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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4972 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott. Roberto Peluso Presidente
dott.ssa Stefania Cannavale Giudice
dott. Guglielmo Manera Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3428/2025 r.g.a.c., vertente
TRA
e , con il patrocinio Parte_1 Parte_2
dell'avv. Alessandro Clemente, giusta procura in calce all'atto di reclamo reclamanti/debitori esecutati
CONTRO
in persona del l.r.p.r., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Carmine Liguori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
–, in persona del l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Fabio Forino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
Pagina 1 di 10 in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_3
Roberto Esposito, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
, contumace Controparte_4
reclamato/esecutato
NONCHÉ
, contumace, CP_5
reclamato/creditore intervenuto
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_6
intervenuta Controparte_7
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., Controparte_8
contumace,
reclamata/creditrice procedente
NONCHÉ
in persona del Controparte_9
l.r.p.t., contumace,
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, CP_10
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_11
Pagina 2 di 10 dell'avv. Matteo Camisasca e dell'avv. Andrea Fattori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
, contumace, Controparte_12
reclamato/creditore intervenuto
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., Controparte_13
contumace,
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
, in persona del Controparte_14
l.r.p.t., contumace,
reclamata/creditrice intervenuta
***
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
Conclusioni come da rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La creditrice di , di Controparte_15 Parte_1
e di in forza del d.i. n. 2275/13 del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Ancona, ha sottoposto a pignoramento varie unità immobiliari di proprietà dei debitori, così instaurando la procedura esecutiva n. 622/16
r.g.e., nella quale hanno proposto intervento ulteriori creditori.
Pagina 3 di 10 Frattanto, creditrice di , di Controparte_8 Pt_2
e di in forza del d.i. n. 15972/17, emesso dal Pt_1 Controparte_4
Tribunale di Roma, ha sottoposto a esecuzione beni parzialmente coincidenti con quelli già staggiti, instaurando la procedura n. 221/22 r.g.e., nella quale hanno poi depositato atti di intervento gli ulteriori creditori indicati in epigrafe.
Con ordinanza del 28.4.2023, il giudice della procedura n. 622/16,
rilevato che il termine ex art. 567, c. III, c.p.c., concesso alle parti per la durata di giorni sessanta con ordinanza del 20-21.1.2021, era spirato senza che il creditore avesse integrato la documentazione ipocatastale, ha dichiarato estinta la procedura, rimettendo all'originario titolare il procedimento n. 221/22 (e il n. 222/22, ad esso identico e frutto di mera duplicazione da parte della cancelleria).
Nell'ambito della procedura n. 221/22, e , con Pt_1 Parte_2
istanza depositata il 22.1.2025, poco prima dell'udienza tenuta in quella medesima data, hanno chiesto al giudice di pronunciare l'improcedibilità o l'estinzione della procedura, osservando che il precedente pignoramento notificato ai loro danni aveva perso efficacia, per le ragioni esposte nell'ordinanza del 28.4.2023, e che analoga statuizione doveva pronunciarsi anche con riferimento al successivo, da intendersi equiparato a un mero intervento ex art. 561 c.p.c.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23.1.2025, pur avendo dichiarato, limitatamente ad alcuni beni, l'improcedibilità dell'esecuzione per altra ragione, ha rigettato l'istanza di estinzione così proposta,
sottolineando l'autonomia dei due diversi pignoramenti.
Pagina 4 di 10 e , con il presente reclamo ex art. 630 c.p.c., Pt_1 Parte_2
depositato il 17.2.2025, hanno impugnato il predetto provvedimento,
svolgendo osservazioni non formalizzate in distinti motivi di reclamo, ma così sintetizzabili: a) la riunione del pignoramento immobiliare successivo a quello precedente discende dalla legge e, in particolare, dall'art. 561 c.p.c.;
b) tutti i beni colpiti dal secondo pignoramento erano già oggetto del primo;
c) la documentazione ipocatastale è incompleta.
2. Quanto al primo motivo di reclamo, benché l'art. 561 c.p.c.
attribuisca al pignoramento successivo il valore di intervento nell'espropriazione già in corso, occorre considerare – anche prescindendo dal fatto che, nel caso di specie, il secondo pignoramento ha dato in concreto luogo a un'esecuzione distinta, mai formalmente riunita alla precedente – che la distinzione fra pignoramento e mero intervento non è soltanto nominale.
Infatti, come riconosciuto dalla S.C. (v. Cass., Sez. III, n. 3531/09), i creditori hanno a disposizione due scelte alternative: spiegare intervento nella procedura già esistente o procedere a nuovo pignoramento.
