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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/05/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9697 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Andrea Marzorati Parte_1
- attore -
e
, con il proc. dom. avv. Maurizio Fiore Controparte_1
e
, con il proc. dom. avv. Controparte_2
Fausto Camerieri
- conven uti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la e l' , allegando: Parte_1 CP_1 Controparte_2
- di essere stata affetta, fin da piccola, da una malattia cardiaca congenita;
1 - di essersi conseguentemente sottoposta, in data 27.8.2021 presso l'Ospedale S.
Paolo di a un intervento di c.d. ablazione per la soluzione del CP_1
menzionato problema cardiaco;
- che l'intervento in questione era stato condotto in modo inadeguato dagli operatori sanitari che, in particolare, durante il posizionamento di alcuni elettrocateteri avevano cagionato la perforazione di importanti vasi sanguigni;
- che quanto accaduto aveva determinato il suo trasferimento prima al reparto di rianimazione dell'Ospedale di Pietra Ligure, quindi all' Controparte_2
per la rimozione chirurgica dei cateteri malamente collocati;
- che anche detta “seconda fase” delle cure era stata caratterizzata da malpractice, sia per il ritardo nell'intervento di estrazione del catetere, causato dalla errata scelta di trasferimento presso l'Ospedale di Pietra Ligure invece che subito a sia per l'ulteriore scelta, adottata dal personale del S. CP_2
Martino, di non intervenire immediatamente, posticipando l'intervento di rimozione;
- che le doglianze dell'attrice erano state tutte confermate dalla ctu medico-
legale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo nei confronti di entrambi gli enti convenuti.
Su detti presupposti l'attrice domandava pertanto la condanna dei convenuti all'integrale risarcimento dei danni cagionati, che quantificava nell'importo di circa ottantamila euro oltre alle spese sostenute.
si costituiva in giudizio contestando ogni addebito mosso nei propri CP_1
confronti, e in particolare
2 - negava ogni errore di esecuzione nell'intervento di posizionamento dei cateteri, essendosi verificato un evento avverso statisticamente prevedibile e che non aveva cagionato danni apprezzabili;
- affermava che la successiva condotta dei sanitari era stata conforme alle linee guida di settore;
- evidenziava che il danno biologico patito dall'attrice doveva essere ascritto nella sua totalità all'intervento di rimozione del catetere condotto presso l' ; Controparte_2
- contestava, in ogni caso, la domanda attrice in punto quantum.
Su detti presupposti, pertanto, concludeva domandando il rigetto di ogni CP_1
domanda svolta nei propri confronti.
A propria volta, costituendosi in giudizio, l' Controparte_2
- contestava ogni addebito di responsabilità nei propri confronti, rivendicando la correttezza dell'intervento di emergenza svolto dai propri sanitari;
- affermava che le lesioni patite dall'attrice dovevano essere ascritte al solo intervento svolto presso , o in subordine essere ascritte a detto intervento CP_1
nella misura dell'80%;
- contestava la quantificazione dei danni operata dall'attrice.
Su detti presupposti, pertanto, il S. Martino concludeva domandando il rigetto delle domande attrici;
in subordine domandava limitarsi la propria condanna a importo corrispondente alla propria quota di responsabilità.
* * * * *
Considerato che
3 - la ctu medico legale svolta in sede di ATP - realizzata dalla d.ssa Per_1
medico legale, e dal dr. , specialista in
[...] Persona_2
malattie dell'apparato cardiovascolare - evidenzia in modo assolutamente convincente, sia sotto il profilo tecnico-medico che sotto quello logico, il ricorrere di una malpractice da parte del personale sanitario di entrambi gli enti convenuti, avendo inoltre i ctu confutato in modo assolutamente chiaro ed esauriente le argomentazioni di segno contrario, rispetto alla tesi sostenuta dai ctu, svolte dai consulenti di parte convenuta, così da rendere superflua la richiesta di convocazione dei ctu a chiarimenti, e senz'altro infondata la richiesta di rinnovo della ctu;
- in particolare, la ctu permette di apprezzare che
• l'intervento che ha dato luogo alla presente controversia si proponeva - data la sindrome cardiaca di cui soffriva l'attrice - di condurre uno studio
Cont elettrofisiologico (c.d. operando contestualmente, se del caso, un intervento di ablazione mediante radio-frequenza;
• in detto contesto si determinava la “infruttuosa incannulazione della vena giugulare … questa veniva trapassata e la cannula si inseriva nella prima
porzione dell'arteria vertebrale destra (durante l'inserimento della cannula
non risultavano anomalie riferite dal Cardiologo nel posizionamento
vascolare ma al successivo tentativo di utilizzo da parte dell'anestesista si
evidenziava l'errore di posizionamento che viene confermato dal rilievo di
sangue arterioso e non venoso estratto attraverso la cannula)” (ctu pag.22);
4 • quanto sopra induceva i sanitari alla completa sedazione della paziente e al suo trasferimento presso l'Ospedale di Pietra Ligure “per valutazione e
intervento”, quindi “con elisoccorso” al di “dove venne CP_2 CP_2
sottoposta a valutazione e nella giornata successiva per supposta stabilità,
intervento chirurgico “open” di rimozione dell'introduttore” (pag.23);
• con riferimento alle modalità di svolgimento della procedura svolta presso la
, i ctu evidenziano che “la procedura di incannulazione viene riferita CP_1
eseguita Eco-guidata, quindi c'era certamente un operatore che inseriva l'ago
con l'introduttore nei vasi ed un altro che teneva la sonda ecografica per
evidenziare (a monitor) le strutture sottocutanee superficiali e profonde che
erano oggetto del tentativo di cannulazione venosa … è un 'esame di relativa
facile esecuzione con facile interpretabilità per un operatore già con pochi
mesi di esperienza e consente con estrema facilità la distinzione di un flusso
arterioso (pulsato) da un flusso venoso (continuo salvo movimenti del
paziente). Esistono, quindi, molte procedure operative che indicano con
chiarezza come eseguire la puntura vascolare ecoguidata per ridurre al
minimo le complicanze. Non vi è chiara evidenza che queste procedure siano
state eseguite in maniera diligente e completa soprattutto nella fase di verifica
del corretto incannulamento venoso per cui la perforazione del vaso venoso
giugulare e l'errata incannulazione del vaso arterioso vertebrale sono
attribuibili alla mancata esecuzione delle corrette procedure durante la fase
di cannulazione o al successivo mancato fissaggio del catetere venoso
5 (sempre a carico dell'operatore) con movimento e progressione dello stesso
nelle fasi immediatamente successive” (pag.28);
• evidenziano in particolare i ctu che “sembrano mancare le fasi di conferma del posizionamento della cannula all'interno del vaso ricercato dall'operatore
… tutte [le linee guida] concordano sull'importanza ecografica delle fasi di
preparazione (studio anatomico del distretto vascolare che andrà poi punto) e
di successiva conferma dell'esatto posizionamento del catetere che non sono
state correttamente eseguite … in particolare la stenosi del primo tratto
dell'arteria vertebrale non è stata osservata prima del tentativo di
cannulamento per cui o non è stata eseguita una corretta valutazione
ecografica del sito in toto o la lesione è stata determinata a seguito della
procedura … la punta del catetere non è stata visualizzata correttamente
prima di sfilare l'agocannula altrimenti l'operatore avrebbe dovuto
immediatamente accorgersi dell'errore prima di trapassare la vena giugulare
