Ordinanza cautelare 28 aprile 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00783/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01553/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-i, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota prot. -OMISSIS- con la quale la Prefettura di Napoli informa che nei confronti della ricorrente “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia”;
b) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia n.-OMISSIS- -OMISSIS-mai notificato né comunicato, richiamato nella nota sub lett. a);
c) delle note Dirigenziali del Comune di Giugliano in Campania prot. -OMISSIS- e prot.-OMISSIS-recanti decadenza della SCIA -OMISSIS-;
d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi, e per quanto di ragione, la nota del Centro DIA di Napoli n-OMISSIS- la missiva del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli n.-OMISSIS--OMISSIS-/2023 del 20.2.25, le note del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli n. -OMISSIS- n.-OMISSIS-, anch’esse richiamate nella interdittiva, mai notificate né comunicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Napoli e di Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente, attiva nel commercio elettronico di autovetture e di autoveicoli leggeri, ha impugnato l’interdittiva antimafia n. -OMISSIS-, con la quale il Prefetto di Napoli ha ritenuto che nei suoi confronti fossero configurabili tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 e 91, d.lgs. n. 159/2011, nonché il provvedimento di revoca della S.C.I.A. adottato, a valle dell’interdittiva, dal comune di Giugliano.
2. – Nel provvedimento prefettizio il giudizio prognostico con esito interdittivo è ancorato, tra l’altro, a una serie di rilevanti controindicazioni emerse a carico dell’amministratore della società ricorrente e del socio unico di altra società dal medesimo amministrata.
3. – Cionondimeno, secondo la prospettazione contenuta in ricorso, l’interdittiva sarebbe fondata su un compendio indiziario viziato da deficit istruttorio e inattuale e asseritamente inidoneo, in sostanza, a sostenere la configurabilità dell’ipotizzato rischio infiltrativo (motivo sub II) e, comunque, risulterebbe omessa la procedura partecipativa di cui all’art. 92 co. 2 bis del d.lgs. n. 159/11 in ragione del recepimento delle valutazioni formulate dal GIA nel verbale del -OMISSIS-circa la sussistenza di “esigenze di celerità del procedimento […]” (motivo sub I).
4. – Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno, deducendo l’infondatezza delle censure sollevate in ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.
5. – Con ordinanza n. 863/2025 la Sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare e ha sospeso gli effetti dell’interdittiva prefettizia ritenendo “degna di rilievo la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, ai sensi dell’art. 92 d.lgs. 159/2011 […]”.
6. – All’udienza pubblica del 7 luglio 2025 – in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’annullamento dell’interdittiva e il Ministero dell’Interno ha dato conto di aver avviato il procedimento di riesame, in contraddittorio, della misura interdittiva – la controversia è stata trattenuta in decisione.
7. – Il ricorso è fondato nei sensi che seguono, cogliendo nel segno, come già rilevato in sede interinale, la censura che si appunta sulla insussistenza dei presupposti giustificativi della pretermissione della partecipazione procedimentale, con conseguente violazione dell’art. 92 bis, d.lgs. n. 159/2011, dalla cui disamina occorre prendere le mosse per ragioni di precedenza logica (si v. Cons. Stato, Sez. III, 6/6/2025, n. 4924).
8. – Il contraddittorio procedimentale (art. 92 co. 2 bis d.lgs. 159/2011) può essere omesso (deroga) solo in presenza di “particolari esigenze di celerità del procedimento” che puntualmente vanno motivate.
8.1. – Premesso che gli elementi indiziari che hanno indotto la Prefettura ad adottare il provvedimento interdittivo non possono integrare concrete e specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omissione del contraddittorio, le quali neppure possono identificarsi con la finalità dell’istituto (l’espulsione dal circuito legale della società contaminata), va rammentato che, per costante giurisprudenza, ove ritenga di non dar luogo alla procedura del contraddittorio, l’Amministrazione dovrà dar conto, nella motivazione dell’informazione antimafia, delle ragioni che hanno reso impossibile differire di (massimo) sessanta giorni l’adozione del provvedimento, in sostanza adempiendo a un onere motivazionale rafforzato (si v., ad es., Cons. Stato, Sez. III 22/11/2024, n. 9410).
8.2. – Nel caso di specie, l’Amministrazione procedente ha prospettato “ esigenze di celerità del procedimento, connesse alla indifferibile necessità di impedire la prosecuzione di attività, in un contesto acclarato di collegamento e di soggiacenza a sodalizi criminali e segnatamente all’organizzazione criminale Clan -OMISSIS- […]”.
