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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3811 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
23.01.1975, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Sorrentino
e
GUGOLE IS, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Parozzani
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
Le parti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
1. omologare la separazione consensuale dei coniugi con l'ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle Annotazioni e
Trascrizioni di legge alle seguenti condizioni:
2. I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior rilievo riguardanti la salute, l'educazione e le scelte di vita dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori disgiuntamente. I figli abiteranno e avranno la collocazione prevalente presso la madre con facoltà
per il padre di vederli e di tenerli con sé secondo le seguenti modalità:
- Sino a che il padre non avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitare i figli,
a settimane alterne, dal sabato mattina al sabato sera dopo cena e la domenica dalla mattina a prima/dopo cena;
in seguito, un fine settimana a settimane alterne, dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 20,00;
- il padre potrà cenare con i figli due sere a settimana, indicativamente il
2 martedì e il mercoledì;
- sette giorni durante le vacanze di Natale da fissarsi in modo che i figli trascorrano il giorno di Natale e quello di Capodanno, ad anni alterni, una volta con il padre e una con la madre;
- tre giorni durante le vacanze di Pasqua da fissarsi in modo che i figli trascorrano il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis, ad anni alterni, una volta con il padre e una con la madre;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno anche quindici giorni non consecutivi comprese le notti con il padre e altrettanti con la madre, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (indicativamente il padre trascorrerà con i figli due settimane nel mese di agosto in cui non lavora);
- il giorno del compleanno dei figli sarà trascorso con entrambi i genitori;
nel medesimo modo saranno trascorsi i momenti significativi della vita di Per_1
e quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: feste di fine anno Per_2
scolastico, diploma ecc..
3. La signora GU continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Via
Marconi 1 a Barbarano Mossano (VI) che resterà a lei assegnata con gli immobili ivi contenuti.
4. Il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento dei figli minori,
la somma di € 225,00 (Euro duecentoventicinque//00) per ciascun figlio,
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il
3 giorno dieci di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra GU e contribuirà nella misura del 50%, alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Vicenza.
4. Assegno unico al 50% come per legge.
5. I coniugi provvederanno alla intestazione in favore della sig.ra IS GU
del veicolo Citroen C3 targato FP762MT, attualmente di proprietà di CP_1
; alla intestazione del veicolo Toyota Yaris targata BC164ZX, in
[...]
favore di , attualmente di proprietà di IS GU. Controparte_1
6. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non avanzano alcuna reciproca pretesa relativa al proprio mantenimento.
7. Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento
delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24.10.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ZZ (PD) in data
28.08.2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
4 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Barbarano Mossano (VI) in via Marconi 1 in favore di GU IS quale genitore convivente con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale
5 dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e GU Controparte_1
IS, uniti in matrimonio in ZZ (PD) in data 28.08.2011 con atto trascritto al n.6, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2011 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di ZZ (PD) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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