Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 15/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio, Giovanni Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. -OMISSIS- del Comune di Terracina, Settore Urbanistica ed Edilizia - SUE;
- dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) del Comune di Terracina, Dipartimento IV, Settore Vigilanza e Condoni Edilizi, Demolizioni ed Usi Civici;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ed in particolare della nota prot. -OMISSIS- del Comune di Terracina, Settore Urbanistica ed Edilizia - SUE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’-OMISSIS- riferisce in ricorso di essere un’associazione dilettantistica sportiva, senza scopi di lucro, per la promozione della pratica sportiva a livello dilettantistico del padel e del tennis e di avere la propria sede presso i campi di padel (dalla medesima gestiti) ubicati nel Comune di Terracina, Via -OMISSIS-, sul terreno in catasto al -OMISSIS-.
La ricorrente con la S.C.I.A. prot. -OMISSIS-, presentata ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 380/2001, in variante alla S.C.I.A. prot. -OMISSIS-, ha istallato su terreno sito nel Comune di Terracina, distinto in Catasto al -OMISSIS-, un prefabbricato destinato a spogliatoi, servizi igienici, locale tecnico e tettoia su due lati.
Sennonché, con la nota prot. -OMISSIS- il Comune di Terracina ha annullato in autotutela la S.C.I.A. prot. -OMISSIS-, per i medesimi motivi evidenziati nella nota prot. -OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento.
Il Comune ha contestato alla ricorrente che:
-il manufatto realizzato costituisce nuova costruzione, in quanto tale è soggetto al rilascio di permesso di costruire, e non rientra nella ristrutturazione edilizia leggera;
- la destinazione urbanistica del lotto, parte verde Pubblico e parte Allargamento Canale Mortacino, non consente la possibilità di realizzare nuove costruzioni;
- l'installazione del prefabbricato oggetto di SCIA prot. -OMISSIS- non risulta accreditata della necessaria autorizzazione sismica ai sensi del regolamento regionale n. 26/2020.
Successivamente, con l’ordinanza -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-), il Comune di Terracina ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere oggetto dell’annullamento in autotutela.
2. Tanto premesso, con un primo motivo ( violazione del 21 nonies l. 241/90 ed eccesso di potere ) ha censurato il provvedimento impugnato per superamento del termine per l’autotutela.
Ha poi sostenuto la conformità degli interventi effettuati tramite SCIA con la disciplina edilizia e urbanistica, nonché la non necessità dell’autorizzazione sismica, alla luce del richiamato regolamento, trattandosi di intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità.
2.1. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990.
2.2. Infine, ha impugnato l’ordine di demolizione in via derivata.
3. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
4. All’udienza camerale del 17.07.2024 è stata accolta la domanda cautelare.
5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 cpa ulteriormente argomentando le proprie difese.
6. La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2024.
7. Il ricorso – avente ad oggetto l’annullamento in autotutela della SCIA meglio indicata supra per effetto della quale è stato realizzato un prefabbricato destinato a spogliatoi, servizi igienici, locale tecnico e tettoia– merita accoglimento stante la fondatezza del primo motivo, nei termini di seguito precisati.
Il provvedimento impugnato è stato adottato nell’-OMISSIS-, mentre la segnalazione annullata risale al -OMISSIS-.
Secondo la prevalente giurisprudenza, il decorso del termine di 30 giorni per l'esercizio del potere interdittivo circa i lavori oggetto di SCIA comporta la definitiva consumazione del potere interdittivo stesso e il consolidamento della situazione soggettiva del segnalante, residuando, in capo all'amministrazione, a fronte di un'attività intrapresa al di fuori del perimetro normativamente consentito, il solo potere di “autotutela”, da esercitarsi nel rispetto dei presupposti di legge, previa comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado.
Il provvedimento impugnato è stato dunque adottato oltre il termine di 12 mesi dell'art. 21-nonies, l. n. 241/1990 per l'annullamento degli atti autorizzativi o attributivi di vantaggi economici.
Né dal provvedimento impugnato emerge la contestazione alla ricorrente di una falsa prospettazione dei fatti ideona a giustificare il superamento del termine di cui all’art. 21 nonies co. 2-bis l. 241/1990.
8. Per le ragioni esposte i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.
9. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune resistente alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO