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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/11/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1315/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1315/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Conti Guido e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Petrini Anna, appellante contro
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentate da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bottazzi Controparte_3 P.IVA_2
Leonardo,
(C.F. , rappresentata da Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_3
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Bottazzi Leonardo, P.IVA_2
appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.11.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
13.11.2025)
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per l'appellante : Parte_1
“In via preliminare respingere la domanda come da controparte avanzata di inammissibilità dell'appello;
Accertato a tal proposito che l'appello promosso nei confronti dei successori a titolo particolare della parte originariamente in causa fa sì che tale operato costituisca non l'inesistenza dell'appello ma una irregolarità del contraddittorio, che si chiede da parte di Codesta Ecc.ma Corte sia concesso all'appellante di sanare con la chiamata in giudizio di quale Controparte_4
società incorporante per fusione della Controparte_5
Ove del caso si ritenesse che con il proprio atteggiamento e la posizione assunta dai suoi successori a titolo particolare si sia considerato di fatto estromesso dal giudizio Controparte_4
dichiarare la non necessità della integrazione del contraddittorio;
[...]
Respingere inoltre l'eccezione, come proposta da controparte, di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. stante l'insussistenza di quanto controparte evocato;
Nel merito accogliere, nei confronti delle società e Controparte_2 Controparte_1
come evocate -per quanto di competenza della prima di tutto quanto attiene al rapporto contrattuale di cui si è resa cessionaria e per quanto di competenza della per Controparte_1
quanto riguarda l'ammontare del credito di cui si è resa cessionaria- per le motivazioni esposte in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 212 del 23.03.2023 emessa dal Tribunale di Novara, Giudice dr.ssa Annalisa Boido, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2467/2020, depositata in pari data, mai notificata, sentenza questa in allora resa tra l'attuale appellante e la società alla quale sono subentrate nell'intero Controparte_5
rapporto, stante le intervenute cessioni, le due società oggi citate per quanto di competenza di ciascuna;
- Accogliere tutte le conclusioni nel merito già presentate in giudizio di primo grado, che di seguito si riportano
«- Accertare e dichiarare, stante l'intervenuta confessione, l'ammontare del credito della convenuta, ora così come indicato nella lettera del 01.07.2016, indirizzata al Controparte_1 legale che rappresentava la Sig.ra Parte_2
- Dichiarare inoltre tenuta ed ora per la stessa Controparte_5 Controparte_2
a tenere manlevato il ricorrente da eventuali domande di regresso contro lo stesso azionate
[...]
pagina 2 di 17 dai co-fideiussori e ciò per la parte degli importi determinati sulla base di un credito eccedente
l'importo di €. 63.098,13 come indicato alla data del 01.07.2016, oltre successivi interessi;
In via subordinata, nel denegato e non creduto caso di non accoglimento della domanda principale:
- Dichiarare e accertare la responsabilità della convenuta ed ora per la stessa Controparte_2
che, con quanto dichiarato, nella lettera 01.07.2016, ha indotto in errore il ricorrente, che
[...]
così si è determinato ad accettare puramente e semplicemente l'eredità della Sig.ra Parte_2
[...]
- Conseguentemente dichiarare la convenuta ed ora tenuta a manlevare Controparte_2
dalle richieste che dovessero essere fatte allo stesso da chicchessia a seguito Parte_1
di eventuale inadempimento della debitrice principale al contratto di leasing n. 814703 e ciò per la parte di importo superiore a quello indicato nella lettera 01.07.2016;
In ogni caso:
- Riservata ogni azione da far valere in separato giudizio riguardo la validità del contratto di locazione finanziaria n. 814703 già in corso tra la resistente ed ora le cessionarie dalla stessa e la società Controparte_6
- Con il favore delle spese di causa maggiorate sulla parte imponibile del 15% per spese generali di studio»;
- Rigettando tutte le eccezioni e le istanze di controparte per le motivazioni già esposte in primo grado;
- Con vittoria di spese e onorari come per legge, relativamente a entrambi i gradi di giudizio;
- Le conclusioni di primo grado sono oggi da intendersi rivolte nei confronti delle società cessionarie e e per quanto di competenza di ciascuna Controparte_2 Controparte_1
come più sovra esposto”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis:
- accertata e dichiarata la mancata notifica dell'appello alla parte processuale originaria
[...]
(già , dichiarare inammissibile l'appello proposto;
Controparte_4 Controparte_5
- accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi meglio espositi in narrativa;
pagina 3 di 17 - nel merito: rigettare integralmente, per i motivi già esposti compiutamente in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni svolte dall'appellante nei confronti delle appellate, con ogni conseguente statuizione e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata in questa sede per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- in ogni caso, nel merito in principalità: dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare tutte le domande e le eccezioni avverse, formulate sia in via principale che in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa degli atti di causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, del doppio grado di giudizio;
- in via istruttoria, in ordine alle istanze istruttorie, richiamati tutti i propri precedenti scritti difensivi, che devono intendersi in questa sede espressamente riprodotti e ritrascritti, opponendosi alle avverse domande ed eccezioni siccome prive di fondamento alcuno, nell'ipotesi di rimessione in istruttoria della causa, si ribadiscono le seguenti istanze istruttorie.
Si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione
“vero che”: 1) con comunicazione del 03.09.2018, che si rammostra al teste, (doc. 8)
[...] precisava al legale della garante che “nelle predetta corrispondenza Controparte_5 Pt_2
(lettere del 01.07.2016 e del 18.07.2016 allegate) è espressamente indicato l'importo maturato nei confronti della garante Sig.ra nonché lo stato della stato della pratica ... il debito Pt_2 maturato anche dalla fideiussione in oggetto ammonta ad € 67.375,63 con valuta al 03.09.2018 oltre ad € 636.662,82 per debito residuo in linea capitale ...”;
2) con successiva comunicazione e-mail del 26.11.2018, che si rammostra al teste, (doc. 9),
a mezzo del gestore Dr.ssa ribadiva ancora che […]; Controparte_5 Persona_1
Si indica a teste la Dott.ssa già presso Mediocredito Persona_1 Controparte_7
La scrivente difesa si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte e si chiede, nel caso di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta con i testi già indicati.
Con ogni espressa riserva istruttoria, di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare, anche all'esito del comportamento processuale della controparte. In ogni caso, in ordine alle deduzioni istruttorie, si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. della scrivente difesa e di cui al fascicolo del primo grado di causa”.
pagina 4 di 17 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_8
Novara, deducendo che:
- era unico erede della nonna materna, (a sua volta unica erede del marito Parte_2
premorto ); Persona_2
- , unitamente al marito , aveva prestato fideiussione a Parte_2 Persona_2
garanzia degli impegni assunti dall' con il contratto Controparte_6
di leasing finanziario stipulato con Intesa Leasing s.p.a. avente ad oggetto immobili a destinazione commerciale siti in Novara, Corso Vercelli 85/B;
- alla società Intesa Leasing s.p.a. erano poi subentrati dapprima e successivamente CP_9
Controparte_5
Precisava di essersi determinato ad accettare l'eredità, a seguito di rinunce da parte di altri eredi
(divenendo così unico erede legittimo della defunta nonna materna) in quanto era venuto in possesso della lettera del 01.07.2016 di indirizzata all'avv. Guido Controparte_5
Conti, legale di , che aveva specificato (a seguito di richiesta proprio della Parte_2
sig.ra per il tramite del suo legale) che la situazione debitoria del contratto di leasing al Pt_2
01.07.2016 era pari ad € 63.098,13.
