difeso, per Controparte_3 procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giuseppe Melazzo (con PEC indicata),
APPELLATO
________________
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 9 maggio 2024 nel procedimento n. 841/2024 R.G. in materia di reclamo avverso il decreto
1 del Giudice dell'esecuzione del 14 febbraio 2024 di rigetto della istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 10/2024 R.G.E..
*********
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “I) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e conseguentemente revocare il provvedimento impugnato n. cronol. 5245/2024 del 09.05.2024 reso nel giudizio civile RG. 841/2024, dal Tribunale di Messina in composizione collegiale, seconda sez. civile, per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di appello e nelle presenti note, in particolare in merito all'erronea condanna alle spese di lite per come specificato nelle presenti note;
II) in via principale e nel merito, in accoglimento dell'atto di appello per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto ed in riforma del provvedimento n. cronol. 5245/2024 del 09.05.2024, reso nel giudizio 841/2024 rg, dal
Tribunale di Messina, Sezione Civile, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla difesa del appellato, per tutti i motivi meglio esposti negli scritti difensivi di parte e revocare CP_4 il provvedimento impugnato n. cronol. 5245/2024 del 9.05.2024, reso nel giudizio 841/2024 R.G. dal
Tribunale di Messina;
III) con vittoria di spese e compensi da rifondere in favore dell'odierna parte appellante, , oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per Parte_1 legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
IV) condannare controparte per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio ed in via equitativa in sentenza;
V) concedere separata azione al fine di consentire all'odierna parte appellante di chiedere il risarcimento dei danni”.
Per l'appellato: “
1. in via preliminare ritenere e dichiarare la totale inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto ex adverso in quanto i provvedimenti emessi dal Collegio a definizione del reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c., non sono, in nessun caso, impugnabili;
2. sempre in via preliminare, ma gradata, in ogni caso ritenere e dichiarare la totale inammissibilità dell'appello proposto dalla Sig.ra anche ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 3. nel merito, Parte_1 in ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile, e, comunque, infondato, in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1 avverso l'ordinanza collegiale di inammissibilità n° cronol. 5254/2024 emessa dal Tribunale
[...] di Messina nella Camera di Consiglio dell'8/05/2024, depositata e resa pubblica il 9/05/2024, a definizione del procedimento di reclamo iscritto al n° 841/2024 R.G., e, per l'effetto, confermare detta l'ordinanza collegiale in ogni sua parte;
4. con ogni altra statuizione consequenziale anche in ordine a vittoria di spese e compensi del presente giudizio relativi anche alla fase inibitoria e con condanna ex art. 96 c.p.c. di controparte da liquidarsi d'ufficio ed in via equitativa in sentenza”.
2 IN FATTO e IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25 maggio 2024 ha proposto appello, nei Parte_1 confronti del . 78 di Messina, in persona dell'Amministratore Controparte_1
p.t. , avverso l'ordinanza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, decidendo CP_2 sul reclamo da lei proposto contro il provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 14 febbraio 2024
- che ha rigettato la sua richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 10/2024 -, lo ha dichiarato inammissibile, condannando la reclamante al rimborso delle spese di lite in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia sotto diversi profili ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in riforma della stessa fossero accolte tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, disattendendo conseguentemente tutte le eccezioni e le istanze sollevate da controparte.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 24 agosto 2024 si è costituito il
[...]
. 78 di MESSINA, in persona dell'Amministratore p.t. dr.ssa , Controparte_1 CP_2 resistendo al gravame, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità non essendo impugnabile l'ordinanza collegiale emessa ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., nonché, comunque, per violazione del disposto dell'art. 342 c. p. c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c. e, nel merito, ne ha contestato i motivi chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile e/o improcedibile.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio e con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, su istanza della x art. 351, comma 2, Pt_1
c.p.c., è stato instaurato il sub-procedimento recante il n. 468-1/2024 R.G., definito con ordinanza emessa dalla sezione feriale di questa Corte il 2 settembre 2024, di rigetto della istanza di inibitoria.
