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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/09/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 191/2025 promossa da:
con Avv. Barbara Bertuzzo Parte_1
Ricorrente contro con avv. Federica Donà Controparte_1
Resistente
Con l'intervento di con avv. Roberta Cavazza CP_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Nel merito 1) disporre e per l'effetto autorizzare il ricorrente sig. , anche a Parte_1 modifica dei provvedimenti di divorzio contenuti nella sentenza nr. 2387/2023 del
21.11.2023 RG 6296/2020 Tribunale Civile di Padova, a versare la somma di € 300,00 dovuta a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente direttamente al figlio stesso con CP_2 versamento su un conto corrente dedicato affinché possa utilizzarla per le proprie
pagina 1 di 5 necessità quotidiane. 2) Con vittoria di spese e competenze di lite anche in caso di opposizione della parte convenuta.
Per parte resistente:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva del ricorrente
Nel merito: rigettarsi la richiesta ex adverso formulata di versamento diretto del contributo al mantenimento al figlio da parte del sig. per i motivi esposti in CP_2 Pt_1 narrativa, confermandosi quanto disposto al punto 3 della sentenza di divorzio n.
2387/2023 pubbl il 30.11.2023 RG 6296/2020 Tribunale di Padova che pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla signora il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento per il figlio ” CP_2
Per il terzo intervenuto CP_2
“IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi ammissibile il presente intervento
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertato : − che il signor , studente CP_2 universitario maggiorenne non economicamente autosufficiente, è titolare del diritto di ricevere dal padre un contributo mensile di € 300,00 per il suo mantenimento in forza della sentenza nr. 2387/2023 del 21.11.2023 RG. 6296/2020 Tribunale di Padova − che risultano fondati i motivi del presente intervento volontario − che sussistono le condizioni per disporsi il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento Disporsi che il contributo al mantenimento ordinario del signor pari all'importo mensile di € 300,00 CP_2 statuito dal tribunale di Padova nella sentenza nr. 2387/2023 del 21.11.2023 RG.
6296/2020 e posto a carico del padre signor venga da quest'ultimo Parte_1 corrisposto direttamente al sig. con versamento in conto corrente a lui CP_2 intestato che sarà comunicato direttamente all'onerato IN OGNI CASO Parte_1
Ponga le spese del presente giudizio del sig. in capo alla sig. CP_2 CP_1
per tutte le motivazioni esposte nel presente intervento. In subordine, nella
[...] misura del 50% per ciascuno in capo a genitori sig. e . Con Controparte_1 Parte_1 distrazione a favore dell'Avv. Roberta Cavazza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/01/2025 ha chiesto la modifica dei Parte_1 provvedimenti di divorzio contenuti nella sent. del Tribunale di Padova n. 2387/2023 pubblicata il 21/11/2023, con la quale veniva disposto l'onere paterno di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente CP_2
pagina 2 di 5 mediante il versamento alla madre di una somma mensile pari a Pt_1 Controparte_1 euro 300, e, in particolare, ha chiesto di effettuare il versamento del contributo di mantenimento in via diretta al figlio.
Allegava a sostegno che:
-con sent. n. 2387/2023 il Tribunale di Padova poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a favore della ex moglie la somma mensile di euro 300 quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente CP_2 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- egli aveva regolarmente provveduto a versare il contributo;
- nel frattempo, il figlio aveva terminato le scuole superiori e si era iscritto all'Università di
Padova, corso di laurea in ingegneria chimica dei materiali;
nei mesi estivi e qualche fine settimana dava una mano nell'attività di autolavaggio del padre;
continuava a vivere con la madre nell'ex casa familiare;
-da ultimo il figlio lamentava l'estraneità della madre nei suoi confronti ed in particolare che ella era sempre fuori casa per lavoro, non si curava di fare la spesa o addirittura partiva per più giorni, lasciandolo senza alcuna provvista per le esigenze quotidiane, fatti questi che avevano determinato il ricorrente al deposito del ricorso.
Si costituiva in giudizio in data 08.05.2025 la parte resistente chiedendo Controparte_1 il rigetto della domanda formulata.
