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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6940 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 951 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 18.06.2025, con termini ex art. 190, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulio Rosano (C.F. del C.F._2 foro di LA e Lucia Muzzioli (C.F. del foro di Roma, per C.F._3 procura in atti – APPELLANTE – E
(P. IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Caterina Egeo (C.F. C.F._4
e DR UC (C.F. per procura in atti – C.F._5
APPELLATO – E (P. IVA Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Tasciotti e Antonio Lungo (C.F.
) per procura in atti – APPELLATA – C.F._6
OGGETTO: usucapione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa possono essere così riassunti: ha convenuto in giudizio il Comune di LA per sentir accertare e Parte_1 dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sui fondi distinti al Catasto Terreni al Foglio 249 partt. 463, 464, 465, 466, 467,940, 946. Il ha contestato la domanda ed eccepito un vincolo di destinazione pubblica, CP_1 dunque, l'inusucapibilità dei beni, chiedendo, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa della Immobilmare Società Coop. Edilizia a r.l., da cui aveva acquistato la proprietà dei terreni. Autorizzata la chiamata in causa, la società Immobilmare Società Coop. Edilizia si è costituita, contestando la domanda di parte attrice.
Esperita prova per testi e CTU, il Tribunale di LA, a parziale accoglimento della domanda, ha dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione limitatamente alla porzione di fondo in LA , Lido di LA via Capraia, distinta in catasto terreni al f. 249 particella n. 467 di mq 5.000; ha rigettato la richiesta di danni avanzata dal
[...] nei confronti della società e dichiarato integralmente CP_1 CP_2 compensate le spese di lite, comprese quelle di ctu, nel rapporto processuale tra l'attore ed il convenuto, e condannato quest'ultimo al rimborso delle spese di lite, in CP_1 favore della società chiamata in causa.
La decisione poggia sulle seguenti argomentazioni: L'eccezione di destinazione pubblica dell'area e di inclusione nel patrimonio indisponibile del è infondata. Dalla documentazione in atti risulta che su tali CP_1 aree, cedute al Comune dalla società con due distinti atti, CP_2 rispettivamente nell'anno 1996 e 1999, grava un vincolo di destinazione d'uso pubblico (viabilità, parcheggi e aree a verde attrezzato), in virtù della delibera comunale n. 202 del 22.10.1980. Le opere previste non sono mai state realizzate, pur sostenendo il di aver indetto un concorso, concluso nel 2006, per la sistemazione del CP_1 litorale. L'inerzia lascia legittimamente ritenere che i beni, in questione, non siano mai entrati nel patrimonio indisponibile del Comune e che, pertanto, siano usucapibili. Nel merito, il tribunale ha aderito alle conclusioni del ctu, che ha accertato la presenza, su parte dell'area, di numerosi manufatti, anche se non assentiti e precari, e la totale recinzione di essa;
con l'integrazione dell'indagine, volta ad accertare la data di costruzione di degli immobili, ha accertato che, nel novembre 1983, era in corso la costruzione abusiva di un manufatto, come da verbale della polizia municipale e, in assenza di riferimenti certi per stabilire l'epoca di costruzione degli altri immobili, ha desunto che doveva essere successiva all'accertamento di polizia. Il tribunale ha poi ritenuto irrilevante la sentenza n. 3197/2011, perché relativa ad altri terreni ed impugnata in appello, dunque, ancora passibile di riforma ed ha esaminato le deposizioni dei testi introdotti da parte attrice. Ha rilevato che i due testimoni, e hanno, l'uno, descritto lo stato Tes_1 Tes_2 attuale dei terreni, precisando che il abitava lì dal 1978 e l'allevamento di cavalli Pt_1 era stato installato nel 1977; l'altro, dichiarato che l'intera area “sin dall'anno 1980 era delimitata da una staccionata in recinzione di legno” e di aver lavorato su detto terreno prima insieme a suo padre dall'80 e dal 1994 con la sua ditta”; ha sottolineato che la prova della recinzione sarebbe stata dirimente, ma non raggiunta, perché non opponibile quanto dichiarato dai contraenti negli atti pubblici relativi all'acquisto dei beni in contestazione, a cui è rimasto estraneo il mentre l'unica testimonianza, Pt_1 relativa alla presenza della recinzione, è risultata in contrasto con le immagini fotografiche, allegate alla memoria, ai sensi dell'art. 183 c. 6, del comune, risultando da esse che, alla data del 14.11.2006, il fondo non era recintato;
foto scattate in occasione della consegna alla di una parte del fondo scorporato da quello CP_3 originario. In sintesi, è risultata incerta la data in cui è stato esercitato lo ius excludendi, attraverso la recinzione, così come la data di edificazione dei manufatti, con la sola eccezione della stalla, che risale al 31.11.1983 e nel possesso indisturbato del per oltre 25 Pt_1 anni, fino all'introduzione del presente giudizio. Quanto alla domanda di risarcimento danni, proposta dal nei confronti della CP_1 società chiamata in causa, pur risultando un obbligo di garanzia per evizione e da qualsiasi molestia relativa ai terreni ceduti, è stato ritenuto decisivo che, all'epoca della cessione, non risultava maturato il possesso ventennale, e, dunque, determinante la successiva inerzia del che, divenuto proprietario, ha omesso di verificare, nel CP_1 tempo, se l'area fosse o meno libera, peraltro, da costruzioni ben visibili.
propone un unico motivo di appello, chiedendo di accertare Parte_1
l'intervenuto acquisto, per usucapione, del diritto di proprietà su tutti i terreni, per cui ha agito in giudizio, con la condanna del al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, e la conferma, per il resto, della sentenza del Tribunale di LA. In particolare, contesta il rilievo attribuito alle foto, depositate da controparte, perché che non ritraggono i terreni, per cui è causa: nelle prime cinque foto, si vedrebbero solo i terreni che si trovano nella parte opposta e, nella sesta, i terreni non confinanti ma separati da altri appartenenti al Comune di LA, oltre che dal fosso Giadanelle, coperto da una folta e rigogliosa vegetazione composta da una lunga fila di alberi, così che non sarebbe possibile vedere la recinzione di legno che delimita i terreni oggetto di controversia. La censura non coglie nel segno. Occorre premettere che non possono assumere alcun rilievo, in mancanza di appello incidentale, le argomentazioni del relative all'inusucapibilità dei fondi, ai CP_1 sensi dell'art. 828, 2 comma c.c. Il tribunale ha esaminato la questione, giungendo a conclusioni opposte, ed ha accolto la domanda di accertamento di intervenuto acquisto per usucapione, anche se solo in parte, in mancanza di prova dei requisiti di cui all'art. 1158 e cc. La decisione relativa alla natura dei beni ed alla loro usucapibilità è, dunque, passata in giudicato, e resta controversa solo la prova di un possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione. Giova precisare in diritto che in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n. 20539 del 30/08/2017) seppure l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza"
o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa inin quello penale” ( cfr. Cass. n. 3487 del 06/02/2019). L'appellante sostanzialmente sostiene di aver dimostrato il possesso utile ad usucapire solo attraverso la prova per testimoni, da cui sarebbe emersa la recinzione di tutta l'area in contestazione fin dagli anni '80. Nella fattispecie, non è stata accertata la data di costruzione dei fabbricati, se non l'inizio della costruzione di un immobile destinato al ricovero dei cavalli. Non vi è contestazione della dichiarazione di intervenuto acquisto, a titolo originario, dell'area circostante il ricovero per cavalli. Diversamente non vi è prova, per la parte restante dei terreni, né della data di costruzione dei fabbricati, oggi presenti in loco, né della loro recinzione. Solo un teste, , ha riferito che l'area era delimitata, fin Testimone_3 dagli anni '80, da una staccionata in legno. L'altro teste, , ha Testimone_4 riferito dell'area destinata all'allevamento dei cavalli e della sua recinzione, aggiungendo che il abita lì dal 1978. Dirimente, quanto alla data di costruzione Pt_1 dei fabbricati, è l'accertamento della Polizia Municipale, nell'anno 1983, di una costruzione abusiva in corso per il ricovero dei cavalli. Gli immobili oggi presenti, in parte costruiti anche ampliando quello oggetto di sequestro, sono risultati tutti abusivi e, per essi, non vi è alcuna traccia dell'epoca di costruzione, ma si può ragionevolmente ritenere che sia successiva al detto accertamento di Polizia, perché altrimenti sarebbe stato esteso a tutti gli immobili, privi di qualsiasi licenza amministrativa. Ciò posto, pur volendo ritenere verosimile la prospettazione dell'appellante riguardante la rilevanza delle foto, poste a base della decisione impugnata e nemmeno puntualmente contrastata da controparte riguardo alla sua veridicità, resta il fatto che la deposizione del teste non può essere ritenuta sufficiente ai fini della prova dell'esercizio Tes_2 dello ius excludendi. La deposizione si inserisce in un quadro probatorio del tutto incerto ed è priva di qualsiasi riscontro esterno;
pertanto, non può da sola assurgere a prova dell'acquisto a titolo originario dei beni in contestazione.
Alla soccombenza segue la condanna al rimborso delle spese del grado, in favore del nonché l'obbligo ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, di CP_1 pagamento di un'ulteriore somma, a titolo di contributo unificato. La non particolare complessità della controversia comporta l'applicazione dello scaglione, previsto dal d.m. 55/2014, per cause di valore indeterminato di bassa complessità e nella misura minima (esclusa la fase istruttoria, del tutto mancata), anche in considerazione dell'effettiva portata della linea difensiva delle controparti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di LA, n. 1362/2020, con la condanna al pagamento delle spese di lite del grado, in favore delle controparti, che si liquidano in complessivi € 3400,00, cadauna, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
Dichiara il tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del Pt_1 contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 12.11.2025
Il Presidente rel.