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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1008/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29.5.2025 e promossa
D A
MO , residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. FIORELLA ROBERTA e SCIACCALUGA VALENTINA per procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...]Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. ANGELI LUIGI per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E
1 con l'intervento necessario del PU , che ha apposto il visto in data CP_2
1.7.2024 in calce al decreto di fissazione d'udienza in data 27.6.2024 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- disporre l'affido esclusivo della minore al padre e, Persona_1 conseguentemente, autorizzare il medesimo ad esercitare tutte le facoltà inerenti la minore, disgiunta-mente dall'altro genitore, in particolare, quelle di natura sanitaria e scolastica, cambio di residenza e quelle volte all'acquisizione del passaporto, nonché a tutte quelle che si rivelassero necessarie nell'interesse della minore;
- tenuto conto delle gravi emergenze processuali e dell'evidente pregiudizio che la figura materna rappresenta per la minore e per il di lei equilibrato sviluppo psicofisico, dichiarare sospeso qualsivoglia contatto tra e la madre;
Per_1
- porre, a carico della sig.ra , il pagamento di una somma a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia minore nella misura di Euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria, ovvero la somma meglio vista da codesto Ill.mo Tribunale, somma da versarsi in favore del sig. entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
(mediche, ludiche, scolastiche, universitarie) così come individuate e disciplinate dalle Linee
Guida adottate dal Tribunale di La Spezia – Prot. n. 2349/18 del 13.12.2018, statuendo altresì il diritto del ricorrente a percepire, nella misura del 100% l'assegno unico e/o altro emolumento equipollente;
- vinte le spese”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
2 - rigettare le domande attoree di affidamento esclusivo e la conseguente autorizzazione all'esercizio di tutte le facoltà inerenti la minore disgiuntamente dall'altro genitore, in particolare quelle di natura sanitaria e scolastica, cambio di residenza e acquisizione del passaporto;
- rigettare la richiesta del pagamento della somma a titolo di mantenimento della figlia minore nella misura di € 300,00 nonché quelle straordinarie se non provate;
- rigettare altresì la richiesta di statuizione sul diritto del ricorrente a percepire nella misura del
100% l'assegno e/o altro emolumento equipollente.
In ogni caso: programmare un percorso di riavvicinamento della madre con la figlia anche con
l'ausilio di personale specializzato.
Con vittoria di spese e competenze professionali”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver avuto una relazione affettiva con Parte_2 [...]
dalla quale è nata in data [...], riconosciuta da entrambi i Controparte_1 Per_1 genitori, ha chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, proponendo le condizioni di cui al ricorso.
Parte convenuta si è costituita non opponendosi alla domanda ma chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza di comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., ha disposto l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocazione presso di lui, demandando ogni frequentazione madre-figlia alla volontà di quest'ultima e ponendo a carico della convenuta un contributo mensile al mantenimento di quantificato in € 150,00, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie ed infine attribuendo al ricorrente l'importo integrale a titolo di assegno unico familiare.
Con la medesima ordinanza, rigettate le istanze istruttorie di entrambe le parti, è stato disposto l'ascolto della minore, ultradodicenne.
Quindi, acquisita la relazione dell'indagine psicosociale espletata dai Servizi Sociali della
3 Spezia su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Genova, la causa, all'udienza del 29 maggio 2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
Richiamato quanto già argomentato nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in relazione alla competenza giurisdizionale ed alla disciplina applicabili alla fattispecie, si osserva quanto segue.
, ormai sedicenne, da anni vive con il padre ed il nuovo nucleo familiare di questi, Per_1 composto dalla compagna e dai figli, ancora in tenera età, che il ricorrente ha avuto da quest'ultima (cfr. documentazione anagrafica da cui risulta che è residente presso il Per_1 padre dal 2017).
La stessa convenuta ha dichiarato di aver vissuto con fino a quando la bimba aveva Per_1 sette o otto anni, lamentando di non vederla più almeno dal 2022 (cfr. dichiarazioni rese a verbale dell'udienza di comparizione delle parti in data 5.11.2024).
Più precisamente i rapporti madre-figlia si sono definitivamente interrotti a seguito dell'episodio del marzo 2023, quando si è verificata una colluttazione tra madre e figlia, alla presenza della nonna paterna, nel corso della quale la stessa ha chiamato i Carabinieri (episodio al Per_1 quale è conseguita la richiesta di informative ai Servizi Sociali da parte della Procura della
Repubblica presso il Tribunale per il Minorenni, che tuttavia non ha aperto alcun procedimento
– cfr. relazione dei Servizi Sociali in atti).
La minore, in sede di ascolto, ha riferito di un ambiente familiare paterno sereno ed altamente accudente, attento alle sue esigenze e più che soddisfacente sotto il profilo affettivo (anche nel rapporto tra la stessa e la attuale compagna del padre ed i suoi fratellini); ha ripercorso con matura e sofferta lucidità vari momenti ed episodi del rapporto con la madre;
ha chiaramente esposto le ragioni del suo rifiuto attuale ad avere contatti con quest'ultima.
