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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5584 /2024 R.G.
da
, con l'avv. PECIN SERENA come da procura a Parte_1
margine del ricorso ricorrente
contro
, con l'avv. BEZZE MARTA come da Controparte_1
procura a margine della memoria difensiva convenuto
e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente:
“nel merito: 2
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto dai Sig.ri e , a Parte_2 Controparte_1
Ponte San Nicolò (PD), il 27.01.1973;
2. modificare le condizioni di separazione con la revoca
dell'assegno di mantenimento disposto a favore della Sig.ra
ed a carico del Sig. ; Controparte_1 Parte_1
3. disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato
civile del Comune di Ponte San Nicolò (PD), affinché proceda
alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge
n°898/1970;
4. ordinare il reciproco consenso delle parti all'espatrio;
5. con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A., che si chiede sin d'ora vengano distratte a favore del
procuratore antistatario;
”.
Conclusioni parte convenuta:
“CHIEDE
che il Tribunale, rigettata ogni avversaria domanda
Voglia:
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
;
[...]
- disporre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
alla signora entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
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un assegno divorzile pari ad € 415,00, oltre a rivalutazione
annuale ISTAT.
- Spese di lite in favore dello Stato italiano.”
Conclusioni pubblico ministero:
“visto, interviene riservandosi le facoltà previste dalla legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
allegando che le parti si erano separate consensualmente in data
14.02.06 con la previsione di un assegno di mantenimento di €
300,00 mensili a carico dello stesso ed in favore della convenuta ed assegnazione a quest'ultima dell'ex casa coniugale in comproprietà
tra le parti;
- riferiva che, rispetto all'epoca della separazione, lo stesso era pensionato con una pensione mensile pari a circa € 1.000,00 e spese fisse relative al canone di locazione pari ad € 450,00, due finanziamenti rispettivamente di € 210 e di € 105 mensili oltre alle bollette ed agli oneri condominiali ed allegava un peggioramento delle proprie condizioni di salute;
- formulava, quindi, le conclusioni indicate in epigrafe.
- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.02.25
si costituiva la convenuta per mezzo del proprio A.D.S. allegando le proprie precarie condizioni di salute aggravate a partire dal
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novembre 2023 a causa di un ictus cerebrale con conseguente accertamento di invalidità all'85 %;
- rappresentava di percepire unicamente la pensione sociale pari ad € €
457,81 e di essere in una condizione di grave indigenza ed abbandono;
- formulava, quindi, le conclusioni indicate in epigrafe.
- La causa veniva ritenuta non necessitante di ulteriore istruttoria e,
con provvedimento del 27.05.25, il Giudice delegato, considerato il peggioramento delle condizioni reddituali e di salute del ricorrente rispetto all'epoca della separazione, emetteva i seguenti provvedimenti temporanei: “pone a carico del ricorrente il
versamento in favore della convenuta, a mezzo bonifico bancario ed
entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 150,00 mensili,
oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di assegno di
mantenimento” e, visto l'art. 473-bis.22, co. 4 c.p.c., si riservava di riferire al Collegio per la decisione .
* * *
La domanda relativa allo status merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché
tra i coniugi è intervenuta separazione e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del Tribunale (udienza tenutasi l'08.02.06).
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Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Passando, quindi, all'esame delle ulteriori domande formulate dalle parti va rilevato che il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di separazione con conseguente non riconoscimento di alcun assegno divorzile in favore della convenuta, mentre quest'ultima ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile di € 415,00, ovvero della somma riconosciuta in sede di separazione rivalutata .
Va, quindi, ricordata quale sia la natura dell'assegno divorzile in rapporto anche alla natura dell'assegno disposto in sede di separazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, a differenza dell'assegno di separazione, il quale presuppone la permanenza del vincolo coniugale e,
conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tali parametri non rilevano in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa,
secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. Civ. n. 32198 del 05.11.2021; Cass.
Civ. n. 11790 del 05.05.2021; Cass. Civ. n. 5605 del 28.02.2020). Tali
considerazioni derivano dal noto renvirement giurisprudenziale circa la
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natura dell'assegno divorzile operato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite,
intervenuta nel 2018 che ha sancito la natura dell'assegno divorzile alla luce di una nuova interpretazione che abbandona il vecchio criterio del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio. In
particolare, è stato stabilito che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, e detta valutazione richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 18287 del 11/07/2018).
