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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 22 ottobre 2025; all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2814/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Vitagliano, Angela Parte_1
TA e AN TA, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla via G. Pica n.
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Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., Sig. rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocato Salvatore Travaglino, presso il cui studio domicilia, in Brusciano, alla via Camillo
Cucca n. 221
Resistente
E in persona del l.r.p.t., sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 CP_4
AR IO, presso il cui studio domicilia, in Genova, piazza Corvetto 2/5
Altro Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 27.05.2022, parte ricorrente deduceva di aver lavorato come addetto alle pulizie, sin dal 01.03.2007, per il committente di Castellammare di CP_3
Stabia, operando per le diverse società succedutesi nella gestione dei servizi appaltati, quali la CP_5
[..
[...] [... fino al 13.04.2015 e la dal 14 aprile 2015; che quest'ultima società, Controparte_6 tuttavia, non procedeva all'assunzione del ricorrente, poiché il committente aveva fatto valere nei suoi confronti - senza addurne i motivi - la clausola di non gradimento;
che, a causa di tale mancata assunzione, il ricorrente adiva il Tribunale di Torre Annunziata per vedere riconoscere le proprie ragioni, ritenute fondate con sentenza 286/2017 del Tribunale di Torre Annunziata (confermata in sede di appello), che dichiarava il diritto del ricorrente all'assunzione da parte della Controparte_6
che la a far data dal 16.10.2021, cessava di svolgere la propria attività per il
[...] CP_6 committente avviando preventivamente la procedura di passaggio di cantiere ex art. CP_3
4 CCNL all'esito della quale, la società che, in tale data Controparte_7 Controparte_1 subentrava nell'appalto, dichiarava di assumente tutti i lavoratori aventi diritto all'assunzione ai sensi dell'art. 4 lettera A del CCNL riservandosi di verificare la problematica riguardante il ricorrente;
che, tuttavia, il ricorrente non veniva stato assunto dalla società resistente, pur avendo egli sempre svolto diligentemente la propria attività, come testimoniato anche dal fatto di non aver mai subito alcuna contestazione disciplinare. Su tali premesse, dedotto il proprio diritto all'assunzione ex art. 4 del ha concluso chiedendo: Controparte_8
“A - accertare e dichiarare la nullità della clausola di gradimento di cui all'art. 3 comma 2 delle norme per le imprese che operano all'interno delle unità sociali CP_3
B - per i motivi tutti indicati in ricorso emettere ex art. 2932 c.c. sentenza costitutiva del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società cooperativa per Azioni alle condizioni contrattuali CP_1 appresso indicate: rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 16.10.2021o dalla diversa data che si ritenesse di giustizia senza patto di prova con riconoscimento del V livello del
CCNL PULIZIE del 31.5.2011 assegnazione a mansioni di addetto alle pulizie CP_7 specialistiche industriali o altra mansione equivalente da rendere presso la dipendenza CP_3
Castellmmare di Stabia o presso altra sede e per l'effetto ordinare alla società cooperativa per Azioni di ammettere in servizio il ricorrente ripristinando la concreta funzionalità del CP_1 rapporto di lavoro. In via gradata e accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto sin dal 16.10.2021 o dalla diversa data che si ritenesse di giustizia alle dipendenze della
[...]
alle condizioni contrattuali appresso indicate: rapporto di Controparte_9 lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 16.10.2021 o dalla diversa data che si ritenesse di giustizia senza patto di prova con riconoscimento del V livello del CCNL PULIZIE del CP_7
31.5.2011 assegnazione a mansioni di addetto alle pulizie specialistiche industriali o altra mansione equivalente da rendere presso la dipendenza Castellammare di Stabia o presso altra sede CP_3
e per l'effetto ordinare alla società cooperativa per Azioni di ammettere in servizio il CP_1 ricorrente ripristinando la concreta funzionalità del rapporto di lavoro.
2 C - Condannare la e la al pagamento Controparte_9 CP_1 Controparte_3 delle retribuzioni o comunque del risarcimento del danno pari alle retribuzioni spettanti sin dal
16.10.2021 e fino alla effettiva riammissione in servizio tenuto conto di una retribuzione globale di fatto pari ad € 1.721,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
D - Condannare le controparti al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio compresa la fase cautelare con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Nel costituirsi in giudizio, entrambe le società deducevano, con articolate argomentazioni,
l'infondatezza della domanda concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito sule conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e va respinta.
Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del diritto all'assunzione alle dipendenze della ex art. 4 CCNL Multiservizi, nonché Controparte_9 per la costituzione del relativo rapporto di lavoro tra le parti ex art. 2932 c.c. con decorrenza dal subentro della società nell'appalto di servizi di pulizia presso la dipendenza di CP_3
Castellammare di Stabia, oltre al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
Così definito il thema decidendum, si osserva come i fatti posti a fondamento della domanda risultano pacifici tra le parti.
Invero, con sentenza n. 286/2017, Tribunale di Torre Annunziata dichiarava il diritto del ricorrente all'assunzione da parte della con le stesse mansioni Controparte_6 precedentemente svolte e condannava la predetta società e la al pagamento delle CP_3 retribuzioni maturate a decorrere dal 19.10.2015, detratto l'aliunde perceptum. Risulta pure circostanza pacifica che, di fatto, il ricorrente non veniva mai assunto dalla predetta società e che,
a decorrere dal 16.10.2021, la gestione del servizio è stata acquisita dall'odierna resistente rimasta estranea a quel giudizio.
È incontestato che, in esecuzione dell'obbligo previsto dall'art. 4 CCNL cit., la resistente ha assunto tutti i lavoratori menzionati nell'elenco degli addetti fornito dall'impresa uscente;
non appartenendo all'organico dell'appaltatrice uscente, il ricorrente non è stato inserito in detto elenco e, conseguentemente, non è stato assunto, anche se, nel verbale di consultazione sindacale,
l'impresa uscente faceva presente l'esistenza del contenzioso pendente con il ricorrente.
Parte ricorrente, invocando l'art. 4 del invoca il proprio diritto Controparte_10 all'assunzione.
L'assunto non è condivisibile.
Vale la pena rammentare la disciplina normativa e pattizia dei c.d. cambi appalto.
L'art 29 D.Lgs. n. 276/2003, per quanto di interesse, ha stabilito che in caso di mutamento della parte datoriale del rapporto di lavoro a seguito di cambio nella gestione dell'attività oggetto
3 dell'appalto, “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
Pertanto, la detta norma non fissa un generale obbligo di fonte legale all'acquisizione del personale da parte dell'appaltatore subentrante ma – facendo riferimento a preesistenti obblighi di tale tipo derivanti dalle previsioni del contratto collettivo nazionale o del singolo contratto d'appalto, oltre che della legge – afferma che il c.d. passaggio di cantiere “non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”, escludendo perciò che trovino in ogni caso applicazione, a beneficio dei lavoratori, tutte quelle garanzie previste dall'art. 2112 c.c., ovvero la riassunzione presso l'appaltatore subentrante alle medesime condizioni economiche e normative.
In molti CCNL di settore è poi prevista quella comunemente definita “clausola sociale”
(“clausola di protezione” o “di riassunzione” o “di assorbimento” o “di salvaguardia sociale”) che obbliga l'appaltatore subentrante a rilevare il personale occupato dall'appaltatore uscente, perseguendo in tal modo la conservazione dei livelli occupazionali esistenti al termine dell'esecuzione del contratto stipulato tra il precedente appaltatore e il soggetto appaltante
(pubblico o privato). Negli appalti pubblici, l'obiettivo di salvaguardia dei livelli occupazionali viene attuato recependo l'obbligo di mantenimento dei rapporti lavorativi a carico del futuro aggiudicatario direttamente tra le clausole del bando di gara (in aderenza alla facoltà prevista, per le pubbliche amministrazioni dal Codice dei contratti pubblici, all'art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006).
Nel settore che ci occupa, è l'art. 4 a garantire ai lavoratori Controparte_10 impiegati nell'appalto di servizi il passaggio all'impresa subentrante alla scadenza o alla revoca dell'appalto. L'art. 4 citato, per quanto di interesse, dispone: “Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'articolo 7, comma 4 bis, del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito in legge 28.2.2008,
n. 31.
In ogni caso di cessazione di appalto, l' cessante ne darà preventiva comunicazione, Pt_2 ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle
Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. darà comunicazione a queste ultime
4 del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso
l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti
e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. ………..”
