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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/08/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1796/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliate in CORSO VITTORIO EMANUELE 12 LODI presso lo studio dell'avv. ERCOLI
PIERANTONIO, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROVELLI
CLAUDIA ) CORSO VITTORIO EMANUELE 12 26900 LODI;
C.F._4
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Controparte_1 P.IVA_1
COMMENDA N.41 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. REATI DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO pagina 1 di 8 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
A) In parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Lodi n. 393/2024, previa conferma della cessazione della materia del contendere, dichiarare la soccombenza virtuale del Controparte_1 con sua condanna alle spese di lite o comunque ed in ogni caso, in subordine, disporne la compensazione.
B) Con vittoria di compensi e spese di lite del grado di appello.
Per il Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni domanda, istanza ed eccezione avversarie respinte
- Respingere le domande come formulate dalle appellanti perché infondate in fatto e diritto.
- Confermare la sentenza del Tribunale di Lodi N. 393/2024.
- Con vittoria di compensi e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 12 giugno 2024 le signore AR
, AM TT da Bergamo e da
[...] Parte_3 Parte_5 appellavano la sentenza n. 393/2024 dell'8 maggio 2024, pubblicata il giorno successivo, con la quale il Tribunale di Lodi, definendo la causa n. 1901/2022 di Rg. dalle medesime promossa nei confronti del di , via dei Pini n. 3, quali proprietarie di unità Controparte_1 AR immobiliari in esso comprese - al fine di vedere annullare le delibere assunte nell'assemblea del
30 giugno 2022, laddove i condòmini, rinunciata l'esecuzione di lavori straordinari per accedere al superbonus 110 % mediante sconto in fattura oggetto di precedente delibera del 16.3.2022, avevano, comunque, votato di riconoscere all'amministratore un compenso di € 4.750,00 oltre iva relativo a detta pratica e di pagare alla società EN la fattura di € 41.300,00 emessa a titolo di compenso per la redazione dello studio di fattibilità per valutare la possibilità di usufruire del beneficio in questione -, dato atto che, alla luce delle difese del convenuto, era emerso che in occasione della successiva assemblea del 21.9.2022 l'amministratore aveva rinunciato al predetto compenso straordinario e che con delibera assunta in seno ad altra assemblea, tenutasi il
13.10.2022, i condòmini avevano deciso di non pagare ed, anzi, di contestare la fattura della società
EN spa, affidando l'incarico ad un legale per la tutela delle ragioni del Condominio, in tale modo rimanendo integralmente superato, per quanto devoluto, quanto già deliberato il 30.6.2022, pagina 2 di 8 aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, nel contempo condannando le procedenti, per ritenuta soccombenza virtuale, al rimborso delle spese di lite in favore della controparte.
1.2 Costituitosi l'appellato con comparsa di risposta del 4 novembre 2024, con la quale resisteva al gravame, ad esito della prima udienza del 26 novembre 2024 veniva fissata la rimessione della lite in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi, al 1 luglio 2025, poi, con decreto del 28 gennaio 2025, anticipata al
29 aprile 2025 dal nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio
2025, e, quindi, con decreto del 28 aprile 2025 differita d'ufficio al 15 luglio 2025 per sopraggiunte esigenze riorganizzative del ruolo, fermi i termini ex art. 352 cpc in precedenza assegnati, già scaduti a quella data.
1.3 Alla predetta udienza del 15 luglio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione avanti al
Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo le appellanti censurano la sentenza impugnata, laddove, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, il Tribunale ha ritenuto non provata la doglianza di falsità del verbale dell'assemblea del 30.6.2022, dalle medesime sollevata in quanto in realtà durante la riunione non era stata adottata dai condòmini alcuna delibera relativamente al compenso richiesto dall'amministratore, al contrario di quanto riportatovi a posteriori, oltretutto senza indicazione delle percentuali dei voti espressi al riguardo.
