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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3209/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Sambuca di Sicilia (AG) – Corso Umberto I n. 150, presso lo studio dell'Avv. GIAMBALVO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in in San Giovanni Gemini nella Via Dante n. 48, presso lo studio dell'Avv. MANGIAPANE ROSALINDA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 27 giugno 2025 e sottoscritto il 12 febbraio 2024. (matrimonio celebrato in Palermo, il 9 agosto
2005).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Pronunciare la separazione dei coniugi e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separatamente, con muto rispetto;
- Trasmettere gli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo per le annotazioni nei Pubblici Registri;
- Dichiarare quale domicilio permanete del figlio quello della Per_1 signora Pt_1
- Assegnare la casa coniugale, così come in premessa, alla Sig.ra con Pt_1 modalità e vincoli, dagli stessi coniugi voluti e dichiarati in premessa;
- Onerare il Sig. a corrispondere al figlio , quale contributo CP_1 Per_1 per il mantenimento, l'importo settimanale di € 100,00, con rivalutazione
ISTAT;
- Accertare e Dichiarare che tutte le spese straordinarie, quali Spese
Mediche non coperte dal S.S.N.; Spese di Istruzione e Ludiche-Formative saranno divise a metà tra i signori e CP_1 Pt_1
- Con conferma di tutti gli accordi in premessa che qui devono intendersi integralmente trascritti e riportati;
- Con compensazione delle spese e compensi del giudizio”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 248, P. II, S. A, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
2 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3209/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Sambuca di Sicilia (AG) – Corso Umberto I n. 150, presso lo studio dell'Avv. GIAMBALVO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in in San Giovanni Gemini nella Via Dante n. 48, presso lo studio dell'Avv. MANGIAPANE ROSALINDA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 27 giugno 2025 e sottoscritto il 12 febbraio 2024. (matrimonio celebrato in Palermo, il 9 agosto
2005).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Pronunciare la separazione dei coniugi e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separatamente, con muto rispetto;
- Trasmettere gli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo per le annotazioni nei Pubblici Registri;
- Dichiarare quale domicilio permanete del figlio quello della Per_1 signora Pt_1
- Assegnare la casa coniugale, così come in premessa, alla Sig.ra con Pt_1 modalità e vincoli, dagli stessi coniugi voluti e dichiarati in premessa;
- Onerare il Sig. a corrispondere al figlio , quale contributo CP_1 Per_1 per il mantenimento, l'importo settimanale di € 100,00, con rivalutazione
ISTAT;
- Accertare e Dichiarare che tutte le spese straordinarie, quali Spese
Mediche non coperte dal S.S.N.; Spese di Istruzione e Ludiche-Formative saranno divise a metà tra i signori e CP_1 Pt_1
- Con conferma di tutti gli accordi in premessa che qui devono intendersi integralmente trascritti e riportati;
- Con compensazione delle spese e compensi del giudizio”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 248, P. II, S. A, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
2 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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