Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 07/05/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03645/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06172/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6172 del 2022, proposto da Laboratorio Analisi Cliniche Ciopar della Dott.Ssa Drago M. R. & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Zammiello, Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) della deliberazione del Direttore Generale della Asl Napoli 3 Sud n. 1036 del 16 novembre 2022, avente a oggetto “Definizione regressione tariffaria unica anno 2019 - macro-area di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti i suoi allegati; B) della deliberazione del Direttore Generale della Asl Napoli 3 Sud n. 698 del 28 luglio 2022, notificata il successivo 1° settembre 2022, avente a oggetto “Definizione regressione tariffaria unica anno 2018 - macro-area di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti i suoi allegati; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Centro ricorrente gestisce una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni afferenti alla branca di patologia clinica ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d.lgs. 502/1992.
Con il ricorso in epigrafe ha impugnato le deliberazioni del Direttore Generale della Asl Napoli 3 Sud n. 1036 del 16 novembre 2022 e n. 698 del 28 luglio 2022, aventi a oggetto la Regressione tariffaria unica anno 2018 e 2019 - macro-area di assistenza specialistica ambulatoriale.
Espone in fatto che, in base agli atti impugnati, l’Asl Na 3 Sud avrebbe accertato nei confronti del Centro ricorrente presunti crediti di:
- euro 19.664,52 a fronte di un fatturato realizzato nell’esercizio 2018 di euro 100.383,78;
- euro 13,852.69 a fronte di un fatturato realizzato nell’esercizio 2019 di euro 92,236.88.
Avverso gli atti impugnati il Centro ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – lesione del legittimo affidamento – ingiustizia manifesta.
Le delibere con cui viene definita la regressione tariffaria per gli anni 2018 e 2019 sarebbero illegittime per il lungo lasso temporale intervenuto della chiusura dell’esercizio di riferimento e l’accertamento della debenza, in violazione ai principi di tempestività, affidamento e buona fede nell’esecuzione del contratto. Nel caso di specie, infatti, i provvedimenti impugnati sono del 28 luglio 2022 e del 16 novembre 2022 e sono riferiti alla RTU per il 2018 e per il 2019 nel 2022, oltre l’anno successivo agli esercizi di riferimenti che sarebbe assunto a parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti con cui l’Azienda sanitaria determina in sede di consuntivo le prestazioni eccedenti e applica la regressione tariffaria.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione dell’art 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – lesione del legittimo affidamento – ingiustizia manifesta.
Le delibere impugnate sarebbero anche prive di motivazione, in relazione alle regioni della dilatazione temporale della propria adozione rispetto all’esercizio finanziario di riferimento (2018 e 2019).
2. L’Asl Napoli 3 Sud, ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 31.03.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso per sottoscrizione dei contratti sanitari, comprensivi della clausola di salvaguardia, e l’inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati. Ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con memoria di replica, depositata il 4.04.2025, la parte ricorrente, ha aderito all’accezione di difetto di giurisdizione formulata dalla resistente. In subordine, ha controdedotto alle eccezioni della ASL, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa dell’Amministrazione con riferimento alle ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023 e a cui ha aderito anche la parte ricorrente.
1.1. Al riguardo la Suprema Corte in sede di regolamento di giurisdizione ha ritenuto le violazioni contestate fossero “ doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla; ad essere contestati sono solo il come e il quando tale regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l’Asl non agisce (più) nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull’entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo; lo stesso fatto che le censure contro questi atti attengono alla violazione del principio dell’affidamento, tipica regola nei rapporti contrattuali, è significativo della reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi dell’Asl ma tende solo a mettere in discussione i profili patrimoniali del rapporto (Cass. S.U. ordinanza n. 7902/2023).
1.2. Anche nel caso in esame il petitum sostanziale ha ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A. posto che, da un lato, l’Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali.
1.3. Ne consegue che, ancorché siano impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la domanda azionata, per come formulata, ha in realtà ad oggetto la quantificazione del corrispettivo, sicché la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e come tale deve essere ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.
3. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
4. La circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato e depositato (20.12.2022 e 29.12.2022) in epoca antecedente alle citate ordinanze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO