Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9145/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari-Sezione Lavoro, in persona del giudice dott. Giuseppe Craca, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella presente causa vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Servodio;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Console;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l' ha proposto domanda di regresso ai sensi Pt_1 dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, chiedendo la condanna di quale CP_1
amministratrice e responsabile della sicurezza di Nuove al pagamento di quanto Parte_2 complessivamente erogato dall'Istituto assicuratore a seguito dell'infortunio occorso in data
4.10.2011 al lavoratore dipendente con mansioni di operaio. Parte_3
Integrato il contraddittorio, si è costituita la sig.ra che ha contestato la domanda CP_1
chiedendone il rigetto.
In via preliminare non può essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo, posto che risulta adeguatamente specificato sia il petitum che la causa petendi.
Difatti, l' , nell'atto introduttivo, ha specificato di agire in relazione all'infortunio sul lavoro Pt_1
del 4.10.2011 del sig. indicandone le dinamiche come anche riferite dai testi escussi in sede Pt_3
1
di aver erogato al dipendente, ai sensi del D.P.R. 1124/1965 una somma complessiva, allo stato, di € 437.774,95; che la responsabilità dell'evento de quo è da ascrivere alla resistente, nella precitata qualità, in base a quanto accertato in sede di procedimento penale di primo grado instaurato presso il Tribunale di Bari nonostante la successiva pronuncia di appello dichiarativa della prescrizione del reato;
che nella fattispecie in argomento sarebbe riscontrabile il reato di lesioni colpose a carico della resistente specificando anche le misure di sicurezza omesse.
A fronte di tanto, l' ha quindi richiesto la rifusione delle prestazioni assicurative erogate in Pt_1 favore del sig. quantificate, fino al deposito del ricorso, in € 437.774,95. Parte_3
Con riferimento alle contestazioni in punto di prova come sollevate dalla resistente va evidenziato che l' , nella presente sede, ha richiamato l'esito delle prove raccolte in sede penale e, a tal Pt_1
fine, ha depositato la sentenza di primo grado emessa in tale sede che ha, appunto, accertato la sussistenza del reato di cui all'art. 590, comma 3, c.p. in relazione all'art. 71, comma 6,
d.lgs.81/2008 a carico della resistente.
Non avendo l' partecipato al procedimento penale di cui si è riferito (e quindi non essendo Pt_1
materialmente in possesso dei suddetti elementi istruttori) lo scrivente, in forza dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 429 c.p.c., ha disposto l'acquisizione degli atti del procedimento penale instaurato.
In ossequio all'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità in punto di poteri istruttori ufficiosi (si veda ex multis Cass. civ. 23605/2020) va evidenziato che la sentenza penale di primo grado depositata è comunque un mezzo di prova (che, facendo puntualmente riferimento agli elementi probatori raccolti in quella sede, contiene una particolareggiata ricostruzione dei fatti di causa) sicché non può ritenersi che vi sia stata, da parte dell' , una completa carenza Pt_1
probatoria integralmente colmata dallo scrivente sicché il potere istruttorio ufficioso esercitato va reputato legittimo.
Nel merito, l'art. 10 del D.P.R. 1124/1965 recita testualmente:
<L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
2 Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo>>.
Come è evidente l'art. 10 suddetto stabilisce un esonero solo parziale del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni in quanto, appunto, tale esonero non opera nel caso in cui il fatto da cui sia derivato l'infortunio costituisca reato perseguibile d'ufficio.
A questo punto sono doverose alcune puntualizzazioni.
L'originaria formulazione della disposizione di cui sopra limitava la responsabilità civile del datore di lavoro soltanto ai casi in cui il fatto dal quale derivava l'infortunio sul lavoro costituisse reato perseguibile di ufficio per il quale il datore di lavoro stesso, o un soggetto da lui incaricato della direzione o della sorveglianza, avesse riportato condanna penale. Peraltro, poteva essere chiesto, in sede civile, l'accertamento incidentale della esistenza del reato perseguibile di ufficio soltanto nell'ipotesi di estinzione del reato per morte dell'imputato o per amnistia.
