Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 1
Nel caso di esecuzione della notificazione ex art. 139 cod. proc. civ. nella casa di abitazione del destinatario, mediante consegna della copia dell'atto a familiare convivente, l'ufficiale giudiziario deve indicare le generalità della persona alla quale ha fatto la consegna e dare atto nella relata di notifica della dichiarazione del consegnatario in ordine al rapporto di convivenza, ma non è tenuto, invece, a fare ricerche in ordine alla sua effettività. La relata di notifica non fa prova fino a querela di falso della sussistenza di detto rapporto, essendo detta efficacia probatoria limitata alle attestazioni concernenti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni da lui ricevute, e non estendendosi, quanto ai fatti oggetto di queste ultime, alla loro intrinseca verità, cioè - nella specie - all'effettiva esistenza del rapporto di convivenza. Tuttavia, tali dichiarazioni, in quanto rese a pubblico ufficiale, sono assistite da una presunzione di veridicità, che deve essere superata da chi la contesti con la prova contraria.
Commentario • 1
- 1. Allegati in pdf alla notifica via pec illeggibili: conseguenzeAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 3 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7763 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BI ND, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONINO PARISI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RD NT;
- intimato -
la sentenza n. 26/96 del Giudice di pace di ROMETTA, depositata il 26/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/99 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 5/7/1996 ON esponeva che nel mese di aprile 1995 aveva acquistato da LE AB, per l'importo di L. 1.550.000, un computer accorgendosi subito dopo che lo stesso era inservibile per cui aveva messo al corrente di ciò il venditore il quale aveva ritirato il detto bene, oggetto del contratto di compravendita, con la promessa, non mantenuta, di restituzione della somma ricevuta in pagamento. L'attore, quindi, chiedeva la condanna del AB al pagamento della somma di L.
1.650.000. Il convenuto non si costituiva.
L'adito giudice di pace di Rometta, con sentenza depositata il 26/11/1996, accoglieva la domanda osservando: che, come confermato dal teste AR LI, il convenuto aveva ritirato il computer perché inservibile assumendo l'impegno di restituire il prezzo pagato di L. 1.650.000; che la prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio dall'attore poteva ritenersi raggiunta;
che, peraltro, la contumacia del convenuto poteva costituire, ex articolo 116 c.p.c., elemento di valutazione positiva della prova acquisita.
La cassazione della detta sentenza è stata chiesta da AB LE con ricorso affidato a tre motivi. AR ON nn ha articolato difese in questa sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 160 c.p.c., in relazione agli articoli 137 e 139 c.p.c., nonché dell'articolo 24 della Costituzione. Il ricorrente deduce di non aver avuto notizia dell'atto introduttivo del giudizio dalla cui lettura non si evince la qualità della persona alla quale il plico è stato notificato o l'indirizzo. Peraltro l'accipiens che ha ricevuto il detto atto introduttivo nono era legata da vincoli di convivenza con esso ricorrente con conseguente nullità della notificazione ex articolo 160 c.p.c. Il motivo - concernente un vizio in procedendo ed il rispetto del principio del contraddittorio - è infondato.
Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, l'articolo 148 c.p.c., ove impone di indicare nella relazione di notificazione il luogo della consegna dell'atto, non esige enunciazioni esplicite o formali e resta osservato quando - come appunto nel caso in esame - il complessivo contenuto della relazione stessa sia idoneo a fornire notizia di detto luogo (nella specie indicato nella parte narrativa dell'atto di citazione), il che si verifica in caso di effettuazione della consegna a mani di persona che si dichiari "conveniente", qualità che implica la stabile presenza nella dimora abituale del destinatario (sentenza 9/4/1996 n. 3281). Ove poi la notificazione venga eseguita ex articolo 139 c.p.c. nella casa di abitazione del destinatario senza esservi rinvenuto, l'ufficiale giudiziario deve indicare le generalità della persona alla quale ha consegnato la copia dell'atto con la precisazione del rapporto di tale persona con il destinatario (sentenza 6/6/1987 n. 4962). L'ufficiale giudiziario procedente non è tenuto a far ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione di cui viene dato atto nella relata di notifica, incombendo a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario (sentenza 19/7/1990 n. 7364). Infatti la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, per i fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli (limitatamente al loro contenuto estrinseco), mentre fa fede fino a prova contraria per tutte le altre attestazioni (quale, come nel caso in esame, la dichiarazione del consegnatario di essere convivente con il destinatario), frutto non della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri (sentenze 11/4/1996 n. 3403; 15/6/1993 n. 6635). In particolare, però, nel caso di notificazione eseguita mediante consegna del plico a persona che si dichiari convivente del destinatario dell'atto, la contestazione generica di tale qualità non può sortire effetto, posto che la qualifica di convivente assume il contenuto di una dichiarazione resa a pubblico ufficiale ed in quanto tale postula una contestazione tutt'altro che generica, trattandosi di un atto pubblico assistito da una presunzione di assoluta veridicità (sentenza 2/10/1990 n. 9774). Nella specie dalla relata di notificazione della copia dell'atto di citazione risulta che il plico è stato consegnato a tale RG NI dichiaratasi convivente: la detta qualifica di convivente - che si legge nella relazione di notifica in esame - non è stata superata dalla prova certa contraria che il ricorrente aveva l'onere di fornire al fine di dimostrare sia che all'epoca egli aveva la residenza in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notificazione, sia che egli non conviveva con la persona alla quale la copia dell'atto di citazione è stata consegnata e notificata. Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che, non essendo stato prodotto il titolo posto a base della richiesta del AR, non è stato provato l'obbligo alla restituzione derivante implicitamente dal rapporto intercorso tra le parti. L'unica prova acquisita è stata raggiunta attraverso la deposizione di un congiunto neanche a conoscenza dell'adempimento dell'asserita obbligazione assunta da esso AB relativa alla restituzione della somma.
Con il terso motivo, denunciando mancata applicazione degli articoli 1495 e 2955 c.c., il ricorrente deduce che, secondo quanto disposto dalle citate norme, si deve considerare prescritta ogni eventuale pretesa del AR il quale, al momento della notificazione dell'atto introduttivo, era decaduto dal diritto alla garanzia. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure - relative ad una pronuncia di equità del giudice di pace - che, per motivi di ordine logico e per economia di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente.
Occorre permettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'articolo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio di equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo rispettare le norme della Costituzione ed i principi generale dell'ordinamento, oltre le norme regolatrici del processo la cui violazione è sempre denunciabile in quanto il nuovo testo dell'articolo 113 c.p.c. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti che il giudice di pace deve rigorosamente osservare, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giudice salva, ovviamente, l'applicabilità degli articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Pertanto - come chiarito da questa Corte (da ultimo sentenza 21/4/1988 n. 4032) - il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della ratio decidendi, ovvero ancora una motivazione perplessa sulla cui base non sia possibile stabilire la giustificazione del rapporto posto a base della decisione. Le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono quindi deducibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità.
La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ha già avuto modo di affermare (tra le tante: sentenze 17/2/1998 n. 1671; 20/2/1998 n. 1784; 21/4/1998 n. 4033; 28/8/1998 n. 8569; 9/9/1998 n. 8932;
1/10/1998 n. 9754) che la natura dell'equità di cui al citato articolo 113 c.p.c., come modificato è "formativa" o "sostitutiva" - che si ha quando il giudice prescinde dall'individuazione della norma astrattamente applicabile al caso concreto (l'indicazione della quale non sarebbe neppure richiesta al giudice di pace la cui valutazione equitativa sostituisce integralmente, nel momento applicativo, la norma positiva) -- e non "suppletiva" o "integrativa" ravvisabile quando l'equità risulti funzionale al completamento della fattispecie normativa in relazione ad aspetti da questa non completamente definiti.
Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità è quindi limitato - quando siano denunciati i vizi di cui al n. 3 dell'articolo 360 c.p.c.- al rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, anche se il giudice abbia ricavato la regola del giudizio concretamente applicata da norme di diritto avendole ritenute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equità. Ciò posto la Corte rileva che nella fattispecie in esame non è censurabile la determinazione del criterio equitativo applicato dal giudice di pace secondo cui nel caso di pronuncia secondo equità " è richiesta una valutazione delle risultanze processuali generalmente meno rigorosa rispetto alla valutazione dovuta per le pronunce secondo diritto".
Nell'impugnata sentenza si perviene alle dette conclusioni dopo la precisazione che l'istruttoria svolta aveva confermato i fatti allegati dall'attore tenuto anche conto del comportamento processuale del convenuto rimasto contumace.
Il giudice di pace ha poi coerentemente richiamato la deposizione del teste OM LI il quale aveva dichiarato, confermando la tesi dell'attore, che il AB aveva ritirato il computer perché inservibile ed aveva assunto l'impegno di restituire il prezzo pagato di L. 1650.000.
Il giudice di pace ha ineccepibilmente ritenuto - senza incorrere nella denunciata violazione della regola dell'onere della prova e con insindacabile giudizio sorretto da un logico e corretto ragionamento - attendibile il teste escusso ed irrilevante che lo stesso fosse un prossimo congiunto dell'attore.
La motivazione posta a base della decisione impugnata è ampia, adeguata e completa - con puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti delle risultanze processuali e con accurato accertamento della fondatezza della domanda proposta dall'attore - e consente agevolmente di identificare con chiarezza la ratio decidendi. È appena il caso di osservare, infine, che è del tutto insussistente l'asserito errore di cui sarebbe incorso il giudice di pace nel non aver applicato la prescrizione breve di cui all'articolo 2955 c.c. e per non aver ritenuto il AR decaduto dal diritto alla garanzia ex articolo 1495: la detta prescrizione e la detta decadenza non potevano essere prese in considerazione dal giudice di pace non essendo state sollevate dal AB - rimasto contumace - le relative e rispettive eccezioni non rilevabili di ufficio. La decisione impugnata è pertanto immune dai denunciati vizi per cui il ricorso deve essere rigettato, senza necessità di provvedere sulle spese per non aver l'intimato svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999