TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 4320 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss cc. T R A
Avv. (C.F. , Parte_1 Pt_2 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Torre del Greco alla via Dei Velaioli n. 11. -attore opponente- e
in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 tempore Ing. (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._2
a procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv. Mario Formicola ed Antonio Manzo, Avv.ti MARIO FORMICOLA (C.F. ) ed ANTONIO C.F._3
MANZO (CF. ), quali procuratori di sé C.F._4 medesimi, tutti liati in Napoli alla Via Carlo Poerio, 89/A presso lo studio dei medesimi
-convenuti opposti- e
alla Via dei Velaioli n°11, (NA) Controparte_3
del suo amministratore p.t. P.IVA_1
- P.I. – a sua volta in persona Controparte_4 P.IVA_2
. ), Controparte_5 C.F._5 rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. Stefano Patti, (C.F. ), C.F._6 tutti elettivamente domiciliati presso lo sito Controparte_4 in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele n. 21
-convenuto/terzo chiamato- Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 17.2.2025 Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto
1 dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.). Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Ancora in via preliminare va accolta la eccezione di improcedibilità della domanda nei confronti del CP_3 chiamato in causa, formulata dallo stesso temp nella propria comparsa di costituzione e risposta (Corte di Appello di Bari, Sez. III, 3.05.2023, sentenza n. 712 -Cass., 10/11/2020, n. 25155). Nel merito la opposizione è infondata e pertanto va rigettata: infatti va osservato che "il giudizio di opposizione a decreto
2 ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92 - Tribunale Napoli, 19 maggio 2005, sez. XI); pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. Alla luce di tale premessa va immediatamente rilevato che può dirsi assolto da parte della ditta opposta l'onere probatorio sulla stessa incombente. Si osserva infatti che a sostegno della pretesa gli opposti hanno dimostrato che la somma di euro 3.106,40, quale saldo per i lavori eseguiti dalla società in favore del Controparte_6
) debba r
[...] Controparte_7 alle somme di cui alla sentenza n. 1518/2019 del 14/06/2019, che ha confermato pienamente il precedente decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1236 del 7.09.2016, con riferimento alla quota pro parte dovuta dal alla Parte_3
Controparte_1
3 Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore somma richiesta in ricorso, pari ad € 2.962,86 quale complessiva quota spese per spese legali e penale, si rinviene dall'atto di transazione stipulato in data 14 gennaio 2020 tra la e gli avv.ti Controparte_1
Manzo e Formicola - da un lato – Controparte_6
[...] di documentazione senz'altro idonea, a fornire la prova scritta del credito richiesta per l'emissione di un decreto ingiuntivo. Relativamente alle domande riconvenzionali formulate dagli opponenti, esse sono infondate e, pertanto vanno rigettate. Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la annosa querelle giurisprudenziale affermando “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza
− ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cass. Sez. Unite 15 novembre 2016 n.3225). Va rilevato, altresì, che per potersi procedere legittimamente alla compensazione di un credito con un debito, essi devono essere omogenei e liquidi ex art. 1241 c.c., devono, cioè, avere lo stesso oggetto, essere esattamente determinati nel loro ammontare ed esigibili. Nella specie non ricorrono i presupposti di una compensazione legale che presuppone l'esistenza anteriormente alla causa di debiti liquidi ed esigibili difettando il requisito della certezza del credito (vale a dire che il credito non sia contestato nell'an e nel quantum) che ne esclude la liquidità.
4 Occorre premettere che per potersi procedere legittimamente alla compensazione di un credito con un debito, essi devono essere omogenei e liquidi ex art. 1241 c.c., devono, cioè, avere lo stesso oggetto, essere esattamente determinati nel loro ammontare ed esigibili. Segnatamente, il credito è omogeneo quando ha ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili. È esigibile quando è immediatamente azionabile, ossia può essere fatto valere in giudizio. Infine, l'obbligazione è liquida quando essa è determinata nel suo preciso ammontare. Nel caso in esame, il credito fatto valere in compensazione da parte opponente è contestato per cui non è possibile operare una compensazione legale. Invero, è controversa ed in ogni caso non definita giudizialmente la questione afferente all'indennità di occupazione del suolo. Dagli atti è emerso che al fine di gestire definitivamente la vicenda ed evitare l'inutile proliferarsi di procedure esecutive, si addiveniva ad una transazione con il che veniva CP_3 sottoscritta anche dall'Avv. unitamente Parte_3 all'allegato piano di riparto cessivamente ratificata all'assemblea del 14.01.2020. Dai documenti in atti si evince, altresì, che avrebbe in Parte_3 ogni caso dovuto pagare sin da subito la quota condominiale di € 3.106,40 per il saldo lavori – effettuati dalla – Controparte_1 allo stesso Condominio;
soltanto in seguito, alla luce dell'art. h) della predetta scrittura privata, qualora la predetta impresa non avesse corrisposto l'indennità di occupazione al , il Parte_3
Condominio avrebbe dovuto detrarre e trattene ldo ancora dovuto, le somme a titolo di indennità di occupazione (e/o a titolo di eventuali danni, che, nel caso di specie non si sono verificati) e versarle al condomino . Parte_3
Sicché, alcun versamento avrebbe effettuare il condominio al senza aver ricevuto la quota lavori. Parte_3
Infatti, il presupposto dell'eventuale versamento dell'indennità in sostituzione era basato (lett. h) scrittura privata) su
“l'eventualità che la stessa (impresa) sia inadempiente”. Pertanto, la domanda di compensazione legale dell'opponente deve essere respinta, in quanto il pagamento della quota lavori costituisce un'obbligazione del tutto distinta e separata rispetto a quella eventualmente scaturente – nei confronti della
– per l'incasso degli importi a titolo indennità di CP_1 occupazione. Il , infatti, non avendo incassato dal la CP_3 Parte_3 quota lavori di € 3.106,40 non ha potuto imputare alcun pagamento a titolo di lavori di ristrutturazione per conto del debitore , che quindi non ha potuto usufruire di alcuna Parte_3 detrazio
5 Va rigettata, ancora, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente. Sul tema, la giurisprudenza ha rilevato che “(…) resta comunque fermo il principio della responsabilità solidale che sussiste tra venditore ed acquirente del bene secondo quanto dispone l'art. 63, comma V, disp. att. c.c. 63 disp. att. c.c., in forza del quale chi cede diritti su unità immobiliari rimane responsabile solidamente con chi compra “fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”, mentre, secondo il comma IV della medesima disposizione, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo “al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”. La ratio delle disposizioni di cui al IV ed al V comma dell'art. 63 disp. att. c.c. è quella di tutelare la recuperabilità del credito in Condominio proprio nel caso di trasferimenti di proprietà, offrendo all'ente comune la possibilità di agire sia sull'avente diritto, sia sul dante causa (quest'ultimo risponde limitatamente all'anno in corso e quello precedente l'acquisto) (Tribunale di Roma N. 16788/2021). L'opponente risulta debitore delle somme a titolo di spese per lavori di ristrutturazione dello stabile di Via Dei Velaioli, deliberate molti anni prima della vendita dell'immobile al fratello così come delle somme a titolo di spese legali di cui ai CP_8 due giudizi definitisi dinanzi a codesto Tribunale, originati in ragione del mancato pagamento delle quote di lavori da parte di alcuni condomini, tra cui il . Parte_3
Inoltre, nel caso di specie, te debitore, oltre a non aver non effettuato alcuna comunicazione della vendita all'Amministratore del Condominio, né lo stesso lo ha rilevato in sede assembleare, ha anche sottoscritto personalmente la transazione impegnandosi dinanzi all'assemblea a far fronte alle obbligazioni dalla stessa scaturenti. Va, infine, respinta la domanda volta alla condanna degli opposti per lite temeraria al risarcimento dei danni subiti ex art. 96, III comma, c.p.c. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé,
