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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2114/2024 R.G.L., cui è riunito quello iscritto al n.
2115/2024 R.G.L., vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sirio Solidoro;
C.F._2
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal funzionario dott.ssa Maria Letizia Bonura;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2024 (introduttivo del proc. n. 2114/2024 r.g.l.)
[...]
ha chiesto che venga accertato il suo diritto ad insegnare nella classe di Parte_1 concorso A027 con efficacia ex tunc (o, in subordine, con efficacia ex nunc), condannandosi il ad adottare tutti gli atti consequenziali necessari Controparte_1
per consentirgli di insegnare nella predetta classe di concorso. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, titolare della Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e per il Territorio,
1 ha dedotto di avere diritto ad insegnare nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori) in base al decreto ministeriale del 22 dicembre 2023, da interpretarsi con efficacia ex tunc (cfr. ricorso per la completa disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 marzo 2025 il Controparte_1
, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza
[...]
d'interesse ad agire, visto che il d.m. del 22 dicembre 2023 ha riconosciuto il diritto di cui controparte ha chiesto l'accertamento giudiziale;
in via subordinata, ma ulteriormente preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, invece, (ma evidentemente soltanto in via prudenziale) ha chiesto il rigetto del ricorso (cfr. memoria).
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2024 (introduttivo del proc. n. 2115/2024 r.g.l.)
[...]
ha proposto identica domanda dell'altro ricorrente (cfr. Parte_2 Parte_1
ricorso).
Con memoria di costituzione depositata il 13 marzo 2025 il Controparte_1
ha formulato le stesse difese dell'altro procedimento.
[...]
All'udienza del 28 marzo 2025 le due cause sono state riunite stante l'identità di questioni controverse.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
I ricorrenti, nella sostanza, hanno agito in giudizio per ottenere l'interpretazione giudiziale del d.m. 22 dicembre 2023, sotto lo specifico profilo della sua efficacia temporale.
Tale pretesa, come giustamente notato dalla convenuta, è manifestamente inammissibile perché la tutela giurisdizionale è consentita esclusivamente per la tutela di diritti (o delle altre posizioni di vantaggio giuridicamente tutelate) concretamente controverse.
Nella fattispecie i ricorrenti hanno agito in giudizio senza vantare alcun diritto ed in radicale assenza di un concreto contrasto con l'Amministrazione convenuta (cfr. per tutte
2 Cass., sez. II, sentenza n. 2057 del 24 gennaio 2019: “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni
d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”).
I ricorsi, dunque, vanno dichiarati inammissibili, ma le spese di lite possono essere integralmente compensate per la semplicità della difesa della parte vittoriosa (sebbene l'iniziativa processuale, evidentemente ascrivibile al procuratore dei , sia apparsa Pt_1 ictu oculi inappropriata).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
dichiara inammissibili i ricorsi;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2114/2024 R.G.L., cui è riunito quello iscritto al n.
2115/2024 R.G.L., vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sirio Solidoro;
C.F._2
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal funzionario dott.ssa Maria Letizia Bonura;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2024 (introduttivo del proc. n. 2114/2024 r.g.l.)
[...]
ha chiesto che venga accertato il suo diritto ad insegnare nella classe di Parte_1 concorso A027 con efficacia ex tunc (o, in subordine, con efficacia ex nunc), condannandosi il ad adottare tutti gli atti consequenziali necessari Controparte_1
per consentirgli di insegnare nella predetta classe di concorso. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, titolare della Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e per il Territorio,
1 ha dedotto di avere diritto ad insegnare nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori) in base al decreto ministeriale del 22 dicembre 2023, da interpretarsi con efficacia ex tunc (cfr. ricorso per la completa disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 marzo 2025 il Controparte_1
, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza
[...]
d'interesse ad agire, visto che il d.m. del 22 dicembre 2023 ha riconosciuto il diritto di cui controparte ha chiesto l'accertamento giudiziale;
in via subordinata, ma ulteriormente preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, invece, (ma evidentemente soltanto in via prudenziale) ha chiesto il rigetto del ricorso (cfr. memoria).
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2024 (introduttivo del proc. n. 2115/2024 r.g.l.)
[...]
ha proposto identica domanda dell'altro ricorrente (cfr. Parte_2 Parte_1
ricorso).
Con memoria di costituzione depositata il 13 marzo 2025 il Controparte_1
ha formulato le stesse difese dell'altro procedimento.
[...]
All'udienza del 28 marzo 2025 le due cause sono state riunite stante l'identità di questioni controverse.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
I ricorrenti, nella sostanza, hanno agito in giudizio per ottenere l'interpretazione giudiziale del d.m. 22 dicembre 2023, sotto lo specifico profilo della sua efficacia temporale.
Tale pretesa, come giustamente notato dalla convenuta, è manifestamente inammissibile perché la tutela giurisdizionale è consentita esclusivamente per la tutela di diritti (o delle altre posizioni di vantaggio giuridicamente tutelate) concretamente controverse.
Nella fattispecie i ricorrenti hanno agito in giudizio senza vantare alcun diritto ed in radicale assenza di un concreto contrasto con l'Amministrazione convenuta (cfr. per tutte
2 Cass., sez. II, sentenza n. 2057 del 24 gennaio 2019: “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni
d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”).
I ricorsi, dunque, vanno dichiarati inammissibili, ma le spese di lite possono essere integralmente compensate per la semplicità della difesa della parte vittoriosa (sebbene l'iniziativa processuale, evidentemente ascrivibile al procuratore dei , sia apparsa Pt_1 ictu oculi inappropriata).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
dichiara inammissibili i ricorsi;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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