Successivamente l'attore aveva richiesto chiarimenti sull'esposizione debitoria e, solo a seguito dell'intervento di Banca d'Italia, con lettera del 03.09.2018 aveva Controparte_5
comunicato che il credito maturato nei confronti dell' alla data del Controparte_6
03.09.2018, ammontava ad € 67.375,63 oltre ad € 636.662,82 per debito residuo in linea capitale.
L'attore sottolineava che in forza della precedente dichiarazione del 01.07.2016, aveva accettato puramente e semplicemente l'eredità della nonna materna ritenendo che l'esposizione dell' (di cui la nonna era fideiussore) ammontasse ad € 63.098,13 Controparte_6
comprensivi di interessi di mora al 01.07.2016, che il piano finanziario si fosse concluso nel 2014 essendo in tale data scaduto l'ultimo canone della locazione finanziaria e che conseguentemente al 01.07.2016, con quanto dichiarato dalla Banca, ci si dovesse riferire a tutta la situazione debitoria dell' . Controparte_6
Riteneva che la lettera del 01.07.2016 indirizzata da a Controparte_5 Parte_2
integrasse, ai sensi dell'art. 2735 c.c., una confessione stragiudiziale con riferimento
[...]
pagina 5 di 17 alla dichiarazione relativa all'ammontare del credito.
Doveva, quindi, ritenersi assodato che l'ammontare del credito fosse di € 63.098,13 alla data del
01.07.2016 e che non potesse pretendere nei confronti dell'attore Controparte_5
importi maggiori.
Inoltre, riteneva che dovesse tenere l'attore manlevato da eventuali Controparte_5
pretese di rivalsa avanzate dai co-fideiussori per quanto dagli stessi eventualmente pagato a seguito dell'escussione della fideiussione, per la parte dell'importo superiore a quello indicato a debito dell' nella lettera del 01.07.2016. Controparte_6
In via di subordine rilevato di essere stato indotto in errore (a causa della dichiarazione rilasciata da , chiedeva di essere tenuto manlevato dalla resistente rispetto a Controparte_5
richieste di pagamento correlate alla fideiussione.
Si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza delle domande Controparte_8
chiedendone il rigetto.
Precisava che sig.ra aveva ricevuto dettagliata descrizione della posizione debitoria della Pt_2
società garantita sin dalla comunicazione fax del 18.07.2016 con cui le era stato inviato il Piano di Ammortamento Finanziario del contratto di locazione finanziaria in questione.
Aggiungeva che alla disamina del piano di ammortamento sarebbe stato possibile riscontrare l'intera posizione contrattuale.
Sosteneva che l'attore avrebbe potuto facilmente avere piena cognizione dell'ammontare del debito residuo se solo avesse debitamente considerato tutta la corrispondenza intercorsa.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 212/2023, pubblicata in data 23/03/2023 il Tribunale di Novara, rigettava le domande di parte attrice e compensava tra le parti le spese di lite.
In relazione al valore della comunicazione del 01.07.2016, dopo aver riepilogato le varie comunicazioni intercorse fra il legale della sig.ra e il Tribunale richiamava Pt_2 CP_5
la giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine agli elementi necessari affinché potesse ricorrere la confessione e rilevava che la confessione, sia giudiziale che stragiudiziale, doveva essere resa personalmente dalla parte del processo in cui la confessione era destinata a spiegare i pagina 6 di 17 suoi effetti. Aggiungeva che chi rendeva la confessione doveva essere capace di disporre del diritto cui i fatti oggetto di confessione si riferivano, sicché qualora la confessione fosse stata resa da un rappresentante, essa era da ritenersi efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questa vincolava il rappresentato.
Fatte queste premesse il Tribunale riteneva che nella missiva in questione non ricorressero gli elementi necessari per poterne inferire il contenuto confessorio.
Veniva in rilievo una missiva redatta su carta intestata all' “Ufficio reclami Intesa San Paolo
Provis”, sottoscritta da due soggetti di cui non erano note le qualifiche e non vi era né allegazione né prova che si trattasse di soggetti muniti del potere dispositivo del diritto in questione.
Precisava inoltre che pur volendosi ritenere che i firmatari della missiva fossero autorizzati a
“decidere” sul reclamo presentato da parte attrice (che lamentava di non avere ricevuto la documentazione informativa necessaria ad appurare la posizione debitoria dell'utilizzatore), tuttavia questo aveva comportato unicamente il conferimento di poteri di tipo dichiarativo e non di poteri di tipo dispositivo che, peraltro, esulavano dalla normale competenza di un ufficio volto unicamente a garantire correttezza e trasparenza nell'esecuzione del rapporto con il cliente.
Spiegava che l'attore aveva agito per veder dichiarare il contenuto confessorio del documento in questione e, dunque, per veder accertare in € 63.098,13 l'importo dallo stesso dovuto alla Banca e non per ottenere l'accertamento della sussistenza e dell'esatto importo del debito residuo.
Rigettava quindi la domanda principale proposta dal sig. . Parte_1
In relazione alla domanda subordinata di manleva conseguente all'accertamento della responsabilità della convenuta per aver indotto l'attore ad accettare puramente e semplicemente l'eredità della Sig.ra sull'erroneo presupposto di cui alla dichiarazione Parte_2
contenuta nella lettera 01.07.2016, il Tribunale precisava che la stessa doveva essere qualificata come domanda risarcitoria, di cui parte attrice non aveva indicato, neppure tramite richiamo normativo, il fondamento, né specificamente gli elementi costitutivi sia nel caso in cui l'attore avesse inteso esercitare un'azione di responsabilità contrattuale sia nel caso avesse inteso esercitare un'azione di responsabilità da fatto illecito.
In ogni caso osservava in primo luogo che nessun danno risultava essersi verificato, né vi era certezza che esso si potesse verificare in futuro.
pagina 7 di 17 In secondo luogo, il Tribunale escludeva, sulla base degli elementi in atti, che vi fosse nesso di causalità immediata e diretta fra la dichiarazione oggetto di causa e l'atto con cui l'attore aveva accettato l'eredità puramente e semplicemente.
La responsabilità dell'accertamento della consistenza dell'asse ereditario gravava sul chiamato e non su soggetti terzi.
Infine, dalla disamina dello scambio di comunicazioni intercorse tra le parti unitamente alla conoscenza quantomeno del piano di ammortamento, il Tribunale riteneva che l'attore potesse ricavare quale sarebbe dovuto essere l'andamento normale dei pagamenti e quali fossero stati i pagamenti con certezza avvenuti (in quanto fatturati), pari ad un ammontare enormemente inferiore rispetto al complessivo ammontare dovuto.
Si trattava di elementi più che sufficienti a ritenere la situazione debitoria della massa non acclarata, sicché parte attrice avrebbe potuto, in tale situazione, prima richiedere informazioni più dettagliate e solo alla luce delle stesse assumere le proprie determinazioni in ordine all'accettazione dell'eredità.
Rigettava pertanto anche la domanda subordinata.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
preliminarmente chiarisce di aver proposto appello nei confronti di Parte_1 [...]
e quali cessionarie del rapporto giuridico controverso. CP_2 Controparte_1
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale abbia completamente omesso di applicare l'art. 115 c.p.c..
Ritiene che il Tribunale non abbia considerato che la convenuta, costituendosi in giudizio, non avesse mosso alcuna specifica contestazione riguardo l'allegazione attorea secondo la quale
[...]
nella lettera 01.07.2016 aveva specificato l'ammontare complessivo del Controparte_5 debito dell' nell'importo di € 63.098,13. Controparte_6
Rileva nello specifico che la convenuta si era limitata a contestare la portata confessoria del documento, senza eccepire alcunché in merito alla carenza di poteri da parte dei firmatari di tale missiva.
