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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/11/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 937/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/11/2025, promossa con ricorso depositato in data
14/02/2025 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dal proc. dom. avv. PUGLIELLI SONIA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dal proc. dom. avv. CONSONNI CECILIA, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 25/11/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bolgare il giorno 02/09/2000, che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) Persona_1 Persona_2
e (nato a [...] il [...]) e che la separazione veniva dichiarata Persona_3 con sentenza di questo Tribunale n. 2537/2022, emessa il 17.11.2022, pubblicata in data
23.11.2022, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile inerenti al regime di affidamento condiviso e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun Per_3 genitore, il Collegio osserva, anzitutto, come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali e materiali del figlio. Dunque, valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale – che si riportano pedissequamente in dispositivo – il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di x art. 473-bis.4 c.p.c. Per_3
Anche le pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio minore del figlio maggiorenne possono essere positivamente valutate dal Per_3 Per_2
Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita dei figli, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro di ciascun genitore coobbligato ex art. 337-ter c.c., per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio delle parti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra ed , in Bolgare il giorno Parte_1 CP_1 CP_1
02/09/2000 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bolgare al n. 10 p.2,
Serie A, anno 2000), alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore iene affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre Per_3 con la quale continuerà a vivere. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé il minore e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé il figlio. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico del figlio, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a far proseguire al figlio il percorso di supporto piscologico con la dottoressa Per_3 Per_4 fino a quando il minore verrà inserito in altro percorso di gruppo e, comunque, fino
[...]
a quando la specialista non lo riterrà utile nell'interesse del minore;
2. il padre starà con il figlio in base al seguente calendario (a decorrere dalla data del
24/12/2025, data fino alla quale rimarrà invariato l'assetto stabilito in sede di separazione):
A) la settimana il cui w.e. è di competenza del padre: il martedì dall'uscita da scuola o dal Cre oppure, in mancanza dalle ore 18.00, sino alle ore 21,30 nel periodo scolastico o alle ore 22,30 nel periodo non scolastico, nonché il venerdì dall'uscita della scuola o dal Cre oppure, in mancanza dalle ore 18.00, sino al lunedì quando lo riporterà a scuola o al Cre o, in mancanza entro le ore 13,30 dalla madre dopo la consumazione del pranzo;
pagina 3 di 7 B) la settimana in cui il w.e e' di competenza della madre: il martedì agli orari sopra indicati ed il giovedì dall'uscita da scuola o dal Cre oppure, in mancanza dalle ore
18.00, sino al sabato mattina quando lo riporterà dalla madre entro le ore 10,00
(qualora la madre volesse trascorrere un fine settimana fuori casa oppure avesse delle esigenze particolari che verranno previamente comunicate al padre, quest'ultimo riaccompagnerà casa della madre entro le ore 9,00 del sabato mattina); Per_3
C) le vacanze natalizie ad anni alterni una settimana decorrente dalle ore 10,00 del 24 dicembre sino alle ore 10,00 del 31 dicembre e l'altra settimana decorrente dalle ore
10,00 del 31 dicembre sino alla mattina del 7 gennaio con riaccompagnamento del figlio a scuola, con alternanza tra i genitori dei giorni del 25 dicembre e del 26 dicembre. In tali giorni il Genitore terrà il figlio dalle ore 10,00 sino alle 22,30. Per il corrente anno 2025 il periodo dal 24 al 31 dicembre sarà di competenza della madre alla quale spetterà anche il giorno di Natale;
l'anno successivo sarà di competenza del padre e a seguire l'alternanza;
D) le vacanze pasquali saranno trascorse i prime tre giorni con un genitore, sino alla domenica mattina alle 10,00, e gli altri tre giorni, comprensivi del pernotto con il riaccompagnamento a scuola, con l'altro genitore. Nel 2026 gli ultimi tre giorni saranno di competenza del padre;
l'anno successivo saranno di competenza della madre e a seguire l'alternanza;
E) le vacanze estive due settimane anche consecutive per ciascun genitore da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno per iscritto a mezzo mail;
ciò significa che sia la madre sia il padre entro la data sopra indicata, dovranno inviarsi una mail con scritto il periodo in cui intendono tenere con sé il figlio per le vacanze. Solo qualora il periodo indicato da ciascuno di loro dovesse coincidere anche parzialmente e non fosse possibile tra loro raggiungere un accordo diverso, rascorrerà con un genitore Per_3 dal 1° agosto (ore 10,00) al 16 agosto (ore 10,00) e con l'altro dal 16 agosto al 31 agosto;
alternando di anno in anno il periodo;
F) il compleanno dei genitori sarà trascorso dal Minore con il genitore che compie gli anni dalla mattina alle ore 10,00 sino alla sera alle 22,30, senza recupero dell'altro genitore;
G) le festività del 25/04, 01/05, 02/06, 04/10, 01/11 e 08/12 previste dal calendario scolastico saranno trascorse dal padre con il figlio dalle ore 10,00 alle 21,30 in caso di scuola il giorno dopo, oppure, in assenza sino alle 22,30, ad anni alterni ed in pagina 4 di 7 alternanza per ciascuna festività con la madre;
H) per le festività di cui al punto G laddove il giorno di festa cada nel giorno di competenza dell'altro genitore non saranno previsti recuperi;
I) le parti concordano che l'alternanza dei fine settimana tra i genitori verrà sospesa durante le vacanze natalizie, estive e pasquali e riprenderà con l'alternanza rispetto all'ultimo fine settimana precedente alle vacanze;
3. conferma gli oneri economici a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario per il minore come stabiliti al tempo della separazione Per_3
(=300,00 euro al mese, oltre rivalutazione ex indici Istat, e il 50% delle spese previste dal
Protocollo di seguito riportato), e così anche il diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps;
4. conferma l'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento ordinario diretto del figlio maggiorenne con ripartizione tra i genitori al 50% delle spese Per_2 straordinarie come da protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza pagina 5 di 7 scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di pagina 6 di 7 mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5. conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Bolgare, via Cadorna n.25/D in favore del signor affinché continui ad abitala con il figlio non ancora Pt_1 Per_2 economicamente autonomo;
6. dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi;
7. dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOLGARE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
NI MA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/11/2025, promossa con ricorso depositato in data
14/02/2025 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dal proc. dom. avv. PUGLIELLI SONIA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dal proc. dom. avv. CONSONNI CECILIA, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 25/11/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bolgare il giorno 02/09/2000, che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) Persona_1 Persona_2
e (nato a [...] il [...]) e che la separazione veniva dichiarata Persona_3 con sentenza di questo Tribunale n. 2537/2022, emessa il 17.11.2022, pubblicata in data
23.11.2022, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile inerenti al regime di affidamento condiviso e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun Per_3 genitore, il Collegio osserva, anzitutto, come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali e materiali del figlio. Dunque, valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale – che si riportano pedissequamente in dispositivo – il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di x art. 473-bis.4 c.p.c. Per_3
Anche le pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio minore del figlio maggiorenne possono essere positivamente valutate dal Per_3 Per_2
Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita dei figli, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro di ciascun genitore coobbligato ex art. 337-ter c.c., per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio delle parti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra ed , in Bolgare il giorno Parte_1 CP_1 CP_1
02/09/2000 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bolgare al n. 10 p.2,
Serie A, anno 2000), alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore iene affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre Per_3 con la quale continuerà a vivere. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé il minore e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé il figlio. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico del figlio, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a far proseguire al figlio il percorso di supporto piscologico con la dottoressa Per_3 Per_4 fino a quando il minore verrà inserito in altro percorso di gruppo e, comunque, fino
[...]
a quando la specialista non lo riterrà utile nell'interesse del minore;
2. il padre starà con il figlio in base al seguente calendario (a decorrere dalla data del
24/12/2025, data fino alla quale rimarrà invariato l'assetto stabilito in sede di separazione):
A) la settimana il cui w.e. è di competenza del padre: il martedì dall'uscita da scuola o dal Cre oppure, in mancanza dalle ore 18.00, sino alle ore 21,30 nel periodo scolastico o alle ore 22,30 nel periodo non scolastico, nonché il venerdì dall'uscita della scuola o dal Cre oppure, in mancanza dalle ore 18.00, sino al lunedì quando lo riporterà a scuola o al Cre o, in mancanza entro le ore 13,30 dalla madre dopo la consumazione del pranzo;
pagina 3 di 7 B) la settimana in cui il w.e e' di competenza della madre: il martedì agli orari sopra indicati ed il giovedì dall'uscita da scuola o dal Cre oppure, in mancanza dalle ore
18.00, sino al sabato mattina quando lo riporterà dalla madre entro le ore 10,00
(qualora la madre volesse trascorrere un fine settimana fuori casa oppure avesse delle esigenze particolari che verranno previamente comunicate al padre, quest'ultimo riaccompagnerà casa della madre entro le ore 9,00 del sabato mattina); Per_3
C) le vacanze natalizie ad anni alterni una settimana decorrente dalle ore 10,00 del 24 dicembre sino alle ore 10,00 del 31 dicembre e l'altra settimana decorrente dalle ore
10,00 del 31 dicembre sino alla mattina del 7 gennaio con riaccompagnamento del figlio a scuola, con alternanza tra i genitori dei giorni del 25 dicembre e del 26 dicembre. In tali giorni il Genitore terrà il figlio dalle ore 10,00 sino alle 22,30. Per il corrente anno 2025 il periodo dal 24 al 31 dicembre sarà di competenza della madre alla quale spetterà anche il giorno di Natale;
l'anno successivo sarà di competenza del padre e a seguire l'alternanza;
D) le vacanze pasquali saranno trascorse i prime tre giorni con un genitore, sino alla domenica mattina alle 10,00, e gli altri tre giorni, comprensivi del pernotto con il riaccompagnamento a scuola, con l'altro genitore. Nel 2026 gli ultimi tre giorni saranno di competenza del padre;
l'anno successivo saranno di competenza della madre e a seguire l'alternanza;
E) le vacanze estive due settimane anche consecutive per ciascun genitore da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno per iscritto a mezzo mail;
ciò significa che sia la madre sia il padre entro la data sopra indicata, dovranno inviarsi una mail con scritto il periodo in cui intendono tenere con sé il figlio per le vacanze. Solo qualora il periodo indicato da ciascuno di loro dovesse coincidere anche parzialmente e non fosse possibile tra loro raggiungere un accordo diverso, rascorrerà con un genitore Per_3 dal 1° agosto (ore 10,00) al 16 agosto (ore 10,00) e con l'altro dal 16 agosto al 31 agosto;
alternando di anno in anno il periodo;
F) il compleanno dei genitori sarà trascorso dal Minore con il genitore che compie gli anni dalla mattina alle ore 10,00 sino alla sera alle 22,30, senza recupero dell'altro genitore;
G) le festività del 25/04, 01/05, 02/06, 04/10, 01/11 e 08/12 previste dal calendario scolastico saranno trascorse dal padre con il figlio dalle ore 10,00 alle 21,30 in caso di scuola il giorno dopo, oppure, in assenza sino alle 22,30, ad anni alterni ed in pagina 4 di 7 alternanza per ciascuna festività con la madre;
H) per le festività di cui al punto G laddove il giorno di festa cada nel giorno di competenza dell'altro genitore non saranno previsti recuperi;
I) le parti concordano che l'alternanza dei fine settimana tra i genitori verrà sospesa durante le vacanze natalizie, estive e pasquali e riprenderà con l'alternanza rispetto all'ultimo fine settimana precedente alle vacanze;
3. conferma gli oneri economici a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario per il minore come stabiliti al tempo della separazione Per_3
(=300,00 euro al mese, oltre rivalutazione ex indici Istat, e il 50% delle spese previste dal
Protocollo di seguito riportato), e così anche il diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps;
4. conferma l'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento ordinario diretto del figlio maggiorenne con ripartizione tra i genitori al 50% delle spese Per_2 straordinarie come da protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza pagina 5 di 7 scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di pagina 6 di 7 mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5. conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Bolgare, via Cadorna n.25/D in favore del signor affinché continui ad abitala con il figlio non ancora Pt_1 Per_2 economicamente autonomo;
6. dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi;
7. dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOLGARE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
NI MA
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