Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02086/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2020, proposto da
OV OM, NA OM, MA OM, AT RI, AN NI, PA NI, AN RA NI, AS GI, OV NI, GI NO, LU NO, IM NO, RA MA, ES IM, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Margari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce n. 1350/2018 cron., emesso il 18.07.2018, depositato in data 20.07.2018, relativo al giudizio n. 287/2018 R.G.V.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La difesa erariale ha depositato in data 15.11.2022 prova documentale dell’avvenuto pagamento delle somme reclamate dai ricorrenti.
Il soddisfacimento delle pretese attivate in giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso è venuto a trovarsi (si veda, tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2019 n. 6892, secondo cui “ Il T.A.R. può… anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; e, inoltre, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I - quater , 20 marzo 2019 n. 3685; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 7 febbraio 2019 n. 1616).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO