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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 05/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c. e contestuale udienza
Oggi 5/06/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che il difensore della parte ricorrente ha depositato una nota contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 429 c.p.c.
Si comunichi.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 635/2024 R.G. promossa da
con l'avv. PUGLISI GIANLUCA, come da mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE
contro
CP_1
- CONTUMACE
1 Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Nel merito: accertare e dichiarare la
responsabilità del convenuto nella causazione dei danni riscontrati a CP_1
seguito del rilascio dell'appartamento locatogli dal ricorrente e sito a Parte_1
Belluno in Via per Nogarè, 5, nonché per il mancato pagamento delle spese e degli oneri
accessori residui relativi all'appartamento medesimo, danni e spese tutti meglio
indicati e descritti in premessa e, per l'effetto, condannarlo a pagare al ricorrente
la somma di complessivi € 4.908,11, o la diversa somma, maggiore o Parte_1
minore, che emergerà in corso di causa o che, in ogni caso, il Giudice riterrà di
giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese e
onorari di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di formulando le seguenti conclusioni: “Nel merito: CP_1
accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione CP_1
dei danni riscontrati a seguito del rilascio dell'appartamento locatogli dal ricorrente
e sito a Belluno in Via per Nogarè, 5, nonché per il mancato pagamento Parte_1
delle spese e degli oneri accessori residui relativi all'appartamento medesimo, danni e
spese tutti meglio indicati e descritti in premessa e, per l'effetto, condannarlo a pagare
al ricorrente la somma di complessivi € 4.908,11, o la diversa somma, Parte_1
maggiore o minore, che emergerà in corso di causa o che, in ogni caso, il Giudice riterrà
di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese e
onorari di causa”.
non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. CP_1
Il ricorrente esponeva di aver locato al resistente un immobile ad uso abitativo;
deduceva che il conduttore aveva rilasciato l'immobile, lasciando insolute le
2 spese a suo carico per oneri condominiali (€ 360,00) e revisione della caldaia (€
159,50), e danni per complessivi € 4388,61.
In relazione ai danni il ricorrente deduceva di aver dovuto sostenere la spesa di € 22,00 per sostituire la cassetta della posta resa inservibile dal resistente, la spesa di € 199,91 per la sostituzione del mobilio rovinato del bagno, la spesa di
€ 2.061,00 per la sostituzione degli elementi della cucina irrimediabilmente rovinati;
evidenziava, inoltre, che era stato sottratto dal resistente il divano letto, del valore di € 1.769,00, e chiedeva altresì il risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dell'appartamento nel tempo necessario per i lavori di ripristino, quantificato in € 300,00, ossia in misura pari ad una mensilità del canone di locazione.
Venivano assunti l'interrogatorio formale del resistente e la prova testimoniale.
La causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Risulta documentata dal ricorrente la conclusione tra il medesimo, quale locatore, ed il sig. , quale conduttore, del contratto di locazione CP_1
ad uso abitativo dell'appartamento sito in Belluno, al piano terra di Via per
Nogaré, 5, concluso in data 11/12/2019 e registrato al n. 5343-3t presso l'Agenzia delle Entrate di Belluno in data 27/12/2019 (doc. 1).
Il locatore ha allegato che il conduttore non ha integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dal predetto contratto, maturando un debito complessivo di
€ 519,50, di cui € 360,00 per oneri condominiali (nello specifico per il costo dell'acqua ripartito tra i condomini (cfr. doc. 4) ed € 159,50 per la revisione della caldaia (cfr. doc. 5), mai effettuata prima dal resistente nonostante la relativa obbligatorietà con cadenza annuale (cfr. doc. 1).
Il conduttore, non costituendosi in giudizio, non ha provato di aver adempiuto.
3 Quanto ai danni lamentati in atti la ricorrenza dei medesimi e le spese sostenute dal ricorrente dal ricorrente per il ripristino possono ritenersi provati sulla base delle risultanze documentali (docc. 2, 3, 6, 7, 8 e 10) e della prova orale.