2.2 Tale decisione, secondo le procedenti, è errata, considerato che, se la prova può essere data con ogni mezzo - come precisato dal giudicante, laddove ha affermato che non sarebbe stata necessaria a tal fine una formale querela di falso -, rilevano anche le presunzioni e gli indizi, purchè gravi, precisi e concordanti, sussistenti nella fattispecie, come ravvisabile, da un lato, nella circostanza che era uso dell'amministratore riportare in ogni delibera i voti e le relative maggioranze, dall'altro lato, nell'avere la difesa avversaria omesso di riferire alcunchè sulla votazione, essendosi limitata ad osservare che sul punto l'assemblea si sarebbe espressa in modo favorevole, dall'altro lato, nel non essere affatto vero che nella seconda assemblea del 21.9.2022 vi sia stata una delibera che abbia revocato il compenso all'amministratore, avendovi rinunciato quest'ultimo dopo la notifica della citazione in prime cure, così, nello stesso momento, riconoscendo la fondatezza di quanto contestato da esse attrici, a tacere, dall'altro lato ancora, che, nel caso in cui non fosse stato pagina 3 di 8 nominato altro amministratore, le stesse avrebbero richiesto il giuramento decisorio, stante la piena consapevolezza della veridicità del proprio assunto.
2.3 Del resto, per le signore e , diversamente da Parte_1 Parte_2 Parte_3 quanto opinato dal Giudice a quo, la delibera in questione, non riportante i votanti e le loro preferenze, sarebbe stata adottata prima della seconda, riguardante il pagamento della fattura di
EN spa, nella quale sono stati indicati i favorevoli e i contrari;
trattasi, quindi, di due differenti deliberazioni, assunte in tempi diversi, per cui i voti espressi nell'ultima, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, non possono valere per la prima, nella discussione della quale nemmeno si sarebbe potuto sapere che cosa sarebbe stato deciso nell'altra, che si riferisce unicamente alla mancata approvazione dei punti da 1 ad 8 dell'ordine del giorno, in cui non era ricompreso il compenso dell'amministratore, al quale nulla si sarebbe potuto, quindi, assegnare;
ciò, anche considerato che allo stesso non sarebbe spettato alcunchè di extra per le mere trattative con le varie imprese ed a prescindere dai lavori, come, invece, si sostiene sia stato deliberato.
2.4 Con il secondo motivo le attrici lamentano che il Giudice di prime cure, pur di fatto quasi riconoscendo l'irragionevolezza della delibera impugnata inerente il compenso assegnato alla
EN spa, abbia fondato la propria decisione, oltretutto andando ultra petita, tenendo conto di quanto deciso nella precedente assemblea del 16.3.2022 - con la quale erano stati approvati il preventivo e l'offerta dell'impresa con opere da realizzare previste mediante applicazione del meccanismo dello “sconto in fattura” -, mentre, successivamente, la stessa non ha rispettato l'impegno assunto, tanto che nell'assemblea del 30.6.2022 i condòmini hanno ritenuto non valide le affermazioni contraddittorie tra la società in questione e lo studio di progettazione per la fattibilità del Superbonus e, di conseguenza, non hanno approvato di dare corso ai lavori;
e, pertanto, secondo le procedenti, non può dirsi che con la seconda delibera del 30.6.2022 il di fatto, abbia CP_1 dato esecuzione ad un'obbligazione contrattuale assunta con la prima, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, che non ha tenuto in considerazione il fatto che, pochi giorni dopo l'assemblea che ha dato origine al contenzioso in discussione, in data 4.7.2022, l'amministratore aveva contestato quanto fatturato da EN e che con successiva delibera del 13.10.2022, senza che a ciò abbia più fatto seguito alcuna iniziativa da parte dell'impresa nonostante siano trascorsi oltre tre anni, i condòmini avevano deciso di non pagare detta fattura e di contestarla, provocando l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto oggetto di causa, con un comportamento concludente che dimostra la fondatezza delle proprie doglianze, situazione non pagina 4 di 8 correttamente esaminata dal primo decidente, il quale, pur di fronte all'irragionevolezza delle delibere in parola, non ha valutato né le dichiarazioni dell'amministratore, né l'eccesso di potere dell'assemblea, ravvisabile laddove, pur in presenza del conclamato inadempimento dell'impresa prescelta per l'esecuzione del lavori, i condòmini avevano deciso di riconoscere ugualmente a quest'ultima il pagamento della fattura per opere, in sostanza, non svolte, con conseguente deviazione dai relativi poteri, il che giustifica nel caso che ci occupa il sindacato giurisdizionale, negato da parte del Giudice a quo nonostante l'evidente carenza di legittimità dell'operato dell'assemblea.
