Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7763
CASS
Sentenza 20 luglio 1999

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Nel caso di esecuzione della notificazione ex art. 139 cod. proc. civ. nella casa di abitazione del destinatario, mediante consegna della copia dell'atto a familiare convivente, l'ufficiale giudiziario deve indicare le generalità della persona alla quale ha fatto la consegna e dare atto nella relata di notifica della dichiarazione del consegnatario in ordine al rapporto di convivenza, ma non è tenuto, invece, a fare ricerche in ordine alla sua effettività. La relata di notifica non fa prova fino a querela di falso della sussistenza di detto rapporto, essendo detta efficacia probatoria limitata alle attestazioni concernenti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni da lui ricevute, e non estendendosi, quanto ai fatti oggetto di queste ultime, alla loro intrinseca verità, cioè - nella specie - all'effettiva esistenza del rapporto di convivenza. Tuttavia, tali dichiarazioni, in quanto rese a pubblico ufficiale, sono assistite da una presunzione di veridicità, che deve essere superata da chi la contesti con la prova contraria.

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  • 1Allegati in pdf alla notifica via pec illeggibili: conseguenze
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 3 giugno 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7763
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7763
Data del deposito : 20 luglio 1999

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