Orbene, il giudice civile, a seguito di numerosi interventi della Corte Costituzionale, può accertare se il fatto da cui è derivato l'infortunio costituisca o meno reato perseguibile d'ufficio anche in diverse altre ipotesi.
Difatti, la possibilità di chiedere in sede civile l'accertamento del fatto di reato è stata estesa anche all'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione (si veda Corte Cost. 22/1967), nelle ipotesi in cui in sede penale vi siano stati provvedimenti di archiviazione o proscioglimento in sede istruttoria (si veda Corte Cost. 118/1986) o anche quando in sede penale vi sia stata sentenza di assoluzione ma l'istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale (si veda Corte
Cost. 102/1981).
Per altro verso, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 in argomento nella parte in cui limitava la responsabilità del datore di lavoro ai fatti commessi dagli incaricati della direzione e della sorveglianza, escludendo la responsabilità per i fatti commessi dagli altri dipendenti del cui operato fosse tenuto a rispondere a norma del codice civile (si veda Corte Cost.
22/1967).
Sotto ulteriore versante, l'area di esonero dalla responsabilità civile è stata ampliata per effetto della legge n. 689/1981, nella parte in cui ha reso perseguibili a querela di parte reati di lesioni colpose, prima perseguibili d'ufficio.
Ancora, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella pronuncia 3288/1997 ha esteso l'ambito soggettivo dell'azione di regresso dell' a soggetti diversi dal datore di lavoro, statuendo che Pt_1
nei confronti dei compagni di lavoro o dei preposti responsabili dell'infortunio sul lavoro, l' Pt_1
3 non può esercitare la comune azione di surroga ex art. 1916 c.c., ma soltanto l'azione di regresso, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 10 del T. U. Con tale pronuncia, la Corte ha significativamente precisato che l'interpretazione più corretta degli articoli 10 e 11 del T.U. è quella secondo la quale all' è attribuita l'azione di regresso nei confronti di tutti coloro i quali, Pt_1
nell'ambito del rapporto di lavoro, o, più precisamente, nell'ambito del rischio tutelato, abbiano commesso fatti astrattamente configurabili come reati perseguibili di ufficio dai quali sia derivato il danno.
Come anche evidenziato nella pronuncia di legittimità n. 12561/2017, in seguito alla predetta pronuncia delle SS.UU., la Suprema Corte ha esteso la possibilità di regresso dai dipendenti del datore di lavoro ad altri soggetti terzi rispetto all'obbligo assicurativo come i soci ed gli amministratori (Cass. civ. 11426/2006), i soggetti chiamati a collaborare "a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro" (Cass. civ. 6212/2008), l'appaltante o il subappaltante
(Cass. 9065/2006, 24935/2015).
Ancora sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in materia di sicurezza sul lavoro trova applicazione la nozione di datore di lavoro non in senso lavoristico ma in senso prevenzionale, e che tale figura - per espressa definizione normativa della nozione relativa - comprende non solo il datore di lavoro formale ma proprio la figura dell'amministratore unico, il quale è titolare dei poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro. La ricorrente era dunque titolare di specifica posizione di garanzia connessa alla funzione di amministratrice della società rispetto alla quale vi era una precisa responsabilità in tema di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antinfortunistici, con conseguente responsabilità ex articolo 2087 e
2050 c.c.
9. Tale responsabilità sussiste anche in relazione al regresso esperito dall'ente previdenziale ("jure proprio") ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, azione esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili
o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri) (Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3288 del 16/04/1997, Rv. 503736 -
01; Sez. L, Sentenza n. 6212 del 07/03/2008, Rv. 602495 - 01; con riferimento alla responsabilità
4 da attività pericolosa, altresì, Sez. 3, Sentenza n. 1966 del 27/01/2009, Rv. 606328 - 01)” (si veda
Cass. civ. 1399/2021).
Peraltro, in tali ipotesi, in cui appunto non opera l'esenzione da responsabilità del datore di lavoro,
l fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (Cass. Pt_1
civ. 4015/1992, Cass. civ. 8467/1994).
Circa le somme di cui l' chiede il rimborso va osservato che, per consolidato e condivisibile Pt_1
indirizzo della Suprema Corte (si veda Cass. civ. 13587/2019, Cass. civ. 12908/2017, Cass. civ.
1841/2015, Cass. civ. 11617/2010), la prova delle somme corrisposte dall' al lavoratore, nel Pt_1
giudizio di regresso intentato dall'istituto, può essere fornita con l'attestato del direttore della sede regolatrice, svolgendo l'Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi assistiti da una presunzione di legittimità. Tale presunzione di legittimità dell'atto amministrativo proveniente dall' , costituente “prova privilegiata”, può tuttavia venir meno a Pt_1
fronte di precise contestazioni che evidenzino i vizi da cui sarebbe affetta tale attestazione.
Inquadrata in questi termini la disciplina rilevante, l'accertamento della eventuale sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio in relazione all'infortunio del sig. è senz'altro ammissibile nella Pt_3
presente sede in ragione della sentenza declaratoria della prescrizione, passata in giudicato, della
Corte di Appello di Bari in atti.
Orbene, è pacifico tra le parti che la resistente fosse amministratrice nonché responsabile della sicurezza di Parte_4
Ciò posto, i fatti di causa sono desumibili, in maniera completa e senza necessità di ulteriori integrazioni, dalla documentazione formata all'interno del procedimento penale (di cui si è ottenuta l'acquisizione) e come già esaminata - in modo assolutamente scrupoloso, logico e senza contraddizioni - dal Giudice estensore della sentenza di primo grado n. 2823/2017 (cui più diffusamente si rimanda) le cui condivisibili conclusioni si riportano di seguito.
Come desumibile dalle deposizioni dei testi e e dagli accertamenti tecnici Tes_1 Tes_2 espletati, il sig. nell'occasione dell'infortunio, stava trasportando qualcosa con le braccia Pt_3 leggermente aperte e con i gomiti sporgenti all'infuori e, in ciò, ha occupato con il gomito sinistro l'area di lavoro del piano di movimento della fustellatrice (su cui stava lavorando il collega e quindi si è ritrovato con il braccio incastrato nella pressa così riportando la Tes_2
“subamputazione dell'arto superiore con lesione muscolare e sospetto fascio vascolo nervoso”.
Orbene, l'infortunio in argomento deve ritenersi verificato (anche) perché l'area di rispetto della macchina fustellatrice non risultava adeguatamente segnalata dalla datrice di lavoro attraverso la segnaletica sul pavimento e (anche) perché il macchinario non risultava perimetrato da catenella;
5 entrambi questi accorgimenti costituiscono misure di sicurezza esigibili ai sensi dell'art. 71, comma
6, d.lgs. 81/2008.
Deve altresì ritenersi che laddove la datrice avesse provveduto alla segnalazione sul pavimento e alla perimetrazione del macchinario a mezzo catenella (e cioè avesse prestato le misure di sicurezza derivanti ex lege) l'infortunio non si sarebbe verificato.
D'altra parte, non può sostenersi che il comportamento colposo del lavoratore presentasse i caratteri dell'eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute ed alla comune prudenza. Difatti, l'infortunio si è verificato nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto e la movimentazione di scatole, lungi dal costituire un'ipotesi del tutto eccezionale e imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un'evenienza ictu oculi pienamente compatibile con le eventuali occorrenze connesse allo sviluppo della prestazione lavorativa.
In ragione di tutto quanto innanzi, deve ritenersi configurabile nella presente fattispecie, ai fini che qui interessano, il reato di lesioni colpose.
Circa la procedibilità del reato, a fronte dell'art. 590, ultimo comma, c.p. (“Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso [lesioni gravi o gravissime n.d.r.], limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”) va osservato che, in ragione della riportata subamputazione dell'arto, le lesioni devono essere considerate, quanto meno, gravi ai sensi dell'art. 583 n. 2) c.p. essendosi, appunto, verificato l'indebolimento permanente di un organo (e posto che, in ragione di quanto innanzi, è evidente la violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni).
Contrariamente a quanto prospettato dalla resistente non può ritenersi accertato che quest'ultima avesse predisposto, in relazione alla fustellatrice, una segnaletica sul pavimento e la perimetrazione a mezzo di catenella.
In antitesi con quanto riferito dal teste la mancata adozione di tali ultime misure di Tes_2
sicurezza è resa incontrovertibilmente evidente dalle foto della P.G. effettuate nell'immediatezza dell'evento in relazione alla fustellatrice in argomento e dalla relazione tecnica disposta dalla
Procura della Repubblica del Tribuna di Bari in atti (si veda pag. 48). Peraltro, va osservato che il sig. in sede di dibattimento penale ha ammesso di essere impossibilitato a Parte_5 confermare che nel giorno dell'infortunio il macchinario fosse delimitato da catenelle (si veda il doc. j della resistente a pag. 8) ed ha anche, del tutto ragionevolmente, escluso tale ultima circostanza in considerazione del fatto che, evidentemente, il si era avvicinato alla macchina Pt_3 nell'episodio in questione.
6 Alcuna incidenza sul diritto di regresso azionato nella presente sede possono spiegare le rinunce formulate dal dipendente nella conciliazione sindacale stipulata con il datore di lavoro posto che, in questa ultima, il sig. ha rinunciato ai propri diritti e non (e né avrebbe potuto) a quello di Pt_3 regresso facente capo all' e insorto per legge in ragione della sussistenza delle condizioni di Pt_1 cui all'art. 10 TU e del pagamento delle prestazioni previdenziali al sig. Pt_1 Pt_3
Parimenti, alcuna concreta rilevanza e attendibilità può essere attribuita alle dichiarazioni scritte del sig. sub doc. f della resistente. Trattasi, difatti, di dichiarazioni non rese sotto assunzione di Pt_3
responsabilità per le dichiarazioni mendaci o false (come invece avviene in relazione alle prove testimoniali) peraltro contrastanti con i restanti elementi istruttori raccolti nel giudizio penale e sopra riportati (ove, peraltro, si è parimenti messa in luce l'evidente inattendibilità delle dichiarazioni rese dal anche in tale procedimento). Pt_3
Con riferimento al quantum pagato dall' va osservato che idonea prova sul punto è stata Pt_1 fornita a mezzo dell'attestazione del responsabile della sede di Monopoli (depositata Pt_1 dall'istituto) che contiene l'elencazione dettagliata delle poste corrisposte al dipendente. La prova privilegiata fornita dall'attestazione appena citata non può essere reputata smentita dalle contestazioni rivolte dalla resistente nella presente sede in quanto assolutamente generiche e prive dell'indicazione dei concreti vizi da cui sarebbe affetta l'attestazione in argomento.
E' ancora infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. Sul punto è sufficiente osservare che, ai sensi dell'art. 112 T.U. , l'azione di regresso si prescrive nel termine di tre Pt_1
anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile e che la sentenza di appello declaratoria della prescrizione, in relazione ai fatti inerenti all'infortunio per cui è causa, è stata depositata in data 15.01.2020 laddove il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 26.01.2022.
In ragione di tutto quanto innanzi, in accoglimento della domanda proposta, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore dell' della somma complessiva di Euro 437.774,95 (non Pt_1 avendo l' documentato l'esborso di somme ulteriori nel corso del giudizio), oltre agli Pt_1 interessi nella misura legale a decorrere dal 7.10.2020 (data dell'attestazione delle spese da parte del responsabile ) fino al saldo. Pt_1
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 con una decurtazione del 20% rispetto ai valori medi in ragione del carattere relativamente semplice delle questioni oggetto di causa – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Bari-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Giuseppe Craca, definitivamente pronunciando nella causa istaurata e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore dell' , Pt_1 per i titoli di cui in motivazione, la somma complessiva di € 437.774,95, oltre agli interessi nella misura legale a decorrere dal 7.10.2020 fino al saldo;
b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dall' , liquidate Pt_1 dette spese in € 10.996,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15%
e contributo unificato come per legge.
Bari, 22.05.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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