Allegava a sostegno che:
- il ricorrente difetta di legittimazione attiva a proporre la domanda per cui è causa;
- ella, genitore convivente con entrambi i figli ( di 23 anni e di 21 anni), si Per_1 CP_2 era da sempre occupata della cura e delle necessità quotidiane della prole;
- con il figlio erano nati degli screzi poiché il padre lo sobillava;
CP_2
-Thomas vorrebbe avere il contributo al mantenimento del padre per poterlo spendere esclusivamente per esigenze personali senza contribuire alle spese di utenze e alimenti.
Con atto depositato il 15/05/2025 interveniva in giudizio concludendo per CP_2
l'accoglimento del ricorso. Allegava di vivere con la madre nella ex casa coniugale;
che quest'ultima, titolare di un'agenzia viaggi, frequentemente si assenta per lavoro senza dare preavviso ai figli e senza lasciare loro quanto necessario per far fronte economicamente alle spese di casa e lasciando, in particolare, il figlio privo di mezzi così da CP_2 costringerlo a chiedere aiuto al padre o al fratello.
*** pagina 3 di 5 Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Va in primo luogo premesso che con l'intervento in giudizio di è stata CP_2 superata la questione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
È infatti pacifico che, in tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, vi sia una legittimazione concorrente del genitore convivente e del figlio maggiorenne (Cass. civ. ord. 17380 del 20.8.2020) e che pertanto la costituzione nel presente giudizio del figlio consente di ritenere superata la sollevata eccezione.
Quanto alla domanda di versamento diretto del contributo paterno in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, va ricordato che l'art. 337 septies c.c. stabilisce che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Sul punto, la suprema Corte ha chiarito che, l'art. 155 quinquies c.c. non prevede un obbligo di corresponsione in favore del figlio, ma che, essendovi un diritto del figlio concorrente con quello del genitore convivente, competerà al Giudice effettuare una valutazione della situazione concreta, verificando se la corresponsione diretta a mani del figlio possa o meno creare difficoltà sul piano della gestione dei suoi interessi di vita
(Cass. civ. n. 20408 del 2011: “Il ricorrente sembra erroneamente ritenere che la nuova formulazione dell'art. 155 quinquies c.c., comporti una sorta di obbligo per il giudice di disporre la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, non autosufficiente economicamente: la giurisprudenza di questa Corte, afferma che si tratta di valutazione che va effettuata alla stregua della situazione concreta (v., in particolare, Cass., 21 maggio 2009, n. 11828, ove si precisa che l'entrata in vigore della novella del 2006 non ha mutato i principii già affermati dalla giurisprudenza, ancorché in assenza di specifica regolamentazione: con legittimazione del genitore convivente a chiedere assegno per il figlio maggiorenne, ove questi non abbia fatto specifica richiesta al riguardo).
Ebbene, facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, occorre rilevare che dal contenuto degli atti delle parti e dalla audizione svolta all'udienza del 10.6.2025 sono emerse le seguenti circostanze: il figlio maggiorenne tuttora abita stabilmente con CP_2
pagina 4 di 5 la madre presso la ex casa coniugale ed è la madre che si occupa del pagamento delle spese correnti quali utenze, alimenti, ecc…; tuttavia, in ragione di divergenze sulla gestione della casa e sulle regole di comportamento, è accaduto che la madre (che peraltro spesso, per motivi di lavoro, si assenta per più giorni dall'abitazione) si sia allontanata da casa senza lasciare al figlio il cibo e il denaro necessari.
Tale stato di cose, ed in particolare il fatto che tuttora il figlio coabiti con la CP_2 madre, fa ritenere che il versamento alla madre non possa essere interamente revocato in favore di un versamento diretto al figlio, poiché la sig.ra si occupa delle spese CP_1 correnti necessarie all'intero nucleo familiare. Tuttavia, in ragione della ormai raggiunta età di e della sua progressiva necessità di autonomia (anche tenuto conto del fatto CP_2 che la madre è solita allontanarsi più giorni consecutivi dalla casa familiare per motivi di lavoro) appare congruo stabilire che il padre provveda versare direttamente al figlio la metà dell'importo dovuto affinché egli possa così provvedere direttamente alle CP_2 proprie necessità.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e dell'esito della controversia, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. a parziale modifica della sent. n. 2387/2023 dispone che il ricorrente versi Parte_1 il contributo ordinario dovuto per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente per il 50% alla madre e per il CP_2 Controparte_1
50% direttamente in favore del figlio;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Presidente est.
