Articolo 272 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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1 gennaio 1993
Art. 272.
(Sedile per il conducente delle trattrici agricole)
1. Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.
Nota all' art. 272:
- Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212 , si veda in nota all'art. 209.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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