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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24/06/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 995/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA DEI PORTOGHESI 12 Parte_1
ROMA rappresentata dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA VITTORIO VENETO 11 L'AQUILA Controparte_1 rappresentata dall'avv. CORTI FAUSTO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3190 del 14 marzo 2024, emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, a definizione del giudizio recante N.R.G. 19528/2023, notificata il 19 marzo 2024. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto contro il , ha adito il Parte_1 Controparte_1 Tribunale di Roma chiedendo di accertare il proprio diritto ad esercitare l'opzione per la assegnazione alla sede dell'Aquila e, conseguentemente, l'inadempimento del rispetto all'obbligo di consentirgli Parte_1 l'esercizio di tale diritto, in occasione degli scorrimenti di graduatoria oggetto dei D.D. del 15 dicembre 2022 n. 2277 e del 13 marzo 2023 n. 368, formulando, al contempo, istanza ex art 700 cpc, affinché il Tribunale di Roma ordinasse al resistente di assegnarlo presso la sede dell'Aquila, ad uno dei posti ancora Parte_1 disponibili.
A sostegno della domanda avanzata, il ricorrente ha dedotto:
- di essere risultato vincitore della procedura concorsuale per titoli ed esami indetta il 30 giugno 2020 per la copertura di 2133 posti di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1, nel profilo di funzionario amministrativo e di essere impiegato presso la sede di Roma;
- che tra le sedi messe a concorso vi erano sei posti presso L'Aquila, città nella quale risiedeva e che, pertanto, nel comunicare l'accettazione dell'assunzione, indicava la sua preferenza per L'Aquila quale sede di assegnazione;
- che, tuttavia, in relazione alla posizione occupata in graduatoria, risultava assegnato alla sede di Roma;
Per_
- che, con nota congiunta del 4 aprile 2022 con la dott.ssa assegnata all'Aquila, chiedeva al Parte_1 uno scambio di sede tra vincitori, non esaminato dal datore di lavoro;
- che, dopo la propria presa di servizio, a seguito di diverse rinunce degli altri vincitori, si rendevano Per_ disponibili alcuni posti nella città dell'Aquila, compreso il posto occupato dalla e che detti posti privi di titolare erano noti all'amministrazione al momento della sua presa di servizio avvenuta il 2 maggio 2022;
- di aver più volte ribadito al la sua opzione sollecitando l'Amministrazione ad assegnargli un Parte_1 posto presso la sede dell'Aquila tra quelli liberati dai vincitori assegnatari;
- che, ciononostante, venivano disposti ulteriori scorrimenti della graduatoria, a copertura dei posti rimasti vacanti anche all'Aquila, assegnandoli a concorrenti collocati in posizione deteriore rispetto al ricorrente, senza offrire a quest'ultimo la possibilità di esercitare la predetta opzione, in spregio al principio in virtù del quale il candidato vincitore di concorso ha diritto ad essere assegnato nella sede di prima scelta, ove disponibile, ritenendo che tale diritto, avendo carattere di assolutezza, potesse essere esercitato anche nelle ipotesi in cui la sede di elezione del candidato non sia disponibile al momento della prima scelta, ma lo diventi in occasione di ulteriori scorrimenti della graduatoria.
Il si è costituito nel giudizio così incardinato, insistendo per il rigetto del ricorso in Parte_1 forza dell'assunto che non esisterebbe alcun diritto alla riassegnazione delle sedi vacanti ai vincitori che abbiano già preso servizio, stante la lesione che da ciò deriverebbe in termini di buon andamento ed efficienza dell'Amministrazione.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito ha emesso la sentenza impugnata, con la quale ha accolto il ricorso proposto dal ritenendo, sulla scorta di consolidata giurisprudenza amministrativa e di CP_1 legittimità, che la necessaria prevalenza delle procedure di mobilità rispetto allo scorrimento delle graduatorie emerga chiaramente dalla disciplina dettata dall'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui le amministrazioni prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti già in servizio, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento in altre sedi delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Avverso tale sentenza propone ora appello il , chiedendone la riforma integrale, con Parte_1 conseguente rigetto delle domande spiegate dal nel giudizio di primo grado. CP_1
Si è costituito nel presente procedimento , impugnando e contestando, in toto, il gravame Controparte_1 avversario, ritenendolo infondato in fatto ed in diritto, ed insistendo per la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di discussione del 24.06.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Il contesta la sentenza impugnata evidenziando il mancato espletamento, nel caso di Parte_1 specie, di una procedura di mobilità intercompartimentale, che, soltanto qualora indetta dall'Amministrazione, avrebbe eventualmente comportato il diritto dell'originario ricorrente ad essere assegnato alla sede dell'Aquila, con prelazione rispetto ai candidati non ancora assunti, collocatisi in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla propria e ritenendo che il ricorrente non avrebbe potuto, in ogni caso, accedere ad una procedura di mobilità, in ragione del vincolo di permanenza per tre anni nella sede di prima assegnazione, di cui all'art. 15, comma 2 bis e 2 ter del D.L. 31.05.2014 n. 83 convertito dalla l. 29 luglio 2014, n.106. Il appellante rileva, inoltre, che, nella fattispecie, l'indizione di una procedura di scorrimento, Parte_1 originata dalla sopravvenienza di sedi disponibili, non presupponeva alcun confronto comparativo tra i destinatari dell'avviso, ossia gli idonei non vincitori, ed i concorrenti vincitori già assegnatari della sede di servizio, in quanto il bando del concorso per cui è causa non prevedeva alcun vincolo di preventivo interpello dei concorrenti vincitori.
L'appello è infondato e va rigettato, per i seguenti motivi.
Nella sentenza n. 12559 del 2017 la Suprema Corte ha chiarito che è nullo lo scorrimento delle graduatorie senza il previo esperimento della mobilità volontaria.
La Suprema Corte ha ripercorso l'articolato excursus degli interventi normativi che, nel tempo, hanno interessato la materia in esame, per poi risalire alla ratio coerentemente perseguita dal legislatore, ossia quella di favorire in via prioritaria il passaggio diretto di personale pubblico, a parità di inquadramento, tra le diverse amministrazioni, tramite la mobilità intercompartimentale, al fine di realizzare opportune economie di spesa, in ossequio ai principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 Cost..
In particolare, il Supremo Collegio evidenzia: “Il testo originario dell'art. 30 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 recitava: "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1." L'art. 5, comma 1-quater, del decreto legge 31.1.2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31.3.2005, n. 43) ha aggiunto alcuni commi all'art. 30 citato. In particolare, il comma 2 bis recitava: "2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza" Successivamente (con l'art. 16, comma 1, della legge 28.11.2005, n. 246) sono state apportate ulteriori modifiche alla disposizione. Invero, "Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi", le parole: "passaggio diretto" sono state sostituite da : "cessione del contratto di lavoro" (al comma 1 dell'art. 30 del d.lgs. n. 165); al comma 2, e' stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale"; dopo il comma 2-quater, e' stato aggiunto il seguente: "2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione". (…) La legislazione successiva intervenuta a modificare ed integrare l'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha perseguito sempre con maggiore determinazione la finalità di favorire le procedure di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche (centrali e periferiche) al fine di riequilibrare, nella sua globalità, la distribuzione del personale pubblico tra i diversi uffici nonchè sul territorio (art. 49, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009, in relazione al quale la Corte Costituzionale, con sentenza n. 324/2010, ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., appartenendo - la materia - all'ordinamento civile e non ad ambiti materiali di competenza regionale). (…) La mobilità intercompartimentale - come il legislatore ha espressamente previsto (cfr., ad. esempio, l'art. 1, commi 47- 49 della legge n. 311/2004 in materia di mobilità dei segretari comunali) - deve ritenersi estranea ai blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione in quanto all'esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la pubblica amministrazione globalmente considerata, posto che - pur variata l'amministrazione di appartenenza - il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all'organizzazione complessiva della pubblica amministrazione. 8. Ne resta confermato un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie;
anche in quest'ultimo caso, infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane, al contrario dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio. (…) Anche la Corte Costituzionale ha rilevato come la mobilità volontaria integra una fattispecie di cessione del contratto e gli oneri di pubblicità delle carenze di organico al fine di agevolare la copertura tramite passaggio diretto di personale da altre amministrazioni rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost. e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 324/2010). (…) In conclusione, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione;
successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (…) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione procedente.”
Dunque, come si vede, in base alla citata interpretazione dell'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, sussisteva in capo al un vero e proprio obbligo di consentire al Parte_1 dipendente di esercitare l'opzione per la assegnazione alla sede dell'Aquila, prima di Controparte_1 procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori, per la copertura dei posti ivi rimasti vacanti, a seguito delle rinunce dei relativi assegnatari vincitori.