Dopo il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., all'udienza del 19 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., il C. I., ravvisati i presupposti di cui all'art. 348 bis, comma 1, c.p.c. per la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c., ha fissato a tal uopo la data del 14 ottobre 2025 (ore 12.30) davanti al Collegio concedendo alle parti termine per il deposito di note per la precisazione delle conclusioni ed altro termine per note conclusionali.
Su istanza di parte appellante, depositata il 25 agosto 2025, con decreto del 10 settembre 2025 è stata disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con la motivazione di cui al decreto medesimo, al quale qui si rimanda).
3 All'esito dell'udienza (svoltasi in detta modalità cartolare), viste le note scritte depositate dalle parti, la Corte (in composizione collegiale) ha assunto la causa in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (richiamato dal primo comma dell'art. 350 bis c.p.c.).
È fondata l'eccezione formulata da parte appellata di inammissibilità dell'appello per essere “non impugnabile” l'ordinanza emessa dal Collegio all'esito del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c..
Nel caso in esame, come si è detto, il presente appello è stato proposto dalla avverso Pt_1
l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 9 maggio 2024 a definizione del reclamo avanzato dalla stessa contro il decreto del Giudice dell'esecuzione immobiliare datato 14 febbraio
2024 - che, inaudita altera parte, ha rigettato la richiesta da lei avanzata di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 10/2024 R.G.E. intrapresa nei suoi confronti dal
[...]
. 78 di Messina con pignoramento effettuato in base al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2026/13 del 25 novembre 2013, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Messina
-.
Il reclamo è stato proposto dalla in base alla sua stessa prospettazione, ai sensi del Pt_1 secondo comma dell'art. 624 c.p.c. - che testualmente recita “contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies” -.
Il Tribunale in composizione collegiale ha ritenuto e dichiarato inammissibile il reclamo argomentando che il provvedimento avverso il quale lo stesso è stato proposto non è qualificabile come ordinanza sulla richiesta di sospensione ex art. 624, comma 2, c.p.c., impugnabile con il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., per varie ragioni (e cioè perché emesso “inaudita altera parte” e non già
«sentite le parti» ai sensi dell'art. 625 c.p.c., perché privo della fissazione del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito ai sensi degli artt. 616, 618 e 619 c.p.c., perché mancante della pronuncia sulle spese della fase sommaria), non avendo ravvisato in esso (in quanto assenti) gli elementi identificativi e i tratti caratteristici di un'ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c..
Ora, a prescindere dalla soluzione data dal Giudice del reclamo, il provvedimento dallo stesso reso è riconducibile senz'altro alla previsione di cui al quinto comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. che testualmente recita: “il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare”.
4 Dunque, come giustamente rilevato da parte appellata, esso non è impugnabile in alcun modo, men che mai con l'appello.
Il dettato della citata norma è, infatti, chiaro ed univoco circa l'assoluta “non impugnabilità” dell'ordinanza de qua, senza che sia necessaria alcuna ulteriore interpretazione dello stesso (“in claris non fit interpretatio”), giovando, in ogni caso, evidenziare, a riprova ulteriore della assoluta sua inimpugnabilità, che è costante e pacifico l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale nemmeno è ammissibile avverso detta ordinanza ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma,
Cost. - neppure per far valere eventuali vizi di costituzione del giudice –, stante l'assenza di decisorietà.
Il Giudice nomofilattico ha precisato, in particolare, che l'ordinanza del tribunale pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. non è mai ricorribile per cassazione, neppure quando incide su posizioni di diritto soggettivo, né tanto meno quando il vizio lamentato abbia natura processuale, difettandone il requisito della definitività.