La ratio della disposizione in esame è quella di salvaguardare i livelli occupazionali in un settore caratterizzato dalla naturale fluidità del mercato e dal conseguente rapido susseguirsi di cambi di gestione fra imprese.
Tale ratio è evidentemente contemperata con le esigenze delle stesse imprese subentranti, che soffrirebbero un ingiustificato vulnus alla propria libertà imprenditoriale qualora si vedessero costrette ad assumere un numero di dipendenti superiore a quello in forza presso il cantiere nella vecchia gestione e comunque esorbitante rispetto alle esigenze di forza lavoro del cantiere stesso: chiarissima in tal senso la condizione che si tratti del medesimo appalto ed il limite che impone alla subentrante di assumere solo i dipendenti impiegati nell'appalto in questione da almeno quattro mesi prima della cessazione dell'appalto.
In presenza di queste condizioni a tutela dell'impresa subentrante, sembra difficilmente contestabile che rispetto a ciascuno dei dipendenti dell'impresa cessante addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto, purché in forza da almeno quattro mesi prima della scadenza dell'appalto, la società che subentra nell'appalto ha l'obbligo, sulla base della previsione della contrattazione collettiva, di provvedere all'assunzione, configurandosi, corrispondentemente, in capo al lavoratore, un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione.
Dunque, a differenza di quanto avviene con l'art. 2112 c.c., l'art. 4 tutela Controparte_10
l'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro a fronte dell'avvicendarsi degli imprenditori soltanto con la previsione di un obbligo di assunzione da parte dell'appaltatore subentrante - il subentro nella titolarità del rapporto di lavoro non è dunque automatico, ma richiede una successiva
5 scelta volontaristica del soggetto obbligato – ed individua i beneficiari di tale diritto all'assunzione facendo riferimento agli addetti impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi.
Nell'interpretare tale previsione contrattuale collettiva, che introduce un'eccezione alla generale libertà dell'imprenditore di scegliere chi assumere, va applicato il principio generale secondo cui una norma che preveda un'eccezione deve essere interpretata restrittivamente e la consolidata giurisprudenza in tema di contrattazione collettiva secondo cui si può fare applicazione dei soli criteri di interpretazione di cui agli art. 1362 e ss. c.c., con recisa esclusione della possibilità di applicazione analogica, in quanto quest'ultima costituisce “un procedimento di integrazione ermeneutica consentito, ex art. 12 delle preleggi, con esclusivo riferimento agli atti aventi forza o valore di legge” (così ad esempio Cass. 30420/2017).
Ebbene, il comma 3 dell'art. 4 cit. è molto chiaro nel circoscrivere il diritto all'assunzione a coloro che abbiano un rapporto di lavoro in corso con l'appaltatore uscente nell'esatto momento del cambio appalto: sono inequivoche in tal senso le espressioni utilizzate dalla norma contrattuale invocata, quali “ impiegati nell'appalto”, ovvero “ addetti esistenti in organico sull'appalto”.
Le espressioni usate dall'art. 4 per attribuire il diritto all'assunzione verso l'appaltatore entrante non sono idonee, invece, a ricomprendere coloro che non abbiano un rapporto di lavoro in corso al momento del cambio appalto, ma si trovino nei rapporti con l'appaltatore uscente in una situazione giuridica – come quella del ricorrente – suscettibile di sfociare soltanto ex post nella costituzione o ricostituzione ex tunc di un rapporto di lavoro in via giudiziale.
In altri termini, la norma non ha alcun contenuto che consenta di affermare che le parti collettive intendessero comunque garantire il diritto all'assunzione anche al dipendente che venga reintegrato dopo essere stato licenziato illegittimamente o oralmente prima del cambio appalto o che ottenga una sentenza costitutiva o di accertamento dell'obbligo di assunzione.
L'intenzione dei redattori e sottoscrittori del CCNL resa manifesta dal complessivo tenore letterale dell'art. 4 è, in effetti, quella di garantire l'assunzione soltanto a coloro che risultino iscritti da almeno 4 mesi nel libro unico del lavoro dell'appaltatore uscente come dipendenti a tempo indeterminato nel momento in cui questo cessa di gestire il servizio, indipendentemente dal fatto che stiano anche concretamente lavorando o siano assenti in forza di un valido titolo contrattuale o di legge.
Si tratta di una scelta chiaramente volta a realizzare un adeguato contemperamento dell'interesse dei lavoratori a conservare il posto di lavoro con l'interesse degli imprenditori che acquisiscono un appalto ad avere un quadro della forza lavoro ad esso collegata che sia chiaro, completo e sotto controllo.
In relazione ai lavoratori che, a causa di legittime situazioni contingenti, siano assenti alla scadenza dell'appalto quest'ultimo interesse è assicurato dal fatto che l'appaltatore subentrante ne conosce comunque l'esistenza sin dal momento in cui acquisisce l'appalto, la ragione della loro assenza e le prospettive di rientro e subentra consapevolmente nella gestione delle specifiche sostituzioni o delle altre scelte imprenditoriali – comunque ovviamente provvisorie - apprestate dall'appaltatore uscente per ovviare alla loro temporanea assenza.
6 Un tale contemperamento non è possibile, invece, quando si tratti di lavoratori che, per le più varie ragioni, non sono presenti nell'organico dell'appaltatore uscente al momento della scadenza dell'appalto.
La loro esistenza, infatti, non risulta dalla documentazione che l'impresa cessante deve trasmettere al committente e ai sindacati ai sensi del comma 3 dell'art. 4 ed il nuovo appaltatore può venirne a conoscenza soltanto in modo casuale, per effetto dell'eventuale iniziativa del singolo lavoratore o di chi lo tutela. La grande variabilità della durata dei processi e la loro distribuzione su tre gradi di giudizio, d'altronde, rende possibile che tali lavoratori entrino a far parte de iure dell'organico del subentrante dopo anni dal cambio appalto e magari dopo che se ne è già verificato più di uno. Si consideri anche che i lavoratori in questa situazione potrebbero essere molti (perché accumulatisi nel corso del tempo oppure perché vittime di vicende analoghe) e che, quando viene aggiudicato l'appalto, l'organico previsto dal capitolato è solitamente al completo.
Configurare un obbligo di assunzione nei loro confronti da parte degli appaltatori successivi esporrebbe questi ultimi al rischio di ritrovarsi in una situazione di esubero di personale (rispetto a quello necessario alla gestione dell'appalto ed acquisito con esso) più o meno grave e del tutto imprevedibile nell'an, nel quando e nella sua entità e che ciò realizza un serio pregiudizio per la bontà della scelta imprenditoriale compiuta e, più in generale, della libertà d'impresa.
Le parti sociali sono certamente consapevoli del verificarsi di tali situazioni e delle conseguenze dell'obbligo di assumere anche costoro appena descritte e dunque si deve ritenere che, se avessero voluto ricomprenderli tra coloro a cui l'art. 4 attribuisce il diritto all'assunzione, avrebbero certamente usato espressioni precise ed inequivoche in tal senso, come è avvenuto per i casi di sospensione del rapporto, ed avrebbero altresì introdotto obblighi ed accorgimenti volti a smorzare l'imprevedibilità della situazione e salvaguardare anche gli interessi dell'appaltatore subentrante.
Se tutto ciò manca, è chiaramente perché esse non hanno inteso sancire tale diritto e l'estensione di quanto previsto dall'art. 4 ai lavoratori che, come il ricorrente, hanno ottenuto una pronuncia dichiarativa dell'obbligo di assunzione cui poi non sia seguita l'effettiva costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa cessante. (in termini Corte d'Appello di Torino sentenza n.
130/2022).
Infatti, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, confermata sul punto dalla Corte di
Appello di Napoli del 4 novembre 2021, si era limitata a dichiarare il diritto all'assunzione di parte ricorrente nei confronti della impresa cessante, ma non aveva emesso alcuna pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro;
in altri termini, la sentenza ha carattere meramente dichiarativo dell'obbligo ma non costitutivo del rapporto di lavoro.
Per tutte le ragioni sinora esposte, la situazione giuridica in cui il ricorrente è venuto a trovarsi per effetto della pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata non risulta idonea ad attribuirgli un diritto di assunzione nei confronti della società resistente subentrata nella gestione del servizio.
In conclusione, la domanda si rivela infondata e, come tale, va rigettata.
In ragione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite. 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 30 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Carmen Maria Pigrini
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