6 anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Nel caso di specie la domanda dell'opponente va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento degli istanti alcuna mala fede o colpa grave. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accolto, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-dichiara la improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato in causa;
CP_3
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. N.945/2020 emesso da questo Tribunale che diventa definitivamente esecutivo;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
-condanna l'opponente, al pagamento, in favore degli opposti delle spese di lite che determina nella complessiva somma di € 2.540,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA e con attribuzione in favore degli avv.ti Mario Formicola e Antonio Manzo dichiaratisi antistatari;
-compensa tra le parti le competenze relative al condominio. Torre Annunziata, 29 maggio 2025 Il Giudice Onorario di Pace dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
7
Avv. (C.F. , Parte_1 Pt_2 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Torre del Greco alla via Dei Velaioli n. 11. -attore opponente- e
in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 tempore Ing. (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._2
a procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv. Mario Formicola ed Antonio Manzo, Avv.ti MARIO FORMICOLA (C.F. ) ed ANTONIO C.F._3
MANZO (CF. ), quali procuratori di sé C.F._4 medesimi, tutti liati in Napoli alla Via Carlo Poerio, 89/A presso lo studio dei medesimi
-convenuti opposti- e
alla Via dei Velaioli n°11, (NA) Controparte_3
del suo amministratore p.t. P.IVA_1
- P.I. – a sua volta in persona Controparte_4 P.IVA_2
. ), Controparte_5 C.F._5 rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. Stefano Patti, (C.F. ), C.F._6 tutti elettivamente domiciliati presso lo sito Controparte_4 in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele n. 21
-convenuto/terzo chiamato- Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 17.2.2025 Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto
1 dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.). Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Ancora in via preliminare va accolta la eccezione di improcedibilità della domanda nei confronti del CP_3 chiamato in causa, formulata dallo stesso temp nella propria comparsa di costituzione e risposta (Corte di Appello di Bari, Sez. III, 3.05.2023, sentenza n. 712 -Cass., 10/11/2020, n. 25155). Nel merito la opposizione è infondata e pertanto va rigettata: infatti va osservato che "il giudizio di opposizione a decreto
2 ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92 - Tribunale Napoli, 19 maggio 2005, sez. XI); pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. Alla luce di tale premessa va immediatamente rilevato che può dirsi assolto da parte della ditta opposta l'onere probatorio sulla stessa incombente. Si osserva infatti che a sostegno della pretesa gli opposti hanno dimostrato che la somma di euro 3.106,40, quale saldo per i lavori eseguiti dalla società in favore del Controparte_6
) debba r
[...] Controparte_7 alle somme di cui alla sentenza n. 1518/2019 del 14/06/2019, che ha confermato pienamente il precedente decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1236 del 7.09.2016, con riferimento alla quota pro parte dovuta dal alla Parte_3
Controparte_1
3 Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore somma richiesta in ricorso, pari ad € 2.962,86 quale complessiva quota spese per spese legali e penale, si rinviene dall'atto di transazione stipulato in data 14 gennaio 2020 tra la e gli avv.ti Controparte_1
Manzo e Formicola - da un lato – Controparte_6
[...] di documentazione senz'altro idonea, a fornire la prova scritta del credito richiesta per l'emissione di un decreto ingiuntivo. Relativamente alle domande riconvenzionali formulate dagli opponenti, esse sono infondate e, pertanto vanno rigettate. Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la annosa querelle giurisprudenziale affermando “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza
− ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cass. Sez. Unite 15 novembre 2016 n.3225). Va rilevato, altresì, che per potersi procedere legittimamente alla compensazione di un credito con un debito, essi devono essere omogenei e liquidi ex art. 1241 c.c., devono, cioè, avere lo stesso oggetto, essere esattamente determinati nel loro ammontare ed esigibili. Nella specie non ricorrono i presupposti di una compensazione legale che presuppone l'esistenza anteriormente alla causa di debiti liquidi ed esigibili difettando il requisito della certezza del credito (vale a dire che il credito non sia contestato nell'an e nel quantum) che ne esclude la liquidità.