Ritiene che l'omessa e specifica contestazione debba essere apprezzata ex art 115 c.p.c., con conseguente raggiungimento della prova che tale dichiarazione sia da attribuire ad CP_5
pagina 8 di 17 debitamente rappresentata dai firmatari della lettera, muniti dei necessari Controparte_5
poteri per rendere confessoriamente tale dichiarazione, come per altro emergerebbe dal contesto della lettera.
Con il secondo motivo ritiene che il Tribunale abbia errato nell'affermare che gravava su parte attrice l'onere di fornire la prova dei poteri in capo ai firmatari dell'atto.
A parere di parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto onerare la convenuta in ossequio al principio della vicinanza della prova e della maggiore facilità per la stessa di provare l'eventuale assenza di poteri in capo ai firmatari.
Con il terzo motivo si duole che il Tribunale abbia qualificato la domanda di manleva quale domanda di risarcimento del danno.
Ribadisce in proposito di avere proposto domanda di manleva che è una richiesta per essere coperti da un evento futuro, ma incerto.
Con il quarto motivo ritiene che il Tribunale abbia errato nell'attribuire all'attore la colpa di aver accettato senza beneficio d'inventario l'eredità della sua dante causa alla luce della lettera
03.09.2018 di Controparte_5
Precisa che l'accettazione pura e semplice dell'eredità è stata effettuata a maggio 2018 ovvero ben quattro mesi prima della lettera sovra indicata e in ogni caso dopo circa due anni nel corso dei quali la convenuta era stata sollecitata a rettificare e/o modificare quanto dichiarato il
01.07.2016.
Aggiunge che la società utilizzatrice non aveva esercitato il diritto di riscatto e dalla lettura delle clausole del contratto di locazione finanziaria tale esercizio di riscatto era riservato solo alla parte in regola con i pagamenti e così, con tale affermazione, si era contribuito ad ingenerare nell'attore la convinzione che, successivamente al 01.07.2016, la società avesse Controparte_6
addirittura chiuso la posizione debitoria.
IV) Difese e di Controparte_10 Controparte_2
La società si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_3 Controparte_2
e di Controparte_1
pagina 9 di 17 Ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per mancata notifica dello stesso alla parte processuale originaria.
Parimenti ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c., attesa la natura meramente ripropositiva del gravame.
In relazione al primo motivo ed al secondo motivo riguardante l'omessa applicazione dell'art. 115
c.p.c., rileva la correttezza della decisione del Tribunale e precisa che da un semplice esame della comunicazione del 01.07.2016 emerge la carenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo proprio della confessione.
Precisa che aveva provveduto ad inviare, a seguito della richiesta del 18.07.2016 CP_5
(con la quale era stato richiesto quante rate fossero ancora a scadere dopo il 01.07.2016 e di quantificare i canoni a scadere), una mail con allegato il Piano di Ammortamento Finanziario del contratto di locazione finanziaria in oggetto, dal quale si poteva riscontrare in modo puntuale, preciso ed analitico l'intera posizione debitoria.
Sottolinea che nel corso del giudizio di primo grado aveva contestato e preso posizione su CP_5
quanto affermato da parte appellante.
In ogni caso deduce che l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. grava su parte attrice.
Deduce la scarsa intellegibilità del terzo motivo riguardante la qualificazione della domanda subordinata e sottolinea la correttezza della decisone del Tribunale laddove ha ritenuto che non vi sia nesso di causalità immediata e diretta fra la dichiarazione oggetto di causa e l'atto con cui l'attore ha accettato l'eredità puramente e semplicemente, anziché determinarsi diversamente.
Con riguardo al quarto motivo, relativo all'addebito di responsabilità in capo all'attore per avere questi accettato puramente e semplicemente l'eredità, osserva che il Tribunale abbia correttamente evidenziato che lo scambio di comunicazioni fra legali unitamente alla conoscenza quantomeno del piano di ammortamento siano elementi più che sufficienti a ritenere la situazione debitoria della massa non acclarata, sicché l'attore avrebbe potuto accettare con beneficio d'inventario, usufruendo del tempo previsto per accertare la reale consistenza del debito della massa.
pagina 10 di 17 V) Difese di Controparte_4
A seguito di ordinanza depositata in data 28.11.24 (con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di si è costituita in appello Controparte_5 [...]
quale mandataria di successore a titolo universale di CP_3 Controparte_4 [...]
svolgendo difese esattamente sovrapponibili a quelle delle altre parti Controparte_5
appellate.
VI) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parti appellate in relazione all'iniziale notificazione del gravame nei confronti dei soli successori a titolo particolare nel diritto controverso (che non erano stati parte del giudizio di primo grado) in luogo del cedente, unico soggetto effettivamente convenuto in primo grado.
Come già rilevato in sede di ordinanza depositata in data 28.11.2024 secondo la giurisprudenza
“Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo […]” (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21492 del 31/08/2018, massime precedenti conformi).
Nel giudizio di impugnazione, il successore intervenuto a titolo particolare e l'alienante non estromesso sono quindi litisconsorti necessari e “se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c.” (Corte di Cassazione, Sez. 1,
Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018).
Nel caso sub iudice non possono ritenersi integrati i presupposti di un'implicita estromissione in giudizio dell'alienante (Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 2048 del 26.01.2018) tenuto conto che le odierne parti appellate hanno per l'appunto lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione per omessa notificazione del gravame ad Controparte_5
pagina 11 di 17 L'omessa notificazione del gravame nei confronti di tutti i litisconsorti necessari non determina quindi l'inammissibilità dell'appello ma impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c..
2) Deve parimenti essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. che si sostiene meramente ripropositivo nonché basato su argomentazioni generiche ed apodittiche.
L'assunto non è condivisibile atteso che, nel suo complesso e fatto salvo quanto indicato in relazione ai singoli motivi, il gravame si articola in censure motivate e sufficientemente specifiche rispetto al percorso motivazionale seguito dal Tribunale, di talché non ne può essere dichiarata l'integrale inammissibilità.
3) Il primo motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il giudizio si basa sulla pretesa natura confessoria della comunicazione in data 01.07.2016 (doc. 4 attore).
Con tale documento, in risposta ad un precedente sollecito con cui l'Avv. Guido Conti (quale difensore dell'allora fideiussore ) lamentava che la cliente non aveva ancora Parte_2 ricevuto la documentazione richiesta (ovvero copia dell'estratto conto completo dalla prima all'ultima rata dovuta con evidenziazione di quanto incassato e di quanto impagato), l'Ufficio
Reclami di aveva comunicato al che “Alla data odierna la posizione Controparte_5
debitoria del contratto di leasing n. 814703 risulta di euro 63.098,13 con mora alla stessa data”.
Secondo la giurisprudenza “Ai sensi dell'art. 2731 c. c., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto […]” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4509 del 14/02/2019).
L'onere di allegazione e prova del potere di rappresentanza grava sulla parte che invoca l'efficacia della confessione.
In particolare “Il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio, tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che,
pagina 12 di 17 convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal falsus procurator, opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto […] ” (Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26871 del 13/09/2022, peraltro in tema di stipula di contratto da parte del falsus procurator).
Corrisponde al vero che entro il maturare delle preclusioni assertive nel primo grado di giudizio nulla aveva obiettato in ordine ai poteri dispositivi del suo ufficio Controparte_5
reclami, essendosi la stessa piuttosto difesa sostenendo di avere sempre riscontrato le richieste di informazioni (dapprima di e poi di ) ed affermando che se Parte_2 Parte_1
l'attore avesse considerato tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti, avrebbe potuto facilmente avere completa cognizione del debito residuo.
Si osserva peraltro che la Banca sin dal primo grado di giudizio aveva negato che il documento avesse natura confessoria, con ciò essendo ultronea -a fini difensivi- ogni ulteriore disquisizione sui poteri dispositivi dell'ufficio reclami.
Deve comunque escludersi che il documento in esame abbia carattere confessorio (trattandosi di questione espressamente riproposta in appello).
Come già rilevato dal Tribunale “Perché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dalla ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione” (Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16127 del
15/11/2002).
Nel caso di specie difettano entrambi i requisiti.
pagina 13 di 17 Innanzitutto, difetta l'elemento oggettivo, non avendo la Banca riconosciuto circostanze a sé sfavorevoli ed avendo piuttosto la stessa dato atto della sua posizione di credito nei confronti del debitore principale e dei fideiussori.
La dichiarazione, d'altro canto, non è accompagnata dal riconoscimento e/o attestazione che non sussistano ulteriori posizioni creditorie all'infuori di quella indicata nella missiva e solamente a fronte di una simile ulteriore attestazione (nel caso di specie mancante) si sarebbe potuto effettivamente discutere dell'esistenza o meno di una confessione.
Difetta, conseguentemente, anche l'elemento soggettivo della consapevolezza e volontà di ammettere fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra.
Si osserva, oltre tutto, che la dichiarazione in esame non è specifica, facendo genericamente riferimento ad una “posizione debitoria” derivante dal contratto di leasing, senza indicazioni di sorta in relazione a pagamenti avvenuti, loro imputazione, criteri di calcolo ecc..
La dichiarazione non ha nemmeno contenuto “indubbio”, ovverosia non è idonea ad escludere qualsiasi ulteriore contestazione sul fatto attestato ed al contrario è financo scarsamente intellegibile, come d'altro canto risulta dai successivi scambi epistolari prodotti in atti.
Nel senso dell'incomprensibilità della risposta data dall'ufficio reclami si era a suo tempo espresso lo stesso difensore della signora con missiva del 07.07.2016 (doc. 6 CP_6
convenuta), con cui aveva dedotto la sostanziale incompletezza della risposta in quanto:
- “Alla mia assistita interessa sapere quante rate siano ancora a scadere dopo il 01.07.2016, data alla quale mi indicate la posizione debitoria della Immobiliare DO s.n.c. in € 63.098,13”;
- “A questo punto dalla Vostra comunicazione mi pare di comprendere che l'Immobiliare abbia provveduto a rientrare della maggiore parte del debito […]”; CP_6
- “Per quanto sovra sono a chiederVi di quantificarmi eventuali canoni a scadere, sempre che ve ne siano dopo il 01.07.2016”.
La complessiva posizione debitoria è rimasta dubbia anche a seguito dell'invio in data
18.07.2016 da parte della banca (doc. 7 convenuta) del piano di ammortamento, tanto che il difensore della signora aveva nuovamente risposto di non comprendere “per quale Pt_2 motivo sul piano di ammortamento […] le fatture non siano più indicate a partire dalla rata n. 32
(recitus 82) in avanti” così come non era stato possibile comprendere “come siano stati incassati gli altri € 560.000,00 circa, non essendo indicate le relative fatture a giustificare l'incasso”
pagina 14 di 17 (doc. 14 attore).
Ribadito che nel presente giudizio si discute della natura confessoria della missiva del 01.07.2016
e non dell'importo complessivo del debito residuo a quella data (con il che è irrilevante che da successive comunicazioni intrattenute tra le parti sia poi risultato che non vi erano ratei a scadere dopo il luglio 2016), le molteplici lacune e cripticità contenute nella missiva dell'Ufficio Reclami del 01.07.2016 (segnalate dallo stesso fideiussore) non consentono di ritenere che la dichiarazione ivi riportata integri anche in relazione al requisito oggettivo una confessione “tale da escludere qualsiasi ulteriore contestazione sul punto controverso” (Corte di Cassazione, Sez.
U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013.
4) E' conseguentemente assorbito il secondo motivo concernente la dedotta necessità di fare applicazione del c.d. principio della vicinanza della prova in ordine alla dimostrazione del potere dispositivo e di rappresentanza in capo al personale della banca (ufficio reclami) che ha concretamente sottoscritto il doc. 4 attoreo, dovendosi per completezza rilevare che, venendo in rilievo una società per azioni, la verifica dei poteri rappresentativi è nella disponibilità anche della parte privata mediante accesso alla Camera di Commercio.
5) Il terzo motivo (con cui si duole della qualificazione della sua domanda Parte_1
subordinata in termini di domanda risarcitoria anziché di manleva) è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Il Tribunale ha sostanzialmente dato atto dell'inammissibilità in generale della domanda subordinata per non avere la parte indicato né gli elementi costitutivi né il fondamento normativo della domanda stessa e con il gravame nulla ha specificato sul punto. Parte_1
Piuttosto, l'appellante si è limitato a dolersi della qualificazione operata dal Tribunale, senza illustrare la ragione per la quale tale decisione sia in ipotesi errata.
6) E' parimenti infondato il quarto motivo con cui censura la parte della Parte_1 sentenza con cui il Tribunale, nell'escludere il nesso di causalità immediata tra comportamento della banca e danno, ha affermato che ben avrebbe potuto accettare l'eredità Parte_1 col prescritto beneficio di inventario e/o rinunciare all'eredità.
pagina 15 di 17 La stessa disamina degli scambi epistolari in atti (già illustrati dal Tribunale e sopra sinteticamente riportati) dà ampia conferma della correttezza della decisione impugnata.
Dallo scambio di informazioni tra il difensore di (poi divenuto difensore dello Parte_2 stesso ) sono chiare le difficoltà riscontrate nell'avere contezza dell'effettivo Parte_1
importo del debito residuo.
L'accettazione dell'eredità è del maggio 2018 e dalle missive antecedenti risulta evidente che la parte non aveva ancora compreso quale fosse il debito maturato ed anzi aveva continuato a lamentare “omessi chiarimenti” da parte della banca che nel 2016 si era limitata ad inviare il piano di ammortamento senza specificare quali fossero i pagamenti effettuati e come fossero stati pagati i ratei dalla rata n. 82 in poi (rata del giugno 2012 in cui la banca aveva risolto di diritto il contratto) in difetto di emissione delle relative fatture.
E' del tutto evidente che, a fronte di una situazione di conclamata incertezza in ordine all'ammontare dell'insoluto, alcuna “induzione in errore” può invocare la parte la quale piuttosto avrebbe dovuto optare per la rinuncia all'eredità (come già fatto dagli altri chiamati) oppure per l'accettazione con beneficio di inventario.
7) Sono infine assorbite le istanze istruttorie riproposte ex art. 346 c.p.c. da parti appellate.
8) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di quale mandataria di di e di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
. Controparte_4
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione e fase decisionale), del valore della controversia (indeterminabile di media complessità, quindi scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, nei limiti della nota spese depositata da parti appellate.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Novara n. 212/2023 pubblicata il 23.03.2023 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a quale mandataria di Parte_1 Controparte_3 [...]
di e di le spese di lite, che si liquidano in CP_2 Controparte_1 Controparte_4
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1315/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Conti Guido e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Petrini Anna, appellante contro
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentate da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bottazzi Controparte_3 P.IVA_2
Leonardo,
(C.F. , rappresentata da Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_3
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Bottazzi Leonardo, P.IVA_2
appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.11.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
13.11.2025)
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per l'appellante : Parte_1
“In via preliminare respingere la domanda come da controparte avanzata di inammissibilità dell'appello;
Accertato a tal proposito che l'appello promosso nei confronti dei successori a titolo particolare della parte originariamente in causa fa sì che tale operato costituisca non l'inesistenza dell'appello ma una irregolarità del contraddittorio, che si chiede da parte di Codesta Ecc.ma Corte sia concesso all'appellante di sanare con la chiamata in giudizio di quale Controparte_4
società incorporante per fusione della Controparte_5
Ove del caso si ritenesse che con il proprio atteggiamento e la posizione assunta dai suoi successori a titolo particolare si sia considerato di fatto estromesso dal giudizio Controparte_4
dichiarare la non necessità della integrazione del contraddittorio;
[...]
Respingere inoltre l'eccezione, come proposta da controparte, di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. stante l'insussistenza di quanto controparte evocato;
Nel merito accogliere, nei confronti delle società e Controparte_2 Controparte_1
come evocate -per quanto di competenza della prima di tutto quanto attiene al rapporto contrattuale di cui si è resa cessionaria e per quanto di competenza della per Controparte_1
quanto riguarda l'ammontare del credito di cui si è resa cessionaria- per le motivazioni esposte in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 212 del 23.03.2023 emessa dal Tribunale di Novara, Giudice dr.ssa Annalisa Boido, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2467/2020, depositata in pari data, mai notificata, sentenza questa in allora resa tra l'attuale appellante e la società alla quale sono subentrate nell'intero Controparte_5
rapporto, stante le intervenute cessioni, le due società oggi citate per quanto di competenza di ciascuna;
- Accogliere tutte le conclusioni nel merito già presentate in giudizio di primo grado, che di seguito si riportano
«- Accertare e dichiarare, stante l'intervenuta confessione, l'ammontare del credito della convenuta, ora così come indicato nella lettera del 01.07.2016, indirizzata al Controparte_1 legale che rappresentava la Sig.ra Parte_2
- Dichiarare inoltre tenuta ed ora per la stessa Controparte_5 Controparte_2
a tenere manlevato il ricorrente da eventuali domande di regresso contro lo stesso azionate
[...]
pagina 2 di 17 dai co-fideiussori e ciò per la parte degli importi determinati sulla base di un credito eccedente
l'importo di €. 63.098,13 come indicato alla data del 01.07.2016, oltre successivi interessi;
In via subordinata, nel denegato e non creduto caso di non accoglimento della domanda principale:
- Dichiarare e accertare la responsabilità della convenuta ed ora per la stessa Controparte_2
che, con quanto dichiarato, nella lettera 01.07.2016, ha indotto in errore il ricorrente, che
[...]
così si è determinato ad accettare puramente e semplicemente l'eredità della Sig.ra Parte_2
[...]
- Conseguentemente dichiarare la convenuta ed ora tenuta a manlevare Controparte_2
dalle richieste che dovessero essere fatte allo stesso da chicchessia a seguito Parte_1
di eventuale inadempimento della debitrice principale al contratto di leasing n. 814703 e ciò per la parte di importo superiore a quello indicato nella lettera 01.07.2016;
In ogni caso:
- Riservata ogni azione da far valere in separato giudizio riguardo la validità del contratto di locazione finanziaria n. 814703 già in corso tra la resistente ed ora le cessionarie dalla stessa e la società Controparte_6
- Con il favore delle spese di causa maggiorate sulla parte imponibile del 15% per spese generali di studio»;
- Rigettando tutte le eccezioni e le istanze di controparte per le motivazioni già esposte in primo grado;
- Con vittoria di spese e onorari come per legge, relativamente a entrambi i gradi di giudizio;
- Le conclusioni di primo grado sono oggi da intendersi rivolte nei confronti delle società cessionarie e e per quanto di competenza di ciascuna Controparte_2 Controparte_1
come più sovra esposto”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis:
- accertata e dichiarata la mancata notifica dell'appello alla parte processuale originaria
[...]
(già , dichiarare inammissibile l'appello proposto;
Controparte_4 Controparte_5
- accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi meglio espositi in narrativa;
pagina 3 di 17 - nel merito: rigettare integralmente, per i motivi già esposti compiutamente in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni svolte dall'appellante nei confronti delle appellate, con ogni conseguente statuizione e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata in questa sede per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- in ogni caso, nel merito in principalità: dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare tutte le domande e le eccezioni avverse, formulate sia in via principale che in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa degli atti di causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, del doppio grado di giudizio;
- in via istruttoria, in ordine alle istanze istruttorie, richiamati tutti i propri precedenti scritti difensivi, che devono intendersi in questa sede espressamente riprodotti e ritrascritti, opponendosi alle avverse domande ed eccezioni siccome prive di fondamento alcuno, nell'ipotesi di rimessione in istruttoria della causa, si ribadiscono le seguenti istanze istruttorie.
Si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione
“vero che”: 1) con comunicazione del 03.09.2018, che si rammostra al teste, (doc. 8)
[...] precisava al legale della garante che “nelle predetta corrispondenza Controparte_5 Pt_2
(lettere del 01.07.2016 e del 18.07.2016 allegate) è espressamente indicato l'importo maturato nei confronti della garante Sig.ra nonché lo stato della stato della pratica ... il debito Pt_2 maturato anche dalla fideiussione in oggetto ammonta ad € 67.375,63 con valuta al 03.09.2018 oltre ad € 636.662,82 per debito residuo in linea capitale ...”;
2) con successiva comunicazione e-mail del 26.11.2018, che si rammostra al teste, (doc. 9),
a mezzo del gestore Dr.ssa ribadiva ancora che […]; Controparte_5 Persona_1
Si indica a teste la Dott.ssa già presso Mediocredito Persona_1 Controparte_7
La scrivente difesa si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte e si chiede, nel caso di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta con i testi già indicati.
Con ogni espressa riserva istruttoria, di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare, anche all'esito del comportamento processuale della controparte. In ogni caso, in ordine alle deduzioni istruttorie, si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. della scrivente difesa e di cui al fascicolo del primo grado di causa”.
pagina 4 di 17 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_8
Novara, deducendo che:
- era unico erede della nonna materna, (a sua volta unica erede del marito Parte_2
premorto ); Persona_2
- , unitamente al marito , aveva prestato fideiussione a Parte_2 Persona_2
garanzia degli impegni assunti dall' con il contratto Controparte_6
di leasing finanziario stipulato con Intesa Leasing s.p.a. avente ad oggetto immobili a destinazione commerciale siti in Novara, Corso Vercelli 85/B;
- alla società Intesa Leasing s.p.a. erano poi subentrati dapprima e successivamente CP_9
Controparte_5
Precisava di essersi determinato ad accettare l'eredità, a seguito di rinunce da parte di altri eredi
(divenendo così unico erede legittimo della defunta nonna materna) in quanto era venuto in possesso della lettera del 01.07.2016 di indirizzata all'avv. Guido Controparte_5
Conti, legale di , che aveva specificato (a seguito di richiesta proprio della Parte_2
sig.ra per il tramite del suo legale) che la situazione debitoria del contratto di leasing al Pt_2
01.07.2016 era pari ad € 63.098,13.