Nel primo caso, essi soggiacciono al rischio che il venir meno del primo atto espropriativo, per suo vizio genetico o per la caducazione del titolo con efficacia retroattiva, travolga l'intera procedura, senza che essi possano autonomamente proseguirla;
nel secondo, al contrario, stante la salvezza degli effetti di ogni pignoramento, assicurata dall'art. 493, c. III,
c.p.c., la loro posizione non è pregiudicata da tali eventi, e l'azione esecutiva prosegue.
Ebbene, nel caso di specie, il giudice della prima esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura per effetto della mancata integrazione
Pagina 5 di 10 della documentazione ipocatastale, ai sensi dell'art. 567, c. III, c.p.c.
Detto termine, tuttavia, concesso con ordinanza del 21.1.2021, è
spirato il 22.3.2021, ovverosia in una data anteriore alla stessa notificazione del pignoramento che ha dato vita alla procedura n. 221/22, avvenuta oltre un anno dopo, fra il 21 e il 28.3.2022.
La causa di estinzione della procedura più risalente, in altri termini, si è
verificata prima ancora che il secondo pignoramento venisse in essere,
sebbene i tempi di svolgimento della stessa ne abbiano implicato la pronuncia in un momento successivo.
È evidente, pertanto, che la cessazione degli effetti del primo pignoramento dipende da vicende processuali anteriori e indipendenti da quello successivo, rispetto alle quali il secondo creditore è rimasto del tutto estraneo, nulla potendo egli materialmente fare per evitarne il compimento.
Sulla base dei richiamati principi e, in particolare, dell'art. 493, c. III,
c.p.c., le ragioni individuate dai reclamanti a fondamento della dedotta estinzione appaiono del tutto insufficienti a produrre l'esito dagli stessi divisato.
3. Alla luce delle richiamate considerazioni, appare superfluo indagare il contenuto del secondo motivo di reclamo, poiché, essendo il pignoramento successivo insensibile al provvedimento di estinzione che ha colpito il primo,
è irrilevante stabilire se entrambi riguardassero esattamente gli stessi beni o meno.
4. Infine, l'ultima doglianza rappresentata dagli esecutati, dal contenuto non del tutto perspicuo, sembra finalizzata a negare il valore di atto ultraventennale di acquisto alle divisioni consensuali riportate nella
Pagina 6 di 10 documentazione ipocatastale.
L'unico atto di tal genere menzionato nella relazione è la divisione del
24.10.2001 per notar costituente, per alcuni dei beni pignorati (invero Per_1
in parte liberati dal vincolo pignoratizio con la stessa ordinanza gravata),
l'atto ultraventennale di acquisto, al quale occorre saldare le visure ipocatastali richieste dall'art. 567 c.p.c.
Ebbene, i reclamanti sembrano sostenere che il negozio divisionale,
avendo natura dichiarativa, non sia idoneo a fungere da titolo di acquisto idoneo a documentare, ai fini dell'azione esecutiva, l'apparenza della proprietà in capo all'esecutato.
4.1. Anche aderendo alla tesi giuridica, invero controversa, prospettata dagli esecutati, non si potrebbe comunque pervenire all'esito da loro divisato.
4.1.1. In primo luogo, infatti, la lacuna documentale dagli stessi ipotizzata non riguarda la completezza della certificazione ex art. 567, c. II,
c.p.c., intesa in senso stretto, bensì l'esistenza dell'atto di acquisto ultraventennale che ne costituisce il presupposto logico. L'omessa individuazione di esso non determina, dunque, un'ipotesi di estinzione della procedura esecutiva espressamente prevista dal legislatore, ma, incidendo negativamente sulla sua proseguibilità, ne implica l'arresto anticipato per causa atipica (v. Cass., Sez. III, n. 15597/19).
Ne consegue che l'impugnazione dell'ordinanza con il quale il giudice ha provveduto sull'istanza di anticipata definizione del procedimento non può essere portata per mezzo del reclamo ex art. 630 c.p.c., proposto in questa sede e riservato alle ipotesi di estinzione tipica, ma, al contrario,
Pagina 7 di 10 tramite un'opposizione ex art. 617 c.p.c. (v. Cass., Sez. III, n. 3276/08).
Pertanto, anche aderendo alla tesi dei reclamanti, la loro impugnazione non sarebbe ammissibile.
4.1.2. In secondo luogo, pur prescindendo dalle superiori e dirimenti considerazioni, va osservato che il creditore procedente ha depositato, il
3.11.2023, certificazione notarile integrativa, dalla quale emergono tanto il titolo in forza dei quali i condividenti si trovavano in comunione, ovverosia l'apertura della successione mortis causa da , deceduto il Parte_2
14.2.1952, quanto l'intervenuta trascrizione dell'accettazione dell'eredità
loro devoluta.