3.1 Tali motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente, non colgono nel segno.
3.2 Premesso che non vi è questione sull'intervenuta cessazione dalla materia del contendere, essendo fra le parti pacifico che la rinuncia da parte dell'amministratore al compenso deliberato in suo favore il 30.6.2022 nel corso della successiva assemblea del 21.9.2022 e la sostanziale revoca, assunta nell'assemblea del 13.10.2022, di quanto deciso dai condòmini in seno alla precedente riunione del 30.6.2022 con riguardo al pagamento della fattura di € 41.300 emessa dalla società
EN spa abbiano comportato il superamento delle eccezioni proposte dalle odierne appellanti con l'impugnazione ex art. 1137 cc dalle medesime notificata il 27.7.2022, resta da esaminare la portata e la fondatezza delle doglianze dalle stesse sollevate, alla luce di quanto emerso nel corso del processo, onde risolvere la questione della soccombenza virtuale.
3.3 A tale fine, in primis, va richiamato quanto deliberato nel corso dell'assemblea del 30.6.2022 (doc.
1 del fascicolo di prime cure delle appellanti), in cui i 73 condòmini, nominativamente elencati, in tale momento presenti o rappresentati per delega, su 106, per complessivi millesimi 691,48 del valore totale dell'edificio, come riportato a pag. 5 del relativo verbale – la cui “falsità” eccepita dalle procedenti non è stata in alcun modo dimostrata, le stesse nemmeno avendo dedotto nell'intero corso del processo alcun mezzo istruttorio al riguardo -, hanno approvato “quanto richiesto dall'amministratore” e cioè, come si legge poche righe prima, “un compenso pari ad una annualità, per i tre anni di lavoro svolto (assemblee informali, incontri con la commissione, incontro con i consiglieri, sopralluoghi presso il condominio, riunioni con tutti i fornitori contattati negli anni per avere tutti i preventivi presentati ed analizzati dall'assemblea, ecc)”; ciò, “nel caso in cui l'assemblea non proceda con la delibera per l'adesione al Superbonus 110%”. Tale delibera,
pagina 5 di 8 per come articolata, è da leggersi non isolatamente, come fosse fine sé stessa, ma per ordine logico congiuntamente a quella successiva riportata alla pagina 7 del medesimo verbale, in cui, con votazione espressa dai 70 condòmini in quel momento rimasti presenti o rappresentati per delega, con n. 20 favorevoli (197,76 millesimi), 49 contrari (469,20 millesimi) ed 1 astenuto (11,00 millesimi), non sono stati approvati i punti all'ordine del giorno da 1 ad 8, tutti legati ai lavori per il
Superbonus 110% in parola ed alle spese conseguenti, con la precisazione che “l'assemblea ritiene non valide le affermazioni contraddittorie tra la società EN e lo studio di progettazione per la fattibilità del Superbonus 110% e pertanto non approva”, nel contempo, comunque,
“incaricando l'amministratore di emettere le rate straordinarie per il saldo della fattura della società EN di € 41.300,00 e per il compenso dell'amministratore per il lavoro svolto sino ad oggi per le opere straordinarie”.
3.4 Con siffatta seconda delibera, in sostanza, a fonte della decisione, già in precedenza preannunciata nel corso del dibattito assembleare, di non dare seguito ai lavori straordinari in parola, nella piena e legittima discrezionalità dei condòmini, non sindacabile quanto al merito ed all'opportunità delle scelte operate (ex multis, cfr: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 15320 del 13.5.2022 e sentenza n. 29619 del 1.3.2022, pubblicata l'11.10.2022; Cassazione Civile, Sez. 6-2, ordinanze n.
5061 del 25.2.2020 e n. 20135 del 17.8.2017), è stato ulteriormente ribadito quanto già deciso con la prima, sopra riportata, con riferimento al compenso richiesto dall'amministratore per le varie incombenze legate alla pratica del Superbonus 110% in questione e, nel contempo, disposto di saldare la fattura della società EN spa di € 41.300,00; quanto sopra, come opportunamente chiarito dal Tribunale alla luce delle difese del convenuto, in adempimento dello specifico obbligo assunto in seno alla precedente assemblea del 16.3.2022, non oggetto di impugnazione alcuna (doc.
3, stesso fascicolo), nella quale (v. pag. 9), con voto espresso dai 70 condomini presenti personalmente o per delega, nominativamente elencati, di cui 61 favorevoli (per 603,05 millesimi),
9 contrari (per 80.31 millesimi) e nessun astenuto, era stata approvata “l'offerta della predetta società, conferendole l'incarico per l'esecuzione delle verifiche preliminari relative ai lavori di riqualificazione energetica Superbonus 110%”, testualmente prevedente, appunto, il predetto corrispettivo per il solo compimento di tali preliminari accertamenti, da corrispondersi indipendentemente e a prescindere dal successivo conferimento, o meno, dell'appalto per l'esecuzione dei lavori (cfr. doc. 4 del fascicolo di prime cure delle attrici).
3.5 Pertanto, come bene ritenuto dal Tribunale, con congrua, ampia e qui condivisa motivazione del pagina 6 di 8 proprio convincimento, è da escludersi che la delibera del 30.6.2022 impugnata potesse annullarsi solo perché l'assemblea aveva approvato il pagamento dei compensi dovuti alla EN spa nonostante la mancata stipula del contratto di appalto, ancorchè, in ipotesi, imputabile alla condotta di detta società (che aveva modificato medio tempore le condizioni alle quali era disposta ad accettare di dare corso ai lavori rispetto a quanto in precedenza prospettato).
3.6 E ciò, vale anche, mutatis mutandis, per il compenso straordinario riconosciuto, per ben due volte ed in differenti delibere assunte nel corso della medesima assemblea, all'amministratore, cui, peraltro, successivamente, lo stesso ha spontaneamente rinunciato (v. pag.7 del verbale dell'assemblea del 13.9.2022, doc. 10 del fascicolo di primo grado del convenuto).
3.7 Da qui, la piena correttezza della sentenza qui impugnata, laddove il Tribunale, accertato il venire meno della materia del contendere, ha ritenuto di porre a carico delle odierne appellanti le spese di lite per soccombenza virtuale, di fronte ad un'azione ex art. 1137 cc ab origine palesemente infondata;
il che determina che anche il terzo motivo di gravame non possa trovare accoglimento.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dalle signore Parte_1
e avverso la sentenza n. 393/2024 del'8 maggio 2024 del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Lodi, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
4.2 Ed anche le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile di bassa complessità), alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, in questa sede, senza istruttoria e con ridotta attività di trattazione, sicchè, limitatamente a tale fase, si giustifica la riduzione al minimo del relativo compenso), seguono la soccombenza.
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalle signore Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 8 e avverso la sentenza n. 393/2024 del'8 maggio 2024 del Tribunale di Pt_2 Parte_3
Lodi, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna le appellanti, signore e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido fra loro, alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1796/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliate in CORSO VITTORIO EMANUELE 12 LODI presso lo studio dell'avv. ERCOLI
PIERANTONIO, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROVELLI
CLAUDIA ) CORSO VITTORIO EMANUELE 12 26900 LODI;
C.F._4
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Controparte_1 P.IVA_1
COMMENDA N.41 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. REATI DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO pagina 1 di 8 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
A) In parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Lodi n. 393/2024, previa conferma della cessazione della materia del contendere, dichiarare la soccombenza virtuale del Controparte_1 con sua condanna alle spese di lite o comunque ed in ogni caso, in subordine, disporne la compensazione.
B) Con vittoria di compensi e spese di lite del grado di appello.
Per il Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni domanda, istanza ed eccezione avversarie respinte
- Respingere le domande come formulate dalle appellanti perché infondate in fatto e diritto.
- Confermare la sentenza del Tribunale di Lodi N. 393/2024.
- Con vittoria di compensi e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 12 giugno 2024 le signore AR
, AM TT da Bergamo e da
[...] Parte_3 Parte_5 appellavano la sentenza n. 393/2024 dell'8 maggio 2024, pubblicata il giorno successivo, con la quale il Tribunale di Lodi, definendo la causa n. 1901/2022 di Rg. dalle medesime promossa nei confronti del di , via dei Pini n. 3, quali proprietarie di unità Controparte_1 AR immobiliari in esso comprese - al fine di vedere annullare le delibere assunte nell'assemblea del
30 giugno 2022, laddove i condòmini, rinunciata l'esecuzione di lavori straordinari per accedere al superbonus 110 % mediante sconto in fattura oggetto di precedente delibera del 16.3.2022, avevano, comunque, votato di riconoscere all'amministratore un compenso di € 4.750,00 oltre iva relativo a detta pratica e di pagare alla società EN la fattura di € 41.300,00 emessa a titolo di compenso per la redazione dello studio di fattibilità per valutare la possibilità di usufruire del beneficio in questione -, dato atto che, alla luce delle difese del convenuto, era emerso che in occasione della successiva assemblea del 21.9.2022 l'amministratore aveva rinunciato al predetto compenso straordinario e che con delibera assunta in seno ad altra assemblea, tenutasi il
13.10.2022, i condòmini avevano deciso di non pagare ed, anzi, di contestare la fattura della società
EN spa, affidando l'incarico ad un legale per la tutela delle ragioni del Condominio, in tale modo rimanendo integralmente superato, per quanto devoluto, quanto già deliberato il 30.6.2022, pagina 2 di 8 aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, nel contempo condannando le procedenti, per ritenuta soccombenza virtuale, al rimborso delle spese di lite in favore della controparte.
1.2 Costituitosi l'appellato con comparsa di risposta del 4 novembre 2024, con la quale resisteva al gravame, ad esito della prima udienza del 26 novembre 2024 veniva fissata la rimessione della lite in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi, al 1 luglio 2025, poi, con decreto del 28 gennaio 2025, anticipata al
29 aprile 2025 dal nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio
2025, e, quindi, con decreto del 28 aprile 2025 differita d'ufficio al 15 luglio 2025 per sopraggiunte esigenze riorganizzative del ruolo, fermi i termini ex art. 352 cpc in precedenza assegnati, già scaduti a quella data.
1.3 Alla predetta udienza del 15 luglio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione avanti al
Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo le appellanti censurano la sentenza impugnata, laddove, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, il Tribunale ha ritenuto non provata la doglianza di falsità del verbale dell'assemblea del 30.6.2022, dalle medesime sollevata in quanto in realtà durante la riunione non era stata adottata dai condòmini alcuna delibera relativamente al compenso richiesto dall'amministratore, al contrario di quanto riportatovi a posteriori, oltretutto senza indicazione delle percentuali dei voti espressi al riguardo.
2.2 Tale decisione, secondo le procedenti, è errata, considerato che, se la prova può essere data con ogni mezzo - come precisato dal giudicante, laddove ha affermato che non sarebbe stata necessaria a tal fine una formale querela di falso -, rilevano anche le presunzioni e gli indizi, purchè gravi, precisi e concordanti, sussistenti nella fattispecie, come ravvisabile, da un lato, nella circostanza che era uso dell'amministratore riportare in ogni delibera i voti e le relative maggioranze, dall'altro lato, nell'avere la difesa avversaria omesso di riferire alcunchè sulla votazione, essendosi limitata ad osservare che sul punto l'assemblea si sarebbe espressa in modo favorevole, dall'altro lato, nel non essere affatto vero che nella seconda assemblea del 21.9.2022 vi sia stata una delibera che abbia revocato il compenso all'amministratore, avendovi rinunciato quest'ultimo dopo la notifica della citazione in prime cure, così, nello stesso momento, riconoscendo la fondatezza di quanto contestato da esse attrici, a tacere, dall'altro lato ancora, che, nel caso in cui non fosse stato pagina 3 di 8 nominato altro amministratore, le stesse avrebbero richiesto il giuramento decisorio, stante la piena consapevolezza della veridicità del proprio assunto.
2.3 Del resto, per le signore e , diversamente da Parte_1 Parte_2 Parte_3 quanto opinato dal Giudice a quo, la delibera in questione, non riportante i votanti e le loro preferenze, sarebbe stata adottata prima della seconda, riguardante il pagamento della fattura di
EN spa, nella quale sono stati indicati i favorevoli e i contrari;
trattasi, quindi, di due differenti deliberazioni, assunte in tempi diversi, per cui i voti espressi nell'ultima, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, non possono valere per la prima, nella discussione della quale nemmeno si sarebbe potuto sapere che cosa sarebbe stato deciso nell'altra, che si riferisce unicamente alla mancata approvazione dei punti da 1 ad 8 dell'ordine del giorno, in cui non era ricompreso il compenso dell'amministratore, al quale nulla si sarebbe potuto, quindi, assegnare;
ciò, anche considerato che allo stesso non sarebbe spettato alcunchè di extra per le mere trattative con le varie imprese ed a prescindere dai lavori, come, invece, si sostiene sia stato deliberato.
2.4 Con il secondo motivo le attrici lamentano che il Giudice di prime cure, pur di fatto quasi riconoscendo l'irragionevolezza della delibera impugnata inerente il compenso assegnato alla
EN spa, abbia fondato la propria decisione, oltretutto andando ultra petita, tenendo conto di quanto deciso nella precedente assemblea del 16.3.2022 - con la quale erano stati approvati il preventivo e l'offerta dell'impresa con opere da realizzare previste mediante applicazione del meccanismo dello “sconto in fattura” -, mentre, successivamente, la stessa non ha rispettato l'impegno assunto, tanto che nell'assemblea del 30.6.2022 i condòmini hanno ritenuto non valide le affermazioni contraddittorie tra la società in questione e lo studio di progettazione per la fattibilità del Superbonus e, di conseguenza, non hanno approvato di dare corso ai lavori;
e, pertanto, secondo le procedenti, non può dirsi che con la seconda delibera del 30.6.2022 il di fatto, abbia CP_1 dato esecuzione ad un'obbligazione contrattuale assunta con la prima, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, che non ha tenuto in considerazione il fatto che, pochi giorni dopo l'assemblea che ha dato origine al contenzioso in discussione, in data 4.7.2022, l'amministratore aveva contestato quanto fatturato da EN e che con successiva delibera del 13.10.2022, senza che a ciò abbia più fatto seguito alcuna iniziativa da parte dell'impresa nonostante siano trascorsi oltre tre anni, i condòmini avevano deciso di non pagare detta fattura e di contestarla, provocando l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto oggetto di causa, con un comportamento concludente che dimostra la fondatezza delle proprie doglianze, situazione non pagina 4 di 8 correttamente esaminata dal primo decidente, il quale, pur di fronte all'irragionevolezza delle delibere in parola, non ha valutato né le dichiarazioni dell'amministratore, né l'eccesso di potere dell'assemblea, ravvisabile laddove, pur in presenza del conclamato inadempimento dell'impresa prescelta per l'esecuzione del lavori, i condòmini avevano deciso di riconoscere ugualmente a quest'ultima il pagamento della fattura per opere, in sostanza, non svolte, con conseguente deviazione dai relativi poteri, il che giustifica nel caso che ci occupa il sindacato giurisdizionale, negato da parte del Giudice a quo nonostante l'evidente carenza di legittimità dell'operato dell'assemblea.