Successivamente l'attore aveva richiesto chiarimenti sull'esposizione debitoria e, solo a seguito dell'intervento di Banca d'Italia, con lettera del 03.09.2018 aveva Controparte_5
comunicato che il credito maturato nei confronti dell' alla data del Controparte_6
03.09.2018, ammontava ad € 67.375,63 oltre ad € 636.662,82 per debito residuo in linea capitale.
L'attore sottolineava che in forza della precedente dichiarazione del 01.07.2016, aveva accettato puramente e semplicemente l'eredità della nonna materna ritenendo che l'esposizione dell' (di cui la nonna era fideiussore) ammontasse ad € 63.098,13 Controparte_6
comprensivi di interessi di mora al 01.07.2016, che il piano finanziario si fosse concluso nel 2014 essendo in tale data scaduto l'ultimo canone della locazione finanziaria e che conseguentemente al 01.07.2016, con quanto dichiarato dalla Banca, ci si dovesse riferire a tutta la situazione debitoria dell' . Controparte_6
Riteneva che la lettera del 01.07.2016 indirizzata da a Controparte_5 Parte_2
integrasse, ai sensi dell'art. 2735 c.c., una confessione stragiudiziale con riferimento
[...]
pagina 5 di 17 alla dichiarazione relativa all'ammontare del credito.
Doveva, quindi, ritenersi assodato che l'ammontare del credito fosse di € 63.098,13 alla data del
01.07.2016 e che non potesse pretendere nei confronti dell'attore Controparte_5
importi maggiori.
Inoltre, riteneva che dovesse tenere l'attore manlevato da eventuali Controparte_5
pretese di rivalsa avanzate dai co-fideiussori per quanto dagli stessi eventualmente pagato a seguito dell'escussione della fideiussione, per la parte dell'importo superiore a quello indicato a debito dell' nella lettera del 01.07.2016. Controparte_6
In via di subordine rilevato di essere stato indotto in errore (a causa della dichiarazione rilasciata da , chiedeva di essere tenuto manlevato dalla resistente rispetto a Controparte_5
richieste di pagamento correlate alla fideiussione.
Si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza delle domande Controparte_8
chiedendone il rigetto.
Precisava che sig.ra aveva ricevuto dettagliata descrizione della posizione debitoria della Pt_2
società garantita sin dalla comunicazione fax del 18.07.2016 con cui le era stato inviato il Piano di Ammortamento Finanziario del contratto di locazione finanziaria in questione.
Aggiungeva che alla disamina del piano di ammortamento sarebbe stato possibile riscontrare l'intera posizione contrattuale.
Sosteneva che l'attore avrebbe potuto facilmente avere piena cognizione dell'ammontare del debito residuo se solo avesse debitamente considerato tutta la corrispondenza intercorsa.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 212/2023, pubblicata in data 23/03/2023 il Tribunale di Novara, rigettava le domande di parte attrice e compensava tra le parti le spese di lite.
In relazione al valore della comunicazione del 01.07.2016, dopo aver riepilogato le varie comunicazioni intercorse fra il legale della sig.ra e il Tribunale richiamava Pt_2 CP_5
la giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine agli elementi necessari affinché potesse ricorrere la confessione e rilevava che la confessione, sia giudiziale che stragiudiziale, doveva essere resa personalmente dalla parte del processo in cui la confessione era destinata a spiegare i pagina 6 di 17 suoi effetti. Aggiungeva che chi rendeva la confessione doveva essere capace di disporre del diritto cui i fatti oggetto di confessione si riferivano, sicché qualora la confessione fosse stata resa da un rappresentante, essa era da ritenersi efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questa vincolava il rappresentato.
Fatte queste premesse il Tribunale riteneva che nella missiva in questione non ricorressero gli elementi necessari per poterne inferire il contenuto confessorio.
Veniva in rilievo una missiva redatta su carta intestata all' “Ufficio reclami Intesa San Paolo
Provis”, sottoscritta da due soggetti di cui non erano note le qualifiche e non vi era né allegazione né prova che si trattasse di soggetti muniti del potere dispositivo del diritto in questione.
Precisava inoltre che pur volendosi ritenere che i firmatari della missiva fossero autorizzati a
“decidere” sul reclamo presentato da parte attrice (che lamentava di non avere ricevuto la documentazione informativa necessaria ad appurare la posizione debitoria dell'utilizzatore), tuttavia questo aveva comportato unicamente il conferimento di poteri di tipo dichiarativo e non di poteri di tipo dispositivo che, peraltro, esulavano dalla normale competenza di un ufficio volto unicamente a garantire correttezza e trasparenza nell'esecuzione del rapporto con il cliente.
Spiegava che l'attore aveva agito per veder dichiarare il contenuto confessorio del documento in questione e, dunque, per veder accertare in € 63.098,13 l'importo dallo stesso dovuto alla Banca e non per ottenere l'accertamento della sussistenza e dell'esatto importo del debito residuo.
Rigettava quindi la domanda principale proposta dal sig. . Parte_1
In relazione alla domanda subordinata di manleva conseguente all'accertamento della responsabilità della convenuta per aver indotto l'attore ad accettare puramente e semplicemente l'eredità della Sig.ra sull'erroneo presupposto di cui alla dichiarazione Parte_2
contenuta nella lettera 01.07.2016, il Tribunale precisava che la stessa doveva essere qualificata come domanda risarcitoria, di cui parte attrice non aveva indicato, neppure tramite richiamo normativo, il fondamento, né specificamente gli elementi costitutivi sia nel caso in cui l'attore avesse inteso esercitare un'azione di responsabilità contrattuale sia nel caso avesse inteso esercitare un'azione di responsabilità da fatto illecito.
In ogni caso osservava in primo luogo che nessun danno risultava essersi verificato, né vi era certezza che esso si potesse verificare in futuro.
pagina 7 di 17 In secondo luogo, il Tribunale escludeva, sulla base degli elementi in atti, che vi fosse nesso di causalità immediata e diretta fra la dichiarazione oggetto di causa e l'atto con cui l'attore aveva accettato l'eredità puramente e semplicemente.
La responsabilità dell'accertamento della consistenza dell'asse ereditario gravava sul chiamato e non su soggetti terzi.
Infine, dalla disamina dello scambio di comunicazioni intercorse tra le parti unitamente alla conoscenza quantomeno del piano di ammortamento, il Tribunale riteneva che l'attore potesse ricavare quale sarebbe dovuto essere l'andamento normale dei pagamenti e quali fossero stati i pagamenti con certezza avvenuti (in quanto fatturati), pari ad un ammontare enormemente inferiore rispetto al complessivo ammontare dovuto.
Si trattava di elementi più che sufficienti a ritenere la situazione debitoria della massa non acclarata, sicché parte attrice avrebbe potuto, in tale situazione, prima richiedere informazioni più dettagliate e solo alla luce delle stesse assumere le proprie determinazioni in ordine all'accettazione dell'eredità.
Rigettava pertanto anche la domanda subordinata.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
preliminarmente chiarisce di aver proposto appello nei confronti di Parte_1 [...]
e quali cessionarie del rapporto giuridico controverso. CP_2 Controparte_1
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale abbia completamente omesso di applicare l'art. 115 c.p.c..
Ritiene che il Tribunale non abbia considerato che la convenuta, costituendosi in giudizio, non avesse mosso alcuna specifica contestazione riguardo l'allegazione attorea secondo la quale
[...]
nella lettera 01.07.2016 aveva specificato l'ammontare complessivo del Controparte_5 debito dell' nell'importo di € 63.098,13. Controparte_6
Rileva nello specifico che la convenuta si era limitata a contestare la portata confessoria del documento, senza eccepire alcunché in merito alla carenza di poteri da parte dei firmatari di tale missiva.
