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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 28.5.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11464/2023 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Filomena Prudente come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara CP_1
Contursi come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2023, adiva l'intestato Tribunale del Lavoro al fine Parte_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'insussistenza di indebito pensionistico richiesto in pagamento dall' nei confronti del sig. in relazione al periodo dall'1.01.2023 al 11.10.2023 per € CP_1 Parte_1
3.478,75 richiesto con le note 02.11.2023 e del 17.11.2023”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' dichiarava di aver provveduto, in data 15.5.2025, CP_1 all'annullamento dell'indebito in via di autotutela.
Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Acquisite le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 28.5.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. pagina 1 di 2 Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ebbene, l'annullamento dell'indebito in via di autotutela da parte dell' nelle more del giudizio (cfr. CP_1 doc.1 allegato alla memoria di costituzione dell' , rende evidente come sia venuto meno l'interesse CP_1 delle parti ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, come, del resto, concordemente chiesto dalle parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' atteso che l'annullamento dell'indebito è avvenuto in CP_1 data 15.5.2025, successiva alla notifica del ricorso (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 5.200,00, aumentato del 10% in ragione dei collegamenti ipertestuali).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 11464/2023, proposto da
, nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Parte_1 CP_1 così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione CP_1 in favore dell'Avv. Rosa Filomena Prudente, liquidate complessivamente in € 1443,20 oltre IVA,
CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 28.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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