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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1381 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili, riunito al procedimento iscritto al n.
2368 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili, vertenti
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Trapani nella via dei Cedri n. 31/33 con l'avv. Antonella Cangemi (pec domiciliazione:
i) Email_1 Email_2 Email_3
ATTRICE
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede in Trapani nella via Cedri n. 35 con l'avv. Enrico M. Sinatra (pec domiciliazione: avv.
Email_4
CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 25.02.2022, l'assemblea del Controparte_1
(avente sede in Trapani, alla via dei Cedri n.35), riunita in seconda convocazione, in ordine al primo punto dell'ordine del giorno relativo a “regolamentazione da parte del nei confronti di CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Hypercom”, ha deliberato di “revocare l'autorizzazione dell'antenna
installata precedentemente concessa e la rimozione della stessa entro trenta
giorni…[e] revoca[re] anche l'ingresso al cortile parco auto”.
Dopo l'esperimento della mediazione, tale deliberato è stato tempestivamente impugnato dalla società operante Pt_1 Parte_1
nel ramo delle telecomunicazioni, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione - con atto di citazione notificato in data 07.07.2022
(il relativo procedimento ha assunto il n. R.G. 1381/2022 di questo
Tribunale).
Con tale impugnativa l'attrice espone:
(i) di essere proprietaria di un appartamento - posto al piano terra della palazzina di sette elevazioni sita a Trapani, in via dei Cedri n.
35 - facente parte del condominio “ ; CP_1
(ii) di esercitare, all'interno di tale condominio il proprio esclusivo
“diritto di antenna” funzionale allo svolgimento della propria attività
imprenditoriale, giusta autorizzazione concessa sin dal 2007
dall'assemblea condominiale;
(iii) di aver recentemente (nel 2020) sostituito l'antenna assentita,
con un traliccio ancorato sul lastrico del vano ascensore (rialzato rispetto al lastrico solare);
(iv) di non aver partecipato all'assemblea condominiale tenutasi in data 25.02.2022.
Ciò premesso l'impugnante chiede dichiararsi l'annullabilità
della delibera assembleare impugnata invocando vizi formali inficianti i) la convocazione assembleare (i cui punti all'ordine del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
giorno risultano vaghi rispetto la deliberazione concretamente adottata) ed ii) il quorum deliberativo (non specificato).
La denuncia, altresì, la nullità della delibera Pt_1
medesima, per illiceità dell'oggetto, in quanto incidente sul diritto costituzionalmente garantito ex art. 21 Cost. del condomino all'antenna (nella parte in cui l'assemblea ha deliberato di revocarle all'autorizzazione all'antenna) e sul diritto oggetto di acquisto con l'atto di compravendita dell'unità immobiliare all'utilizzo del parcheggio comune (nella parte in cui l'assemblea ha deliberato di vietarle l'accesso al cortile condominiale).
Si è tempestivamente costituito il convenuto, CP_1
chiedendo il rigetto dell'impugnativa evidenziando:
(i) che l'antenna assentita alla dall'assemblea dei Parte_1
condomini nel lontano 2007, per caratteristiche, dimensioni e destinazione era di portata ben più contenuta rispetto all'imponente impianto da ultimo installato dalla attrice, peraltro, in assenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche/edilizie;
(ii) che, in violazione dell'art. 1102 c.c., l'impianto in questione compromette agli altri condomini l'utilizzo del lastrico solare del vano ascensore;
(iii) che detto nuovo impianto non è una semplice antenna destinata alla ricezione radiotelevisiva, o all'accesso al flusso informatico,
bensì è un ripetitore funzionale alla fornitura imprenditoriale di servizi telematici.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
(iv) che, come si evince dai titoli di acquisto dell'unità immobiliare di piano terra, la vanta unicamente un diritto di Parte_1
passaggio pedonale sul cortile adibito a parcheggio del , CP_1
di cui non è comproprietaria;
(iv) che gli eventuali vizi formali della delibera assembleare denunciati dall'attrice sono stati sanati da una successiva delibera,
adottata il 04.08.2022, avente il medesimo contenuto di quella impugnata, da intendersi quindi ratificata.
