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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 6/02/2025, alle ore 9:40, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 15397/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Leonardo CANTO per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv.
Cristina FELICI e l'Avv. Michele ABBATE, in sostituzione dell'Avv. Valeria CAPOTORTI, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 15397 R.G.L. F.A. _________________ 2023, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Cristina FELICI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Nunzio Morello 23; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
______________________
CONTRO
per ___________________
, Controparte_2 ______________________ rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria CAPOTORTI, giusta procura ______________________ generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato Il Cancelliere all'indirizzo telematico indicato in memoria;
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 6/02/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
2 Dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per il periodo dal
3/10/2024 in poi.
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere dal Dicembre 2022.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che liquida CP_1
in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, iva e C.P.A., con distrazione in
favore dell'Avv. Cristina FELICI;
Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/03/2023, in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica CP_1
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della visita di revisione (18/11/2022) o,
in subordine, “l'indennità di accompagnamento limitatamente ai periodi in cui questo si è sottoposta a
trattamenti chemioterapici e radioterapici ovvero dal 20-04-2023 al 22-05-2023 o quell'altra data che sarà
ritenuta di giustizia”.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_1
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 13/12/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6/02/2025, la causa è stata posta in decisione.
Va, preliminarmente, precisato che, in data 20/10/2024, il procuratore di parte ricorrente ha
CP_ depositato i verbali del 3/10/2024, con i quali la CML dell' in sede di revisione, ha riconosciuto il totalmente invalido, con diritto all'indennità di accompagnamento dal 3/10/2024 (e Parte_1
3 riconfermato che lo stesso si trova nelle condizioni di grave disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92)
Va, quindi, dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per il periodo dal 3/10/2024 in poi.
Resta fermo invece l'interesse del ricorrente ad agire in relazione al periodo dal 18/11/2022
(precedente revisione sanitaria) al 2/10/2024 (giorno precedente l'ultima visita di revisione avvenuta il 3/10/2024).
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “esiti di laringectomia totale per carcinoma a cellule squamose in follow up
[...]
positivo per ripresa della malattia oncologica, obesità, scompenso cardiaco in classe NYHA II”, con percentuale
di invalidità del 100% e ha asserito che “nel caso in esame sono da considerare presenti i presupposti sanitari
di legge per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento […]
con decorrenza dal mese di dicembre 2022, epoca in cui non era ancora nota la ripresa della malattia
(diagnosticata con esame PET pochi mesi dopo, nel febbraio 2023), ma erano già presenti le difficoltà nella
deambulazione autonoma con necessità di assistenza anche nei passaggi posturali, l'impossibilità della
autonomia nella vestizione e nella svestizione e nell'igiene personale e l'impossibilità nella comunicazione
verbale per l'asportazione della laringe e la dispnea per sforzi moderati.
Il c.t.u. ha, dunque, concluso che possiede i requisiti sanitari Parte_1
previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal
Dicembre 2022.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente, per il periodo anteriore al
3/10/2024, va accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per Parte_1
l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal Dicembre 2022.
L' rimasto prevalentemente soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Cristina FELICI,
che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
4 Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/02/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 6/02/2025, alle ore 9:40, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 15397/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Leonardo CANTO per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv.
Cristina FELICI e l'Avv. Michele ABBATE, in sostituzione dell'Avv. Valeria CAPOTORTI, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 15397 R.G.L. F.A. _________________ 2023, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Cristina FELICI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Nunzio Morello 23; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
______________________
CONTRO
per ___________________
, Controparte_2 ______________________ rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria CAPOTORTI, giusta procura ______________________ generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato Il Cancelliere all'indirizzo telematico indicato in memoria;
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 6/02/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
2 Dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per il periodo dal
3/10/2024 in poi.
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere dal Dicembre 2022.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che liquida CP_1
in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, iva e C.P.A., con distrazione in
favore dell'Avv. Cristina FELICI;
Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/03/2023, in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica CP_1
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della visita di revisione (18/11/2022) o,
in subordine, “l'indennità di accompagnamento limitatamente ai periodi in cui questo si è sottoposta a
trattamenti chemioterapici e radioterapici ovvero dal 20-04-2023 al 22-05-2023 o quell'altra data che sarà
ritenuta di giustizia”.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_1
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 13/12/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6/02/2025, la causa è stata posta in decisione.
Va, preliminarmente, precisato che, in data 20/10/2024, il procuratore di parte ricorrente ha
CP_ depositato i verbali del 3/10/2024, con i quali la CML dell' in sede di revisione, ha riconosciuto il totalmente invalido, con diritto all'indennità di accompagnamento dal 3/10/2024 (e Parte_1
3 riconfermato che lo stesso si trova nelle condizioni di grave disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92)
Va, quindi, dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per il periodo dal 3/10/2024 in poi.
Resta fermo invece l'interesse del ricorrente ad agire in relazione al periodo dal 18/11/2022
(precedente revisione sanitaria) al 2/10/2024 (giorno precedente l'ultima visita di revisione avvenuta il 3/10/2024).
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “esiti di laringectomia totale per carcinoma a cellule squamose in follow up
[...]
positivo per ripresa della malattia oncologica, obesità, scompenso cardiaco in classe NYHA II”, con percentuale
di invalidità del 100% e ha asserito che “nel caso in esame sono da considerare presenti i presupposti sanitari
di legge per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento […]
con decorrenza dal mese di dicembre 2022, epoca in cui non era ancora nota la ripresa della malattia
(diagnosticata con esame PET pochi mesi dopo, nel febbraio 2023), ma erano già presenti le difficoltà nella
deambulazione autonoma con necessità di assistenza anche nei passaggi posturali, l'impossibilità della
autonomia nella vestizione e nella svestizione e nell'igiene personale e l'impossibilità nella comunicazione
verbale per l'asportazione della laringe e la dispnea per sforzi moderati.
Il c.t.u. ha, dunque, concluso che possiede i requisiti sanitari Parte_1
previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal
Dicembre 2022.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente, per il periodo anteriore al
3/10/2024, va accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per Parte_1
l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal Dicembre 2022.
L' rimasto prevalentemente soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Cristina FELICI,
che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
4 Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/02/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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