All'udienza del 5.2.2025 il resistente ha confermato di esser stato presente al sopralluogo.
Lo stesso ha inoltre riconosciuto quanto segue: “Quando ho rilasciato
l'appartamento, ricordo che il mobiletto sotto il lavandino era danneggiato per
l'umidità presente in casa, foto 7 doc. 3 parte ricorrente e il tavolino sotto il lavandino
aveva una piccola fessurazione (foto 22) la pellicola di copertura di un tavolo era un po'
lacerata (foto 6), la base di due cassetti di due comodini ero storti a causa dell'umidità
presente in casa (foto 13,15), lo scarico della doccia era rotto e così come la chiusura
della doccia (foto 19).
Non avendo spazio in casa, ho spostato il divano letto nel magazzino di un mio amico.
Quando dovevo rilasciare l'alloggio il giorno prima ho chiesto al mio amico di
restituirmi il divano letto e il mio amico, che aveva già lascito il suo alloggio senza
avvisarmi, mi ha riferito che il suo padrone di casa aveva già buttato via il divano
letto”.
Il teste ha confermato i danni allegati in atti, ricordando di aver Tes_1
effettuato il sopralluogo. Il teste ha riferito che, durante il periodo dal
15.12.2019 al 14.12.2023 “il sig. ha abitato pochissimo nell'appartamento in CP_1
quanto viveva e lavorava prima a Pieve di Cadore, poi vicino a Rimini. In questo
periodo l'appartamento era occupato da suoi concittadini, a volte 4 a volte 5. Queste
persone cucinavano, come per loro tradizione, in un pentolone di diametro di 60/70 cm,
che ho visto personalmente, inadatto al tipo di cucina dell'appartamento ed appoggiato
sul mobile verniciato rovinandolo (foto 6). Inoltre, queste persone hanno chiuso le due
prese d'aria, quella alta e quella bassa e poi si è verificata l'umidità (foto 36,37 quella
4 bassa, 34 quella alta) provocando i danni all'appartamento. La cucina era
completamente distrutta. All'inizio della locazione la cucina era nuova”
Il teste ha confermato di essersi accorto, con il locatore, che mancava il divano letto al momento della riconsegna delle chiavi, riferendo che il sig. aveva CP_1
detto che avrebbe riportato lo stesso, senza tuttavia poi provvedervi.
Il teste ha confermato che lo stato dell'immobile era quello Tes_2
raffigurato nelle foto di cui al doc. 3 di parte ricorrente e di aver eseguito quasi tutti i lavori di ripristino, escluso il montaggio della cucina. Lo stesso ha inoltre ricordato che, prima dell'arrivo del sig. l'appartamento era stato CP_1
ristrutturato ed era quasi nuovo.
L'importo di € 300, pari al valore del canone locatizio di una mensilità, appare congruo per ristorare il danno da mancato utilizzo dell'immobile nel periodo necessario per i lavori di ripristino.
Il danno complessivo derivante dai danneggiamenti ammonta pertanto ad €
4.871,41 (€ 360 + € 159,50 + € 22 + € 199,91 + € 1769,00 + € 2061,00 + € 300 = €
4871,41).
Concludendo, accertati la responsabilità di nella causazione dei CP_1
danni indicati in ricorso per un valore complessivo di € 4351,91 ed il mancato pagamento delle spese e degli oneri dovuti dal conduttore, per un valore complessivo di € 519,50, condanna a pagare al ricorrente CP_1
la somma complessiva di € 4871,41, oltre interessi legali dalla Parte_1
mora al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, considerata la natura contumaciale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
5 1) accertati la responsabilità di nella causazione dei danni indicati in CP_1
ricorso per un valore complessivo di € 4351,91 ed il mancato pagamento delle spese e degli oneri dovuti dal conduttore, per un valore complessivo di € 519,50,
condanna a pagare al ricorrente la somma CP_1 Parte_1
complessiva di € 4871,41, oltre interessi legali dalla mora al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
che si liquidano nell'importo di € 2000,00 per compensi e € 332,58 spese, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 5/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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