ed inserire il catetere in arteria vertebrale” (pag.30);
• con riferimento alla reazione all'accaduto, da parte degli operatori, i ctu sottolineano che “gli operatori avrebbero dovuto notare un eventuale cambio
di timbro di voce o di ptosi palpebrale al momento di proseguire la procedura
e poi preparare la paziente per il trasferimento. Quando evidente l'errato
posizionamento dei cateteri i Sanitari avrebbero dovuto - immediatamente -
eseguire un sommario esame neurologico con la paziente attiva (ad esempio
farla parlare muovere occhi e bocca, mani per evidenziare eventuali
alterazioni
6 • iniziali che non hanno rilevato). La paziente … tuttavia, viene successivamente intubata senza aver completato un esame obiettivo completo”
(pag.30);
• anche con riferimento alle successive fasi di trasferimento per la rimozione del catetere, i ctu evidenziano che “il trasferimento della paziente, dopo il
riscontro della complicanza iatrogena, era necessario per poter correttamente
intervenire nel caso in oggetto in piena sicurezza;
questa fase ha evidenziato
delle criticità significative. La prima criticità riguarda la scelta di trasferire
con mezzo stradale la paziente da a Pietra Ligure ove si è poi CP_1
dimostrato che l'intervento non poteva essere eseguito con la necessità del
nuovo trasferimento nella direzione opposta verso il San Martino CP_2
. Prima o durante il primo trasferimento si produce la formazione CP_2
di un ematoma in sede di puntura vascolare questo sarà poi parte dell'origine
del danno neurologico successivo. L'errore del trasferimento verso Pietra
Ligure è dato dalla incomprensione della gravità del caso ed ha causato una
perdita di tempo significativa tale che ha impedito l'intervento di rimozione
del catetere in giornata. Se il trasferimento fosse stato corretto
immediatamente in direzione del centro regionale di riferimento - ovverosia il
Policlinico San Martino di Genova - l'intervento di rimozione del catetere
sarebbe stato effettuato verosimilmente entro poche ore dall'errore riducendo
lo stravaso ematico in sede, la trombosi endovascolare arteriosa ed il
conseguente danno iatrogeno vascolare (stenosi arteria vertebrale)” (pag.32-
33);
7 • in relazione all'operato dei sanitari del S. Martino, i ctu evidenziano il ricorrere di “una scelta errata nel posticipare l'intervento e di non eseguirlo
nell'immediato: ciò ha consentito la progressione o la formazione della
trombosi intra arteriosa che ha poi causato la necessità di estendere
l'intervento ad endoarterectomia arteriosa con conseguente stenosi vascolare
iatrogena” (pag.36); sottolineano inoltre i ctu l'incongruenza tra l'invio della paziente con il mezzo più rapido (l'elisoccorso) e la decisione di non effettuare un intervento immediato “per motivi non chiari dal punto di vista
medico e con la chiara ed evidente formazione e progressione di una trombosi
arteriosa che poteva essere evitata”;
• con specifico riguardo alla scelta di posticipazione dell'intervento presso il S.
Martino, e in replica alle osservazioni dei ctp, i ctu sottolineano che “non vi
alcun dubbio che l'intervento andasse eseguito in quanto non vi è alcuna
possibilità a basso rischio di evitare effetti collaterali estraendo il catetere
senza l'intervento né si poteva pensare di abbandonarlo in sede” (pag.56);
• sempre con riguardo alla malpractice specificamente ascritta al personale del
S. Martino, i ctu chiariscono che “per quanto riguarda la lesione neurologica
periferica … tale patologia compare clinicamente presso l'Ospedale
Policlinico San Martino non al risveglio dopo intervento chirurgico (avrebbe
posto il dubbio dell'origine della lesioni) ma successivamente, quindi la
lesione non si è verificata per incannulazione o durante il trasporto ma si è
verificata ed evoluta successivamente altrimenti sarebbe già stata evidente al
risveglio in terapia intensiva post-chirurgica. Quindi l'evoluzione
8 dell'intervento e dei trattamenti successivi ha causato la lesione neurologica
periferica” (pag.56);
• infine, evidenziano i ctu che “per quanto riguarda la ferita chirurgica la paziente ha dei fattori di rischio intrinseci allo sviluppo di cicatrice
ipertrofica … non risultano essere state poste in essere dai Sanitari procedure
per ridurre lo sviluppo di eventuale cheloide … potevano essere rispettate in
parte delle buone pratiche che avrebbero consentito - o perlomeno aumentato
la probabilità - di un miglior esito estetico: incisioni lungo linee di minima
tensione cutanea, l'utilizzo di fili di sutura monofilamento, sutura
sottocutanea di precisione, massaggio della sutura nei giorni successivi per
migliorare l'orientamento delle fibre di collageno e il consiglio di applicare
filtri solari adeguati” (pag.37);
• quanto alla determinazione dei concorrenti profili di responsabilità da parte dei
• sanitari di e di i ctu delineano una paritaria percentuale di CP_1 CP_2
responsabilità “in quanto il meccanismo del danno si è sviluppato
all' di a seguito della scorretta gestione dell'incannulamento CP_2 CP_1
errato di un vaso venoso esitato con il trapasso della cannula nel vaso
giugulare interno e la perforazione errata di una arteria principale dei TSA
sita tra torace e collo e nella scelta di invio a Pietra Ligure anziché
direttamente a Il Policlinico San Martino è responsabile dell'erronea CP_2
gestione della p. (decisione non condivisibile di procrastinare l'intervento alla
giornata successiva) e della scorretta esecuzione dell'intervento di rimozione
9 del catetere mal-incannulato, causa del danno neurologico che ha esita in
Sindrome di e nella formazione della cicatrice Persona_3
ipertrofica/cheloidea” (pag.37-38);
▪ sulla base delle considerazioni che precedono, e riscontrato lo stato attuale di salute dell'attrice, i ctu hanno valutato il ricorrere di una invalidità temporanea al 100% per 7 giorni, al 75% per 45 giorni, al 50% per 60 giorni, al 25% per
70 giorni, con un danno biologico permanente del 14%;
▪ i ctu hanno altresì evidenziato la possibilità di ricorrere a intervento di impianto di “tessuto adiposo autologo per migliorare le aree atrofiche della
cicatrice” (pag.45), condotta che “potrebbe migliorare l'aspetto cicatriziale
non riducendone tuttavia la grandezza”; quindi hanno dato atto, a sostegno della valutazione del danno biologico, della presenza di “lievissima ptosi
palpebrale destra e lieve disfonia” (pag.59), con “sofferenza menomazione-
correlata di grado medio-lieve” (pag.47), precisando di aver considerato detti elementi nella valutazione del danno biologico;
infine, i ctu hanno rilevato la probabile futura “fatica nell'utilizzo dei device a schermo per lungo periodo di
tempo” (pag.38) e che “in futuro potrebbe essere necessario un intervento ai
vasi sovraortici precoce in caso di eventuale stenosi ad altro vaso oltre quello
con stenosi iatrogena” (pag.38);
▪ con riferimento alle spese documentate (ricordandosi che la valutazione è
intervenuta in sede di atp), evidenziano la presenza di spese pertinenti per complessivi euro 443,9 (pag.49);
10 - sulla base delle considerazioni che precedono, risulta ampiamente provato il ricorrere di una paritaria responsabilità concorrente dei soggetti convenuti in relazione allo stato di salute dell'attrice; ricorrono in particolare sia il nesso causale con il danno accertato, sia il necessario elemento soggettivo;
- il conseguente danno viene conseguentemente liquidato in applicazione dei criteri individuati dalle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano;
con particolare riferimento al danno da invalidità temporanea - considerato che le menzionate tabelle prevedono per ciascun giorno di invalidità temporanea la possibilità di riconoscere un risarcimento individuato nella “forbice” tra €
115,00 ed € 173,00 - nel caso in esame lo scrivente ritiene che il danno patito dall'attrice debba liquidarsi nella misura di euro 140,00 die, che consente adeguata personalizzazione del danno in questione in considerazione della particolarità delle lesioni e delle loro conseguenze, nonché della personale condizione dell'attrice;
- pertanto, il danno patito dall'attrice (che al momento dei fatti aveva 20 anni)
va determinato come segue:
▪ per danno da invalidità temporanea, complessivi (€ 140,00 x 7gg; € 105,00
x 45gg; € 70,00 x 60gg; € 35,00 x 70gg =) euro 12.355,00;
▪ per invalidità permanente al 14%, euro 39.167,00 per danno biologico oltre a euro 11.750,00 di incremento per sofferenza/danno morale, e così
complessivi euro 50.917,00, riconoscendosi altresì a titolo di personalizzazione del danno - in considerazione della riscontrata situazione di possibile futuro affaticamento nell'utilizzo dei device a schermo e della