3.1 Tali motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente, non colgono nel segno.
3.2 Premesso che non vi è questione sull'intervenuta cessazione dalla materia del contendere, essendo fra le parti pacifico che la rinuncia da parte dell'amministratore al compenso deliberato in suo favore il 30.6.2022 nel corso della successiva assemblea del 21.9.2022 e la sostanziale revoca, assunta nell'assemblea del 13.10.2022, di quanto deciso dai condòmini in seno alla precedente riunione del 30.6.2022 con riguardo al pagamento della fattura di € 41.300 emessa dalla società
EN spa abbiano comportato il superamento delle eccezioni proposte dalle odierne appellanti con l'impugnazione ex art. 1137 cc dalle medesime notificata il 27.7.2022, resta da esaminare la portata e la fondatezza delle doglianze dalle stesse sollevate, alla luce di quanto emerso nel corso del processo, onde risolvere la questione della soccombenza virtuale.
3.3 A tale fine, in primis, va richiamato quanto deliberato nel corso dell'assemblea del 30.6.2022 (doc.
1 del fascicolo di prime cure delle appellanti), in cui i 73 condòmini, nominativamente elencati, in tale momento presenti o rappresentati per delega, su 106, per complessivi millesimi 691,48 del valore totale dell'edificio, come riportato a pag. 5 del relativo verbale – la cui “falsità” eccepita dalle procedenti non è stata in alcun modo dimostrata, le stesse nemmeno avendo dedotto nell'intero corso del processo alcun mezzo istruttorio al riguardo -, hanno approvato “quanto richiesto dall'amministratore” e cioè, come si legge poche righe prima, “un compenso pari ad una annualità, per i tre anni di lavoro svolto (assemblee informali, incontri con la commissione, incontro con i consiglieri, sopralluoghi presso il condominio, riunioni con tutti i fornitori contattati negli anni per avere tutti i preventivi presentati ed analizzati dall'assemblea, ecc)”; ciò, “nel caso in cui l'assemblea non proceda con la delibera per l'adesione al Superbonus 110%”. Tale delibera,
pagina 5 di 8 per come articolata, è da leggersi non isolatamente, come fosse fine sé stessa, ma per ordine logico congiuntamente a quella successiva riportata alla pagina 7 del medesimo verbale, in cui, con votazione espressa dai 70 condòmini in quel momento rimasti presenti o rappresentati per delega, con n. 20 favorevoli (197,76 millesimi), 49 contrari (469,20 millesimi) ed 1 astenuto (11,00 millesimi), non sono stati approvati i punti all'ordine del giorno da 1 ad 8, tutti legati ai lavori per il
Superbonus 110% in parola ed alle spese conseguenti, con la precisazione che “l'assemblea ritiene non valide le affermazioni contraddittorie tra la società EN e lo studio di progettazione per la fattibilità del Superbonus 110% e pertanto non approva”, nel contempo, comunque,
“incaricando l'amministratore di emettere le rate straordinarie per il saldo della fattura della società EN di € 41.300,00 e per il compenso dell'amministratore per il lavoro svolto sino ad oggi per le opere straordinarie”.
3.4 Con siffatta seconda delibera, in sostanza, a fonte della decisione, già in precedenza preannunciata nel corso del dibattito assembleare, di non dare seguito ai lavori straordinari in parola, nella piena e legittima discrezionalità dei condòmini, non sindacabile quanto al merito ed all'opportunità delle scelte operate (ex multis, cfr: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 15320 del 13.5.2022 e sentenza n. 29619 del 1.3.2022, pubblicata l'11.10.2022; Cassazione Civile, Sez. 6-2, ordinanze n.
5061 del 25.2.2020 e n. 20135 del 17.8.2017), è stato ulteriormente ribadito quanto già deciso con la prima, sopra riportata, con riferimento al compenso richiesto dall'amministratore per le varie incombenze legate alla pratica del Superbonus 110% in questione e, nel contempo, disposto di saldare la fattura della società EN spa di € 41.300,00; quanto sopra, come opportunamente chiarito dal Tribunale alla luce delle difese del convenuto, in adempimento dello specifico obbligo assunto in seno alla precedente assemblea del 16.3.2022, non oggetto di impugnazione alcuna (doc.
3, stesso fascicolo), nella quale (v. pag. 9), con voto espresso dai 70 condomini presenti personalmente o per delega, nominativamente elencati, di cui 61 favorevoli (per 603,05 millesimi),
9 contrari (per 80.31 millesimi) e nessun astenuto, era stata approvata “l'offerta della predetta società, conferendole l'incarico per l'esecuzione delle verifiche preliminari relative ai lavori di riqualificazione energetica Superbonus 110%”, testualmente prevedente, appunto, il predetto corrispettivo per il solo compimento di tali preliminari accertamenti, da corrispondersi indipendentemente e a prescindere dal successivo conferimento, o meno, dell'appalto per l'esecuzione dei lavori (cfr. doc. 4 del fascicolo di prime cure delle attrici).
3.5 Pertanto, come bene ritenuto dal Tribunale, con congrua, ampia e qui condivisa motivazione del pagina 6 di 8 proprio convincimento, è da escludersi che la delibera del 30.6.2022 impugnata potesse annullarsi solo perché l'assemblea aveva approvato il pagamento dei compensi dovuti alla EN spa nonostante la mancata stipula del contratto di appalto, ancorchè, in ipotesi, imputabile alla condotta di detta società (che aveva modificato medio tempore le condizioni alle quali era disposta ad accettare di dare corso ai lavori rispetto a quanto in precedenza prospettato).
3.6 E ciò, vale anche, mutatis mutandis, per il compenso straordinario riconosciuto, per ben due volte ed in differenti delibere assunte nel corso della medesima assemblea, all'amministratore, cui, peraltro, successivamente, lo stesso ha spontaneamente rinunciato (v. pag.7 del verbale dell'assemblea del 13.9.2022, doc. 10 del fascicolo di primo grado del convenuto).
3.7 Da qui, la piena correttezza della sentenza qui impugnata, laddove il Tribunale, accertato il venire meno della materia del contendere, ha ritenuto di porre a carico delle odierne appellanti le spese di lite per soccombenza virtuale, di fronte ad un'azione ex art. 1137 cc ab origine palesemente infondata;
il che determina che anche il terzo motivo di gravame non possa trovare accoglimento.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dalle signore Parte_1
e avverso la sentenza n. 393/2024 del'8 maggio 2024 del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Lodi, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
4.2 Ed anche le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile di bassa complessità), alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, in questa sede, senza istruttoria e con ridotta attività di trattazione, sicchè, limitatamente a tale fase, si giustifica la riduzione al minimo del relativo compenso), seguono la soccombenza.
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalle signore Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 8 e avverso la sentenza n. 393/2024 del'8 maggio 2024 del Tribunale di Pt_2 Parte_3
Lodi, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna le appellanti, signore e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido fra loro, alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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