Né la conclusione potrebbe mutare allorché il ricorrente lamenti l'abnormità della decisione ed i suoi effetti gravi ed irreversibili, atteso che, sotto il primo profilo, l'impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridico suo proprio e non della qualificabilità del vizio denunziato in termini di nullità processuale o invece di abnormità, mentre, sotto il secondo profilo, la gravità degli effetti non è, di per sé, elemento idoneo a riflettersi sulle caratteristiche giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvisorietà e strumentalità, le quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione (così tra le tante Cass. civ. nn. 6978/2017; 4904/2015; 14140/2011; 23504/2010).
Non è chi non veda, allora, alla luce del chiaro dato normativo sopra riportato e dell'elaborazione del diritto vivente del Giudice nomofilattico, come il presente appello sia del tutto inammissibile, trattandosi, quello qui gravato, di un provvedimento assolutamente “non impugnabile” (nemmeno con ricorso straordinario per cassazione e, a fortiori, con l'appello).
È, dunque, fondata l'eccezione preliminare di parte appellata di inammissibilità, solo genericamente contestata da controparte, che – va detto - non ha sul punto dedotto alcunché di specifico, dovendosi, in via preclusiva di ogni altra questione, provvedere in conformità.
Le spese seguono la regola della soccombenza (valevole anche per pronunce in rito, cfr., tra le altre,
Cass. Civ. n. 10911/2001) e vanno poste perciò a carico di parte appellante in favore di controparte, liquidandole in base alle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in applicazione (estensiva) dell'art. 17 c.p.c. (da € 5.201
a € 26.000) ed applicando i parametri tariffari medi in quanto nella liquidazione vanno compresi
5 anche i compensi del procedimento incidentale di inibitoria (v. da ultimo Cass. civ. n. 13432/2025), giusta apposita richiesta di parte appellata, eccetto che per la fase di trattazione per la quale può applicarsi il minimo, stante che essa è prevista solo per il procedimento principale di appello e non anche per quello camerale di inibitoria, nella misura di complessivi € 4.888 per onorario - di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria e €
1.911,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA (ove dovuta).
Non merita accoglimento la domanda - avanzata da parte appellata - di condanna della controparte al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., in quanto non risultano allegate, né dimostrate, né tanto meno emergono dagli atti, la mala fede e/o la colpa grave della el proporre l'impugnazione, e Pt_1 neppure sono stati allegati e dimostrati i danni che l'appellato avrebbe effettivamente subito in conseguenza dell'avversa impugnazione.
Reputa la Corte di non dovere neanche provvedere (officiosamente) a norma dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile in capo all'appellante una condotta oggettivamente valutabile come “abuso dello strumento processuale”, consistente nell'avere proposto impugnazione solo a fini pretestuosi o dilatori (v. da ultimo Cass. Civ. nn. 26545/2021; 3830/2021).
Da rigettare è anche la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte appellante di cui, a tacer d'altro, manca evidentemente il presupposto essenziale, costituito dalla soccombenza dell'appellato.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, visti gli artt. 127 ter, 348 bis, comma 1, 350 bis e 281sexies, ultimo comma, c. p. c.,
6 uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1 il 25 maggio 2024 nei confronti del . 78 di MESSINA, Controparte_1 in persona dell'Amministratore p.t. , avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina - CP_2 seconda sezione civile emessa il 9 maggio 2024 nel procedimento n. 841/2024 R.G.;
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado (comprese quelle del sub- procedimento di inibitoria) in favore di parte appellata, liquidate in complessivi € 4.888,00 a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta);
• rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. rispettivamente formulate da ciascuna delle parti;
• dà atto che parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Messina, in camera di consiglio, il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
7
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore
^^^^^^^ in esito all'udienza ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. svoltasi in data 14 ottobre 2025 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assunta la causa in decisione con il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 468/2024 R. G., vertente tra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Gandolfo Parte_1
MA LL ed NA AN (con PEC indicate), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Messina, via Carlo Citarella is. 78, per procura in calce all'atto di appello, redatta su foglio separato,
APPELLANTE contro
. 78 di MESSINA, in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1 dr.ssa , c.f. e P.IVA: , elettivamente domiciliato in Messina, via Enzo CP_2 P.IVA_1
Geraci n. 23, is.78, presso e nello studio legale rappresentato e difeso, per Controparte_3 procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giuseppe Melazzo (con PEC indicata),
APPELLATO
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Oggetto: Appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 9 maggio 2024 nel procedimento n. 841/2024 R.G. in materia di reclamo avverso il decreto
1 del Giudice dell'esecuzione del 14 febbraio 2024 di rigetto della istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 10/2024 R.G.E..