Sulla scorta di tali ragioni la convenuta ha chiesto altresì, in via riconvenzionale, condannarsi l'attrice alla rimozione dell'antenna-
traliccio insistente sul vano ascensore e a non accedere con auto e a non parcheggiare nel cortile condominiale, anche fissando, ex art.614 bis c.p.c., una somma di denaro che la parte dovrà versare per ogni successiva violazione.
Nelle more del procedimento, in data 04.08.2022, l'assemblea del riunita in seconda convocazione, ha Controparte_1
deliberato, nuovamente, di “revocare/negare alla Parte_2
l'autorizzazione all'installazione dell'antenna/ripetitore, contestualmente
ratifica[ndo] la precedente delibera di pari oggetto votata il 25.02.2022”,
nonché di “negare alla l'autorizzazione all'accesso con Parte_2
auto ed al parcheggio nel cortile parco auto, contestualmente ratifica[ndo]
la precedente delibera di pari oggetto votata il 25.02.2022”.
Dopo l'esperimento della mediazione, anche tale deliberato è
stato tempestivamente impugnato dalla , con atto di Parte_1
citazione notificato al condominio in data 06.12.2022 (il relativo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
procedimento ha assunto il n. R.G. 2368/2022 di questo Tribunale),
con il quale l'attrice reitera il solo motivo di opposizione nel merito relativo alla nullità della delibera assembleare per illiceità
dell'oggetto.
I due procedimenti in questione sono stati riuniti in quello di più risalente iscrizione (R.G. nn. 1381/2022) ed, ai fini istruttori, è
stata espletata CTU.
*.*.*
Va in primo luogo evidenziato che l'adozione da parte dell'assemblea condominiale di una seconda delibera
(tempestivamente impugnata), avente il medesimo contenuto di quella già previamente impugnata determina una declaratoria di cessazione della materia del contendere limitata ai soli motivi inerenti i vizi formali denunciati dall'attrice (mancata individuazione del quorum deliberativo e indeterminatezza dell'ordine del giorno).
E' incontestato, infatti, che la nuova delibera ha superato le predette carenze formali, conformemente a quanto denunciato dal condomino impugnante solo nel primo atto di citazione del
07.07.2022.
Nondimeno, però, deve rilevarsi che la seconda delibera ha un contenuto dispositivo identico a quella precedente (anch'essa,
dispone la rimozione dell'antenna dell'attrice installata sul lastrico condominiale e vieta all'attrice l'ingresso veicolare e il parcheggio nel cortile , sicché è attuale il contrasto delle parti in CP_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ordine alla legittimità, nel merito, della decisione assembleare assunta.
Infatti, come chiarito da una recentissima pronuncia “In caso di
impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del
contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi
le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal CP_1
che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione
nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire
di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra
le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul
diritto sostanziale dedotto in giudizio” (cfr. Cass. 5997/2022).
Venendo, dunque, ad esaminare le doglianze dedotte, nel merito, dall'impugnante deve rilevarsi, preliminarmente, che l'invocato diritto di antenna del condomino è ordinariamente ricollegato dalla giurisprudenza al diritto all'informazione e alla libera manifestazione del proprio pensiero, ed è, dunque,
riconosciuto utenti di apparecchi radiotelevisivi e ai radio amatori
(cfr. Cass. civ., 16/12/1983, n. 7418, Cass. civ., sez. II, 06/11/1985, n.
5399).
Nel caso di specie, però, il diritto all'antenna è invocato dall'attrice ai fini dello svolgimento della propria attività
imprenditoriale (è incontestato che la tramite Parte_1
l'impianto installato in vetta alla palazzina del condominio offre servizi telematici al pubblico), sicché il riferimento CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
costituzionale, in realtà, non può essere individuato non nell'art. 21
Cost., come opinato dall'attrice.
Ciò premesso è incontestato che l'autorizzazione concessa nel
2007 dall'assemblea del condominio alla CP_1 Parte_1
(allora Network s.r.l.) riguardava l'installazione di una antenna di ridotte dimensioni, pressoché analoga a quelle comunemente utilizzate per la ricezione delle frequenze radiotelevisive, laddove l'impianto che oggi il condominio chiede di dismettere è CP_1
un alto traliccio pluriaccessoriato con diverse parabole e altri impianti (cfr. all. 8 produzione della convenuta).
In particolare, come descritto dal CTU, il manufatto in questione è un traliccio porta antenne in metallo dell'altezza di circa
6,00 metri infisso alla copertura del torrino sul lastrico solare e sostenuto da quattro stralli fissati anch'essi alla copertura del torrino;
sul traliccio sono installate 12 antenne a parabola e tre antenne a pannello, oltre ad ulteriori dispositivi minori atti al funzionamento delle apparecchiature, sono inoltre presenti le discese cavi di alimentazione e segnale che dall'impianto attraverso il prospetto posteriore del , arrivano nei locali al piano CP_1
terra della società in cui risultano installati gli Parte_1
apparati per il funzionamento del sistema.
Orbene, in ragione delle sue caratteristiche, il manufatto di cui l'assemblea condominiale richiede la dismissione, diversamente da quello assentito nel 2007, va trattato giuridicamente alla stregua di un bene immobile (e più precisamente di una costruzione), ai sensi
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dell'art. 812 c.c., comma 1, ult. per. (secondo cui rientrano tra i beni immobili le "altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio" secondo il disposto dell'art. 812 c.c., comma 1, prima parte). Depongono in tal senso sia la giurisprudenza prevalente che le indicazioni legislative.
Con riferimento alla giurisprudenza, è stato affermato che deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità
e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio,
incorporazione o collegamento fisso a corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione (Cass. n. 20574/2007); che, ai fini delle norme codicistiche sulla proprietà, la nozione di costruzione non è limitata a realizzazioni di tipo strettamente edile, ma si estende ad un qualsiasi manufatto, avente caratteristiche di consistenza e stabilità,
per le quali non rileva la qualità del materiale adoperato (Cass. n.
4679/2009, pag. 6); che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi opera, non completamente interrata, avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (Cass. n.
22127/2009 che ha ritenuto che integrasse la nozione di
"costruzione" una baracca di zinco costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali ma dotata di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
copertura). Da ultimo Cass. Sez. Un. n. 8434/2020 hanno affermato che i ripetitori di segnale telefonico (impianti da considerarsi analoghi a quello per cui è causa) debbano considerarsi beni immobili (e, più specificamente, costruzioni).
Anche per la legge il manufatto in questione va considerato
“costruzione”: per un verso, il testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380
del 2001), all'art. 3, comma 1, lett. e), punto 4, ricomprende espressamente, fra gli interventi di "nuova costruzione" la
"istallazione...di tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
"; per altro verso, il codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003),
all'art. 86, comma 3, espressamente assimila alle opere di urbanizzazione primaria le "infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88", ossia, a mente del D.P.R. n.
259 del 2003, art. 87, comma 1, le "infrastrutture per impianti radioelettrici... e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonchè per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate".
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Se dunque (diversamente dall'antenna “ordinaria” assentita nel 2007), il manufatto in questione è una costruzione, appare legittima la delibera condominiale volta alla sua dismissione.
Trattasi infatti di costruzione fatta da un condomino su un bene comune che determina l'appropriazione unilaterale e sine die,
da parte di detto condomino, di parte della superficie del lastrico in corrispondenza dell'impianto del traliccio e costituisce una modifica strutturale del lastrico solare rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone alterata unilateralmente la funzione e la destinazione della porzione occupata, siccome assoggettata ad un uso estraneo a quello originario comune, che viene perciò
soppresso, con violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri condomini
(d'altronde, ove una siffatta installazione fosse stata realizzata su disposizione e a spese e nell'interesse del avrebbe CP_1
costituito innovazione ex art. 1120 c.c.: “la collocazione sul lastrico
condominiale di un manufatto stabilmente infisso nell'impiantito va
considerata una "innovazione", nel senso di cui all'art. 1120 c.c., in
quanto determina una parziale trasformazione della destinazione del
medesimo lastrico”, Cass. Sez. Un. n. 8434/2020).
Le superiori considerazioni inducono, dunque, a ritenere legittimo, nel merito, il deliberato assembleare impugnato,
relativamente alla rimozione dell'antenna-traliccio, che la Parte_1
deve essere condannata a rimuovere.
[...]
*.*.*
Tribunale di Trapani Sezione Civile
L'impugnata delibera risulta legittima anche nella parte in cui
è stato vietato alla società attrice di accedere con l'autovettura e parcheggiare nel cortile condominiale.
In proposito è incontestato, oltreché documentalmente comprovato che la ha acquistato l'unità immobiliare Parte_1
di piano terra con atto di compravendita del 10/12/2020 rogato dal
Notaio da e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(All. 3 convenuto). e la moglie Persona_3 Controparte_3
avevano acquistato la predetta unità dal costruttore
[...]
, con atto di compravendita del 18/12/1981 rogato dal Per_4
Notaio (All.4 convenuto). Nell'atto di acquisto Persona_5
della si legge “Art.4) L'immobile oggetto del Parte_1
presente contratto viene trasferito ... con la relativa quota di comproprietà e comunità dell'edificio dal quale dipende, ma con esclusione delle comunità e dei servizi che sono propri delle unità
immobiliari abitative, ed in genere come indicato nei titoli di proprietà ...”. Nell'atto di acquisto dei danti causa dal costruttore è
specificato che “3) Proprietà e possesso legale dell'immobile venduto si trasferiscono ... con le comproprietà e comunità
dell'edificio di cui fa parte, limitatamente però, a quelle connesse con i magazzini terrani, cioè con l'esclusione delle comunità e servizi che sono propri delle unità immobiliari abitative. Si
trasferisce altresì col diritto di passaggio pedonale nella zona parcheggio”.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Pertanto, si evince chiaramente dai titoli che chi ha il godimento dell'unità immobiliare, oggi di proprietà della Parte_1
può vantare solamente il diritto di passaggio pedonale
[...]
nell'area destinata a parcheggio e non anche il diritto di passaggio carrabile e, quindi, meno che mai il diritto di parcheggio.
Conformemente alla domanda riconvenzionale avanzata dal
, la società attrice va dunque condannata a non accedere CP_1
con auto ed a non parcheggiare le proprie auto nel cortile
In relazione a tale obbligo di non fare, ogni violazione CP_2
successiva da parte del rappresentante della o di Parte_1
suoi dipendenti può essere validamente e legittimamente sanzionata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., ponendo a carico della società responsabile il pagamento in favore del condominio della somma di € 30,00 per ciascuna, eventuale, violazione.
*.*.*
Va disposta la compensazione delle spese di lite per un mezzo considerato che per i motivi di impugnazione “formali” è cessata la materia del contendere solo in seguito all'approvazione di un nuovo deliberato assembleare (dal contenuto analogo al primo),
circostanza indicativa del fatto che il , effettivamente, CP_1
avvertisse la necessità di emendare/sanare il precedente deliberato.
Per il resto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2
allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato complessità bassa.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta le domande proposte da con gli atti di Parte_1 citazione notificati in data 07.07.2022 e 06.12.2022. in accoglimento delle domande riconvenzionali svolte dal
Controparte_1
- condanna a rimuovere l'antenna/traliccio installata Parte_1 sul lastrico solare del vano ascensore:
- vieta ad di esercitare il passaggio carrabile e di Parte_1 parcheggiare propri mezzi nel cortile del , Controparte_1 disponendo, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., che, decorsi quindici giorni dalla notificazione della presente sentenza, l'obbligata sia condannata a pagare € 30,00 al per ogni Parte_3 violazione da parte del proprio legale rappresentante o di suoi dipendenti.
Compensa le spese di lite per un mezzo e condanna Parte_1 al pagamento in favore di della restante
[...] Controparte_1 quota, che liquida in complessivi euro 3.800,00 oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta, ed eventuali esborsi documentati.
Pone definitivamente a carico di le spese della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio, con condanna al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo eventualmente versate.