Barbara De Munari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 191/2025 promossa da:
con Avv. Barbara Bertuzzo Parte_1
Ricorrente contro con avv. Federica Donà Controparte_1
Resistente
Con l'intervento di con avv. Roberta Cavazza CP_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Nel merito 1) disporre e per l'effetto autorizzare il ricorrente sig. , anche a Parte_1 modifica dei provvedimenti di divorzio contenuti nella sentenza nr. 2387/2023 del
21.11.2023 RG 6296/2020 Tribunale Civile di Padova, a versare la somma di € 300,00 dovuta a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente direttamente al figlio stesso con CP_2 versamento su un conto corrente dedicato affinché possa utilizzarla per le proprie
pagina 1 di 5 necessità quotidiane. 2) Con vittoria di spese e competenze di lite anche in caso di opposizione della parte convenuta.
Per parte resistente:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva del ricorrente
Nel merito: rigettarsi la richiesta ex adverso formulata di versamento diretto del contributo al mantenimento al figlio da parte del sig. per i motivi esposti in CP_2 Pt_1 narrativa, confermandosi quanto disposto al punto 3 della sentenza di divorzio n.
2387/2023 pubbl il 30.11.2023 RG 6296/2020 Tribunale di Padova che pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla signora il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento per il figlio ” CP_2
Per il terzo intervenuto CP_2
“IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi ammissibile il presente intervento
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertato : − che il signor , studente CP_2 universitario maggiorenne non economicamente autosufficiente, è titolare del diritto di ricevere dal padre un contributo mensile di € 300,00 per il suo mantenimento in forza della sentenza nr. 2387/2023 del 21.11.2023 RG. 6296/2020 Tribunale di Padova − che risultano fondati i motivi del presente intervento volontario − che sussistono le condizioni per disporsi il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento Disporsi che il contributo al mantenimento ordinario del signor pari all'importo mensile di € 300,00 CP_2 statuito dal tribunale di Padova nella sentenza nr. 2387/2023 del 21.11.2023 RG.
6296/2020 e posto a carico del padre signor venga da quest'ultimo Parte_1 corrisposto direttamente al sig. con versamento in conto corrente a lui CP_2 intestato che sarà comunicato direttamente all'onerato IN OGNI CASO Parte_1
Ponga le spese del presente giudizio del sig. in capo alla sig. CP_2 CP_1
per tutte le motivazioni esposte nel presente intervento. In subordine, nella
[...] misura del 50% per ciascuno in capo a genitori sig. e . Con Controparte_1 Parte_1 distrazione a favore dell'Avv. Roberta Cavazza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/01/2025 ha chiesto la modifica dei Parte_1 provvedimenti di divorzio contenuti nella sent. del Tribunale di Padova n. 2387/2023 pubblicata il 21/11/2023, con la quale veniva disposto l'onere paterno di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente CP_2
pagina 2 di 5 mediante il versamento alla madre di una somma mensile pari a Pt_1 Controparte_1 euro 300, e, in particolare, ha chiesto di effettuare il versamento del contributo di mantenimento in via diretta al figlio.
Allegava a sostegno che:
-con sent. n. 2387/2023 il Tribunale di Padova poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a favore della ex moglie la somma mensile di euro 300 quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente CP_2 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- egli aveva regolarmente provveduto a versare il contributo;
- nel frattempo, il figlio aveva terminato le scuole superiori e si era iscritto all'Università di
Padova, corso di laurea in ingegneria chimica dei materiali;
nei mesi estivi e qualche fine settimana dava una mano nell'attività di autolavaggio del padre;
continuava a vivere con la madre nell'ex casa familiare;
-da ultimo il figlio lamentava l'estraneità della madre nei suoi confronti ed in particolare che ella era sempre fuori casa per lavoro, non si curava di fare la spesa o addirittura partiva per più giorni, lasciandolo senza alcuna provvista per le esigenze quotidiane, fatti questi che avevano determinato il ricorrente al deposito del ricorso.
Si costituiva in giudizio in data 08.05.2025 la parte resistente chiedendo Controparte_1 il rigetto della domanda formulata.
Allegava a sostegno che:
- il ricorrente difetta di legittimazione attiva a proporre la domanda per cui è causa;
- ella, genitore convivente con entrambi i figli ( di 23 anni e di 21 anni), si Per_1 CP_2 era da sempre occupata della cura e delle necessità quotidiane della prole;
- con il figlio erano nati degli screzi poiché il padre lo sobillava;
CP_2
-Thomas vorrebbe avere il contributo al mantenimento del padre per poterlo spendere esclusivamente per esigenze personali senza contribuire alle spese di utenze e alimenti.
Con atto depositato il 15/05/2025 interveniva in giudizio concludendo per CP_2
l'accoglimento del ricorso. Allegava di vivere con la madre nella ex casa coniugale;
che quest'ultima, titolare di un'agenzia viaggi, frequentemente si assenta per lavoro senza dare preavviso ai figli e senza lasciare loro quanto necessario per far fronte economicamente alle spese di casa e lasciando, in particolare, il figlio privo di mezzi così da CP_2 costringerlo a chiedere aiuto al padre o al fratello.
*** pagina 3 di 5 Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Va in primo luogo premesso che con l'intervento in giudizio di è stata CP_2 superata la questione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
È infatti pacifico che, in tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, vi sia una legittimazione concorrente del genitore convivente e del figlio maggiorenne (Cass. civ. ord. 17380 del 20.8.2020) e che pertanto la costituzione nel presente giudizio del figlio consente di ritenere superata la sollevata eccezione.
Quanto alla domanda di versamento diretto del contributo paterno in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, va ricordato che l'art. 337 septies c.c. stabilisce che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Sul punto, la suprema Corte ha chiarito che, l'art. 155 quinquies c.c. non prevede un obbligo di corresponsione in favore del figlio, ma che, essendovi un diritto del figlio concorrente con quello del genitore convivente, competerà al Giudice effettuare una valutazione della situazione concreta, verificando se la corresponsione diretta a mani del figlio possa o meno creare difficoltà sul piano della gestione dei suoi interessi di vita
(Cass. civ. n. 20408 del 2011: “Il ricorrente sembra erroneamente ritenere che la nuova formulazione dell'art. 155 quinquies c.c., comporti una sorta di obbligo per il giudice di disporre la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, non autosufficiente economicamente: la giurisprudenza di questa Corte, afferma che si tratta di valutazione che va effettuata alla stregua della situazione concreta (v., in particolare, Cass., 21 maggio 2009, n. 11828, ove si precisa che l'entrata in vigore della novella del 2006 non ha mutato i principii già affermati dalla giurisprudenza, ancorché in assenza di specifica regolamentazione: con legittimazione del genitore convivente a chiedere assegno per il figlio maggiorenne, ove questi non abbia fatto specifica richiesta al riguardo).
Ebbene, facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, occorre rilevare che dal contenuto degli atti delle parti e dalla audizione svolta all'udienza del 10.6.2025 sono emerse le seguenti circostanze: il figlio maggiorenne tuttora abita stabilmente con CP_2
pagina 4 di 5 la madre presso la ex casa coniugale ed è la madre che si occupa del pagamento delle spese correnti quali utenze, alimenti, ecc…; tuttavia, in ragione di divergenze sulla gestione della casa e sulle regole di comportamento, è accaduto che la madre (che peraltro spesso, per motivi di lavoro, si assenta per più giorni dall'abitazione) si sia allontanata da casa senza lasciare al figlio il cibo e il denaro necessari.
Tale stato di cose, ed in particolare il fatto che tuttora il figlio coabiti con la CP_2 madre, fa ritenere che il versamento alla madre non possa essere interamente revocato in favore di un versamento diretto al figlio, poiché la sig.ra si occupa delle spese CP_1 correnti necessarie all'intero nucleo familiare. Tuttavia, in ragione della ormai raggiunta età di e della sua progressiva necessità di autonomia (anche tenuto conto del fatto CP_2 che la madre è solita allontanarsi più giorni consecutivi dalla casa familiare per motivi di lavoro) appare congruo stabilire che il padre provveda versare direttamente al figlio la metà dell'importo dovuto affinché egli possa così provvedere direttamente alle CP_2 proprie necessità.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e dell'esito della controversia, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. a parziale modifica della sent. n. 2387/2023 dispone che il ricorrente versi Parte_1 il contributo ordinario dovuto per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente per il 50% alla madre e per il CP_2 Controparte_1
50% direttamente in favore del figlio;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Presidente est.
Barbara De Munari
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