*********
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “I) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e conseguentemente revocare il provvedimento impugnato n. cronol. 5245/2024 del 09.05.2024 reso nel giudizio civile RG. 841/2024, dal Tribunale di Messina in composizione collegiale, seconda sez. civile, per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di appello e nelle presenti note, in particolare in merito all'erronea condanna alle spese di lite per come specificato nelle presenti note;
II) in via principale e nel merito, in accoglimento dell'atto di appello per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto ed in riforma del provvedimento n. cronol. 5245/2024 del 09.05.2024, reso nel giudizio 841/2024 rg, dal
Tribunale di Messina, Sezione Civile, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla difesa del appellato, per tutti i motivi meglio esposti negli scritti difensivi di parte e revocare CP_4 il provvedimento impugnato n. cronol. 5245/2024 del 9.05.2024, reso nel giudizio 841/2024 R.G. dal
Tribunale di Messina;
III) con vittoria di spese e compensi da rifondere in favore dell'odierna parte appellante, , oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per Parte_1 legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
IV) condannare controparte per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio ed in via equitativa in sentenza;
V) concedere separata azione al fine di consentire all'odierna parte appellante di chiedere il risarcimento dei danni”.
Per l'appellato: “
1. in via preliminare ritenere e dichiarare la totale inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto ex adverso in quanto i provvedimenti emessi dal Collegio a definizione del reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c., non sono, in nessun caso, impugnabili;
2. sempre in via preliminare, ma gradata, in ogni caso ritenere e dichiarare la totale inammissibilità dell'appello proposto dalla Sig.ra anche ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 3. nel merito, Parte_1 in ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile, e, comunque, infondato, in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1 avverso l'ordinanza collegiale di inammissibilità n° cronol. 5254/2024 emessa dal Tribunale
[...] di Messina nella Camera di Consiglio dell'8/05/2024, depositata e resa pubblica il 9/05/2024, a definizione del procedimento di reclamo iscritto al n° 841/2024 R.G., e, per l'effetto, confermare detta l'ordinanza collegiale in ogni sua parte;
4. con ogni altra statuizione consequenziale anche in ordine a vittoria di spese e compensi del presente giudizio relativi anche alla fase inibitoria e con condanna ex art. 96 c.p.c. di controparte da liquidarsi d'ufficio ed in via equitativa in sentenza”.
2 IN FATTO e IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25 maggio 2024 ha proposto appello, nei Parte_1 confronti del . 78 di Messina, in persona dell'Amministratore Controparte_1
p.t. , avverso l'ordinanza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, decidendo CP_2 sul reclamo da lei proposto contro il provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 14 febbraio 2024
- che ha rigettato la sua richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 10/2024 -, lo ha dichiarato inammissibile, condannando la reclamante al rimborso delle spese di lite in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia sotto diversi profili ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in riforma della stessa fossero accolte tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, disattendendo conseguentemente tutte le eccezioni e le istanze sollevate da controparte.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 24 agosto 2024 si è costituito il
[...]
. 78 di MESSINA, in persona dell'Amministratore p.t. dr.ssa , Controparte_1 CP_2 resistendo al gravame, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità non essendo impugnabile l'ordinanza collegiale emessa ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., nonché, comunque, per violazione del disposto dell'art. 342 c. p. c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c. e, nel merito, ne ha contestato i motivi chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile e/o improcedibile.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio e con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, su istanza della x art. 351, comma 2, Pt_1
c.p.c., è stato instaurato il sub-procedimento recante il n. 468-1/2024 R.G., definito con ordinanza emessa dalla sezione feriale di questa Corte il 2 settembre 2024, di rigetto della istanza di inibitoria.
Dopo il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., all'udienza del 19 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., il C. I., ravvisati i presupposti di cui all'art. 348 bis, comma 1, c.p.c. per la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c., ha fissato a tal uopo la data del 14 ottobre 2025 (ore 12.30) davanti al Collegio concedendo alle parti termine per il deposito di note per la precisazione delle conclusioni ed altro termine per note conclusionali.
Su istanza di parte appellante, depositata il 25 agosto 2025, con decreto del 10 settembre 2025 è stata disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con la motivazione di cui al decreto medesimo, al quale qui si rimanda).
3 All'esito dell'udienza (svoltasi in detta modalità cartolare), viste le note scritte depositate dalle parti, la Corte (in composizione collegiale) ha assunto la causa in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (richiamato dal primo comma dell'art. 350 bis c.p.c.).
È fondata l'eccezione formulata da parte appellata di inammissibilità dell'appello per essere “non impugnabile” l'ordinanza emessa dal Collegio all'esito del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c..
Nel caso in esame, come si è detto, il presente appello è stato proposto dalla avverso Pt_1
l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 9 maggio 2024 a definizione del reclamo avanzato dalla stessa contro il decreto del Giudice dell'esecuzione immobiliare datato 14 febbraio
2024 - che, inaudita altera parte, ha rigettato la richiesta da lei avanzata di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 10/2024 R.G.E. intrapresa nei suoi confronti dal
[...]
. 78 di Messina con pignoramento effettuato in base al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2026/13 del 25 novembre 2013, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Messina
-.
Il reclamo è stato proposto dalla in base alla sua stessa prospettazione, ai sensi del Pt_1 secondo comma dell'art. 624 c.p.c. - che testualmente recita “contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies” -.
Il Tribunale in composizione collegiale ha ritenuto e dichiarato inammissibile il reclamo argomentando che il provvedimento avverso il quale lo stesso è stato proposto non è qualificabile come ordinanza sulla richiesta di sospensione ex art. 624, comma 2, c.p.c., impugnabile con il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., per varie ragioni (e cioè perché emesso “inaudita altera parte” e non già
«sentite le parti» ai sensi dell'art. 625 c.p.c., perché privo della fissazione del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito ai sensi degli artt. 616, 618 e 619 c.p.c., perché mancante della pronuncia sulle spese della fase sommaria), non avendo ravvisato in esso (in quanto assenti) gli elementi identificativi e i tratti caratteristici di un'ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c..
Ora, a prescindere dalla soluzione data dal Giudice del reclamo, il provvedimento dallo stesso reso è riconducibile senz'altro alla previsione di cui al quinto comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. che testualmente recita: “il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare”.
4 Dunque, come giustamente rilevato da parte appellata, esso non è impugnabile in alcun modo, men che mai con l'appello.
Il dettato della citata norma è, infatti, chiaro ed univoco circa l'assoluta “non impugnabilità” dell'ordinanza de qua, senza che sia necessaria alcuna ulteriore interpretazione dello stesso (“in claris non fit interpretatio”), giovando, in ogni caso, evidenziare, a riprova ulteriore della assoluta sua inimpugnabilità, che è costante e pacifico l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale nemmeno è ammissibile avverso detta ordinanza ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma,
Cost. - neppure per far valere eventuali vizi di costituzione del giudice –, stante l'assenza di decisorietà.
Il Giudice nomofilattico ha precisato, in particolare, che l'ordinanza del tribunale pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. non è mai ricorribile per cassazione, neppure quando incide su posizioni di diritto soggettivo, né tanto meno quando il vizio lamentato abbia natura processuale, difettandone il requisito della definitività.
Né la conclusione potrebbe mutare allorché il ricorrente lamenti l'abnormità della decisione ed i suoi effetti gravi ed irreversibili, atteso che, sotto il primo profilo, l'impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridico suo proprio e non della qualificabilità del vizio denunziato in termini di nullità processuale o invece di abnormità, mentre, sotto il secondo profilo, la gravità degli effetti non è, di per sé, elemento idoneo a riflettersi sulle caratteristiche giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvisorietà e strumentalità, le quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione (così tra le tante Cass. civ. nn. 6978/2017; 4904/2015; 14140/2011; 23504/2010).
Non è chi non veda, allora, alla luce del chiaro dato normativo sopra riportato e dell'elaborazione del diritto vivente del Giudice nomofilattico, come il presente appello sia del tutto inammissibile, trattandosi, quello qui gravato, di un provvedimento assolutamente “non impugnabile” (nemmeno con ricorso straordinario per cassazione e, a fortiori, con l'appello).
È, dunque, fondata l'eccezione preliminare di parte appellata di inammissibilità, solo genericamente contestata da controparte, che – va detto - non ha sul punto dedotto alcunché di specifico, dovendosi, in via preclusiva di ogni altra questione, provvedere in conformità.
Le spese seguono la regola della soccombenza (valevole anche per pronunce in rito, cfr., tra le altre,
Cass. Civ. n. 10911/2001) e vanno poste perciò a carico di parte appellante in favore di controparte, liquidandole in base alle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in applicazione (estensiva) dell'art. 17 c.p.c. (da € 5.201
a € 26.000) ed applicando i parametri tariffari medi in quanto nella liquidazione vanno compresi
5 anche i compensi del procedimento incidentale di inibitoria (v. da ultimo Cass. civ. n. 13432/2025), giusta apposita richiesta di parte appellata, eccetto che per la fase di trattazione per la quale può applicarsi il minimo, stante che essa è prevista solo per il procedimento principale di appello e non anche per quello camerale di inibitoria, nella misura di complessivi € 4.888 per onorario - di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria e €
1.911,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA (ove dovuta).
Non merita accoglimento la domanda - avanzata da parte appellata - di condanna della controparte al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., in quanto non risultano allegate, né dimostrate, né tanto meno emergono dagli atti, la mala fede e/o la colpa grave della el proporre l'impugnazione, e Pt_1 neppure sono stati allegati e dimostrati i danni che l'appellato avrebbe effettivamente subito in conseguenza dell'avversa impugnazione.
Reputa la Corte di non dovere neanche provvedere (officiosamente) a norma dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile in capo all'appellante una condotta oggettivamente valutabile come “abuso dello strumento processuale”, consistente nell'avere proposto impugnazione solo a fini pretestuosi o dilatori (v. da ultimo Cass. Civ. nn. 26545/2021; 3830/2021).
Da rigettare è anche la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte appellante di cui, a tacer d'altro, manca evidentemente il presupposto essenziale, costituito dalla soccombenza dell'appellato.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, visti gli artt. 127 ter, 348 bis, comma 1, 350 bis e 281sexies, ultimo comma, c. p. c.,
6 uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1 il 25 maggio 2024 nei confronti del . 78 di MESSINA, Controparte_1 in persona dell'Amministratore p.t. , avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina - CP_2 seconda sezione civile emessa il 9 maggio 2024 nel procedimento n. 841/2024 R.G.;
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado (comprese quelle del sub- procedimento di inibitoria) in favore di parte appellata, liquidate in complessivi € 4.888,00 a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta);
• rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. rispettivamente formulate da ciascuna delle parti;
• dà atto che parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Messina, in camera di consiglio, il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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