Pertanto, anche aderendo alla tesi ermeneutica che nega alla divisione ereditaria il valore di atto di acquisto spendibile ai fini dell'art. 567, c. II,
c.p.c., va riconosciuto che il creditore procedente, avendo ricostruito la vicenda ad essa antecedente, individuando il fatto costitutivo della comunione già esistente sugli immobili e il titolo di acquisto, di natura derivativa e mortis causa, che ad essa ha condotto, abbia diligentemente assolto l'onere su di lui incombente, anche nella sua più gravosa interpretazione.
5. Il reclamo dev'essere dunque rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza in favore dei soggetti che hanno partecipato al presente procedimento collegiale, secondo lo scaglione corrispondente al valore dei rispettivi crediti. Nulla è riconosciuto per la fase decisionale, che nel tipo di procedura in oggetto non implica il deposito di atti defensionali di parte.
P.Q.M.
Pagina 8 di 10 definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna i reclamanti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di in Controparte_1
persona del l.r.p.t., liquidati ex d.m. n. 55/14 (scaglione oltre €
520.000,00) in complessivi € 3.700,00 per compensi (dei quali
€ 2.200,00 per la fase di studio ed € 1.500,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
3. condanna i reclamanti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di –, Controparte_2
in persona del l.r.p.t., liquidati ex d.m. n. 55/14 (scaglione oltre € 520.000,00) in complessivi € 3.700,00 per compensi (dei quali € 2.200,00 per la fase di studio ed € 1.500,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
4. condanna i reclamanti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di in persona del CP_3
l.r.p.t., liquidati ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 1.000.000,00
a € 2.000.000,00) in complessivi € 4.200,00 per compensi (dei quali € 2.500,00 per la fase di studio ed € 1.700,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
5. condanna i reclamanti, in solido fra loro, alla refusione delle
Pagina 9 di 10 spese di lite in favore di in persona del Controparte_11
l.r.p.t., liquidati ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00) in complessivi € 2.400,00 per compensi (dei quali
€ 1.500,00 per la fase di studio ed € 900,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 16.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. GUGLIELMO MANERA IL PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO PELUSO
Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott. Roberto Peluso Presidente
dott.ssa Stefania Cannavale Giudice
dott. Guglielmo Manera Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3428/2025 r.g.a.c., vertente
TRA
e , con il patrocinio Parte_1 Parte_2
dell'avv. Alessandro Clemente, giusta procura in calce all'atto di reclamo reclamanti/debitori esecutati
CONTRO
in persona del l.r.p.r., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Carmine Liguori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
–, in persona del l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Fabio Forino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
Pagina 1 di 10 in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_3
Roberto Esposito, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
, contumace Controparte_4
reclamato/esecutato
NONCHÉ
, contumace, CP_5
reclamato/creditore intervenuto
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_6
intervenuta Controparte_7
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., Controparte_8
contumace,
reclamata/creditrice procedente
NONCHÉ
in persona del Controparte_9
l.r.p.t., contumace,
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, CP_10
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_11
Pagina 2 di 10 dell'avv. Matteo Camisasca e dell'avv. Andrea Fattori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
, contumace, Controparte_12
reclamato/creditore intervenuto
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., Controparte_13
contumace,
reclamata/creditrice intervenuta
NONCHÉ
, in persona del Controparte_14
l.r.p.t., contumace,
reclamata/creditrice intervenuta
***
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
Conclusioni come da rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La creditrice di , di Controparte_15 Parte_1
e di in forza del d.i. n. 2275/13 del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Ancona, ha sottoposto a pignoramento varie unità immobiliari di proprietà dei debitori, così instaurando la procedura esecutiva n. 622/16
r.g.e., nella quale hanno proposto intervento ulteriori creditori.
Pagina 3 di 10 Frattanto, creditrice di , di Controparte_8 Pt_2
e di in forza del d.i. n. 15972/17, emesso dal Pt_1 Controparte_4
Tribunale di Roma, ha sottoposto a esecuzione beni parzialmente coincidenti con quelli già staggiti, instaurando la procedura n. 221/22 r.g.e., nella quale hanno poi depositato atti di intervento gli ulteriori creditori indicati in epigrafe.
Con ordinanza del 28.4.2023, il giudice della procedura n. 622/16,
rilevato che il termine ex art. 567, c. III, c.p.c., concesso alle parti per la durata di giorni sessanta con ordinanza del 20-21.1.2021, era spirato senza che il creditore avesse integrato la documentazione ipocatastale, ha dichiarato estinta la procedura, rimettendo all'originario titolare il procedimento n. 221/22 (e il n. 222/22, ad esso identico e frutto di mera duplicazione da parte della cancelleria).
Nell'ambito della procedura n. 221/22, e , con Pt_1 Parte_2
istanza depositata il 22.1.2025, poco prima dell'udienza tenuta in quella medesima data, hanno chiesto al giudice di pronunciare l'improcedibilità o l'estinzione della procedura, osservando che il precedente pignoramento notificato ai loro danni aveva perso efficacia, per le ragioni esposte nell'ordinanza del 28.4.2023, e che analoga statuizione doveva pronunciarsi anche con riferimento al successivo, da intendersi equiparato a un mero intervento ex art. 561 c.p.c.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23.1.2025, pur avendo dichiarato, limitatamente ad alcuni beni, l'improcedibilità dell'esecuzione per altra ragione, ha rigettato l'istanza di estinzione così proposta,
sottolineando l'autonomia dei due diversi pignoramenti.
Pagina 4 di 10 e , con il presente reclamo ex art. 630 c.p.c., Pt_1 Parte_2
depositato il 17.2.2025, hanno impugnato il predetto provvedimento,
svolgendo osservazioni non formalizzate in distinti motivi di reclamo, ma così sintetizzabili: a) la riunione del pignoramento immobiliare successivo a quello precedente discende dalla legge e, in particolare, dall'art. 561 c.p.c.;
b) tutti i beni colpiti dal secondo pignoramento erano già oggetto del primo;
c) la documentazione ipocatastale è incompleta.
2. Quanto al primo motivo di reclamo, benché l'art. 561 c.p.c.
attribuisca al pignoramento successivo il valore di intervento nell'espropriazione già in corso, occorre considerare – anche prescindendo dal fatto che, nel caso di specie, il secondo pignoramento ha dato in concreto luogo a un'esecuzione distinta, mai formalmente riunita alla precedente – che la distinzione fra pignoramento e mero intervento non è soltanto nominale.
Infatti, come riconosciuto dalla S.C. (v. Cass., Sez. III, n. 3531/09), i creditori hanno a disposizione due scelte alternative: spiegare intervento nella procedura già esistente o procedere a nuovo pignoramento.
Nel primo caso, essi soggiacciono al rischio che il venir meno del primo atto espropriativo, per suo vizio genetico o per la caducazione del titolo con efficacia retroattiva, travolga l'intera procedura, senza che essi possano autonomamente proseguirla;
nel secondo, al contrario, stante la salvezza degli effetti di ogni pignoramento, assicurata dall'art. 493, c. III,
c.p.c., la loro posizione non è pregiudicata da tali eventi, e l'azione esecutiva prosegue.
Ebbene, nel caso di specie, il giudice della prima esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura per effetto della mancata integrazione
Pagina 5 di 10 della documentazione ipocatastale, ai sensi dell'art. 567, c. III, c.p.c.
Detto termine, tuttavia, concesso con ordinanza del 21.1.2021, è
spirato il 22.3.2021, ovverosia in una data anteriore alla stessa notificazione del pignoramento che ha dato vita alla procedura n. 221/22, avvenuta oltre un anno dopo, fra il 21 e il 28.3.2022.
La causa di estinzione della procedura più risalente, in altri termini, si è
verificata prima ancora che il secondo pignoramento venisse in essere,
sebbene i tempi di svolgimento della stessa ne abbiano implicato la pronuncia in un momento successivo.
È evidente, pertanto, che la cessazione degli effetti del primo pignoramento dipende da vicende processuali anteriori e indipendenti da quello successivo, rispetto alle quali il secondo creditore è rimasto del tutto estraneo, nulla potendo egli materialmente fare per evitarne il compimento.
Sulla base dei richiamati principi e, in particolare, dell'art. 493, c. III,
c.p.c., le ragioni individuate dai reclamanti a fondamento della dedotta estinzione appaiono del tutto insufficienti a produrre l'esito dagli stessi divisato.
3. Alla luce delle richiamate considerazioni, appare superfluo indagare il contenuto del secondo motivo di reclamo, poiché, essendo il pignoramento successivo insensibile al provvedimento di estinzione che ha colpito il primo,
è irrilevante stabilire se entrambi riguardassero esattamente gli stessi beni o meno.
4. Infine, l'ultima doglianza rappresentata dagli esecutati, dal contenuto non del tutto perspicuo, sembra finalizzata a negare il valore di atto ultraventennale di acquisto alle divisioni consensuali riportate nella
Pagina 6 di 10 documentazione ipocatastale.
