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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1532/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 1532/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. MARROCCO RAFFAELE ANTONIO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MARROCCO RAFFAELE ANTONIO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Mazzano (BS) in via Martin Luther King n. 7, già di proprietà esclusiva della
sig.ra rimane assegnata alla stessa ed il sig. nulla rivendica Parte_2 Parte_2 Parte_1 sull'immobile e rinuncia a qualsiasi preteso diritto e/o azione sulla stessa;
3) i coniugi concordano di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale che pertanto rimarranno, come sono, di proprietà di;
Parte_2
4) i ricorrenti di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
5) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, e dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/09/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GARDONE VAL TROMPIA (atto n. 44 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 1532/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. MARROCCO RAFFAELE ANTONIO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MARROCCO RAFFAELE ANTONIO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Mazzano (BS) in via Martin Luther King n. 7, già di proprietà esclusiva della
sig.ra rimane assegnata alla stessa ed il sig. nulla rivendica Parte_2 Parte_2 Parte_1 sull'immobile e rinuncia a qualsiasi preteso diritto e/o azione sulla stessa;
3) i coniugi concordano di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale che pertanto rimarranno, come sono, di proprietà di;
Parte_2
4) i ricorrenti di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
5) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, e dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/09/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GARDONE VAL TROMPIA (atto n. 44 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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