Articolo 816 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 833Articolo 833 bis
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 816. Militari dell'Aeronautica militare 1. Appartengono all'Aeronautica militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti in ((categorie e)) specialita'.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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