L'unico atto di tal genere menzionato nella relazione è la divisione del
24.10.2001 per notar costituente, per alcuni dei beni pignorati (invero Per_1
in parte liberati dal vincolo pignoratizio con la stessa ordinanza gravata),
l'atto ultraventennale di acquisto, al quale occorre saldare le visure ipocatastali richieste dall'art. 567 c.p.c.
Ebbene, i reclamanti sembrano sostenere che il negozio divisionale,
avendo natura dichiarativa, non sia idoneo a fungere da titolo di acquisto idoneo a documentare, ai fini dell'azione esecutiva, l'apparenza della proprietà in capo all'esecutato.
4.1. Anche aderendo alla tesi giuridica, invero controversa, prospettata dagli esecutati, non si potrebbe comunque pervenire all'esito da loro divisato.
4.1.1. In primo luogo, infatti, la lacuna documentale dagli stessi ipotizzata non riguarda la completezza della certificazione ex art. 567, c. II,
c.p.c., intesa in senso stretto, bensì l'esistenza dell'atto di acquisto ultraventennale che ne costituisce il presupposto logico. L'omessa individuazione di esso non determina, dunque, un'ipotesi di estinzione della procedura esecutiva espressamente prevista dal legislatore, ma, incidendo negativamente sulla sua proseguibilità, ne implica l'arresto anticipato per causa atipica (v. Cass., Sez. III, n. 15597/19).
Ne consegue che l'impugnazione dell'ordinanza con il quale il giudice ha provveduto sull'istanza di anticipata definizione del procedimento non può essere portata per mezzo del reclamo ex art. 630 c.p.c., proposto in questa sede e riservato alle ipotesi di estinzione tipica, ma, al contrario,
Pagina 7 di 10 tramite un'opposizione ex art. 617 c.p.c. (v. Cass., Sez. III, n. 3276/08).
Pertanto, anche aderendo alla tesi dei reclamanti, la loro impugnazione non sarebbe ammissibile.
4.1.2. In secondo luogo, pur prescindendo dalle superiori e dirimenti considerazioni, va osservato che il creditore procedente ha depositato, il
3.11.2023, certificazione notarile integrativa, dalla quale emergono tanto il titolo in forza dei quali i condividenti si trovavano in comunione, ovverosia l'apertura della successione mortis causa da , deceduto il Parte_2
14.2.1952, quanto l'intervenuta trascrizione dell'accettazione dell'eredità
loro devoluta.
Pertanto, anche aderendo alla tesi ermeneutica che nega alla divisione ereditaria il valore di atto di acquisto spendibile ai fini dell'art. 567, c. II,
c.p.c., va riconosciuto che il creditore procedente, avendo ricostruito la vicenda ad essa antecedente, individuando il fatto costitutivo della comunione già esistente sugli immobili e il titolo di acquisto, di natura derivativa e mortis causa, che ad essa ha condotto, abbia diligentemente assolto l'onere su di lui incombente, anche nella sua più gravosa interpretazione.
5. Il reclamo dev'essere dunque rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza in favore dei soggetti che hanno partecipato al presente procedimento collegiale, secondo lo scaglione corrispondente al valore dei rispettivi crediti. Nulla è riconosciuto per la fase decisionale, che nel tipo di procedura in oggetto non implica il deposito di atti defensionali di parte.
P.Q.M.
Pagina 8 di 10 definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna i reclamanti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di in Controparte_1
persona del l.r.p.t., liquidati ex d.m. n. 55/14 (scaglione oltre €
520.000,00) in complessivi € 3.700,00 per compensi (dei quali
€ 2.200,00 per la fase di studio ed € 1.500,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
3. condanna i reclamanti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di –, Controparte_2
in persona del l.r.p.t., liquidati ex d.m. n. 55/14 (scaglione oltre € 520.000,00) in complessivi € 3.700,00 per compensi (dei quali € 2.200,00 per la fase di studio ed € 1.500,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
4. condanna i reclamanti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di in persona del CP_3
l.r.p.t., liquidati ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 1.000.000,00
a € 2.000.000,00) in complessivi € 4.200,00 per compensi (dei quali € 2.500,00 per la fase di studio ed € 1.700,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
5. condanna i reclamanti, in solido fra loro, alla refusione delle
Pagina 9 di 10 spese di lite in favore di in persona del Controparte_11
l.r.p.t., liquidati ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00) in complessivi € 2.400,00 per compensi (dei quali
€ 1.500,00 per la fase di studio ed € 900,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 16.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. GUGLIELMO MANERA IL PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO PELUSO
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