Pertanto, ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile,
dovendosi tener conto delle funzioni assistenziale/compensativa e perequativa dello stesso, va valutata in concreto l'impossibilità del coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di aver dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita
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matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che l'entità del reddito dell'altro coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass.
Civ. n. 21234 del 09.08.2019, Tribunale Prato, n. 618 del 26.08.2021).
Nel caso in esame, dall'esame della documentazione prodotta, è
emerso che, rispetto all'epoca della separazione, parte ricorrente risulta ora pensionato con un'entrata mensile a tale titolo di € 1.047,67 (cfr. doc. 8:
fascicolo parte ricorrente); inoltre il medesimo in sede di prima udienza ha dichiarato che all'epoca della separazione (2006) faceva il muratore e prendeva circa 1.200 € mensili, poi aveva aperto la partita iva e guadagnava circa 2.000 € al mese (cfr. verbale d'udienza del 04.04.25). Lo stesso ha,
altresì, documentato le seguenti spese fisse:
- € 450 mensili a tutolo di canone di locazione (cfr. doc. 5: fascicolo parte ricorrente ove risulta un contratto cointestato con la figlia che però è Per_1
stato allegato essere disoccupata);
- € 210 per un finanziamento (cfr. doc. 10: fascicolo parte ricorrente);
- € 105 per un ulteriore finanziamento (cfr. doc. 11: fascicolo parte ricorrente);
oltre alle spese condominiali e per le utenze domestiche con un residuo mensile, al netto di dette ultime spese, di € 282,67.
Va, poi, rilevato che, come da accordi di separazione, l'ex casa familiare, di proprietà al 50% tra le parti, risulta assegnata alla convenuta che vi abita con conseguente godimento integrale del bene .
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Quanto alla situazione lavorativa e reddituale della convenuta, le parti nulla hanno dedotto su un'eventuale occupazione della stessa all'epoca della separazione. La medesima risulta attualmente sottoposta ad A.D.S. a seguito di un ictus cerebrale, è stata valutata invalida all'85% (cfr. doc. 8:
fascicolo parte convenuta) e percepisce la pensione sociale pari ad € 457,81
mensili (cfr. doc. 10 e 11: fascicolo parte convenuta). Va in proposito osservato che anche il ricorrente ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni di salute rispetto all'epoca della separazione (cfr. doc. 13:
fascicolo parte ricorrente) .
Attese le condizioni reddituali e di salute delle parti come sopra analizzate va, in ogni caso, considerato che l'immobile in comproprietà tra le parti è occupato dalla convenuta in assenza dei requisiti per un'assegnazione ex art. 337-sexies c.c. con conseguente considerazione di tale godimento alla stregua di una forma di mantenimento. Deve, inoltre,
considerarsi che quest'ultimo avendo dichiarato in sede di prima udienza di aver avuto delle “incomprensioni con mia figlia e non ho rapporti con Per_1
lei da circa un mese . Continuo pagare in parte le bollette relative
all'immobile dove vivevo con che è ancora occupato da lei . Continuo Per_1
anche a pagare metà dell'affitto pari ad € 285 circa” (cfr. verbale d'udienza del 04.04.25), dovrà sostenere delle spese abitative che appare congruo quantificare in una cifra non minore di € 400 mensili.
Di conseguenza, attesa l'età delle parti, nonché le relative condizioni di salute, non è possibile effettuare una valutazione prognostica di miglioramento reddituale ed, al contrario, anche le relative capacità
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lavorative appaiono ormai compromesse. Considerando, quindi, la natura anche assistenziale dell'assegno divorzile ed, al contempo, la necessità di garantire al ricorrente un reddito di sopravvivenza, appare congruo pone a carico del ricorrente il versamento in favore della convenuta, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di €
150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di assegno di assegno divorzile con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento .
Attesa la natura della causa e reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PONTE SAN NICOLO' da e Parte_1
in data 27/01/1973 , trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PONTE SAN
NICOLO' al n. 2 parte II serie A anno 1973 ;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) pone a carico del ricorrente il versamento in favore della convenuta, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
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ISTAT, a titolo di assegno di assegno divorzile con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento .
4) Spese di causa interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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