Ritiene che l'omessa e specifica contestazione debba essere apprezzata ex art 115 c.p.c., con conseguente raggiungimento della prova che tale dichiarazione sia da attribuire ad CP_5
pagina 8 di 17 debitamente rappresentata dai firmatari della lettera, muniti dei necessari Controparte_5
poteri per rendere confessoriamente tale dichiarazione, come per altro emergerebbe dal contesto della lettera.
Con il secondo motivo ritiene che il Tribunale abbia errato nell'affermare che gravava su parte attrice l'onere di fornire la prova dei poteri in capo ai firmatari dell'atto.
A parere di parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto onerare la convenuta in ossequio al principio della vicinanza della prova e della maggiore facilità per la stessa di provare l'eventuale assenza di poteri in capo ai firmatari.
Con il terzo motivo si duole che il Tribunale abbia qualificato la domanda di manleva quale domanda di risarcimento del danno.
Ribadisce in proposito di avere proposto domanda di manleva che è una richiesta per essere coperti da un evento futuro, ma incerto.
Con il quarto motivo ritiene che il Tribunale abbia errato nell'attribuire all'attore la colpa di aver accettato senza beneficio d'inventario l'eredità della sua dante causa alla luce della lettera
03.09.2018 di Controparte_5
Precisa che l'accettazione pura e semplice dell'eredità è stata effettuata a maggio 2018 ovvero ben quattro mesi prima della lettera sovra indicata e in ogni caso dopo circa due anni nel corso dei quali la convenuta era stata sollecitata a rettificare e/o modificare quanto dichiarato il
01.07.2016.
Aggiunge che la società utilizzatrice non aveva esercitato il diritto di riscatto e dalla lettura delle clausole del contratto di locazione finanziaria tale esercizio di riscatto era riservato solo alla parte in regola con i pagamenti e così, con tale affermazione, si era contribuito ad ingenerare nell'attore la convinzione che, successivamente al 01.07.2016, la società avesse Controparte_6
addirittura chiuso la posizione debitoria.
IV) Difese e di Controparte_10 Controparte_2
La società si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_3 Controparte_2
e di Controparte_1
pagina 9 di 17 Ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per mancata notifica dello stesso alla parte processuale originaria.
Parimenti ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c., attesa la natura meramente ripropositiva del gravame.
In relazione al primo motivo ed al secondo motivo riguardante l'omessa applicazione dell'art. 115
c.p.c., rileva la correttezza della decisione del Tribunale e precisa che da un semplice esame della comunicazione del 01.07.2016 emerge la carenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo proprio della confessione.
Precisa che aveva provveduto ad inviare, a seguito della richiesta del 18.07.2016 CP_5
(con la quale era stato richiesto quante rate fossero ancora a scadere dopo il 01.07.2016 e di quantificare i canoni a scadere), una mail con allegato il Piano di Ammortamento Finanziario del contratto di locazione finanziaria in oggetto, dal quale si poteva riscontrare in modo puntuale, preciso ed analitico l'intera posizione debitoria.
Sottolinea che nel corso del giudizio di primo grado aveva contestato e preso posizione su CP_5
quanto affermato da parte appellante.
In ogni caso deduce che l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. grava su parte attrice.
Deduce la scarsa intellegibilità del terzo motivo riguardante la qualificazione della domanda subordinata e sottolinea la correttezza della decisone del Tribunale laddove ha ritenuto che non vi sia nesso di causalità immediata e diretta fra la dichiarazione oggetto di causa e l'atto con cui l'attore ha accettato l'eredità puramente e semplicemente, anziché determinarsi diversamente.
Con riguardo al quarto motivo, relativo all'addebito di responsabilità in capo all'attore per avere questi accettato puramente e semplicemente l'eredità, osserva che il Tribunale abbia correttamente evidenziato che lo scambio di comunicazioni fra legali unitamente alla conoscenza quantomeno del piano di ammortamento siano elementi più che sufficienti a ritenere la situazione debitoria della massa non acclarata, sicché l'attore avrebbe potuto accettare con beneficio d'inventario, usufruendo del tempo previsto per accertare la reale consistenza del debito della massa.
pagina 10 di 17 V) Difese di Controparte_4
A seguito di ordinanza depositata in data 28.11.24 (con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di si è costituita in appello Controparte_5 [...]
quale mandataria di successore a titolo universale di CP_3 Controparte_4 [...]
svolgendo difese esattamente sovrapponibili a quelle delle altre parti Controparte_5
appellate.
VI) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parti appellate in relazione all'iniziale notificazione del gravame nei confronti dei soli successori a titolo particolare nel diritto controverso (che non erano stati parte del giudizio di primo grado) in luogo del cedente, unico soggetto effettivamente convenuto in primo grado.
Come già rilevato in sede di ordinanza depositata in data 28.11.2024 secondo la giurisprudenza
“Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo […]” (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21492 del 31/08/2018, massime precedenti conformi).
Nel giudizio di impugnazione, il successore intervenuto a titolo particolare e l'alienante non estromesso sono quindi litisconsorti necessari e “se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c.” (Corte di Cassazione, Sez. 1,
Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018).
Nel caso sub iudice non possono ritenersi integrati i presupposti di un'implicita estromissione in giudizio dell'alienante (Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 2048 del 26.01.2018) tenuto conto che le odierne parti appellate hanno per l'appunto lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione per omessa notificazione del gravame ad Controparte_5
pagina 11 di 17 L'omessa notificazione del gravame nei confronti di tutti i litisconsorti necessari non determina quindi l'inammissibilità dell'appello ma impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c..
2) Deve parimenti essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. che si sostiene meramente ripropositivo nonché basato su argomentazioni generiche ed apodittiche.
L'assunto non è condivisibile atteso che, nel suo complesso e fatto salvo quanto indicato in relazione ai singoli motivi, il gravame si articola in censure motivate e sufficientemente specifiche rispetto al percorso motivazionale seguito dal Tribunale, di talché non ne può essere dichiarata l'integrale inammissibilità.
3) Il primo motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il giudizio si basa sulla pretesa natura confessoria della comunicazione in data 01.07.2016 (doc. 4 attore).
Con tale documento, in risposta ad un precedente sollecito con cui l'Avv. Guido Conti (quale difensore dell'allora fideiussore ) lamentava che la cliente non aveva ancora Parte_2 ricevuto la documentazione richiesta (ovvero copia dell'estratto conto completo dalla prima all'ultima rata dovuta con evidenziazione di quanto incassato e di quanto impagato), l'Ufficio
Reclami di aveva comunicato al che “Alla data odierna la posizione Controparte_5
debitoria del contratto di leasing n. 814703 risulta di euro 63.098,13 con mora alla stessa data”.
Secondo la giurisprudenza “Ai sensi dell'art. 2731 c. c., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto […]” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4509 del 14/02/2019).
L'onere di allegazione e prova del potere di rappresentanza grava sulla parte che invoca l'efficacia della confessione.
In particolare “Il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio, tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che,
pagina 12 di 17 convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal falsus procurator, opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto […] ” (Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26871 del 13/09/2022, peraltro in tema di stipula di contratto da parte del falsus procurator).
Corrisponde al vero che entro il maturare delle preclusioni assertive nel primo grado di giudizio nulla aveva obiettato in ordine ai poteri dispositivi del suo ufficio Controparte_5
reclami, essendosi la stessa piuttosto difesa sostenendo di avere sempre riscontrato le richieste di informazioni (dapprima di e poi di ) ed affermando che se Parte_2 Parte_1
l'attore avesse considerato tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti, avrebbe potuto facilmente avere completa cognizione del debito residuo.
Si osserva peraltro che la Banca sin dal primo grado di giudizio aveva negato che il documento avesse natura confessoria, con ciò essendo ultronea -a fini difensivi- ogni ulteriore disquisizione sui poteri dispositivi dell'ufficio reclami.
Deve comunque escludersi che il documento in esame abbia carattere confessorio (trattandosi di questione espressamente riproposta in appello).
Come già rilevato dal Tribunale “Perché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dalla ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione” (Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16127 del
15/11/2002).
Nel caso di specie difettano entrambi i requisiti.
pagina 13 di 17 Innanzitutto, difetta l'elemento oggettivo, non avendo la Banca riconosciuto circostanze a sé sfavorevoli ed avendo piuttosto la stessa dato atto della sua posizione di credito nei confronti del debitore principale e dei fideiussori.
La dichiarazione, d'altro canto, non è accompagnata dal riconoscimento e/o attestazione che non sussistano ulteriori posizioni creditorie all'infuori di quella indicata nella missiva e solamente a fronte di una simile ulteriore attestazione (nel caso di specie mancante) si sarebbe potuto effettivamente discutere dell'esistenza o meno di una confessione.
Difetta, conseguentemente, anche l'elemento soggettivo della consapevolezza e volontà di ammettere fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra.
Si osserva, oltre tutto, che la dichiarazione in esame non è specifica, facendo genericamente riferimento ad una “posizione debitoria” derivante dal contratto di leasing, senza indicazioni di sorta in relazione a pagamenti avvenuti, loro imputazione, criteri di calcolo ecc..
La dichiarazione non ha nemmeno contenuto “indubbio”, ovverosia non è idonea ad escludere qualsiasi ulteriore contestazione sul fatto attestato ed al contrario è financo scarsamente intellegibile, come d'altro canto risulta dai successivi scambi epistolari prodotti in atti.
Nel senso dell'incomprensibilità della risposta data dall'ufficio reclami si era a suo tempo espresso lo stesso difensore della signora con missiva del 07.07.2016 (doc. 6 CP_6
convenuta), con cui aveva dedotto la sostanziale incompletezza della risposta in quanto:
- “Alla mia assistita interessa sapere quante rate siano ancora a scadere dopo il 01.07.2016, data alla quale mi indicate la posizione debitoria della Immobiliare DO s.n.c. in € 63.098,13”;
- “A questo punto dalla Vostra comunicazione mi pare di comprendere che l'Immobiliare abbia provveduto a rientrare della maggiore parte del debito […]”; CP_6
- “Per quanto sovra sono a chiederVi di quantificarmi eventuali canoni a scadere, sempre che ve ne siano dopo il 01.07.2016”.
La complessiva posizione debitoria è rimasta dubbia anche a seguito dell'invio in data
18.07.2016 da parte della banca (doc. 7 convenuta) del piano di ammortamento, tanto che il difensore della signora aveva nuovamente risposto di non comprendere “per quale Pt_2 motivo sul piano di ammortamento […] le fatture non siano più indicate a partire dalla rata n. 32
(recitus 82) in avanti” così come non era stato possibile comprendere “come siano stati incassati gli altri € 560.000,00 circa, non essendo indicate le relative fatture a giustificare l'incasso”
pagina 14 di 17 (doc. 14 attore).
Ribadito che nel presente giudizio si discute della natura confessoria della missiva del 01.07.2016
e non dell'importo complessivo del debito residuo a quella data (con il che è irrilevante che da successive comunicazioni intrattenute tra le parti sia poi risultato che non vi erano ratei a scadere dopo il luglio 2016), le molteplici lacune e cripticità contenute nella missiva dell'Ufficio Reclami del 01.07.2016 (segnalate dallo stesso fideiussore) non consentono di ritenere che la dichiarazione ivi riportata integri anche in relazione al requisito oggettivo una confessione “tale da escludere qualsiasi ulteriore contestazione sul punto controverso” (Corte di Cassazione, Sez.
U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013.
4) E' conseguentemente assorbito il secondo motivo concernente la dedotta necessità di fare applicazione del c.d. principio della vicinanza della prova in ordine alla dimostrazione del potere dispositivo e di rappresentanza in capo al personale della banca (ufficio reclami) che ha concretamente sottoscritto il doc. 4 attoreo, dovendosi per completezza rilevare che, venendo in rilievo una società per azioni, la verifica dei poteri rappresentativi è nella disponibilità anche della parte privata mediante accesso alla Camera di Commercio.
5) Il terzo motivo (con cui si duole della qualificazione della sua domanda Parte_1
subordinata in termini di domanda risarcitoria anziché di manleva) è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Il Tribunale ha sostanzialmente dato atto dell'inammissibilità in generale della domanda subordinata per non avere la parte indicato né gli elementi costitutivi né il fondamento normativo della domanda stessa e con il gravame nulla ha specificato sul punto. Parte_1
Piuttosto, l'appellante si è limitato a dolersi della qualificazione operata dal Tribunale, senza illustrare la ragione per la quale tale decisione sia in ipotesi errata.
6) E' parimenti infondato il quarto motivo con cui censura la parte della Parte_1 sentenza con cui il Tribunale, nell'escludere il nesso di causalità immediata tra comportamento della banca e danno, ha affermato che ben avrebbe potuto accettare l'eredità Parte_1 col prescritto beneficio di inventario e/o rinunciare all'eredità.
pagina 15 di 17 La stessa disamina degli scambi epistolari in atti (già illustrati dal Tribunale e sopra sinteticamente riportati) dà ampia conferma della correttezza della decisione impugnata.
Dallo scambio di informazioni tra il difensore di (poi divenuto difensore dello Parte_2 stesso ) sono chiare le difficoltà riscontrate nell'avere contezza dell'effettivo Parte_1
importo del debito residuo.
L'accettazione dell'eredità è del maggio 2018 e dalle missive antecedenti risulta evidente che la parte non aveva ancora compreso quale fosse il debito maturato ed anzi aveva continuato a lamentare “omessi chiarimenti” da parte della banca che nel 2016 si era limitata ad inviare il piano di ammortamento senza specificare quali fossero i pagamenti effettuati e come fossero stati pagati i ratei dalla rata n. 82 in poi (rata del giugno 2012 in cui la banca aveva risolto di diritto il contratto) in difetto di emissione delle relative fatture.
E' del tutto evidente che, a fronte di una situazione di conclamata incertezza in ordine all'ammontare dell'insoluto, alcuna “induzione in errore” può invocare la parte la quale piuttosto avrebbe dovuto optare per la rinuncia all'eredità (come già fatto dagli altri chiamati) oppure per l'accettazione con beneficio di inventario.
7) Sono infine assorbite le istanze istruttorie riproposte ex art. 346 c.p.c. da parti appellate.
8) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di quale mandataria di di e di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
. Controparte_4
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione e fase decisionale), del valore della controversia (indeterminabile di media complessità, quindi scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, nei limiti della nota spese depositata da parti appellate.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Novara n. 212/2023 pubblicata il 23.03.2023 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a quale mandataria di Parte_1 Controparte_3 [...]
di e di le spese di lite, che si liquidano in CP_2 Controparte_1 Controparte_4
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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