Così deciso in Trapani, in data 07/01/2025. Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1381 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili, riunito al procedimento iscritto al n.
2368 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili, vertenti
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Trapani nella via dei Cedri n. 31/33 con l'avv. Antonella Cangemi (pec domiciliazione:
i) Email_1 Email_2 Email_3
ATTRICE
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede in Trapani nella via Cedri n. 35 con l'avv. Enrico M. Sinatra (pec domiciliazione: avv.
Email_4
CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 25.02.2022, l'assemblea del Controparte_1
(avente sede in Trapani, alla via dei Cedri n.35), riunita in seconda convocazione, in ordine al primo punto dell'ordine del giorno relativo a “regolamentazione da parte del nei confronti di CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Hypercom”, ha deliberato di “revocare l'autorizzazione dell'antenna
installata precedentemente concessa e la rimozione della stessa entro trenta
giorni…[e] revoca[re] anche l'ingresso al cortile parco auto”.
Dopo l'esperimento della mediazione, tale deliberato è stato tempestivamente impugnato dalla società operante Pt_1 Parte_1
nel ramo delle telecomunicazioni, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione - con atto di citazione notificato in data 07.07.2022
(il relativo procedimento ha assunto il n. R.G. 1381/2022 di questo
Tribunale).
Con tale impugnativa l'attrice espone:
(i) di essere proprietaria di un appartamento - posto al piano terra della palazzina di sette elevazioni sita a Trapani, in via dei Cedri n.
35 - facente parte del condominio “ ; CP_1
(ii) di esercitare, all'interno di tale condominio il proprio esclusivo
“diritto di antenna” funzionale allo svolgimento della propria attività
imprenditoriale, giusta autorizzazione concessa sin dal 2007
dall'assemblea condominiale;
(iii) di aver recentemente (nel 2020) sostituito l'antenna assentita,
con un traliccio ancorato sul lastrico del vano ascensore (rialzato rispetto al lastrico solare);
(iv) di non aver partecipato all'assemblea condominiale tenutasi in data 25.02.2022.
Ciò premesso l'impugnante chiede dichiararsi l'annullabilità
della delibera assembleare impugnata invocando vizi formali inficianti i) la convocazione assembleare (i cui punti all'ordine del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
giorno risultano vaghi rispetto la deliberazione concretamente adottata) ed ii) il quorum deliberativo (non specificato).
La denuncia, altresì, la nullità della delibera Pt_1
medesima, per illiceità dell'oggetto, in quanto incidente sul diritto costituzionalmente garantito ex art. 21 Cost. del condomino all'antenna (nella parte in cui l'assemblea ha deliberato di revocarle all'autorizzazione all'antenna) e sul diritto oggetto di acquisto con l'atto di compravendita dell'unità immobiliare all'utilizzo del parcheggio comune (nella parte in cui l'assemblea ha deliberato di vietarle l'accesso al cortile condominiale).
Si è tempestivamente costituito il convenuto, CP_1
chiedendo il rigetto dell'impugnativa evidenziando:
(i) che l'antenna assentita alla dall'assemblea dei Parte_1
condomini nel lontano 2007, per caratteristiche, dimensioni e destinazione era di portata ben più contenuta rispetto all'imponente impianto da ultimo installato dalla attrice, peraltro, in assenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche/edilizie;
(ii) che, in violazione dell'art. 1102 c.c., l'impianto in questione compromette agli altri condomini l'utilizzo del lastrico solare del vano ascensore;
(iii) che detto nuovo impianto non è una semplice antenna destinata alla ricezione radiotelevisiva, o all'accesso al flusso informatico,
bensì è un ripetitore funzionale alla fornitura imprenditoriale di servizi telematici.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
(iv) che, come si evince dai titoli di acquisto dell'unità immobiliare di piano terra, la vanta unicamente un diritto di Parte_1
passaggio pedonale sul cortile adibito a parcheggio del , CP_1
di cui non è comproprietaria;
(iv) che gli eventuali vizi formali della delibera assembleare denunciati dall'attrice sono stati sanati da una successiva delibera,
adottata il 04.08.2022, avente il medesimo contenuto di quella impugnata, da intendersi quindi ratificata.