Dalla relazione dei Servizi Sociali mentre si evince una valutazione positiva sulle capacità genitoriali del ricorrente, rilevandosi che “ il nucleo familiare paterno nella quale la minore è inserita risulta adeguato alla crescita affettiva ed educativa della stessa” (cfr. relazione Servizi
Sociali), non altrettanto può dirsi della figura materna (“la signora dimostra una CP_1 superficialità sul ruolo materno e genitoriale…; alcune affermazioni della signora in merito alla figlia ed alla famiglia dell'ex compagno appaiono essere state vissute in modo distorto dalla realtà….; anche la poca capacità di gestire le emozioni evidenzia una immaturità che ad avviso
4 della scrivente merita di essere approfondita…”.)
Viene infatti suggerita dai Servizi Sociali una presa in carico della convenuta da parte del
Servizio di Salute mentale, potendosi solo all'esito di tale approfondimento valutare l'inizio di un percorso consultoriale per la ripresa dei contatti tra madre e figlia.
A ciò si aggiunga l'ultimo episodio verificatosi quasi al termine del giudizio ovvero l'invio sul telefono della minore, da parte di estranei, di video a contenuto pornografico che hanno come protagonista la convenuta: episodio oggettivamente fonte di destabilizzazione e pregiudizio psichico per la minore, ma anche inquietante per il contesto nel quale si inserisce (come desumibile dalla denuncia.-querela sporta dalla stessa convenuta e depositata in atti).
Alla luce di tutti gli elementi soprariferiti non può che disporsi l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocazione presso quest'ultimo.
Non sussistono i presupposti per una presa in carico psicoterapeutica della minore (come richiesto dalla madre), del tutto inutile se non addirittura ingiustificatamente gravosa per , Per_1 in assenza di una previa presa di coscienza della madre, che mai si è messa in discussione, del proprio ruolo genitoriale, risultando viceversa per la stessa necessario un vero e proprio percorso psicoterapeutico.
Le frequentazioni madre -figlia devono essere al momento demandate alla volontà della minore, ormai sedicenne, e possibili solo in presenza di persone di fiducia del ricorrente ovvero potranno essere riprese previa attivazione da parte della madre del percorso di ausilio suggerito dai Servizi Sociali e, all'esito, conseguente attività di supporto psicologico dagli stessi a favore della minore – e sempre tenendo conto della volontà di - al fine di una ripresa Per_1 delle frequentazioni almeno inizialmente con modalità assistite
Sul piano economico, dato atto che la convenuta non ha offerto alcun contributo al mantenimento della minore, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande del ricorrente, comparate le rispettive capacità reddituali delle parti, tenuto conto che la convenuta lavora stabilmente e che non contribuisce neppure direttamente al mantenimento della minore, totalmente a carico del padre, si stima equo l'importo mensile di € 200,00 a tiolo di contributo al mantenimento di dovuto dalla al ricorrente a far data dalla Per_1 Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza.
L'assegno unico familiare deve essere integralmente percepito dal ricorrente (cfr. sul punto
Cass. sez. I ord. n. 4672 del 22.2.2025).
5 Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di devono essere poste a carico Per_1 paritario dei genitori, come già disposto con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
La natura del giudizio e la necessità di una prima regolamentazione giudiziale costituiscono giustificati motivi per operare la compensazione per metà delle spese del presente giudizio.
La restante metà delle spese processuali sostenute dal ricorrente deve essere posta a carico della convenuta, in applicazione del principio di soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo alla stregua ella tab. 2 D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della modesta attività processuale espletata che consente la riduzione al di sotto dei valori medi tabellari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1008/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale così provvede: dispone l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocazione presso Per_1 quest'ultimo; dispone che le frequentazioni e i contatti madre- figlia siano al momento demandati alla volontà della minore, ormai sedicenne, e possibili solo in presenza di persone di fiducia del ricorrente ovvero, nel caso di perdurante rifiuto della minore, che possano essere ripresi previa attivazione da parte della madre del percorso di ausilio suggerito dai Servizi Sociali e, all'esito, conseguente attività di supporto psicologico dagli stessi a favore della minore – e sempre tenendo conto della volontà di - al fine di una ripresa delle frequentazioni almeno Per_1 inizialmente con modalità assistite;
pone a carico di la somma mensile di € 200,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento in via indiretta della minore , da versarsi al ricorrente entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, con le modalità che questi vorrà indicare, e con decorrenza dalla data del presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale ISTAT a partire dal mese di giugno
2026;
6 pone a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per , come da Linee guida adottate in data 13.12.2018 da questo Tribunale, di Per_1 concerto con il locale Consiglio dell'Ordine Forense;
dispone che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dal padre Parte_2
;
[...] dichiara compensate per metà le spese del presente procedimento condanna parte convenuta al pagamento a favore del ricorrente della restante metà delle spese processuali, liquidata in € 2500,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 29/05/2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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