11 possibilità di futuri interventi “incisi” da quanto accaduto - un incremento pari al 10% della componente biologica del danno come sopra liquidato, dunque pari a euro 3.916,70; così giungendosi al complessivo importo di euro
54.833,70;
▪ per spese mediche sostenute, sulla scorta di quanto indicato in ctu e considerate le ulteriori produzioni documentali di parte attrice, euro 1.570,87;
per spese mediche future (alla luce di quanto indicato dai ctu a pag.67-68 della relazione peritale) euro 3.000,00; dunque complessivi euro 4.570,87;
▪ per ulteriori spese connesse all'evento dannoso e allo stesso direttamente riconducibili, in via puramente equitativa nella liquidazione, apprezzandosi la evidente sussistenza delle spese in questione (per trasporti, per diversa occupazione del proprio tempo, ecc.), euro 1.500,00;
▪ per spese connesse alle consulenze mediche di parte ante causam, euro
3.294,00 (dr. doc.17 di parte attrice) ed altrettanto per la prestazione del Per_4
dr. oltre a euro 1.830,00 per spesa di ctu in fase di atp, oltre a euro Per_5
4.880,00 per spese di ctu già poste a carico di parte attrice;
dunque complessivi euro 13.298,00;
- dunque, complessivi euro 86.557,57;
- in relazione al predetto importo, e con riferimento agli interessi e alla rivalutazione richiesti da parte attrice, si specifica che
▪ tutti gli importi riconosciuti (anche quelli relativi alle spese sostenute)
costituiscono voci di danno patite da parte attrice e, per loro natura, integrano debito di valore;
12 ▪ conseguentemente sugli importi in linea capitale come sopra liquidati in favore dell'attrice spetta anche la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
Istat del costo della vita, maturata dall'1.1.2024 (data di riferimento della liquidazione secondo le tabelle milanesi) alla data della presente decisione;
spettano inoltre gli interessi compensativi, per il calcolo dei quali occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della stessa al momento dell'illecito, via, via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
in applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale - previa devalutazione dall'1.1.2024 alla data degli interventi
(27.8.2021 per e 28.8.2021 per ) per gli importi connessi CP_1 CP_2
all'invalidità, e alla data degli esborsi economici, per gli importi connessi alle spese sostenute - va quindi progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalle date di riferimento, sopra indicate, alla decisione odierna,
e sulla stessa devono via via calcolarsi gli interessi al tasso legale;
su tutte le voci spettano, infine, gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) sulla somma complessiva (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente decisione fino al pagamento;
- il pagamento dell'importo riconosciuto in favore dell'attrice, data la concorrente responsabilità, viene posto a carico solidale dei soggetti convenuti;
nei rapporti interni a detti soggetti, alla luce delle conclusioni di ctu
13 sopra richiamate, l'obbligazione va ripartita nella misura paritaria del 50% per ciascun soggetto;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore di dell'importo di
[...] Parte_1
euro 86.557,57, oltre interessi e rivalutazione liquidati come in motivazione;
- con riferimento al rapporto interno tra e Controparte_1 [...]
ripartisce il predetto esborso in misura Controparte_2
paritaria;
- condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
a rifondere in favore di e con distrazione in
[...] Parte_1
favore del difensore avv. Andrea Marzorati, dichiaratosi antistatario, le spese di causa;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 52.000,01 a
€ 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Pt_2
n.147/2022) - si liquidano nei valori medi per il procedimento di atp in euro
286,00 per contributo unificato ed euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge, e per il giudizio di merito in euro 545,00 per contributo unificato ed euro
14 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa
nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 21.5.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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