8.3. – Tale motivazione è da ritenersi insufficiente, posto che il rischio di infiltrazione è il (minimo) presupposto per l’adozione della informazione antimafia interdittiva e, pertanto, “ ritenere che tale rischio sia sufficiente per evitare il contraddittorio procedimentale rappresenterebbe un’ interpretatio abrogans dell’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159 del 2011 ” (Cons. Stato, Sez. III, 6/6/2025, n. 4924).
8.4. – La novella legislativa, che ha comportato rispetto al passato un’inversione del rapporto regola/eccezione fra attivazione e omissione del contraddittorio procedimentale, verrebbe frustrata ove si ammettesse che l’onere motivazionale fosse assolto con un richiamo generico e di stile alla consistenza del quadro indiziario, laddove invece al Prefetto in tali casi incombe un preciso onere di indicazione di specifiche e ben individuate circostanze che impongano una particolare speditezza del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1/4/2025, n. 2762; Id., Sez. III, 28/5/2024, n. 4716).
8.5. – La previsione dell'art. 92, comma 2-bis, d.lg. n. 159/2011 sull'esercizio del potere interdittivo del Prefetto connota il momento del contraddittorio, invero, di una rilevanza sostanziale e non solo meramente formale, avuto riguardo alla peculiare natura e finalità dell’istituto in esame.
8.6. – Le deroghe all’obbligo di dare comunicazione di inizio del procedimento devono ritenersi circoscritte, infatti, ai soli casi di effettivo e dimostrato carattere di urgenza, che la Prefettura non può limitarsi a richiamare. Occorre indicare i motivi che renderebbero impossibile attendere la conclusione della fase partecipativa, non essendo sufficiente il riferimento al pericolo di infiltrazione mafiosa e/o alla necessità di escludere la società dal mercato, elementi questi che sono intrinseci all’adozione del provvedimento stesso e che, quindi, giustificherebbero sempre la deroga all’obbligo della fase partecipativa, vanificando l’intervento del legislatore del 2021 che, invece, ha voluto proprio superare la precedente prassi avallata dalla giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 20/02/2024, n. 1700).
9. – Non emergono, nella specie, circostanze precise che inducano ad escludere la possibilità di attendere la conclusione della fase di contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento definitivo, con la conseguenza che risulta non giustificato il mancato invio della comunicazione di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.
10. – Da qui la necessità di attivare il contraddittorio, che nel nuovo impianto normativo (art. 92 co. 2 bis) non riveste solo valore difensivo (statico), ma anche tipica funzione proattiva (dinamica) per promuovere il self cleaning (art. 92 co. 2 quater C.A.M.) ed i nuovi istituti di prevenzione collaborativa (art. 94 bis C.A.M.); la Prefettura, in tale mutato quadro normativo, secondo quanto chiarito (si v. in particolare Cons. Stato, Sez. III n. 7279/2023), non svolge più una funzione meramente diagnostica (qualificazione del pericolo infiltrativo oggettivo), ma anche una indefettibile valutazione prognostica (soggettiva) sulla capacità di ciascun singolo e distinto operatore economico indagato, attraverso idonee misure correttive, di fronteggiare il rischio infiltrativo e di allinearsi alla economia lecita (art. 94 bis).
11. – È fondato, per quanto innanzi detto, il I motivo di ricorso, che va pertanto accolto, per l’effetto disponendo l’annullamento dell’avversato provvedimento interdittivo, ferme restando, all’esito del contraddittorio procedimentale, le determinazioni che la l’Autorità prefettizia riterrà di adottare, mentre il rimanente motivo di gravame può essere assorbito.
12. – Da quanto osservato deriva l’annullamento, altresì, dei pure impugnati provvedimenti di decadenza dalla S.C.I.A. adottati dal comune di Giugliano, motivati sull’unico presupposto (dell’efficacia) della antecedente interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli, in quanto tali viziati da illegittimità derivata.
13. – Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la particolare delicatezza della materia che ne forma oggetto e la complessità delle valutazioni demandate dalla Prefettura.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli, con salvezza della successiva attività provvedimentale della P.A., e i conseguenti provvedimenti di decadenza dalla S.C.I.A. adottati dal comune di Giugliano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC ON, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AN TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TI | NC ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.