4 Occorre premettere che per potersi procedere legittimamente alla compensazione di un credito con un debito, essi devono essere omogenei e liquidi ex art. 1241 c.c., devono, cioè, avere lo stesso oggetto, essere esattamente determinati nel loro ammontare ed esigibili. Segnatamente, il credito è omogeneo quando ha ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili. È esigibile quando è immediatamente azionabile, ossia può essere fatto valere in giudizio. Infine, l'obbligazione è liquida quando essa è determinata nel suo preciso ammontare. Nel caso in esame, il credito fatto valere in compensazione da parte opponente è contestato per cui non è possibile operare una compensazione legale. Invero, è controversa ed in ogni caso non definita giudizialmente la questione afferente all'indennità di occupazione del suolo. Dagli atti è emerso che al fine di gestire definitivamente la vicenda ed evitare l'inutile proliferarsi di procedure esecutive, si addiveniva ad una transazione con il che veniva CP_3 sottoscritta anche dall'Avv. unitamente Parte_3 all'allegato piano di riparto cessivamente ratificata all'assemblea del 14.01.2020. Dai documenti in atti si evince, altresì, che avrebbe in Parte_3 ogni caso dovuto pagare sin da subito la quota condominiale di € 3.106,40 per il saldo lavori – effettuati dalla – Controparte_1 allo stesso Condominio;
soltanto in seguito, alla luce dell'art. h) della predetta scrittura privata, qualora la predetta impresa non avesse corrisposto l'indennità di occupazione al , il Parte_3
Condominio avrebbe dovuto detrarre e trattene ldo ancora dovuto, le somme a titolo di indennità di occupazione (e/o a titolo di eventuali danni, che, nel caso di specie non si sono verificati) e versarle al condomino . Parte_3
Sicché, alcun versamento avrebbe effettuare il condominio al senza aver ricevuto la quota lavori. Parte_3
Infatti, il presupposto dell'eventuale versamento dell'indennità in sostituzione era basato (lett. h) scrittura privata) su
“l'eventualità che la stessa (impresa) sia inadempiente”. Pertanto, la domanda di compensazione legale dell'opponente deve essere respinta, in quanto il pagamento della quota lavori costituisce un'obbligazione del tutto distinta e separata rispetto a quella eventualmente scaturente – nei confronti della
– per l'incasso degli importi a titolo indennità di CP_1 occupazione. Il , infatti, non avendo incassato dal la CP_3 Parte_3 quota lavori di € 3.106,40 non ha potuto imputare alcun pagamento a titolo di lavori di ristrutturazione per conto del debitore , che quindi non ha potuto usufruire di alcuna Parte_3 detrazio
5 Va rigettata, ancora, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente. Sul tema, la giurisprudenza ha rilevato che “(…) resta comunque fermo il principio della responsabilità solidale che sussiste tra venditore ed acquirente del bene secondo quanto dispone l'art. 63, comma V, disp. att. c.c. 63 disp. att. c.c., in forza del quale chi cede diritti su unità immobiliari rimane responsabile solidamente con chi compra “fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”, mentre, secondo il comma IV della medesima disposizione, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo “al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”. La ratio delle disposizioni di cui al IV ed al V comma dell'art. 63 disp. att. c.c. è quella di tutelare la recuperabilità del credito in Condominio proprio nel caso di trasferimenti di proprietà, offrendo all'ente comune la possibilità di agire sia sull'avente diritto, sia sul dante causa (quest'ultimo risponde limitatamente all'anno in corso e quello precedente l'acquisto) (Tribunale di Roma N. 16788/2021). L'opponente risulta debitore delle somme a titolo di spese per lavori di ristrutturazione dello stabile di Via Dei Velaioli, deliberate molti anni prima della vendita dell'immobile al fratello così come delle somme a titolo di spese legali di cui ai CP_8 due giudizi definitisi dinanzi a codesto Tribunale, originati in ragione del mancato pagamento delle quote di lavori da parte di alcuni condomini, tra cui il . Parte_3
Inoltre, nel caso di specie, te debitore, oltre a non aver non effettuato alcuna comunicazione della vendita all'Amministratore del Condominio, né lo stesso lo ha rilevato in sede assembleare, ha anche sottoscritto personalmente la transazione impegnandosi dinanzi all'assemblea a far fronte alle obbligazioni dalla stessa scaturenti. Va, infine, respinta la domanda volta alla condanna degli opposti per lite temeraria al risarcimento dei danni subiti ex art. 96, III comma, c.p.c. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé,
6 anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Nel caso di specie la domanda dell'opponente va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento degli istanti alcuna mala fede o colpa grave. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accolto, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-dichiara la improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato in causa;
CP_3
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. N.945/2020 emesso da questo Tribunale che diventa definitivamente esecutivo;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
-condanna l'opponente, al pagamento, in favore degli opposti delle spese di lite che determina nella complessiva somma di € 2.540,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA e con attribuzione in favore degli avv.ti Mario Formicola e Antonio Manzo dichiaratisi antistatari;
-compensa tra le parti le competenze relative al condominio. Torre Annunziata, 29 maggio 2025 Il Giudice Onorario di Pace dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
7