Sulla scorta di tali ragioni la convenuta ha chiesto altresì, in via riconvenzionale, condannarsi l'attrice alla rimozione dell'antenna-
traliccio insistente sul vano ascensore e a non accedere con auto e a non parcheggiare nel cortile condominiale, anche fissando, ex art.614 bis c.p.c., una somma di denaro che la parte dovrà versare per ogni successiva violazione.
Nelle more del procedimento, in data 04.08.2022, l'assemblea del riunita in seconda convocazione, ha Controparte_1
deliberato, nuovamente, di “revocare/negare alla Parte_2
l'autorizzazione all'installazione dell'antenna/ripetitore, contestualmente
ratifica[ndo] la precedente delibera di pari oggetto votata il 25.02.2022”,
nonché di “negare alla l'autorizzazione all'accesso con Parte_2
auto ed al parcheggio nel cortile parco auto, contestualmente ratifica[ndo]
la precedente delibera di pari oggetto votata il 25.02.2022”.
Dopo l'esperimento della mediazione, anche tale deliberato è
stato tempestivamente impugnato dalla , con atto di Parte_1
citazione notificato al condominio in data 06.12.2022 (il relativo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
procedimento ha assunto il n. R.G. 2368/2022 di questo Tribunale),
con il quale l'attrice reitera il solo motivo di opposizione nel merito relativo alla nullità della delibera assembleare per illiceità
dell'oggetto.
I due procedimenti in questione sono stati riuniti in quello di più risalente iscrizione (R.G. nn. 1381/2022) ed, ai fini istruttori, è
stata espletata CTU.
*.*.*
Va in primo luogo evidenziato che l'adozione da parte dell'assemblea condominiale di una seconda delibera
(tempestivamente impugnata), avente il medesimo contenuto di quella già previamente impugnata determina una declaratoria di cessazione della materia del contendere limitata ai soli motivi inerenti i vizi formali denunciati dall'attrice (mancata individuazione del quorum deliberativo e indeterminatezza dell'ordine del giorno).
E' incontestato, infatti, che la nuova delibera ha superato le predette carenze formali, conformemente a quanto denunciato dal condomino impugnante solo nel primo atto di citazione del
07.07.2022.
Nondimeno, però, deve rilevarsi che la seconda delibera ha un contenuto dispositivo identico a quella precedente (anch'essa,
dispone la rimozione dell'antenna dell'attrice installata sul lastrico condominiale e vieta all'attrice l'ingresso veicolare e il parcheggio nel cortile , sicché è attuale il contrasto delle parti in CP_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ordine alla legittimità, nel merito, della decisione assembleare assunta.
Infatti, come chiarito da una recentissima pronuncia “In caso di
impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del
contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi
le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal CP_1
che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione
nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire
di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra
le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul
diritto sostanziale dedotto in giudizio” (cfr. Cass. 5997/2022).
Venendo, dunque, ad esaminare le doglianze dedotte, nel merito, dall'impugnante deve rilevarsi, preliminarmente, che l'invocato diritto di antenna del condomino è ordinariamente ricollegato dalla giurisprudenza al diritto all'informazione e alla libera manifestazione del proprio pensiero, ed è, dunque,
riconosciuto utenti di apparecchi radiotelevisivi e ai radio amatori
(cfr. Cass. civ., 16/12/1983, n. 7418, Cass. civ., sez. II, 06/11/1985, n.
5399).
Nel caso di specie, però, il diritto all'antenna è invocato dall'attrice ai fini dello svolgimento della propria attività
imprenditoriale (è incontestato che la tramite Parte_1
l'impianto installato in vetta alla palazzina del condominio offre servizi telematici al pubblico), sicché il riferimento CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
costituzionale, in realtà, non può essere individuato non nell'art. 21
Cost., come opinato dall'attrice.
Ciò premesso è incontestato che l'autorizzazione concessa nel
2007 dall'assemblea del condominio alla CP_1 Parte_1
(allora Network s.r.l.) riguardava l'installazione di una antenna di ridotte dimensioni, pressoché analoga a quelle comunemente utilizzate per la ricezione delle frequenze radiotelevisive, laddove l'impianto che oggi il condominio chiede di dismettere è CP_1
un alto traliccio pluriaccessoriato con diverse parabole e altri impianti (cfr. all. 8 produzione della convenuta).
In particolare, come descritto dal CTU, il manufatto in questione è un traliccio porta antenne in metallo dell'altezza di circa
6,00 metri infisso alla copertura del torrino sul lastrico solare e sostenuto da quattro stralli fissati anch'essi alla copertura del torrino;
sul traliccio sono installate 12 antenne a parabola e tre antenne a pannello, oltre ad ulteriori dispositivi minori atti al funzionamento delle apparecchiature, sono inoltre presenti le discese cavi di alimentazione e segnale che dall'impianto attraverso il prospetto posteriore del , arrivano nei locali al piano CP_1
terra della società in cui risultano installati gli Parte_1
apparati per il funzionamento del sistema.
Orbene, in ragione delle sue caratteristiche, il manufatto di cui l'assemblea condominiale richiede la dismissione, diversamente da quello assentito nel 2007, va trattato giuridicamente alla stregua di un bene immobile (e più precisamente di una costruzione), ai sensi
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dell'art. 812 c.c., comma 1, ult. per. (secondo cui rientrano tra i beni immobili le "altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio" secondo il disposto dell'art. 812 c.c., comma 1, prima parte). Depongono in tal senso sia la giurisprudenza prevalente che le indicazioni legislative.
Con riferimento alla giurisprudenza, è stato affermato che deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità
e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio,
incorporazione o collegamento fisso a corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione (Cass. n. 20574/2007); che, ai fini delle norme codicistiche sulla proprietà, la nozione di costruzione non è limitata a realizzazioni di tipo strettamente edile, ma si estende ad un qualsiasi manufatto, avente caratteristiche di consistenza e stabilità,
per le quali non rileva la qualità del materiale adoperato (Cass. n.
4679/2009, pag. 6); che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi opera, non completamente interrata, avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (Cass. n.
22127/2009 che ha ritenuto che integrasse la nozione di
"costruzione" una baracca di zinco costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali ma dotata di
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copertura). Da ultimo Cass. Sez. Un. n. 8434/2020 hanno affermato che i ripetitori di segnale telefonico (impianti da considerarsi analoghi a quello per cui è causa) debbano considerarsi beni immobili (e, più specificamente, costruzioni).
Anche per la legge il manufatto in questione va considerato
“costruzione”: per un verso, il testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380
del 2001), all'art. 3, comma 1, lett. e), punto 4, ricomprende espressamente, fra gli interventi di "nuova costruzione" la
"istallazione...di tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
"; per altro verso, il codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003),
all'art. 86, comma 3, espressamente assimila alle opere di urbanizzazione primaria le "infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88", ossia, a mente del D.P.R. n.
259 del 2003, art. 87, comma 1, le "infrastrutture per impianti radioelettrici... e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonchè per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate".
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Se dunque (diversamente dall'antenna “ordinaria” assentita nel 2007), il manufatto in questione è una costruzione, appare legittima la delibera condominiale volta alla sua dismissione.
Trattasi infatti di costruzione fatta da un condomino su un bene comune che determina l'appropriazione unilaterale e sine die,
da parte di detto condomino, di parte della superficie del lastrico in corrispondenza dell'impianto del traliccio e costituisce una modifica strutturale del lastrico solare rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone alterata unilateralmente la funzione e la destinazione della porzione occupata, siccome assoggettata ad un uso estraneo a quello originario comune, che viene perciò
soppresso, con violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri condomini
(d'altronde, ove una siffatta installazione fosse stata realizzata su disposizione e a spese e nell'interesse del avrebbe CP_1
costituito innovazione ex art. 1120 c.c.: “la collocazione sul lastrico
condominiale di un manufatto stabilmente infisso nell'impiantito va
considerata una "innovazione", nel senso di cui all'art. 1120 c.c., in
quanto determina una parziale trasformazione della destinazione del
medesimo lastrico”, Cass. Sez. Un. n. 8434/2020).
Le superiori considerazioni inducono, dunque, a ritenere legittimo, nel merito, il deliberato assembleare impugnato,
relativamente alla rimozione dell'antenna-traliccio, che la Parte_1
deve essere condannata a rimuovere.
[...]
*.*.*
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L'impugnata delibera risulta legittima anche nella parte in cui
è stato vietato alla società attrice di accedere con l'autovettura e parcheggiare nel cortile condominiale.
In proposito è incontestato, oltreché documentalmente comprovato che la ha acquistato l'unità immobiliare Parte_1
di piano terra con atto di compravendita del 10/12/2020 rogato dal
Notaio da e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(All. 3 convenuto). e la moglie Persona_3 Controparte_3
avevano acquistato la predetta unità dal costruttore
[...]
, con atto di compravendita del 18/12/1981 rogato dal Per_4
Notaio (All.4 convenuto). Nell'atto di acquisto Persona_5
della si legge “Art.4) L'immobile oggetto del Parte_1
presente contratto viene trasferito ... con la relativa quota di comproprietà e comunità dell'edificio dal quale dipende, ma con esclusione delle comunità e dei servizi che sono propri delle unità
immobiliari abitative, ed in genere come indicato nei titoli di proprietà ...”. Nell'atto di acquisto dei danti causa dal costruttore è
specificato che “3) Proprietà e possesso legale dell'immobile venduto si trasferiscono ... con le comproprietà e comunità
dell'edificio di cui fa parte, limitatamente però, a quelle connesse con i magazzini terrani, cioè con l'esclusione delle comunità e servizi che sono propri delle unità immobiliari abitative. Si
trasferisce altresì col diritto di passaggio pedonale nella zona parcheggio”.
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Pertanto, si evince chiaramente dai titoli che chi ha il godimento dell'unità immobiliare, oggi di proprietà della Parte_1
può vantare solamente il diritto di passaggio pedonale
[...]
nell'area destinata a parcheggio e non anche il diritto di passaggio carrabile e, quindi, meno che mai il diritto di parcheggio.
Conformemente alla domanda riconvenzionale avanzata dal
, la società attrice va dunque condannata a non accedere CP_1
con auto ed a non parcheggiare le proprie auto nel cortile
In relazione a tale obbligo di non fare, ogni violazione CP_2
successiva da parte del rappresentante della o di Parte_1
suoi dipendenti può essere validamente e legittimamente sanzionata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., ponendo a carico della società responsabile il pagamento in favore del condominio della somma di € 30,00 per ciascuna, eventuale, violazione.
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Va disposta la compensazione delle spese di lite per un mezzo considerato che per i motivi di impugnazione “formali” è cessata la materia del contendere solo in seguito all'approvazione di un nuovo deliberato assembleare (dal contenuto analogo al primo),
circostanza indicativa del fatto che il , effettivamente, CP_1
avvertisse la necessità di emendare/sanare il precedente deliberato.
Per il resto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2
allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta le domande proposte da con gli atti di Parte_1 citazione notificati in data 07.07.2022 e 06.12.2022. in accoglimento delle domande riconvenzionali svolte dal
Controparte_1
- condanna a rimuovere l'antenna/traliccio installata Parte_1 sul lastrico solare del vano ascensore:
- vieta ad di esercitare il passaggio carrabile e di Parte_1 parcheggiare propri mezzi nel cortile del , Controparte_1 disponendo, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., che, decorsi quindici giorni dalla notificazione della presente sentenza, l'obbligata sia condannata a pagare € 30,00 al per ogni Parte_3 violazione da parte del proprio legale rappresentante o di suoi dipendenti.
Compensa le spese di lite per un mezzo e condanna Parte_1 al pagamento in favore di della restante
[...] Controparte_1 quota, che liquida in complessivi euro 3.800,00 oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta, ed eventuali esborsi documentati.
Pone definitivamente a carico di le spese della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio, con condanna al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo eventualmente versate.
Così deciso in Trapani, in data 07/01/2025. Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
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