Articolo 2197 quater del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2239Articolo 2233
Versione
20 febbraio 2020
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28 agosto 2022
Art. 2197-quater. (Concorso straordinario per il ruolo dei marescialli) 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai ((sergenti maggiori aiutanti e qualifiche)) corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) la laurea.
b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di sei mesi.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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