E ciò indipendentemente dalla circostanza che tale obbligo non fosse espressamente previsto dal bando di concorso, posto che, come costantemente statuito dal Consiglio di Stato, “il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2011 n. 5611).
Del resto, lo stesso afferma nei propri scritti, “In ossequio alla lex specialis, alla controparte è Parte_1 stata assegnata la sede disponibile (Roma), tenendo conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze dallo stesso manifestate, presso la quale lo stesso prendeva servizio in data 02.05.2022”; dunque, per la stessa logica, prima di procedere all'assegnazione della sede prescelta dal vincitore a Parte_2 candidati collocatisi in graduatoria in posizione deteriore rispetto al predetto, il avrebbe dovuto Parte_1 riservare a quest'ultimo uno dei posti rimasti vacanti in detta sede e, semmai, destinare al posto vacante della sede di Roma, che ne sarebbe conseguito, uno dei successivi aventi diritto, in base allo scorrimento della graduatoria.
Né può ritenersi ostativa ad una simile riorganizzazione la previsione dell'obbligo di permanenza triennale nella sede di prima assegnazione di cui all'art. 15, comma 2 bis e 2 ter del D.L. 31.05.2014 n. 83 convertito dalla l. 29 luglio 2014, n.106, posto che il vincolo di permanenza previsto dall'art. 35, comma 2 ter, D.lgs. 165/2001 deve essere interpretato alla luce della preordinata norma ex art. 30 e non in contrasto con essa, in quanto il decreto legislativo 165/2001 non contiene alcuna disposizione che vieti la mobilità interna durante il periodo di permanenza obbligatoria.
Dunque, dall'interpretazione sistematica della normativa sinora richiamata, si ricava che, ricorrendone i presupposti (come nel caso di specie), l'Amministrazione è tenuta a valutare la richiesta di mobilità interna presentata dal dipendente in servizio e, se non ritiene che il trasferimento sia incompatibile con le esigenze di servizio, deve autorizzarlo.
Inoltre, sempre la Cassazione, recentemente, ha precisato che “la mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001 realizza una fattispecie di cessione del contratto (Cass. 28 settembre 2021, n. 26265; Cass. 7 gennaio 2021, n. 86; Cass. 13 settembre 2006, n. 19654), che si manifesta con atti datoriali di mera natura gestionale, destinati a soggiacere alla disciplina civilistica (Cass. 4 marzo 2024, n. 5749; Cass. 26265/2021 cit.); (…) nel valutare un'istanza di mobilità volontaria rimessa alla sua discrezionalità il datore di lavoro – qui pubblico – è tenuto ad osservare i criteri di buona fede e correttezza propri degli atti civilistici, la cui violazione può dar luogo quanto meno alla tutela risarcitoria;
tali criteri impongono di fornire motivazione al diniego della mobilità che sia richiesta dal lavoratore (…); in proposito, l'avere denegato la mobilità sulla base della carenza di personale incentra la motivazione su un dato palesemente coerente rispetto alle valutazioni cui è chiamato il datore di lavoro”(Cass, Civ. Sez. L, Ordinanza n. 12134 del 2025).
Al contrario, nel caso di specie, le plurime istanze di assegnazione/trasferimento alla sede dell'Aquila, presentate dal anche a seguito della sopravvenuta disponibilità di posti vacanti nella sede di sua CP_1 preferenza, non hanno mai trovato riscontro, da parte della Pubblica Amministrazione, nonostante l'obbligo alla stessa incombente di motivare espressamente un eventuale diniego.
Pertanto, anche il silenzio dell'Amministrazione, unitamente all'indizione dello scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori, per la copertura dei posti vacanti presso la sede dell'Aquila, non può che configurarsi come inadempimento nei confronti del a maggior modo in considerazione CP_1 dell'obbligo scaturente in capo alla stessa dall'art. 30, comma 2 bis, D.lgs. 165/2001, di ricorrere alla procedura di mobilità interna prima di procedere a nuove assunzioni, per la copertura della suddetta sede.
Pertanto, non possono che essere disattese le censure mosse dal appellante alla sentenza Parte_1 impugnata.
In conclusione, l'appello merita integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Data la qualità dell'Amministrazione appellante, non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il recupero dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte,
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che si liquidano in complessivi € 4.524,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a.
Roma, 24/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste