Articolo 39 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 38Articolo 40
Versione
27 agosto 1966
Art. 39.
Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1965.
Entrata in vigore il 27 agosto 1966
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